IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 8661/07 R.G. tra la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.A. e la A.S.L.
Puglia 1, alias A.S.L. BA.
                           P r e m e s s o
   Con  atto  notificato  il  19  luglio  2007  la CBH Citta' di Bari
Hospital  S.p.A.  ha  convenuto in giudizio la A.S.L. Puglia 1, alias
A.S.L.  BA. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di e
2.933.264,09  oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria come
da allegate fatture relative a prestazioni di cura erogate, in regime
di   accreditamento,  nell'ambito  territoriale  della  ex  ASL  BA/4
nell'anno 2001 e nei mesi da gennaio a maggio 2002.
   Ha esposto l'attrice a fondamento della domanda che:
     in  data  8  marzo  1995 il Consiglio regionale della Puglia con
deliberazione n. 995 (all. 2 della produzione attrice) approvava «dal
1   gennaio   1995   le   tariffe  delle  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera»,  sulla  base  della delibera di Giunta regionale n. 728
del  6  marzo  1995;  fra le altre previsioni il Consiglio deliberava
«che l'eventuale applicazione di protesi comporta un abbattimento del
relativo D.R.G. del 30% e il costo della protesi viene rimborsato con
una riduzione pari almeno al 35% del prezzo di listino al 31 dicembre
1994 e con presentazione di relativa fattura quietanzata»;
     in  data  29  settembre 1998 il Consiglio regionale della Puglia
con  deliberazione  n. 346  ad  integrazione  della deliberazione del
Consiglio  regionale  n. 995/1995  (oltre  che di quella n. 16/1995),
sulla  base  della  delibera  di  Giunta  regionale  n. 6984  del  16
settembre  1997 («modalita' fatturazione endoprotesi») deliberava «di
autorizzare  le  aziende, gli Enti, le strutture di cui agli articoli
26,  44  lett.  a),  41  e  42 (IRCCS) privati e pubblici della legge
n. 833/1978  a fatturare, in caso di applicazione di protesi, con una
delle  seguenti  modalita':  a)  con  le  tariffe  corrispondenti  al
raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) comprensivo del costo della
protesi;  b) con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo
di  diagnosi (DRG) ridotte del 20% e rimborso del costo della protesi
ridotto  del 25% del prezzo di listino dell'anno precedente» Siffatta
autorizzazione riguardava anche la societa' odierna attrice, la quale
impiantava  numerose endoprotesi per le quali veniva rimborsata dalla
A.S.L.  BA/4  in base ai criteri indicati nella predetta delibera del
Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998.
     con  determinazione  dirigenziale  n. 171  del 22 marzo 2001, il
dirigente   responsabile  di  settore  stabiliva  che,  «in  caso  di
applicazione  di  protesi,  gli  enti  e le strutture interessate che
optano  per  la seconda  modalita' di rimborso tra quelle indicate in
premessa   devono   fatturare   con   le  tariffe  corrispondenti  al
raggruppamento  omogeneo di diagnosi (DRG) ridotte del 20% e rimborso
del  costo  sostenuto  per l'acquisto delle protesi con riduzione del
25%  del  costo  medesimo  risultante  dalla fattura»; in tal modo il
dirigente,  pur  affermando  di  dovere  precisare  l'interpretazione
autentica  della  delibera di Consiglio regionale n. 346 del 1998, in
realta'  ne  modificava  il  contenuto  e  la  portata  e  del  tutto
illegittimamente   determinava   nuove  modalita'  di  pagamento  (il
riferimento  non  era  piu'  al listino dell'anno precedente, ma alla
fattura);
     la  predetta  delibera  dirigenziale, unitamente alla nota prot.
n. 345/01  della  A.S.L.  BA/4  Ossia  la nota con la quale la A.S.L.
