IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 8661/07 R.G. tra la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.A. e la A.S.L. Puglia 1, alias A.S.L. BA. P r e m e s s o Con atto notificato il 19 luglio 2007 la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.A. ha convenuto in giudizio la A.S.L. Puglia 1, alias A.S.L. BA. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di e 2.933.264,09 oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria come da allegate fatture relative a prestazioni di cura erogate, in regime di accreditamento, nell'ambito territoriale della ex ASL BA/4 nell'anno 2001 e nei mesi da gennaio a maggio 2002. Ha esposto l'attrice a fondamento della domanda che: in data 8 marzo 1995 il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione n. 995 (all. 2 della produzione attrice) approvava «dal 1 gennaio 1995 le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera», sulla base della delibera di Giunta regionale n. 728 del 6 marzo 1995; fra le altre previsioni il Consiglio deliberava «che l'eventuale applicazione di protesi comporta un abbattimento del relativo D.R.G. del 30% e il costo della protesi viene rimborsato con una riduzione pari almeno al 35% del prezzo di listino al 31 dicembre 1994 e con presentazione di relativa fattura quietanzata»; in data 29 settembre 1998 il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione n. 346 ad integrazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 995/1995 (oltre che di quella n. 16/1995), sulla base della delibera di Giunta regionale n. 6984 del 16 settembre 1997 («modalita' fatturazione endoprotesi») deliberava «di autorizzare le aziende, gli Enti, le strutture di cui agli articoli 26, 44 lett. a), 41 e 42 (IRCCS) privati e pubblici della legge n. 833/1978 a fatturare, in caso di applicazione di protesi, con una delle seguenti modalita': a) con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) comprensivo del costo della protesi; b) con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotte del 20% e rimborso del costo della protesi ridotto del 25% del prezzo di listino dell'anno precedente» Siffatta autorizzazione riguardava anche la societa' odierna attrice, la quale impiantava numerose endoprotesi per le quali veniva rimborsata dalla A.S.L. BA/4 in base ai criteri indicati nella predetta delibera del Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998. con determinazione dirigenziale n. 171 del 22 marzo 2001, il dirigente responsabile di settore stabiliva che, «in caso di applicazione di protesi, gli enti e le strutture interessate che optano per la seconda modalita' di rimborso tra quelle indicate in premessa devono fatturare con le tariffe corrispondenti al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotte del 20% e rimborso del costo sostenuto per l'acquisto delle protesi con riduzione del 25% del costo medesimo risultante dalla fattura»; in tal modo il dirigente, pur affermando di dovere precisare l'interpretazione autentica della delibera di Consiglio regionale n. 346 del 1998, in realta' ne modificava il contenuto e la portata e del tutto illegittimamente determinava nuove modalita' di pagamento (il riferimento non era piu' al listino dell'anno precedente, ma alla fattura); la predetta delibera dirigenziale, unitamente alla nota prot. n. 345/01 della A.S.L. BA/4 Ossia la nota con la quale la A.S.L. BA/4, aveva inviato la C.B.H. S.p.A. a contabilizzare le prestazioni erogate secondo quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 171 del 2001 (all. 6 della produzione attrice). ed ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, a seguito del ricorso presentato dalla C.B.H. S.p.A veniva annullata dal Tribunale amministrativo per la Puglia, con sentenza del 17 luglio 2002, n. 3370 (all. 8 della produzione attrice); il tribunale, fra l'altro, negava che la delibera dirigenziale fosse di interpretazione, essendo «piuttosto riconducibile nell'area nazionale del provvedimento di riforma», e ritenendo pertanto sussistente un vizio di incompetenza relativa, «risultando adottato da un organo amministrativo che non aveva la potesta' per provvedere»; poco prima della decisione del Tribunale amministrativo regionale Puglia, la Regione Puglia emanava la l.r. n. 7 del 21 maggio 2002 con la quale, all'art. 21, stabiliva: «1. - La deliberazione di Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998, in relazione alla prescrizione della presentazione della fattura contenuta nella deliberazione di Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione di endoprotesi e' regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle seguenti modalita': a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi; b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso e' ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto delle note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette fatture. 2. - Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda USL, al momento del riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi dell'art. 8-octies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ad adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le suddette modalita' sono applicate con riferimento alle tariffe di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 28»; avverso la sentenza n. 3370/2002 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, la Regione Puglia proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, attesa la sopravvenuta adozione della l.r. n. 7/2002, con sentenza n. 2383 del 2003, riteneva assorbita la questione posta dalla societa' attrice in ordine alla determinazione dirigenziale n. 171/2001 e dichiarava pertanto improcedibile il ricorso introduttivo della C.B.H. S.p.A.; lo stesso Consiglio di Stato comunque in motivazione stabiliva che «l'applicazione del nuovo sistema dovra' essere effettuato dalle aziende sanitarie e se la somma liquidata dovesse essere conforme alle richieste della societa' verrebbe meno la materia del contendere; se invece cio' non dovesse avvenire vi potra' essere un ulteriore ricorso della societa', con conseguente rilevanza in tale giudizio dell'eventuale questione di costituzionalita' della disposizione legislativa regionale». la legge n. 7 del 2002 e in particolare l'art. 21, lungi dall'essere una legge interpretativa, fissa una modalita' di rimborso nuova e differente rispetto a quella stabilita dalla deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 346 del 1998, sicche' la stessa legge non puo' che trovare applicazione soltanto alle situazioni esauritesi dopo la sua entrata in vigore. Costituendosi in giudizio la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda sulla scorta di quanto previsto previsto dalla citata legge n. 7/2002 la quale, fornendo un'interpretazione autentica della deliberazione del Consiglio regionale n. 346/1998, aveva risolto il contrasto sorto in sede di interpretazione della detta deliberazione. All'udienza del 18 dicembre 2007 l'attrice ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 21 l.r. Puglia n. 7/2002 (nel senso di ritenere che la stessa sia applicabile solo alle prestazioni erogate successivamente alla sua entrata in vigore) ed in subordine ha sollevato questione di costituzionalita' della suddetta norma O s s e r v a Deve i primo luogo rilevarsi che la richiesta formulata dall'attrice di accoglimento della richiesta formulata ex art. 186-ter c.p.c.c. in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 21, l.r. Puglia n. 7/2002 non puo' trovare accoglimento atteso che l'invocato principio ermeneutica trova applicazione soltanto laddove la norma sia suscettibile di diverse interpretazioni, tra le quali scegliere quella piu' aderente al dettato costituzionale, laddove nel caso di specie la disposizione in esame stabilisce in maniera chiara ed in equivoca che la disciplina di cui alla norma in esame si applica anche ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge che la contiene. Per quanto attiene alla questione di costituzionalita' sollevata in ordine all'art. 21 della legge regionale Puglia 21 maggio 2002, n. 7, essa, ad avviso del giudicante e' rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza della questione, ai fini della decisione sulla richiesta di pronuncia dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., essa e' piu' che evidente considerato che ove non trovasse applicazione il cit. art. 21 sussisterebbero i presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto tenuto conto che: il credito azionato risulterebbe provato sulla scorta delle fatture allegate e della mancata contestazione da parte della convenuta in ordine all'esecuzione delle prestazioni nelle medesime indicate; la rilevante entita' della somma dovuta concreta il pericolo nel ritardo, essendo una somma necessaria per assicurare lo svolgimento e lo sviluppo dell'attivita' di impresa della CBH S.p.A. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, essa deve essere esclusa con riferimento agli articoli 101, 102 e 104 Cost. atteso che se e' vero che la l.r. n. 7 del 2002 e' intervenuta nel corso del giudizio intentato dalla CBH nei confronti della ASL BA/4, dinanzi al giudice amministrativo, giudizio che il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile proprio a seguito della emanazione della suddetta legge, deve tuttavia rilevarsi in diritto che «La funzione giurisdizionale invero non puo' dirsi violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perche' il legislatore non tocca la potesta' di giudicare, quando, come nella specie, si muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello normativo, cui la decisione giudiziale deve riferirsi» (sentenze n. 397 del 1994, n. 402 del 1993) ed in linea di fatto che nel caso in questione, «il legislatore ha agito sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa presupposto