LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 455/06, depositato
il  27  gennaio  2006,  avverso fermo amministrativo n. 000099 del 30
novembre  2005, canone RAI 1999, contro concessionario E.TR. Esazione
tributi  S.p.A. difeso da: Caruso Giuseppina, sede E.TR. viale Crati,
Palazzo  CARIME,  87100  Cosenza;  proposto  dal  ricorrente: Deietti
Marcello,  via Verbicaro 19, 87020 Santa Maria del Cedro (CS); difeso
da:  Valente  Arturo,  via  Siciliani  1, frazione Marcellina - 87020
Santa  Maria  del  Cedro (CS), avverso fermo amministrativo n. 000099
del  30  novembre  2005, canone RAI 2001, contro concessionario E.TR.
Esazione  Tributi  S.p.A.;  difeso  da: Caruso Giuseppina, sede E.TR.
viale  Crati, palazzo CARIME, 87100 Cosenza; proposto dal ricorrente:
Deietti Marcello, via Verbicaro 19, 87020 Santa Maria del Cedro (CS);
difeso  da:  Valente  Arturo,  via  Siciliani 1, frazione Marcellina,
87020  Santa  Maria  del  Cedro  (CS),  avverso  Fermo amministrativo
n. 000099   del   30   novembre   2005,   canone   RAI  2002,  contro
concessionario  E.TR.  Esazione  Tributi  S.p.A.;  difeso  da: Caruso
Giuseppina,  sede  E.TR.  viale Crati, palazzo CARIME, 87100 Cosenza;
proposto  dal  ricorrente:  Deietti Marcello, via Verbicaro 19, 87020
Santa  Maria del Cedro (CS); difeso da: Valente Arturo, via Siciliani
1,  frazione  Marcellina,  87020  Santa Maria del Cedro (CS), avverso
Fermo  amministrativo  n. 000099  del  30  novembre 2005 TARSU/smalt.
Rifiuti  1998,  contro  concessionario E.TR. Esazione Tributi S.p.A.;
difeso da: Caruso Giuseppina, sede E.TR. viale Crati, palazzo CARIME,
87100   Cosenza;  proposto  dal  ricorrente:  Deietti  Marcello,  via
Verbicaro  19  - 87020 Santa Maria del Cedro (CS); difeso da: Valente
Arturo,  via Siciliani 1, frazione Marcellina - 87020 Santa Maria del
Cedro (CS).
   Con  ricorso  notificato in data 9 gennaio 2006 alla E.TR. S.p.A.,
concessionario della riscossione, e ritualmente depositato in data 27
gennaio  2006 nella segreteria di questa Commissione, il sig. Deietti
Marcello,  nato a Santa Maria del Cedro (CS) il 3 ottobre 1966 ed ivi
residente.  impugnava  il  preavviso  di  fermo, a lui notificato dal
concessionario  in  data  28  dicembre  2005,  con  il  quale  gli si
comunicava  che,  a fronte del mancato pagamento di un carico scaduto
di  complessivi  €  846,34,  era  stato  disposto il fermo della
autovettura Toyota Avensis 2.0 TD targata AY 775 DV, di proprieta' di
esso ricorrente.
   Eccepiva  il  ricorrente:  a) che le cartelle di pagamento poste a
base  del provvedimento di fermo non gli erano state mai notificate e
si  riferivano comunque a tasse ormai travolte dalla prescrizione; b)
che  il  fermo  era da considerarsi illegittimo per la mancata previa
notifica dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973;
c)  che  era  intervenuta  decadenza  dal  potere  di riscossione per
tardivita' della iscrizione a ruolo.
   Chiedeva,  quindi,  che,  previa  sospensione della esecuzione del
provvedimento  impugnato,  il  medesimo  fosse  revocato, dichiarando
inoltre che nulla era dovuto dal ricorrente, con condanna della E.TR.
S.p.A. al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
   Con  controdeduzioni  depositate  in  data  20  novembre  2006, si
costituiva   in   giudizio  la  E.TR.  S.p.A.  che  eccepiva  in  via
preliminare  la inammissibilita' del ricorso, in quanto non preceduto
dalla  impugnazione delle cartelle di pagamento, che, a differenza di
quanto sostenuto dal ricorrente, erano state regolarmente notificate,
come emergeva dagli avvisi di ricevimento relativi a due di esse, che
venivano   prodotti,  e  dalla  interrogazione  all'ufficio  postale,
relativa  alla  terza  cartella.  Eccepiva,  inoltre,  la  carenza di
legittimazione  passiva  del  concessionario in ordine alle doglianze
relative  alla  legittimita'  della iscrizione a ruolo, di competenza
esclusiva dell'Ente impositore.