BA/4,  aveva inviato la C.B.H. S.p.A. a contabilizzare le prestazioni
erogate  secondo  quanto  disposto  dalla determinazione dirigenziale
n. 171 del 2001 (all. 6 della produzione attrice). ed ogni altro atto
connesso, presupposto e conseguente, a seguito del ricorso presentato
dalla  C.B.H. S.p.A veniva annullata dal Tribunale amministrativo per
la  Puglia,  con  sentenza  del 17 luglio 2002, n. 3370 (all. 8 della
produzione  attrice);  il  tribunale,  fra  l'altro,  negava  che  la
delibera  dirigenziale  fosse  di interpretazione, essendo «piuttosto
riconducibile  nell'area  nazionale  del provvedimento di riforma», e
ritenendo  pertanto  sussistente  un  vizio di incompetenza relativa,
«risultando  adottato  da  un  organo amministrativo che non aveva la
potesta' per provvedere»;
     poco   prima   della   decisione  del  Tribunale  amministrativo
regionale  Puglia,  la  Regione  Puglia  emanava  la l.r. n. 7 del 21
maggio 2002 con la quale, all'art. 21, stabiliva:
      «1.  -  La  deliberazione  di Consiglio regionale n. 346 del 29
settembre  1998,  in  relazione alla prescrizione della presentazione
della  fattura  contenuta  nella deliberazione di Consiglio regionale
n. 995  dell'8  marzo  1995,  deve  essere interpretata nel senso che
l'applicazione  di  endoprotesi  e' regolata ai fini del rimborso dei
relativi costi con una delle seguenti modalita':
      a)  con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di
diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
      b)  con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di
diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al
rimborso  del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto
rimborso  e'  ammesso  nella  misura del minor importo tra quello del
prezzo   di  listino  depositato  presso  le  competenti  istituzioni
riferito  all'anno  precedente,  decurtato del 25 per cento, e quello
risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto delle note di
credito  ed  eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi
altra  natura  direttamente  e/o  indirettamente  correlati  a  dette
fatture.
      2.  -  Ai  fini di cui al comma 1 l'Azienda USL, al momento del
riconoscimento  dei  rimborsi,  esercita  i dovuti controlli anche di
natura   fiscale.  Le  strutture  transitoriamente  accreditate  sono
tenute,   ai  sensi  dell'art.  8-octies  del  d.lgs.  n. 502/1992  e
successive   modificazioni,   ad   adempiere   al  prescritto  debito
informativo.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2001 le suddette modalita'
sono applicate con riferimento alle tariffe di cui all'art. 20, comma
2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 28»;
     avverso  la  sentenza  n. 3370/2002 del Tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia, la Regione Puglia proponeva appello dinanzi
al  Consiglio  di  Stato,  il  quale, attesa la sopravvenuta adozione
della  l.r.  n. 7/2002,  con  sentenza  n. 2383  del  2003,  riteneva
assorbita  la  questione  posta dalla societa' attrice in ordine alla
determinazione   dirigenziale   n. 171/2001   e  dichiarava  pertanto
improcedibile  il ricorso introduttivo della C.B.H. S.p.A.; lo stesso
Consiglio   di   Stato   comunque   in   motivazione   stabiliva  che
«l'applicazione  del  nuovo  sistema  dovra'  essere effettuato dalle
aziende  sanitarie  e  se  la somma liquidata dovesse essere conforme
alle   richieste   della   societa'  verrebbe  meno  la  materia  del
contendere;  se  invece cio' non dovesse avvenire vi potra' essere un
ulteriore  ricorso  della societa', con conseguente rilevanza in tale
giudizio   dell'eventuale   questione   di   costituzionalita'  della
disposizione legislativa regionale».
     la  legge  n. 7  del  2002  e  in  particolare  l'art. 21, lungi
dall'essere una legge interpretativa, fissa una modalita' di rimborso
nuova  e  differente  rispetto a quella stabilita dalla deliberazione
del  Consiglio  regionale  della  Puglia  n. 346 del 1998, sicche' la
stessa   legge  non  puo'  che  trovare  applicazione  soltanto  alle
situazioni esauritesi dopo la sua entrata in vigore.
   Costituendosi in giudizio la convenuta ha contestato la fondatezza
della  domanda  sulla scorta di quanto previsto previsto dalla citata
legge n. 7/2002 la quale, fornendo un'interpretazione autentica della
deliberazione  del  Consiglio regionale n. 346/1998, aveva risolto il
contrasto sorto in sede di interpretazione della detta deliberazione.
   All'udienza  del  18  dicembre 2007 l'attrice ha chiesto emettersi
ingiunzione  di  pagamento  ex  art.  186-ter  c.p.c. sulla scorta di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  del citato art. 21
l.r.  Puglia  n. 7/2002  (nel  senso  di  ritenere  che la stessa sia
applicabile  solo  alle  prestazioni erogate successivamente alla sua
entrata  in  vigore)  ed  in  subordine  ha  sollevato  questione  di
costituzionalita' della suddetta norma
                            O s s e r v a
   Deve   i   primo   luogo  rilevarsi  che  la  richiesta  formulata
dall'attrice  di  accoglimento  della  richiesta  formulata  ex  art.
