Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 20, comma 4,
della   legge   della  Regione  Siciliana  29  dicembre  2003,  n. 21
(Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie  per  l'anno  2004),
promossi,  con ordinanze del 7, del 14 (n. 4 ordinanze), del 15 (n. 3
ordinanze),  del 16 (n. 2 ordinanze), del 19, del 27 (n. 3 ordinanze)
e  del  28  febbraio  2007 (n. 10 ordinanze), dalla Corte dei conti -
Sezione  giurisdizionale  per  la Regione Siciliana, sede di Palermo,
rispettivamente  iscritte  ai  numeri  da  544  a  567  del  registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Sabino Cassese.
   Ritenuto  che  la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione  Siciliana, sede di Palermo, in composizione monocratica, con
24  ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti giudizi
in cui i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento di diniego del
collocamento  in  pensione  anticipata,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della
Regione    Siciliana    29   dicembre   2003,   n. 21   (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2004), per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione;
     che  la  norma  censurata  prevede,  a decorrere dal 31 dicembre
2003,  l'abrogazione  dei  commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della
legge  della  Regione  Siciliana  15  maggio 2000, n. 10 (Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione  Siciliana.  Conferimento  di  funzioni  e  compiti agli enti
locali.   Istituzione   dello   Sportello   unico  per  le  attivita'
produttive.  Disposizioni  in  materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento);
     che  il  giudice  rimettente  premette  in  fatto che le domande
formulate  nei  giudizi principali hanno ad oggetto il riconoscimento
del  diritto  dei  ricorrenti  al collocamento a riposo anticipato in
base   all'art.   39   della   legge   regionale   n. 10   del  2000,
prepensionamento  ad essi rifiutato dalla Regione Siciliana a seguito
dell'abrogazione della norma, sancita dal censurato art. 20, comma 4,
della legge regionale n. 21 del 2003;
     che  l'art. 39, nel testo originario, prevedeva: al comma 2 che,
«in  deroga  a  quanto disposto dal comma 1 [blocco dei pensionamenti
anticipati],  i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui
all'articolo  2  della  legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno
diritto  a  conseguire  l'anticipato  collocamento  a riposo entro il
limite  del  45  per  cento  dei  dipendenti in servizio, in ciascuna
qualifica, al 31 dicembre 1993»;  - al comma 3 che, nella percentuale
stabilita  dal  comma  2,  vengono  ricompresi  i  dipendenti cessati
anticipatamente  dal  servizio  a  partire  dal  1994 in presenza dei
requisiti  previsti  dall'art. 2 della legge regionale n. 2 del 1962,
ad  eccezione  di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio e i
soggetti portatori di handicap a norma dell'art. 2 della legge n. 104
del  1992;   -  al  comma  4  che la domanda di prepensionamento deve
essere  presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;
 - al comma 5, i criteri di preferenza, nel caso in cui le domande di
pensionamento  anticipato  superino la percentuale di cui al comma 2;
 -  al  comma  6  che  «a  far  data  dal  1 gennaio 2004, il sistema
pensionistico  regionale  si  adegua  ai  principi  fondamentali  del
sistema  pensionistico  vigente per i dipendenti dello Stato, facendo
salvi comunque i diritti quesiti»;  - al comma 8 che «il collocamento
a riposo di cui al presente articolo e' disposto a partire dalla data
di  entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali
pari ad un sesto degli aventi diritto»;
     che  il giudice rimettente sottolinea, inoltre, che i ricorrenti
sono  stati  collocati  dalla  Regione  Siciliana  nei contingenti di
uscita  ai fini del prepensionamento e che su tale dato «non sussiste
contestazione  tra  le  parti»  (decreto  del  Dirigente generale del
Dipartimento  regionale del personale della Regione Siciliana n. 2800