   Respingeva  l'eccezione  di  prescrizione  ex  adverso  sollevata,
rilevando  che  il termine di prescrizione per l'azione esecutiva del
concessionario  era  quello  ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c.,  decorrente  dalla data in cui il ruolo era stato consegnato al
concessionario.  Evidenziava  infine, che, stante la natura cautelare
del  provvedimento  di  fermo,  esso non necessitava della preventiva
notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
   Chiedeva,  quindi,  il  rigetto  del  ricorso  e  la  conferma del
provvedimento opposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese e competenze del giudizio.
   Con  ordinanza  dell'8 giugno 2006, la commissione adita rigettava
l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
   All'udienza  di trattazione del merito, tenutasi il giorno 8 marzo
2007, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
   Ritiene   questa   Commissione   con  riferimento  alle  eccezioni
sollevate  dal  ricorrente  che:  a)  vada  rigettata  l'eccezione di
decadenza dal potere di riscossione per tardivita' della iscrizione a
ruolo,  attenendo essa ad un fase di competenza dell'Ente impositore,
neppure  evocato  in  giudizio,  mentre la legittimazione passiva del
concessionario  sussiste solo in relazione ad impugnazioni relative a
vizi  propri  degli  atti  dal  medesimo  posti  in  essere; b) -vada
altresi'  rigettata la eccezione di prescrizione dei crediti azionati
dal  concessionario,  non  essendo decorso il termine di prescrizione
decennale  dalla  notifica  delle  cartelle  di  pagamento;  c) vada,
ancora,  rigettata  la  eccezione  di  illegittimita'  del  fermo per
mancata  preventiva  notifica dell'avviso di cui all'art. 50, secondo
comma,  d.P.R.  n. 602/1973,  essendo  la  notifica  di  detto avviso
necessaria  solo  prima  che  si  inizi  la fase della espropriazione
forzata in senso proprio.
   Va,  invece, esaminata la questione relativa alla legittimita' del
fermo  in  se',  per la sua rilevanza nel giudizio che ci occupa, dal
momento   che,   avendo   il   concessionario  dimostrato  pienamente
l'avvenuta notifica di almeno due delle cartelle di pagamento poste a
base del provvedimento impugnato, risultano sussistenti i presupposti
formali per l'adozione del provvedimento stesso.
   La soluzione della questione non puo' prescindere dall'esame della
evoluzione   normativa   dell'istituto   del  fermo  di  beni  mobili
registrati   e   dalla  individuazione  della  sua  natura,  ad  oggi
controversa,  in  correlazione  anche  alla riforma della riscossione
introdotta con d.lgs. n. 46/1999 nonche' alla recente attribuzione di
giurisdizione   alle   commissioni   tributarie  ex  art.  35,  comma
26-quinquies,  d.l.  4  luglio  2006,  n. 223,  convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248.
   L'originario   testo   del   d.P.R.   29  settembre  1973,  n. 602
(«Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito») non
conteneva  alcuna  disposizione  in  materia  di fermo di beni mobili
registrati,  che  erano  pertanto assoggettabili alla sola esecuzione
ordinaria nelle forme della espropriazione forzata mobiliare.
   La  prima modifica normativa in materia e' stata introdotta con il
d.l.  31  dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 2 febbraio 1997,
n. 30,  che  ha  aggiunto  nel  corpo  del  d.P.R. n. 602/1973 l'art.
91-bis,  intitolato  «Fermo  dei  veicoli  a  motore ed autoscafi» e'
rimasto in vigore sino al 30 giugno 1999.
   Si  evinceva  da tale disciplina che il provvedimento di fermo, di
competenza  della direzione regionale delle entrate, su richiesta del
concessionario,  si  inseriva  nella  fase  della esecuzione forzata,
costituendone il presupposto il mancato rinvenimento del bene in sede
di pignoramento.
   La   norma  prevedeva,  altresi',  che  il  contribuente,  il  cui
autoveicolo  veniva  assoggettato  a  fermo, venisse a conoscenza del
provvedimento  solo  dopo  la  sua  avvenuta  iscrizione nei registri
mobiliari.
