IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale avente R.G. n. 134/07 del Ruolo dell'ufficio Giudice di pace penale di Viterbo avente ad oggetto il procedimento penale a carico di Leoni Paolo, nato a Genova il 17 settembre 1988, elettivamente domiciliato in Viterbo, piazza dei Caduti n. 16, presso lo studio dell'avv. Barili Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere cagionato a Mondini Andrea, colpendolo con un pugno all'addome, lesioni personali consistite in un trauma contusivo dell'emitorace destro, giudicate guaribili in giorni cinque dal pronto soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo; F a t t o In data 4 febbraio 2007, verso le ore 3,00 circa, all'interno delle discoteca "Crystal" di Viterbo l'imputato Leoni Paolo e la parte offesa Mondini Andrea, dopo un battibecco per futili motivi, venivano alle mani colpendosi reciprocamente e provocandosi le lesioni per le quali pende innanzi a questo giudice di pace il procedimento sopra menzionato ed innanzi al Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il procedimento R.G. n. 1335/07 avente ad oggetto le lesioni subite, a seguito della narrata colluttazione, da Leoni Paolo, giudicate guaribili in giorni trenta, causate dai colpi sferratigli da Mondini Andrea. Tempestivamente il difensore dell'imputato, dopoche' il sottoscritto giudicante aveva respinto la sua istanza di riunione del processo pendente innanzi a questo ufficio con quello pendente innanzi al Tribunale di Viterbo sopra menzionato, stante che l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 non prevede tale ipotesi di riunione per connessione, chiedeva che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma e 111, primo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di spostamento della competenza per materia determinata dalla connessione, quella dei reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre; Il pubblico ministero aderiva a detta istanza. D i r i t t o Esaminati gli atti, questo Giudice rileva come dal fatto avvenuto in Viterbo in data 4 febbraio 2007 all'interno delle discoteca «Crystal» fra Leoni Paolo e Mondini Andrea come sopra narrato, siano scaturiti due procedimenti penali per le lesioni reciprocamente provocatesi dai contendenti, l'uno a carico di Leoni Paolo, pendente innanzi a questo Ufficio trattandosi di lesioni personali lievissime, e l'altro a carico di Mondini Andrea, pendente innanzi al Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, trattandosi di lesioni personali gravi. La fattispecie all'esame del sottoscritto, in materia di competenza per materia determinata dalla connessione, e' normata dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 ove si prevede testualmente che «Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione.», con esclusione quindi del caso, di fatto qui ricorrente, in cui i reati siano stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre, ipotesi regolata dall'art. 371, comma 2, lett. B) c.p.p., richiamato dall'art. 17, comma 1, lett. c) c.p.p. Tale ultima fattispecie (connessione per i reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre) il d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 la regola all'art. 9, comma 2, limitandola pero' alla sola ipotesi di riunione facoltativa dei processi (diversi) pendenti tutti dinanzi al giudice di pace. Questo giudice ritiene, quindi, che l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita' nei termini che seguono: Sulla rilevanza della questione Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non gia' di mero fatto, tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente. Infatti, ove si ritenesse l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 non conforme a Costituzione, la competenza a trattare il processo si sposterebbe, per motivi di connessione, a favore del giudice superiore, il Tribunale di Viterbo, per cui appare dirimente e pregiudiziale l'accertamento richiesto, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione. Sulla non manifesta infondatezza (Violazione degli artt. 3 e 111 Cost.) In effetti anche ad avviso di questo giudice di pace la norma censurata viola l'art. 3 Cost., determinando un regime di irragionevole disparita' di trattamento in danno dei cittadini imputati avuto riguardo tanto ad altre previsioni interne allo stesso d.lgs. n. 274/2000 (art. 9, comma 2), quanto alle analoghe previsioni generali contenute