del  20  giugno  2001) e che con successiva circolare sarebbero stati
cancellati  dal ruolo dei dipendenti regionali (circ. n. 29511 del 21
novembre 2000 della Regione Siciliana);
     che  -  aggiunge  il  giudice rimettente - la Regione Siciliana,
costituitasi nei giudizi a quibus
,  ha  eccepito,  in  via  preliminare, il difetto di giurisdizione e
chiesto, nel merito, il rigetto dei ricorsi;
     che,   in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  giudice
rimettente,  innanzitutto,  afferma  la propria giurisdizione in base
all'art. 62, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
(Approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);
     che,   in   secondo  luogo,  dopo  aver  ricostruito  il  quadro
normativo,  osserva  come  la giurisprudenza della Corte dei conti in
materia  di  prepensionamento,  non  sia univoca: difatti, secondo un
primo  orientamento,  i  ricorrenti  avrebbero diritto di godere, con
decorrenza   dal   1°  gennaio  2004,  del  relativo  trattamento  di
quiescenza  maturato,  atteso  che  al  31  dicembre  2003  il quadro
normativo   di  riferimento  in  materia  di  diritto  a  fruire  del
pensionamento  anticipato  di  anzianita'  non aveva subito mutamenti
(orientamento   in   passato  gia'  condiviso  dallo  stesso  giudice
rimettente:  sentenza Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della
Regione  Siciliana,  25-31  ottobre  2006, n. 3120); secondo un altro
orientamento  giurisprudenziale,  invece,  alla  data del 31 dicembre
2003,  non  si  sarebbe  perfezionato  il  diritto  dei ricorrenti al
conseguimento  della  pensione  anticipata  del personale incluso nei
contingenti  previsti  dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10 del
2000  (sentenza  Corte  dei  conti -  Sezione  giurisdizionale  della
Regione  Siciliana,  19  dicembre  2006-26  gennaio  2007,  n. 223  e
ordinanza  Corte dei conti di appello - Sezione giurisdizionale della
Regione Siciliana, n. 80/A/2006 del 7 dicembre 2006);
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  di «dovere ora aderire» a
quest'ultimo  orientamento,  ma  che  tale «interpretazione determina
l'insorgere  di  dubbi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20,
comma  4,  della  legge  regionale  n. 21  del  2003, con riferimento
all'art.  3  Cost.»;  difatti,  la  norma  censurata  incide su di un
diritto  soggettivo perfetto al collocamento a riposo, gia' acquisito
dagli interessati e che sarebbe stato irragionevolmente compresso per
effetto di una norma retroattiva;
     che,  in  altri termini, lo stesso giudice assume che la domanda
formulata   dai   ricorrenti   nei  giudizi  principali  equivarrebbe
all'esercizio  di  un  diritto  potestativo  al collocamento a riposo
anticipato   che,  in  quanto  tale,  non  necessiterebbe  di  alcuna
accettazione  da parte dell'amministrazione e che, nel caso in esame,
peraltro,   avrebbe   trovato   formale   cristallizzazione  nei  due
provvedimenti regionali citati, l'uno, di inserimento nei contingenti
di uscita e, l'altro, di cancellazione dal ruolo dei dipendenti;
     che,   pertanto,   secondo   il  giudice  a  quo,  la  censurata
abrogazione  avrebbe,  da  un  lato,  creato  una grave disparita' di
trattamento  tra coloro che, destinatari dell'originaria disposizione
(art.   39  della  legge  n. 10  del  2000),  appartenenti  ai  primi
contingenti,  sono  stati  effettivamente collocati a riposo e coloro
che,  invece,  sono  stati  bloccati  dall'abrogazione  dell'art.  39
(sancita  dalla norma impugnata), trattandosi di situazioni identiche
e comparabili e, dall'altro, avrebbe «arrecato un grave vulnus
all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione
di  inaffidabilita' connessa al modus legiferandi che nell'arco di un
solo  quinquennio  ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in
termini palesemente incoerenti e contraddittori»;
     che,  infine,  in  punto  di  rilevanza,  il  giudice rimettente
osserva   che   dall'accoglimento  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  prospettata  deriverebbe l'accoglimento delle domande