186-ter  c.p.c.c. in base ad una lettura costituzionalmente orientata
dell'art.  21,  l.r.  Puglia  n. 7/2002 non puo' trovare accoglimento
atteso   che  l'invocato  principio  ermeneutica  trova  applicazione
soltanto    laddove    la   norma   sia   suscettibile   di   diverse
interpretazioni,  tra  le  quali  scegliere  quella  piu' aderente al
dettato costituzionale, laddove nel caso di specie la disposizione in
esame  stabilisce  in maniera chiara ed in equivoca che la disciplina
di  cui  alla  norma  in  esame  si  applica  anche ai rapporti sorti
anteriormente all'entrata in vigore della legge che la contiene.
   Per  quanto  attiene alla questione di costituzionalita' sollevata
in  ordine  all'art.  21 della legge regionale Puglia 21 maggio 2002,
n. 7,   essa,   ad   avviso   del   giudicante  e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata.
   Quanto  alla  rilevanza  della  questione, ai fini della decisione
sulla  richiesta  di pronuncia dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.,
essa   e'   piu'  che  evidente  considerato  che  ove  non  trovasse
applicazione  il  cit.  art.  21  sussisterebbero  i  presupposti per
l'emissione del provvedimento richiesto tenuto conto che:
     il  credito  azionato  risulterebbe  provato  sulla scorta delle
fatture  allegate  e  della  mancata  contestazione  da  parte  della
convenuta  in  ordine all'esecuzione delle prestazioni nelle medesime
indicate;
     la rilevante entita' della somma dovuta concreta il pericolo nel
ritardo, essendo una somma necessaria per assicurare lo svolgimento e
lo sviluppo dell'attivita' di impresa della CBH S.p.A.
   Per  quanto  riguarda  la  non  manifesta  infondatezza, essa deve
essere  esclusa  con  riferimento  agli articoli 101, 102 e 104 Cost.
atteso  che  se  e' vero che la l.r. n. 7 del 2002 e' intervenuta nel
corso  del giudizio intentato dalla CBH nei confronti della ASL BA/4,
dinanzi al giudice amministrativo, giudizio che il Consiglio di Stato
ha  dichiarato improcedibile proprio a seguito della emanazione della
suddetta  legge,  deve tuttavia rilevarsi in diritto che «La funzione
giurisdizionale  invero  non  puo'  dirsi  violata  per il solo fatto
dell'intervento  legislativo,  perche'  il  legislatore  non tocca la
potesta'  di giudicare, quando, come nella specie, si muove sul piano
generale  ed  astratto delle fonti e costruisce il modello normativo,
cui  la  decisione  giudiziale  deve  riferirsi» (sentenze n. 397 del
1994,  n. 402  del  1993)  ed  in  linea  di  fatto  che  nel caso in
questione,   «il   legislatore   ha  agito  sul  piano  delle  fonti,
delimitando  la  fattispecie  normativa  presupposto  della  potestas
iudicandi  senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete
fattispecie in giudizio» sicche', «la dedotta interferenza sul potere
giurisdizionale   non   appare   -   tanto   piu'   non   sussistendo
giurisprudenza  consolidata  in  materia - lesiva della divisione dei
poteri,  e  dunque  non  risultano violati, sotto questo profilo, gli
artt.   101,  102  e  104  della  Costituzione»  (Corte  cost.  sent.
n. 432/1977).
   La    questione   di   costituzionalita'   non   appare,   invece,
manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 41 Cost.
   Deve  in  primo  luogo rilevarsi che non puo' condividersi la tesi
difensiva  della  convenuta  secondo  la  quale la norma in questione
sarebbe   una  norma  di  interpretazione  autentica  della  delibera
n. 346/1998,  sicche'  essa  ben  potrebbe  applicarsi  a  situazioni
esauritesi prima della sua entrata in vigore.
   Il raffronto fra i vari testi normativi sopra riportati evidenzia,
infatti,  in  maniera  manifesta  che l'art. 21 in oggetto, lungi dal
fornire  una  «interpretazione  autentica»  della citata delibera del
Consiglio regionale n. 346/1998, viene a dettare una norma con cui si
modifica quanto contenuto e disposto nella stessa delibera n. 346 del
1998.