   Successivamente  l'art.  16 del d.lgs. n. 46/1999 ha sostituito il
titolo  II  del  d.P.R., n. 602/1973 ed ha modificato, fra gli altri,
l'art   86  del  predetto  d.P.R.,  posto  nel  capo  III  intitolato
«Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili
registrati»,  sostanzialmente  trasfondendo  nell'art.  86  il  testo
dell'art. 91-bis sopra citato, con la sola ulteriore previsione della
possibilita'  di  eseguire  il  fermo,  oltre  che  nei confronti del
contribuente debitore anche nei confronti di eventuali coobbligati.
   L'istituto  del fermo di beni mobili registrati ha subito, invece,
una ben piu' rilevante modifica con il d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
che  ha  riscritto  il primo comma dell'art. 86 d.P.R. n. 602/1973 in
questi termini:
     «Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui all'art. 50, comma 1
(n.d.r.   sessanta  giorni  dalla  notificazione  della  cartella  di
pagamento)  il  concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili
del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri dandone
notizia  alla  Direzione  regionale  delle  entrate e alla regione di
residenza».
   La  nuova  norma,  pertanto,  non solo ha sottratto alla Direzione
regionale delle entrate il potere di disporre il fermo, attribuendolo
direttamente   al  concessionario  della  riscossione,  ma  ha  anche
svincolato  la  disposizione  del fermo dalla necessita' di un previo
pignoramento  infruttuoso  ed ha mantenuto inalterati gli altri commi
del  precedente  art. 86, continuando a prevedere che il contribuente
riceva  notizia  del  fermo dal concessionario, solo dopo la avvenuta
iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari.
   Successivamente,  con  decreto  31 marzo 2003, del Direttore delle
Entrate,  e' stato disposto che per dare piena conoscenza al debitore
del  pericolo  «ganasce fiscali» incombente sui propri veicoli, nelle
cartelle  esattoriali  relative  ai ruoli consegnati ai concessionari
della  riscossione  a  decorrere  dal  1°  maggio  2003, debba essere
riportato  l'avvertimento  che il mancato pagamento potra' comportare
il   fermo   dei  beni  mobili  registrati:  E  con  successiva  nota
n. 2003/57413   dell'Agenzia  delle  Entrate  e'  stato  previsto  un
ulteriore  invito al contribuente (il cd. preavviso di fermo), con il
quale, dopo che il concessionario ha emesso il provvedimento di fermo
e  prima di provvedere alla sua iscrizione nei registri mobiliari, si
concede  al  contribuente  medesimo  il  termine  di venti giorni per
provvedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo, degli interessi
di  mora e delle spese esecutive, in mancanza del quale si procedera'
alla iscrizione del fermo.
   L'ultimo  comma  dell'art.  86,  d.P.R.  n. 602/1973  rinvia ad un
decreto  ministeriale per la definizione delle modalita', dei termini
e delle procedure di attuazione del fermo, decreto che ad oggi non e'
stato  emanato,  continuandosi  ad adottare le prescrizioni di cui al
precedente d.m. n. 503/1998.
   A   fronte   dei  provvedimenti  giurisdizionali  (tra  gli  altri
Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  sez. II, ord. 23 giugno
2004  n. 3042,  confermata  in  appello  da  Cons. Stato, sez. IV, 13
luglio   2004,   n. 3259)   che   censuravano   l'assenza   di  nuova
regolamentazione  attuativa,  e'  intervenuto il legislatore che, con
l'art. 3, comma 41 del d.l. 30 settembre 2003, n. 205, convertito con
modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha statuito che,
fino  alla emanazione del decreto attuativo previsto dal quarto comma
dell'art.  86,  d.P.R. n. 602/1973, il fermo puo' essere eseguito dal
concessionario  sui  veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Ministro  delle  finanze  n. 503  del 7
settembre 1998.
   Sono noti, altresi', i contrapposti orientamenti giurisprudenziali
in  ordine  alla  giurisdizione  sulle controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione  dei provvedimenti di fermo di beni mobili registrati,
emessi ai sensi del su citato art. 86, d.P.R. n. 602/1973.
