Ricorso   della   Regione  Siciliana,  in  persona  del  suo  Vice
Presidente,  Nicola  Leanza,  autorizzato  a  stare  in  giudizio con
delibera  di giunta n. 20 del 31 gennaio 2008, rappresentato e difeso
dagli  avv.  Francesco  Castaldi  e  prof.  Guido Corso per mandato a
margine  del  presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, via
Marghera n. 36 presso l'Ufficio della Regione Siciliana;
   Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri, domiciliato per
legge  presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, in Roma, via dei
Portoghesi,  12,  in relazione al decreto 29 gennaio 2008, notificato
il giorno successivo, con il quale
   «a  decorrere  dal 18 gennaio 2008 e' accertata la sospensione del
sig.  Salvatore  Cuffaro  dalla  carica  di  deputato  dell'Assemblea
regionale  siciliana e di Presidente della Regione Siciliana ai sensi
dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55».
   A  seguito  di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale,
che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole del delitto di
cui  all'art.  326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) e all'art.
378   (favoreggiamento   personale),   il  Presidente  della  Regione
Siciliana, on. Salvatore Cuffaro si e' dimesso irrevocabilmente dalla
carica   di   presidente   della   regione,   dandone   comunicazione
all'Assemblea  regionale  il  26  gennaio  2008  (cosi'  il resoconto
stenografico della seduta).
   Col  provvedimento  che si impugna il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali  e  il  Ministro  dell'interno,  ha  disposto  la  sospensione
dell'on.  Cuffaro  dalla carica di deputato regionale e di Presidente
della regione con effetto (retroattivo) dal 18 gennaio 2008, ai sensi
dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
   Il   provvedimento   e'   lesivo   della   sfera   di   competenza
costituzionale garantita alla Regione Siciliana degli artt. 8, 9 e 10
dello statuto speciale per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
   1)  Col  decreto  che  si  impugna il Presidente del Consiglio, in
asserta applicazione dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990
(«Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso  e  di  altre  gravi forme di manifestazioni di pericolosita'
sociale»),  ha  sospeso  il  presidente della Regione Siciliana dalla
carica  di  presidente  e  da  quella  di  deputato  regionale:  piu'
precisamente   ha  accertato  la  sospensione  dalle  due  cariche  a
decorrere dal 18 gennaio 2008.
   La  disposizione  in  questione  prevede,  in caso di condanna non
definitiva  per  una  serie di delitti, fra i quali e' ricompresso il
favoreggiamento   personale   aggravato  (art.  378  cpv.  c.p.),  la
sospensione  sino  a  diciotto  mesi  da una serie di cariche inclusa
quella   di  presidente  della  giunta  regionale  e  di  consigliere
regionale (art. 15, comma 4-bis in relazione al comma 1, lett. a).
   Non  intende  la  regione  ricorrente  contestare  la legittimita'
costituzionale  di  tale  previsione, consapevole che una censura del
genere non e' proponibile in sede di conflitto di attribuzioni (Corte
cost.  sent.  n. 334/2000; n. 467/1997; n. 215/1996; n. 472/1995): si
duole  invece  della  sua  applicazione  ad una fattispecie che esula
dall'ambito  di  operativita'  della  norma  stessa  per  piu' di una
ragione. L'illegittimita' che di conseguenza inficia il provvedimento
impugnato  si  risolve  in  una menomazione della sfera di competenza
regionale,  oggi  garantita  dall'art.  8  e  seguenti  dello statuto
speciale.
   2)  Lo status del Presidente della Regione Siciliana e' pressoche'
integralmente  regolato  dallo  statuto speciale, come modificato con
legge  cost.  n. 2/2001,  che del presidente disciplina l'elezione, i
poteri, la durata nella carica (art. 9), la mozione di sfiducia (art.
10), la rimozione dalla carica (art. 8).
   L'art. 15 della legge n. 55/1990, nella parte in cui stabilisce le
conseguenze  della sentenza di condanna, definitiva e non definitiva,
inflitte  al  Presidente della Regione Siciliana per i reati indicati
all'art.  15,  commi  1 e 4-bis, e' norma di stretta interpretazione:
una  sua  applicazione  al  di fuori dei casi espressamente previsti,
comporta  l'invasione di un ambito materiale (lo status di Presidente
della Regione Siciliana) coperto da norme di rango costituzionale.
