IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa n. 8558/06 R.G. promossa da Mannironi Raffaele nei confronti del Prefetto di Reggio Emilia avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 2145/06 del 22 novembre 2006; Il giudice, esaminati gli atti del fascicolo; Rilevato che Mannironi Raffaele ha adito questo tribunale con atto di citazione in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689; Rilevato che la possibilita' di proporre appello nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e' stata introdotta dall'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art. 27, comma 50 - «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: «La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»); Rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 («Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») e' stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente, dall'art. 1, commi 2, 3 e 4; Ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni al codice di procedura civile e per disciplinare il processo di cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80); Ritenuto che la predetta abrogazione non rientri, nemmeno implicitamente, nei principi e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il quale - come recita l'art. 1, comma 3, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 - era investito del potere di modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimita' e, al piu', «la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio» (fattispecie estranea e non assimilabile all'inappellabilita' delle pronunzie nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione); Ritenuto che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - nella parte in cui e' stata abrogata l'inappellabilita' delle sentenze - appaia costituzionalmente illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»); Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata, che sia rilevante nel presente giudizio (dato che investe la potestas iudicandi del giudice adito e la stessa ammissibilita' dell'appello proposto) e che debba essere, pertanto, sollevata ex officio e rimessa al vaglio della Corte costituzionale;