Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 8, 9,
comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo
2006,  n. 6  (Norme  per  l'insediamento  e  la gestione di centri di
telefonia  in  sede fissa), promosso con ordinanza del 16 maggio 2007
dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Lombardia,  sez. I,
Brescia,  sul  ricorso  proposto  da  Ullah  Ahsan ed altri contro il
Comune di Brescia ed altra, iscritta al n. 641 del registro ordinanze
2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  costituzione  della Angelo Costa s.r.l. nonche'
l'atto di intervento della Regione Lombardia;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata il 17 agosto 2007 (r.o.
n. 641   del  2007),  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia,  sez.  I,  Brescia, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt.  8,  9,  comma 1, lettera c), e 12 della
legge   della  Regione  Lombardia  3  marzo  2006,  n. 6  (Norme  per
l'insediamento  e  la gestione di centri di telefonia in sede fissa),
in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;
     che  l'art.  8  subordina l'attivita' di telefonia in sede fissa
(phone  center)  ad  una  serie  di  requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza  e  accessibilita'  dei  locali,  estremamente  analitici e
puntuali;
     che  la  prevista autorizzazione e' revocata, in forza dell'art.
9,  comma  1,  lettera  c),  ove  il  titolare  non adegui la propria
struttura   alle   suddette  prescrizioni  preventivamente  all'avvio
dell'attivita'  ovvero, per i phone center gia' attivi, entro un anno
dall'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  in  oggetto,  come
prescritto  dal  successivo  art.  12,  e che, dunque, il termine per
l'adeguamento  dei  locali  dei  phone  center  gia'  attivi e' stato
fissato al 22 marzo 2007;
     che  l'incostituzionalita' delle censurate disposizioni e' stata
eccepita   nel  corso  di  un  giudizio  avverso  nove  ordinanze  di
sospensione  dell'attivita'  di  phone  center,  emesse, nel novembre
2006, dal Comune di Brescia;
     che  le  predette ordinanze di sospensione sono state adottate a
seguito  di  appositi  sopralluoghi,  nel corso dei quali il predetto
Comune  ha  riscontrato, nei centri gestiti dai predetti ricorrenti e
attivati   anteriormente   all'entrata   in  vigore  delle  censurate
disposizioni,  una  serie  di  violazioni  del  regolamento locale di
igiene  modificato  dalla  Azienda sanitaria locale di Brescia con le
deliberazioni  4  maggio  2005,  n. 372,  e 12 luglio 2006, n. 436, e
recepito  dal  predetto  Comune  con  la  deliberazione consiliare 29
settembre 2006, n. 192;
     che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6
del  2006, l'A.S.L. di Brescia, con la deliberazione n. 436 del 2006,
ha  modificato  il  regolamento  locale  di  igiene  per  recepire le
prescrizioni  introdotte  dall'art.  8 della legge regionale n. 6 del
2006;
     che,   secondo   il   rimettente,   l'A.S.L.  di  Brescia  aveva
anticipato,  almeno in parte, la sopravvenuta disciplina legislativa,
nel  senso  che la successiva entrata in vigore della legge reg. n. 6
del  2006 avrebbe «cristallizzato» in una fonte di rango superiore le
prescrizioni    contenute   nel   regolamento   locale   di   igiene,
specificandone ulteriormente alcuni aspetti;
     che,  dunque,  secondo  l'adito  giudice,  i requisiti di cui il
Comune  ha  accertato la mancanza nei locali dei ricorrenti sarebbero
tutti  previsti  dal censurato art. 8, dal momento che tanto l'A.S.L.
quanto  il  Comune di Brescia hanno «inteso applicare le prescrizioni
imposte  dalla  legge  regionale utilizzando il regolamento locale di
igiene come mera fonte di cognizione»;
     che  -  prosegue  il ricorrente a conferma della rilevanza delle
presenti questioni - la deliberazione A.S.L. del 2006 richiama l'art.
8  in oggetto, che esplicita la volonta' del legislatore regionale di
introdurre  norme  direttamente integrative del regolamento locale di
igiene e che, a sua volta, la deliberazione comunale n. 192 del 2006,
nel fare proprio il contenuto della predetta deliberazione A.S.L., ha
chiarito che la modifica del regolamento locale di igiene tiene conto
dell'entrata in vigore della legge regionale in oggetto;
     che, nel merito, il Tribunale rimettente sostiene, innanzitutto,
che,  diversamente  da  quanto  statuito dall'art. 1 della legge reg.