   Invero  l'art.  21  della  l.r.  n. 7/2002,  nonostante  il  nomen
attribuito,  e'  una disposizione che introduce, in via retroattiva a
partire  dal  1  gennaio  2001,  un  nuovo  (e differente rispetto al
passato)   metodo   di   rimborso   delle   protesi  fino  ad  allora
costantemente  ed  univocamente  applicato  secondo  il dettame della
deliberazione    n. 346/1998,   senza   che   fossero   sorti   dubbi
interpretativi  di  sorta.  Infatti il «carattere interpretativo deve
peraltro desumersi non gia' dalla qualificazione che tali leggi danno
di  se  stesse,  quanto invece dalla struttura della loro fattispecie
normativa,  in  relazione cioe' ad "un rapporto fra norme - e non fra
disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non
fa  venir  meno  la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano
fra  loro  dando  luogo  a  un precetto normativo unitario" (sentenza
n. 424  del  1993;  analogamente  n. 39  del  1993; n. 155 del 1990 e
n. 233 del 1988)» (cosi' Corte cost. 23 novembre 1994, n. 397).
   Nello  stesso  senso  si  e' espressa la Corte di cassazione: «una
legge   autodichiarantesi   interpretativa   assume   realmente  tale
carattere,   con  la  connessa  efficacia  retroattiva,  soltanto  se
fornisce una interpretazione gia' in precedenza possibile della legge
interpretata,  indicando,  tra tutte le interpretazioni astrattamente
ricavabili  da essa, quella conforme alla voluntas legis» (Cass. civ.
3 aprile 1990 n. 2704).
   Orbene,  nel caso di specie il tenore chiaro ed inequivocabile del
testo  della delibera del Consiglio regionale n. 346/1998 esclude che
la stessa potesse lasciare spazio a piu' soluzioni interpretative.
   Escluso  dunque  il carattere interpretativo della disposizione in
esame,  deve  ulteriormente  osservarsi  che  che  se e' vero che «il
divieto   di   legge  retroattiva  e'  costituzionalmente  prescritto
soltanto  per  la  legge  penale»,  e' anche vero che «il legislatore
ordinario  ben  puo' emanare norme retroattive, purche' adeguatamente
giustificate  sul  piano  della ragionevolezza e non in contrasto con
singoli valori ed interessi costituzionalmente protetti, cosi' da non
incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere
da  leggi precedenti, non potendosi escludere norme retroattive anche
quando  incidenti  su  diritti  di  natura economica» (Corte cost. 23
dicembre  1997, n. 432). In altre parole, la possibilita' di adottare
norme  aventi  efficacia  retroattiva  trova  un  limite  nella  loro
«adeguata  e  ragionevole  giustificazione,  tale  da  evitare che la
disposizione   retroattiva   possa   «trasmodare  in  un  regolamento
irrazionale  ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali
poste  in  essere da leggi precedenti» o possa contrastare «con altri
principi  o  valori  costituzionali  specificamente  protetti» (sent.
numeri 6 del 1994; 822 del 1988; 349 del 1985).
   Nel  caso  di  specie,  vi  e'  stata  una evidente violazione dei
principi  della  ragionevolezza  e dell'affidamento nonche' di quello
della  libera  iniziativa economica (art. 41 Cost.), in quanto, da un
lato,  e'  pacifico,  perche' non contestato, che fino alla determina
dirigenziale  n. 171  del  2001  ed  alla l.r. n. 7 del 2002, non era
sorta  alcuna  questione o alcun dubbio circa l'interpretazione della
deliberazione  del  Consiglio  regionale n. 346 del 1998, sicche' non
era  assolutamente  prevedibile la soluzione innovativa, adottata dal
legislatore  regionale  rispetto  a  quella derivante dalla normativa
precedente   e  dalla  prassi  e,  dall'altro,  la  societa'  attrice
nell'esercizio   della   propria   attivita'  d'impresa  aveva  fatto
affidamento  nell'eseguire  le  proprie prestazioni sul comportamento
uniforme  e  non  dubbio dell'amministrazione tenuto sulla base della
deliberazione del Consiglio Regionale n. 346 del 1998.
   Alla  stregua  delle considerazioni che precedono, deve rimettersi
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  21  della legge Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, nella
parte  in cui estende, retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2001,
la  sua  efficacia  a  situazioni  definite prima della sa entrata in
vigore, ossia prima del 21 maggio 2002, per violazione degli articoli
3 e 41, Cost., e conseguentemente sospendersi il processo ex art. 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87.