proposte dai ricorrenti nei giudizi principali;
     che   nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione  Siciliana,
rappresentata   e   difesa   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e
infondata;
     che, ad avviso della Regione, non sussiste la dedotta violazione
del  principio  di ragionevolezza prospettato dal giudice rimettente,
secondo  cui  la  norma  denunciata  discriminerebbe  soggetti che si
trovano  in  situazioni  identiche. In proposito, la difesa regionale
contesta,  per  una  duplice  ragione,  l'asserita  omogeneita' delle
situazioni  poste in comparazione. Da un lato, infatti, osserva che i
ricorrenti  nei  giudizi  principali  avevano  presentato  domanda di
prepensionamento,  ma  erano  stati inseriti in contingenti di uscita
diversi  da  quelli dei colleghi collocati in quiescenza e, pertanto,
varrebbe l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «e' lo
stesso  fluire  del  tempo» a costituire «un elemento diversificatore
delle  situazioni giuridiche» (ordinanza n. 216 del 2005). Dall'altro
lato,  sottolinea  come la norma denunciata sia volta al riequilibrio
del  bilancio  nel quadro complessivo della finanza regionale, atteso
che  essa e' inserita in una legge recante il titolo di «Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2004» (ordinanza n. 319 del
2001);
     che,  infine,  la  Regione contesta anche l'ulteriore profilo di
illegittimita'  proposto,  consistente nella violazione del principio
di   tutela   dell'affidamento,  sottolineando  come,  con  la  norma
denunciata,   si   sia   provveduto   al   riordino   della   materia
pensionistica.
   Considerato  che  la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per
la  Regione  Siciliana, sede di Palermo, in composizione monocratica,
nel  corso  di  24  giudizi  in cui i ricorrenti avevano impugnato il
provvedimento  di diniego al collocamento in pensione anticipata, con
altrettante  ordinanze  di identico contenuto, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20, comma 4, della legge
della   Regione  Siciliana  29  dicembre  2003,  n. 21  (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2004), per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione;
     che  il  giudice  unico  delle pensioni siciliano ritiene che la
norma  impugnata sia intervenuta con effetto retroattivo, elidendo il
diritto   soggettivo   all'anticipato  collocamento  a  riposo,  gia'
attribuito ai ricorrenti da una norma precedente, ed abbia creato una
grave   disparita'   di   trattamento  tra  coloro  che,  beneficiari
dell'originaria  disposizione,  sono stati effettivamente collocati a
riposo e coloro la cui istanza e' stata, invece, respinta per effetto
dell'abrogazione della norma;
     che, in considerazione dell'identita' delle questioni sollevate,
i giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;
     che questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei rapporti di
durata,  «il  fluire  del  tempo - il quale costituisce di per se' un
elemento   diversificatore   che   consente   di   trattare  in  modo
differenziato   le  stesse  categorie  di  soggetti,  atteso  che  la
demarcazione   temporale   consegue   come   effetto   naturale  alla
generalita'  delle  leggi - non comporta, di per se', una lesione del
principio  di  parita'  di  trattamento  sancito  dall'art.  3  della
Costituzione» (sentenza n. 234 del 2007 e ordinanza n. 400 del 2007);
     che, inoltre, e' stato chiarito come l'elemento temporale sia un
legittimo  criterio  di  discrimine  allorquando  esso  intervenga  a
delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino
complessivo  della  disciplina  attinente  ad una determinata materia
(ordinanza  n. 275 del 2005); che cio' e' quanto si verifica nel caso
in  esame,  atteso  che  la  norma censurata rientra in un piu' ampio
disegno  normativo  regionale volto a riallineare la disciplina delle
disposizioni  in tema di collocamento a riposo anticipato ai principi
della disciplina statale;
     che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.