   3)  Quando  fu  approvata la legge n. 55/1990 (e anche quando sono
sopravvenute  le  leggi  che  la  hanno modificata: legge n. 16/1992,
legge   n. 30/1994  e  legge  n. 475/1999)  vigeva  in  Sicilia,  per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale   siciliana   la  legge  reg.
n. 29/1951  e  vigeva  l'art.  9  dello  statuto  speciale  nella sua
formulazione  originaria.  Era  previsto  che il presidente regionale
fosse  eletto, come gli assessori, dall'Assemblea regionale nella sua
prima seduta e nel suo seno.
   La  sospensione  dalla carica, prevista dall'art. 15, comma 4-bis,
comportava  la  sostituzione  del  presidente  con il vice presidente
(l'assessore da lui designato, art. 10): ossia la sostituzione con un
soggetto  che,  per  essere stato eletto deputato con il presidente e
per  essere entrato a far parte della giunta come lui e insieme a lui
(nella  prima  seduta  dell'ARS  e  col  voto  della  maggioranza  di
quest'ultima),  godeva  di  pari  legittimazione,  in  ragione  della
identita' della investitura.
   Con  la  modifica  dello  statuto  avvenuta  nel  2001  con  legge
costituzionale  n. 2/2001  le  cose  sono  cambiate  radicalmente. Il
Presidente della Regione Siciliana e' eletto a suffragio universale e
diretto   contestualmente  all'elezione  dell'Assemblea  regionale  e
nell'ambito  di  un  collegio  elettorale  che  coincide con l'intero
territorio  regionale;  e  nomina  e revoca gli assessori, tra cui un
vice   presidente,   senza  essere  neppure  tenuto  ad  attingere  i
nominativi dall'Assemblea regionale.
   La  sua  sospensione  finirebbe  con  il trasferire la funzioni di
presidente  ad  una  persona  (il  vice  presidente)  che riscuote la
fiducia  del  presidente  ma  che,  se  e'  stato  scelto al di fuori
dell'assemblea, non ha ricevuto alcuna investitura popolare.
   Si  determinerebbe  cosi'  una  seria  frattura  fra  una forma di
governo  spiccatamente  democratica,  qual  e'  quella in cui il capo
dell'esecutivo  e'  eletto  a  suffragio  universale e diretto, ed un
assetto  dell'esecutivo, che puo' durare sino a diciotto mesi, in cui
al  vertice  c'e' un soggetto che nessuno ha eletto. Meno grave e' la
situazione quando il vice presidente e' un deputato regionale. La sua
sarebbe  comunque  una  legittimazione debole. Non va dimenticato che
egli e' stato eletto in un collegio provinciale, mentre il presidente
sospeso  e'  stato  eletto da un collegio elettorale che coincide con
l'intera  regione  (art.  1,  comma  3,  l.r.  sic.  n. 29/1951  come
sostituito dall'art. 1 della l.r. sic. n. 7/2005).
   La trasformazione della forma di governo regionale da parlamentare
in  (semi) presidenziale ha delle notevoli conseguenze che sono state
messe  in  luce da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 12/2006. La
Corte  ha dichiarato incompatibili con l'art. 122, quinto comma Cost.
le  clausole  di  uno  statuto  regionale che prevedono l'obbligo del
presidente  della  regione  di  sostituire l'assessore sfiduciato dal
consiglio  o  l'equiparazione  alla mozione di sfiducia della mancata
approvazione  del  programma  del  presidente  da parte del consiglio
regionale (v. anche sent. n. 379/2004).
   Poiche'   la   nuova   forma   di   governo   e'   «caratterizzata
dall'attribuzione  (al  presidente  eletto  a  suffragio universale e
diretto)   di   forti  e  tipici  poteri  per  la  gestione  unitaria
dell'indirizzo  politico  e  amministrativo  della  regione (nomina e
revoca  dei  componenti  della  giunta,  potere di dimettersi facendo
automaticamente sciogliere sia la giunta che il consiglio regionale)»
(sent.  n. 2/2004),  e  tale  forma  di  governo  accomuna la regione
siciliana  (art. 9 st. sic.) alle regioni ordinarie (art. 122, quinto
comma  Cost.),  contrasterebbe  col  nuovo  assetto costituzionale la
possibilita'  che  per  diciotto  mesi  tale  gestione unitaria venga
affidata  ad  un  soggetto  diverso dal presidente eletto a suffragio
universale   e   diretto.  Soggetto  al  quale  non  potrebbe  essere
riconosciuto  il  potere di nominare e revocare gli assessori (art. 9
st.  sic.)  o di dimettersi provocando lo scioglimento dell'assemblea
regionale (art. 10).