   Anche  in  tal  caso  e' intervenuto pero' il legislatore, che con
l'art.  35,  comma  26-quinquies  del  d.l.  4  luglio  2006,  n. 223
introdotto  in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
integrando  l'elencazione  di  cui  all'art.  19, comma 1, del d.lgs.
n. 546/1992,  ha  previsto  espressamente  l'autonoma  impugnabilita'
degli   atti   di  fermo  di  beni  mobili  registrati  adottati  dal
concessionario della riscossione davanti al giudice tributario.
   Anche  in  ordine  alla natura del fermo di beni mobili registrati
non  v'e'  concordia  di  opinioni in giurisprudenza, sostenendosi da
taluni  la  sua  natura di atto della procedura esecutiva, volta alla
realizzazione  coattiva  del  credito  di  cui  e'  titolare la p.a.,
temporalmente  successivo alla notifica della cartella di pagamento e
preordinato  al  buon esito dell'eventuale procedimento di esecuzione
forzata;  da altri che esso sia misura cautelare, collocandosi in una
fase   anteriore   all'esecuzione   forzata,   ossia  la  fase  della
riscossione,  di  cui  costituisce  l'ultimo eventuale atto; da altri
ancora  che  si  tratti  di provvedimento in senso proprio, in quanto
estrinsecantesi  nella  emanazione  di  un atto unilaterale idoneo ad
incidere  in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del
destinatario,  con  la  imposizione di un vincolo di indisponibilita'
del  bene  che  implica  una  temporanea  privazione  del  diritto di
godimento  e  che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del
mezzo  la  cui  violazione  espone  all'applicazione  di una sanzione
amministrativa  pecuniaria e all'asportazione del veicolo affidato in
custodia a depositano autorizzato.
   I  contrasti  non  sono stati sopiti neppure dalla sentenza emessa
dalla Cassazione a sezioni unite (la n. 2053 del 31 gennaio 2006) che
ha  attribuito  al  fermo  la  natura  di atto funzionale preordinato
all'espropriazione  forzata  e  quindi  mezzo  di  realizzazione  del
credito,   affermando,   sia   pure   prima  della  recente  modifica
legislativa  di  cui  alla  legge  n. 248/2006,  la giurisdizione del
giudice ordinario.
   L'excursus  legislativo e giurisprudenziale che precede consente a
questo  giudice  di sollevare dubbio di illegittimita' costituzionale
dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 sotto vari profili.
   Infatti   il   recente   intervento   legislativo,  affermando  la
giurisdizione  del  giudice  tributario  in  ordine  al fermo di beni
mobili  registrati non ha risolto, se non in minima parte, i problemi
di   tutela   del   contribuente,   cio'  in  violazione  di  diritti
costituzionalmente garantiti.
   A) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
   Il   potere   attribuito   dall'art.   86  piu'  volte  citato  al
concessionario  della  riscossione, soggetto investito dell'esercizio
di  pubblici  poteri  agente in regime di concessione amministrativa,
appare svincolato da ogni regolamentazione e limite.
   Eliminata,   infatti,   la   necessita'  del  previo  pignoramento
negativo,  il  concessionario «puo» disporre il fermo dei beni mobili
registrati  del  debitore, purche' sia decorso il termine di sessanta
giorni  dalla  notificazione della cartella di pagamento e non vi sia
stato il pagamento.
   Pertanto in base al disposto di legge:
     il concessionario puo' disporre il fermo quale che sia l'importo
del   credito   portato   dal  titolo  e  quindi  anche  per  importi
assolutamente  irrisori  (l'iscrizione  a  ruolo non e' consentita ex
art.  12-bis  d.lgs  n. 46/1999  solo  per  somme  inferiori  a  lire
ventimila),  non  proporzionati  al  valore  del  bene assoggettato a
fermo;  il  che  e'  avvenuto anche nel caso che ci occupa, essendosi
proceduto  al  fermo  di  una  autovettura  per  un credito di €
846,34;
     non  e'  previsto che il provvedimento di fermo sia motivato ne'
in  ordine  al fumus ne' in ordine alla sussistenza di un pregiudizio
che  giustifichi  la  cautela,  potendo  esso iscriversi anche ove il
patrimonio  del debitore offra ampie garanzie di recupero del credito
ne'   e'   previsto   un  previo  vaglio  giurisdizionale  sulla  sua
ammissibilita', come invece avviene in ipotesi di ipoteca e sequestro
di cui all'art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
     esso  potrebbe  protrarsi anche indefinitamente, dal momento che
il  primo  comma  dell'art.  50  del  d.lgs n. 46/1999 prevede per la
successiva  esecuzione  forzata  un termine iniziale (inutile decorso
del  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica della cartella di
pagamento),  ma  non  un termine finale. Infatti il secondo comma del
precitato  art.  50  dispone soltanto che «se l'espropriazione non e'
iniziata  entro  un  anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione  stessa  deve  essere preceduta dalla notifica di un
avviso  che  contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal  ruolo  entro  cinque  giorni» ed il terzo comma prevede che tale
avviso  perda  efficacia  trascorsi  centottanta giorni dalla data di
notifica;  ma  nulla  esclude  che l'esecuzione possa essere iniziata
negli ordinari termini di prescrizione del titolo e che nelle more il
fermo conservi la sua efficacia.