n. 6  del  2006,  la  disciplina  dei  phone  center non ricade nella
materia del commercio, trattandosi in realta' di rapporti ascrivibili
alla  materia  del  «servizio  di  comunicazione  elettronica» di cui
all'art.  2,  parte  1,  lettera  c),  della  direttiva  7 marzo 2002
n. 2002/21/CE   (Direttiva   quadro  per  le  reti  e  i  servizi  di
comunicazione elettronica);
     che,  pertanto,  ai  sensi  dell'art. 117 della Costituzione, il
legislatore lombardo avrebbe dovuto «limitarsi a questioni rientranti
nella competenza concorrente nelle materie della tutela della salute,
dell'ordinamento  della  comunicazione  e del governo del territorio,
secondo  i  criteri  individuati dalla giurisprudenza costituzionale»
(e'  citata la sentenza n. 336 del 2005), fermo restando che «nessuna
limitazione  nei  diritti  puo'  derivare  dalla  circostanza  che  i
titolari o i gestori di phone center siano (come la maggior parte dei
ricorrenti nel presente giudizio) cittadini extracomunitari»;
     che,  in  secondo  luogo,  il  rimettente  censura  le impugnate
disposizioni con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto  la  legge  regionale, qualificabile come legge-provvedimento,
avrebbe  invaso  un ambito di competenza proprio dell'amministrazione
fissando minutamente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei
locali,  a  differenza della previgente legge della Regione Lombardia
26  ottobre  1981,  n. 64  (Norme  per  l'esercizio delle funzioni in
materia  di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei
luoghi  di  lavoro,  per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento dei
servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione)
che,   al   contrario,   concedeva  un  notevole  spazio  alle  fonti
regolamentari;
     che, sempre con riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione,
il   Tribunale  rimettente  denuncia  la  portata  retroattiva  della
disciplina  oggetto  di censura che avrebbe sacrificato l'affidamento
dei gestori dei phone center gia' attivi;
     che,  inoltre,  nell'ordinanza  di rinvio sono denunciati alcuni
profili  di  disparita'  di  trattamento,  con conseguente violazione
degli  art.  3  e 97 della Costituzione, desumibili dal raffronto con
altre  disposizioni  del  regolamento  locale di igiene in vigore nel
Comune di Brescia, riguardanti altre strutture aperte al pubblico;
     che  un'ultima doglianza e' formulata con riferimento agli artt.
3,  41  e 117 della Costituzione, in quanto le impugnate disposizioni
graverebbero in modo sproporzionato e irragionevole sulla liberta' di
iniziativa economica dei gestori dei phone center in oggetto;
     che  con  atto depositato l'11 ottobre 2007, si e' costituita in
giudizio la Societa' A.C. s.r.l., che, dichiarando di aver dispiegato
un intervento ad adiuvandum
nel  giudizio a quo, sostiene la propria legittimazione a costituirsi
nel   presente   giudizio  e,  nel  merito,  sviluppa  considerazioni
pressoche'  coincidenti  con i rilievi di incostituzionalita' esposti
nell'ordinanza di rimessione;
     che,  con  atto depositato il 16 ottobre 2007, e' intervenuta in
giudizio  la  Regione  Lombardia,  che,  con  riserva  di  successive
allegazioni  e  argomentazioni,  ha  eccepito,  in  via  preliminare,
l'inammissibilita'  delle questioni di legittimita' costituzionale in
oggetto,  e  ha,  nel  merito,  sostenuto l'infondatezza delle stesse
sotto ogni profilo;
     che,  in  prossimita'  della  Camera  di  consiglio,  la Regione
Lombardia  ha  depositato  una  memoria sostenendo l'inammissibilita'
delle  questioni di legittimita' costituzionale in esame e, comunque,
la loro infondatezza;
     che, in via preliminare, la difesa regionale denuncia il difetto
di rilevanza delle questioni in oggetto, dal momento che le censurate
disposizioni   non   potrebbero  trovare  applicazione  nel  giudizio
principale  in  quanto  i ricorrenti hanno impugnato provvedimenti di
sospensione  adottati  dalla  competente  autorita' comunale in forza
delle prescrizioni regolamentari vigenti anteriormente all'entrata in
vigore della contestata legge regionale;
     che,  nel  merito,  la difesa regionale ha illustrato molteplici
profili   d'infondatezza,   contestando   l'inquadramento   materiale
ipotizzato  dal  rimettente e negando tanto la natura provvedimentale
della legge reg. n. 6 del 2006, quanto la sua portata retroattiva;
     che,    inoltre,    per   la   difesa   regionale   la   pretesa
irragionevolezza   dei   requisiti  posti  dal  legislatore  lombardo
risulterebbe  contraddetta  dalla  realta'  di  tali  strutture  che,
determinando   di  fatto  la  frequente  aggregazione  di  un  numero
consistente  di  persone  al  loro  interno,  esigono  l'adozione  di
appropriati requisiti;
     che,  in prossimita' della Camera di consiglio, la Societa' A.C.
s.r.l.,   con   una  apposita  memoria,  ha  riaffermato  la  propria
legittimazione ad intervenire nel presente giudizio e ha, nel merito,
ribadito      la      fondatezza     delle     presenti     eccezioni
d'incostituzionalita'.