   Ne  discende,  ad avviso della regione ricorrente, la sopravvenuta
inapplicabilita'  dell'art.  5,  comma  4-bis  della legge n. 55/1990
(abrogazione parziale per incompatibilita) nella parte in cui prevede
la  sospensione  della  carica  del  presidente  della  regione; e di
conseguenza  l'illegittimita' del provvedimento impugnato nel capo in
cui  viene  disposta  la sospensione dell'on. Cuffaro dalla carica di
Presidente della regione.
   4)  Il discorso che precede non riguarda solo la sospensione dalla
carica  di  presidente  della  regione: riguarda anche la sospensione
dalla carica di deputato regionale.
   Ai  sensi  dell'art.  41-ter,  comma  3 dello statuto speciale «e'
proclamato eletto Presidente della regione il candidato capolista che
ha  conseguito  il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il Presidente fa parte dell'Assemblea regionale».
   La  legge  costituzionale  n. 2/2001,  che  ha  inserito nel testo
originario  la  disposizione  trascritta,  ha  invertito  la sequenza
temporale   (e   logico-giuridica)   che  caratterizzava  il  sistema
precedente.  Mentre  in questo il Presidente della regione era eletto
nella  prima seduta («e nel suo seno») dall'Assemblea regionale cosi'
che  lo  status di deputato regionale precedeva e condizionava quello
di  Presidente  della  regione,  oggi  e' il presidente eletto che fa
parte  dell'Assemblea  regionale.  Il  titolo giuridico per far parte
dell'organo  legislativo  e'  lo  status di presidente della regione,
acquisito con l'elezione diretta.
   Questa  relazione  e'  ancora  piu'  chiaramente esplicitata nella
legge  regionale  sull'elezione  del  Presidente  della regione (l.r.
n. 25/2005).
   «Il  Presidente  della  Regione  Siciliana  e'  eletto a suffragio
universale,  con  voto  diretto,  libero  e  segreto, contestualmente
all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana (art. 1, comma 1); la
votazione   avviene   su  un'unica  scheda  (comma  2);  il  collegio
elettorale  per  l'elezione del Presidente della regione coincide con
il  territorio  regionale  (comma  3); il Presidente della regione fa
parte dell'Assemblea regionale siciliana (art. 4).
   Il  Presidente  della  regione  e'  eletto  in un collegio diverso
(unico regionale) dai (9) collegi provinciali nei quali sono eletti i
deputati  regionali;  egli entra a far parte dell'Assemblea regionale
siciliana in quanto eletto presidente.
   Se  la  sospensione  non  puo'  essere  disposta in relazione alla
carica  di  Presidente  della  regione, essa non puo' nemmeno colpire
l'ufficio (derivato) di deputato regionale che il Presidente ricopre.
   L'art. 15, comma 4-bis, non e' applicabile alla carica di deputato
regionale  ricoperta  dal Presidente della regione eletto a suffragio
universale.
   5) Come si e' detto, il 26 gennaio 2008, prima che intervenisse il
provvedimento  del  Presidente del Consiglio, l'on. Salvatore Cuffaro
si  e'  irrevocabilmente dimesso dalla carica: sicche' e' venuto meno
da  parte  sua  l'esercizio  delle  funzioni  dalle  quali il decreto
impugnato mira a sospenderlo.
   Valuti  la  Corte  se questa circostanza non determini la nullita'
per   mancanza   di   oggetto   del  provvedimento  impugnato  (artt.
21-septies,  legge  n. 241/1990  e  1418  c.c.). Anche in questo caso
saremmo  in  presenza  di  una  forma  di invalidita' radicale che si
risolve  in  una  menomazione  della  sfera  di  competenza regionale
garantita dagli artt. 8 e seguenti dello statuto speciale.