     Emerge   inoltre   dalla   norma   il   carattere  assolutamente
discrezionale  del provvedimento, palesato dalla locuzione «puo», che
puo' dar luogo a disparita' di trattamento, sulla base della piena ed
insindacabile decisione del concessionario della riscossione.
   B) Violazione dell'art. 111 Cost.
   -Per  quanto  sopra  detto, anche il principio della parita' delle
armi  nel  processo  viene  dall'art. 86 d.P.R. cosi' come formulato,
assolutamente compresso.
   Infatti,  non contenendo la norma dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973
alcun  riferimento alla necessita' che il provvedimento di fermo (che
pure   comporta   gravi  limitazioni  di  diritti  costituzionalmente
protetti per il contribuente) sia motivato ovvero alla necessita' che
sussista,  a suo fondamento, il presupposto del periculum in mora, la
cognizione  del  giudice tributario, laddove la cartella di pagamento
sia   stata   ritualmente   notificata   (come   e'   avvenuto  nella
fattispecie),    deve   necessariamente   arrestarsi,   non   essendo
consentito,  sulla  base della norma in questione, alcun sindacato in
ordine alla legittimita' sostanziale del provvedimento.
   C) Violazione dell'art. 24 Cost.
   La tutela del contribuente di fronte al provvedimento di fermo e',
per  quanto  sopra esposto, del tutto limitata, non essendo possibile
alcun sindacato sostanziale sulla legittimita' della misura.
   Inoltre,  data  la  infrazionabilita'  della  misura  medesima, il
debitore   non  avrebbe  neppure  la  possibilita'  di  chiederne  la
riduzione,  possibilita' concessa in caso di pignoramento a qualunque
debitore dall'art. 496 c.p.c., laddove l'importo del credito erariale
azionato  sia  manifestamente  sproporzionato per difetto rispetto al
valore del bene mobile registrato assoggettato al fermo.
   D) Violazione degli artt. 4 e 41 Cost.-
   Esso incide irragionevolmente, non essendo previsto alcun rapporto
di proporzionalita', sui diritti soggettivi del proprietario del bene
sottoposto   a   fermo,   con   effetti   sulla   sfera   di  diritti
costituzionalmente  garantiti,  quali  il  diritto  al lavoro ed alla
libera  iniziativa  economica,  comportando l'iscrizione del fermo la
assoluta indisponibilita' del bene da parte del proprietario, pena la
sanzione di cui all'art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Spiega quindi effetti ancor piu' penetranti di un atto csecutivo vero
e   proprio,   quale   il   pignoramento,   cui   consegue   la  sola
indisponibilita'  giuridica del bene e non quella di fatto, salvo che
si proceda alla sostituzione del custode.
   La rilevanza nel giudizio che ci occupa.
   Il  concessionario  della  riscossione  ha  dimostrato in giudizio
l'avvenuta  notifica  di  almeno  due  delle tre cartelle esattoriali
poste  a  base  del  provvedimento  di  fermo. Il contribuente non ha
dimostrato di aver effettuato il relativo pagamento.
   E   dunque,   alla   luce   del  contenuto  dell'art.  86,  d.P.R.
n. 602/1973,  che  condiziona  l'adozione  del fermo solo alla previa
notifica  della  cartella esattoriale ed al persistente inadempimento
del  debitore,  del  tutto  legittimo  sotto  il  profilo  formale si
appaleserebbe il provvedimento del concessionario.