Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 20 novembre 2006 e del 26 febbraio 2007 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Montebelluna, rispettivamente iscritte ai nn. da 662 a 664 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri; Ritenuto che il Giudice di pace di Montebelluna, con ordinanze di analogo tenore deliberate il 20 novembre 2006 (r.o. n. 662 del 2007) ed il 26 febbraio 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del 2007), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilita' di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione; che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe «piu' sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede, riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di determinare l'estinzione del reato, l'avviso che sarebbe invece prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall'art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale; che, sempre a parere del rimettente, l'omessa previsione dell'avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in ciascuno dei tre giudizi, con atti depositati rispettivamente il 23 ottobre (r.o. n. 662 del 2007) ed il 18 ottobre 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del 2007); che le questioni sarebbero, ad avviso della difesa erariale, inammissibili e comunque infondate; che il rimettente avrebbe trascurato, in particolare, la possibilita' per il giudice di pace di disporre in apertura del dibattimento una sospensione del giudizio, quando l'imputato non abbia potuto dar luogo ad attivita' riparatorie per non essere stato informato della relativa disciplina; che proprio in base a tale circostanza - ricorda l'Avvocatura dello Stato - questioni analoghe a quelle odierne sono gia' state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale (sono citate le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del 2005, numeri 11 e 56 del 2004). Considerato che il Giudice di pace di Montebelluna solleva con le ordinanze indicate in epigrafe - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilita' di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione; che, data l'assoluta identita' di oggetto delle questioni, puo' essere disposta la riunione dei relativi giudizi; che le ordinanze di rimessione, tutte di analogo tenore, mancano di qualunque descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio (ex multis, ordinanze numeri 426 e 308 del 2007), ed inoltre difettano di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati (da ultimo, ordinanza n. 14 del 2008); che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.