Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del
decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge  24  novembre  1999,  n. 468),  promossi  con  ordinanze del 20
novembre  2006 e del 26 febbraio 2007 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di
pace  di  Montebelluna,  rispettivamente iscritte ai nn. da 662 a 664
del  registro  ordinanze  2007  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
   Ritenuto  che il Giudice di pace di Montebelluna, con ordinanze di
analogo  tenore deliberate il 20 novembre 2006 (r.o. n. 662 del 2007)
ed il 26 febbraio 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del 2007), ha sollevato
- in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma,
della   Costituzione   -  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo  14  della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte
in  cui  non prevede, a pena di nullita', che la citazione a giudizio
avanti  al  giudice  di  pace debba contenere l'avviso per l'imputato
della  possibilita' di determinare l'estinzione del reato, secondo le
disposizioni  dell'art.  35  dello  stesso  d.lgs.  n. 274  del 2000,
mediante    condotte    riparatorie    antecedenti   all'udienza   di
comparizione;
     che  il  rimettente,  dopo  aver  sommariamente rilevato che per
diversi  aspetti  il  procedimento  penale innanzi al giudice di pace
sarebbe  «piu' sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma
censurata   non   prevede,   riguardo   alle   condotte   riparatorie
suscettibili  di  determinare  l'estinzione  del  reato, l'avviso che
sarebbe  invece  prescritto,  per  la citazione a giudizio innanzi al
tribunale,  dall'art.  552,  comma  1,  lettera  f),  del  codice  di
procedura penale;
     che,   sempre  a  parere  del  rimettente,  l'omessa  previsione
dell'avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra
elencati;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
ciascuno  dei  tre giudizi, con atti depositati rispettivamente il 23
ottobre (r.o. n. 662 del 2007) ed il 18 ottobre 2007 (r.o. numeri 663
e 664 del 2007);
     che  le  questioni  sarebbero,  ad avviso della difesa erariale,
inammissibili e comunque infondate;
     che   il  rimettente  avrebbe  trascurato,  in  particolare,  la
possibilita'  per  il  giudice  di  pace  di disporre in apertura del
dibattimento  una  sospensione  del  giudizio,  quando l'imputato non
abbia  potuto dar luogo ad attivita' riparatorie per non essere stato
informato della relativa disciplina;
     che  proprio  in  base a tale circostanza - ricorda l'Avvocatura
dello  Stato  -  questioni  analoghe a quelle odierne sono gia' state
dichiarate  manifestamente infondate dalla Corte costituzionale (sono
citate  le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del 2005, numeri 11 e 56
del 2004).
   Considerato  che il Giudice di pace di Montebelluna solleva con le
ordinanze  indicate  in  epigrafe  - in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo  comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  2,  del  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre  1999,  n. 468),  nella  parte in cui non prevede, a pena di
nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba
contenere  l'avviso  per l'imputato della possibilita' di determinare
l'estinzione  del  reato,  secondo le disposizioni dell'art. 35 dello
stesso   d.lgs.   n. 274  del  2000,  mediante  condotte  riparatorie
antecedenti all'udienza di comparizione;
     che,  data l'assoluta identita' di oggetto delle questioni, puo'
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
     che le ordinanze di rimessione, tutte di analogo tenore, mancano
di  qualunque  descrizione  delle  concrete  fattispecie sottoposte a
giudizio (ex multis, ordinanze numeri 426 e 308 del 2007), ed inoltre
difettano  di  adeguata  motivazione  sia con riguardo alla rilevanza
della  questione  nei  procedimenti  a  quibus  sia in relazione alle
ragioni  del  contrasto  tra  la  disciplina censurata ed i parametri
costituzionali invocati (da ultimo, ordinanza n. 14 del 2008);
     che,   pertanto,  le  questioni  sollevate  sono  manifestamente
inammissibili.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.