nel codice di rito (artt. 17, comma 1, lett. c) e 371, comma 2, lett. b) c.p.p.). Come gia' anticipato, per espressa volonta' del legislatore del 2000 non v'e' connessione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del Tribunale allorquando i fatti siano stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre. Eppure questa stessa ipotesi, a dimostrazione della sua importanza ai fini dell'accertamento (unitario e contestuale) dei fatti di reato, e' presa in considerazione dallo stesso novellatore all'art. 9, comma 2, nel caso di piu' processi pendenti tutti davanti al giudice di pace. Dal che se ne inferisce l'irrazionalita' interna della compiuta scelta legislativa che, nel mentre da rilievo alla fattispecie della reciprocita' a fini connettivi davanti al giudice di pace, la esclude in radice nelle ipotesi, pure frequenti, di pendenze giudiziarie ripartite innanzi al giudice di pace ed, a parti processuali invertite, ad un diverso giudice, principalmente il Tribunale, in ragione della diversa qualificazione giuridica, aggravata o meno, del reato. Una diversita' trattamentale dunque che non trova giustificazioni di sorta. Se dalle previsioni «speciali» di cui al d.lgs. n. 274/2000 si passa a quelle «generali» di cui al codice di rito, si puo' constatare come la riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado (davanti al medesimo giudice), nel caso di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre, e' espressamente consentita ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., segno evidente che il legislatore ha ritenuto rilevante questa fattispecie anche ai fini della speditezza e celerita' processuale. La disparita' di trattamento a questa stregua diviene allora evidente perche' lo stesso imputato, a seconda che sia chiamato in giudizio innanzi al tribunale (o Corte di assise) od innanzi al giudice di pace, viene ad usufruire di un regime penal-processuale irragionevolmente differenziato. Ne' si puo' sostenere che quella qui censurata costituisca una scelta legislativa discrezionale incensurabile in sede costituzionale perche', per giurisprudenza unanime, il limite della discrezionalita' e' dato proprio dalla manifesta irragionevolezza. Nella specie e' indubbio che la scelta del legislatore delegato sia priva di una valida ragione. A tal riguardo basti porre mente alle conseguenze che, di fatto e di diritto, discendono da una consimile previsione. Invero, vuoi nel caso che una sentenza fosse pronunciata dal tribunale dopo quella pronunciata dal giudice di pace, vuoi nel caso inverso, il giudice che si accingesse a pronunciare la seconda sentenza potrebbe pervenire ad esiti completamenti diversi da quelli cui e' pervenuto, quanto alla ricostruzione storica del medesimo episodio sia pure a parti invertite, l'altro giudice. Tale evenienza darebbe luogo evidentemente ad un insanabile contrasto di giudicati non rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione posto che essi seguirebbero percorsi processuali differenziati (la Corte d'appello per il tribunale, il tribunale monocratico per il giudice di pace). Tanto basta allora a sostenere l'illegittimita' costituzionale della previsione de qua, nella parte in cui non consente al giudice di pace di «spogliarsi» del procedimento e di declinare la propria competenza per materia in favore del giudice superiore che sia chiamato a giudicare dello stesso fatto, ma aggravato, commesso dal soggetto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, riveste la qualifica di parte offesa. E' lecito, infine, dubitare della legittimita' costituzionale dell'art 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 anche per contrasto con l'art. 111, primo comma Cost., posto che non assicura, per le stesse ragioni sopra esposte, che il processo si svolga «in condizioni di parita». (Violazione dell'art. 25 Cost.) L'applicazione rigorosa della norma contenuta nell'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 comporta poi, nell'ipotesi in commento, per l'imputato nel processo innanzi al giudice di pace, un'ingiustificata sottrazione al giudice naturale, da individuarsi in caso di reciprocita' delle lesioni in forza degli artt. 17, comma 1, lett. c) e 371, comma 2, lett. b) c.p.p. nel giudice superiore, e cio' conduce inevitabilmente ad individuare un contrasto con l'art. 25 Cost. il quale espressamente prevede che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.