   Considerato   che  il  Tribunale  amministrativo  per  la  Regione
Lombardia,  sez. I, Brescia, dubita della legittimita' costituzionale
degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione
Lombardia  3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione
di  centri  di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 3,
41, 97 e 117 della Costituzione;
     che  la  legge  impugnata in parte conferisce forza di legge, in
parte  ridetermina  i  requisiti igienico-sanitari richiesti, ai fini
dell'apertura  dei  cosiddetti  phone  center, dal regolamento locale
d'igiene adottato con deliberazione dell'A.S.L. di Brescia n. 372 del
4  maggio  2005  disponendo che a tali requisiti si debbono adeguare,
nel  termine  di  un anno dall'entrata in vigore della legge, anche i
phone center gia' attivi;
     che,  secondo  il  remittente,  il legislatore regionale avrebbe
imposto  in  tal  modo,  tramite una legge provvedimento di carattere
retroattivo,  oneri  eccessivamente  gravosi sugli operatori presenti
sul mercato, in violazione degli artt. 3, 97 e 41 della Costituzione;
     che  sarebbe  stato  altresi'  violato  l'art. 117, terzo comma,
della   Costituzione,   giacche'  il  legislatore  regionale  avrebbe
ecceduto  i  limiti della potesta' legislativa concorrente in materia
di «ordinamento della comunicazione»;
     che  e'  intervenuta  in  giudizio  la Regione Lombardia, che ha
sostenuto l'inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza
e, comunque, la loro infondatezza;
     che,   in  via  preliminare,  va  dichiarata  l'inammissibilita'
dell'intervento  della  Societa' A.C. s.r.l., in quanto, come risulta
dall'epigrafe  dell'ordinanza  di rinvio, l'intervento della predetta
societa'  nel  giudizio  principale  ha  avuto  luogo  in  un momento
successivo alla sospensione dello stesso;
     che,  il  principio della necessaria corrispondenza tra le parti
del  giudizio di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio
a   quo   puo'  essere  eccezionalmente  derogato  nel  caso  in  cui
l'interesse  di cui e' titolare il soggetto, pur formalmente estraneo
al   giudizio   principale,   inerisce   immediatamente  al  rapporto
sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento
eserciterebbe  una  influenza  diretta (si veda, tra le piu' recenti,
l'ordinanza n. 352 del 2007);
     che,  al contrario, la Societa' in questione risulta titolare di
un  interesse di fatto, meramente riflesso ed eventuale rispetto alla
controversia oggetto del giudizio a quo (si vedano la sentenza n. 307
del 2002 e l'ordinanza n. 129 del 1998);
     che  le  questioni  di  legittimita' costituzionale, oggetto del
presente giudizio, sono inammissibili per difetto di rilevanza;
     che,  infatti,  come  si  evince  dall'ordinanza  di  rinvio, le
violazioni  contestate ai singoli ricorrenti sono tutte riferibili ad
asseriti mancati adeguamenti alle prescrizioni del regolamento locale
d'igiene  vigente anteriormente all'entrata in vigore delle censurate
disposizioni legislative;
     che  la  sospensione  e'  stata,  invero,  disposta, nel mese di
novembre  del  2006,  alla  stregua dei requisiti vigenti prima della
sopravvenuta legge reg. n. 6 del 2006;
     che  la  competente  amministrazione  avrebbe potuto adottare un
provvedimento  di  revoca  sulla  base  della  nuova  legge solo alla
scadenza  del  termine  annuale  previsto dal censurato art. 12 della
legge reg. n. 6 del 2006;
     che  alla luce di tali considerazioni si evince che il giudice a
quo,   al  fine  di  verificare  la  legittimita'  dei  provvedimenti
impugnati,  non  dovra'  fare applicazione degli artt. 8, 9, comma 1,
lettera c) e 12 della legge reg. n. 6 del 2006;
     che    da    tale    considerazione    discende   la   manifesta
inammissibilita'   delle   prospettate   questioni   di  legittimita'
costituzionale  per  difetto  di  rilevanza  (si  vedano, tra le piu'
recenti, le ordinanze n. 411, n. 249 e n. 36 del 2007).