Ordinanza
nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre  1999, n. 468), promossi con ordinanze del 1° luglio, del 22
settembre  (n.  2 ordinanze) e dell'11 novembre (n. 3 ordinanze) 2005
dal Giudice di pace di Bianco, rispettivamente iscritte ai nn. da 354
a 358 del registro ordinanze 2006 ed al n. 128 del registro ordinanze
2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª
serie  speciale, dell'anno 2006 e n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno
2007;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
   Ritenuto  che  il  Giudice di pace di Bianco, con ordinanza del 1°
luglio  2005  (r.o.  n. 354  del  2006), ha sollevato, in riferimento
all'art.   24   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  20 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma  dell'articolo  14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella
parte  in  cui  non  prevede  che  il decreto di citazione a giudizio
avanti   al   giudice  di  pace  debba  contenere,  quale  «requisito
necessario»,  l'avviso  per l'imputato della possibilita' di proporre
domanda di oblazione;
     che il giudice a quo, dando conto di aver deliberato l'ordinanza
di  rimessione nell'ambito di un giudizio per fatti di percosse (art.
581  del  codice penale), afferma che «il reato per cui si procede e'
oggetto di oblazione»;
     che lo stesso rimettente, dopo aver osservato che la mancanza di
avviso  della  possibilita' di oblazione «priverebbe l'imputata di un
importante  strumento di difesa», ha sollevato la questione indicata,
previa   dichiarazione   che  la  stessa  sarebbe  «rilevante  e  non
manifestamente infondata»;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato  il 24 ottobre 2006, chiedendo che la
questione  sia  dichiarata  inammissibile o, comunque, manifestamente
infondata;
     che  il  rimettente,  ad  avviso  della difesa erariale, avrebbe
omesso  ogni descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio
e  qualunque  argomentazione in ordine alla rilevanza, proponendo una
motivazione  solo  apodittica  in punto di non manifesta infondatezza
della questione sollevata;
     che comunque, nel procedimento penale avanti al giudice di pace,
l'oblazione  puo'  essere richiesta anche nel dibattimento, prima che
vengano definite le formalita' di apertura, e cioe' in una fase nella
quale   l'imputato  e'  necessariamente  assistito  da  un  difensore
tecnico;
     che   pertanto,   secondo  l'Avvocatura  generale,  la  mancanza
nell'atto   di   vocatio   in  iudicium  dell'avviso  concernente  la
possibilita'  di  oblazione non pregiudica l'esercizio in tempo utile
della   relativa   facolta',  cosi'  come  riconosciuto  dalla  Corte
costituzionale   nelle  varie  occasioni  in  cui  ha  dichiarato  la
manifesta  inammissibilita'  o la manifesta infondatezza di questioni
analoghe  a quella sollevata dal rimettente (sono citate le ordinanze
numeri 191, 57, 56, 55, 11 e 10 del 2004 e n. 231 del 2003);
     che  il  Giudice di pace di Bianco, con due ordinanze di analogo
tenore  deliberate  il  22  settembre 2005 (r.o. numeri 355 e 356 del
2006),  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale da
riferire  presumibilmente  (in  mancanza  di espressa indicazione del
rimettente)  all'art.  20  del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in
cui  non  prevede  che  il  decreto di citazione a giudizio avanti al
giudice  di  pace  debba  contenere  l'avviso  per  l'imputato  della
possibilita' di proporre domanda di oblazione;
     che in entrambi i giudizi a quibus
- secondo  quanto  riferisce  il  rimettente  - e' stata eccepita dai
difensori  degli  imputati  la  nullita'  della citazione a giudizio,
mancando la stessa di un avviso circa la facolta' di oblazione;
     che,  sempre  stando alle prospettazioni difensive riportate dal
giudice  a  quo,  la  «norma»,  ove  intesa  nel  senso  che l'avviso
concernente l'oblazione non sia necessario, si esporrebbe a «dubbi di
costituzionalita», in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 497  del  1995,  ha  dichiarato l'illegittimita' dell'art. 555 del
codice   di   procedura  penale,  proprio  nella  parte  in  cui  non
prescriveva  che  la  citazione per il dibattimento pretorile dovesse
contenere,  a pena di nullita', gli avvisi concernenti le facolta' di
accesso all'oblazione ed ai riti alternativi;
     che,  tanto  premesso, il rimettente ha ritenuto «la rilevanza e
l'ammissibilita'  della  suesposta  eccezione  di incostituzionalita'
della norma citata»;
     che  il  Giudice di pace di Bianco, con tre ordinanze deliberate
l'11  novembre  2005, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost.,
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20 del d.lgs.
n. 274  del  2000,  nella  parte in cui non prevede che il decreto di
citazione  a  giudizio  avanti  al  giudice  di  pace debba contenere
l'avviso  per  l'imputato  della  possibilita' di proporre domanda di
oblazione;
     che,  nel primo dei tre provvedimenti (r.o. n. 357 del 2006), il
rimettente  riferisce  che  il  difensore  degli imputati e lo stesso
pubblico ministero hanno sollevato la questione indicata, ed aggiunge
-  dopo  aver rilevato come «la mancata previsione normativa all'art.