della potestas iudicandi senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio» sicche', «la dedotta interferenza sul potere giurisdizionale non appare - tanto piu' non sussistendo giurisprudenza consolidata in materia - lesiva della divisione dei poteri, e dunque non risultano violati, sotto questo profilo, gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione» (Corte cost. sent. n. 432/1977). La questione di costituzionalita' non appare, invece, manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 41 Cost. Deve in primo luogo rilevarsi che non puo' condividersi la tesi difensiva della convenuta secondo la quale la norma in questione sarebbe una norma di interpretazione autentica della delibera n. 346/1998, sicche' essa ben potrebbe applicarsi a situazioni esauritesi prima della sua entrata in vigore. Il raffronto fra i vari testi normativi sopra riportati evidenzia, infatti, in maniera manifesta che l'art. 21 in oggetto, lungi dal fornire una «interpretazione autentica» della citata delibera del Consiglio regionale n. 346/1998, viene a dettare una norma con cui si modifica quanto contenuto e disposto nella stessa delibera n. 346 del 1998. Invero l'art. 21 della l.r. n. 7/2002, nonostante il nomen attribuito, e' una disposizione che introduce, in via retroattiva a partire dal 1 gennaio 2001, un nuovo (e differente rispetto al passato) metodo di rimborso delle protesi fino ad allora costantemente ed univocamente applicato secondo il dettame della deliberazione n. 346/1998, senza che fossero sorti dubbi interpretativi di sorta. Infatti il «carattere interpretativo deve peraltro desumersi non gia' dalla qualificazione che tali leggi danno di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione cioe' ad "un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario" (sentenza n. 424 del 1993; analogamente n. 39 del 1993; n. 155 del 1990 e n. 233 del 1988)» (cosi' Corte cost. 23 novembre 1994, n. 397). Nello stesso senso si e' espressa la Corte di cassazione: «una legge autodichiarantesi interpretativa assume realmente tale carattere, con la connessa efficacia retroattiva, soltanto se fornisce una interpretazione gia' in precedenza possibile della legge interpretata, indicando, tra tutte le interpretazioni astrattamente ricavabili da essa, quella conforme alla voluntas legis» (Cass. civ. 3 aprile 1990 n. 2704). Orbene, nel caso di specie il tenore chiaro ed inequivocabile del testo della delibera del Consiglio regionale n. 346/1998 esclude che la stessa potesse lasciare spazio a piu' soluzioni interpretative. Escluso dunque il carattere interpretativo della disposizione in esame, deve ulteriormente osservarsi che che se e' vero che «il divieto di legge retroattiva e' costituzionalmente prescritto soltanto per la legge penale», e' anche vero che «il legislatore ordinario ben puo' emanare norme retroattive, purche' adeguatamente giustificate sul piano della ragionevolezza e non in contrasto con singoli valori ed interessi costituzionalmente protetti, cosi' da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, non potendosi escludere norme retroattive anche quando incidenti su diritti di natura economica» (Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 432). In altre parole, la possibilita' di adottare norme aventi efficacia retroattiva trova un limite nella loro «adeguata e ragionevole giustificazione, tale da evitare che la disposizione retroattiva possa «trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» o possa contrastare «con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti» (sent. numeri 6 del 1994; 822 del 1988; 349 del 1985). Nel caso di specie, vi e' stata una evidente violazione dei principi della ragionevolezza e dell'affidamento nonche' di quello della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), in quanto, da un lato, e' pacifico, perche' non contestato, che fino alla determina dirigenziale n. 171 del 2001 ed alla l.r. n. 7 del 2002, non era sorta alcuna questione o alcun dubbio circa l'interpretazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 346 del 1998, sicche' non era assolutamente prevedibile la soluzione innovativa, adottata dal legislatore regionale rispetto a quella derivante dalla normativa precedente e dalla prassi e, dall'altro, la societa' attrice nell'esercizio della propria attivita' d'impresa aveva fatto affidamento nell'eseguire le proprie prestazioni sul comportamento uniforme e non dubbio dell'amministrazione tenuto sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale n. 346 del 1998. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, nella parte in cui estende, retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2001, la sua efficacia a situazioni definite prima della sa entrata in vigore, ossia prima del 21 maggio 2002, per violazione degli articoli 3 e 41, Cost., e conseguentemente sospendersi il processo ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.