20  del  d.lgs.  n. 274/2000 della facolta' di richiedere l'oblazione
possa incidere sulla pienezza del diritto di difesa a norma dell'art.
24  della  Costituzione»  -  che  la questione medesima e' «fondata e
rilevante ai fini della decisione»;
     che,  con  i due provvedimenti ulteriori (r.o. n. 358 del 2006 e
n. 128  del  2007),  lo  stesso  rimettente,  dopo  aver ribadito che
l'assenza   di   riferimenti   all'oblazione  nella  norma  censurata
inciderebbe  sulla  pienezza  del  diritto  di  difesa, ha dichiarato
«fondata  e  rilevante  ai  fini  della  decisione» la corrispondente
questione di legittimita' costituzionale;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, e' intervenuto - nei
giudizi  r.o.  numeri  355,  356,  357  e  358  del  2006  - con atti
depositati  il  24  ottobre  2006,  chiedendo  che le questioni siano
dichiarate inammissibili o, comunque, manifestamente infondate;
     che  la  difesa  erariale  riproduce,  in  ciascuno  dei quattro
procedimenti,  i  rilievi  gia' espressi con l'atto di intervento nel
giudizio r.o. n. 354 del 2006, sopra illustrati;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto anche nel
giudizio r.o. n. 128 del 2007, con atto depositato il 17 aprile 2007,
chiedendo  che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
manifestamente infondata;
     che  anzitutto  il  rimettente, ad avviso della difesa erariale,
avrebbe  omesso  ogni descrizione della fattispecie sottoposta al suo
giudizio  e  qualunque  argomentazione in ordine alla rilevanza della
questione sollevata;
     che,  quanto  al  merito,  l'Avvocatura  generale  osserva  come
l'oblazione, nel procedimento penale avanti al giudice di pace, possa
essere  richiesta  anche nella sede dibattimentale, prima che vengano
definite   le  formalita'  di  apertura,  in  una  fase  nella  quale
l'imputato  e'  necessariamente assistito da un difensore tecnico, di
talche'  la  mancanza di uno specifico avviso nell'atto di vocatio in
iudicium
non  pregiudicherebbe  l'esercizio  in  tempo  utile  della  relativa
facolta';
     che  dunque  sarebbe  privo  di  pertinenza  il riferimento alla
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 555 cod.
proc.  pen.,  posto  che  nel  modello  originario  del  procedimento
pretorile  la possibilita' di accesso all'oblazione si esauriva prima
del  dibattimento,  e  dunque  prima di una occasione «necessaria» di
contatto tra l'imputato ed il difensore;
     che  l'Avvocatura  generale  ricorda,  da  ultimo, come la Corte
costituzionale  abbia  gia'  valutato  positivamente  tali argomenti,
dichiarando  manifestamente  infondata,  anche  in tempi recenti, una
questione  analoga  a  quella  sollevata  dal  rimettente  (e' citata
l'ordinanza n. 27 del 2007).
   Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di Bianco solleva, con le
ordinanze  indicate  in  epigrafe,  in  relazione  all'art.  24 della
Costituzione,  questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede
che  il  decreto  di  citazione  a giudizio avanti al giudice di pace
debba   contenere  l'avviso  per  l'imputato  della  possibilita'  di
proporre domanda di oblazione;
     che,  data  l'identita'  di oggetto delle questioni, puo' essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
     che  -  a prescindere dalle specifiche cause di inammissibilita'
che segnano alcuni dei provvedimenti in esame - tutte le ordinanze di
rimessione  mancano  di  una  sufficiente  descrizione delle concrete
fattispecie sottoposte a giudizio (ex multis, ordinanze nn. 426 e 308
del  2007),  ed  inoltre  difettano  di  adeguata motivazione sia con
riguardo alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia
in  relazione  alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata
ed  il  parametro costituzionale invocato (da ultimo, ordinanza n. 14
del 2008);
     che,   pertanto,  le  questioni  sollevate  sono  manifestamente
inammissibili.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.