LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4476/05, depositato
il 27 luglio 2005:
     avverso   cartella   di  pagamento  n. 29620050011502606  smalt.
rifiuti  2000  contro  comune  di Bisacquino proposto dal ricorrente:
Provincia  regionale  di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo,
difeso  da  Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o
Provincia  -  90134  Palermo.  Altre  parti  coinvolte  Conc. Palermo
Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo; altre
parti  coinvolte:  Conc.  Palermo  Montepaschi  SE.RI.T.  S.P.A., via
Sciuti n. 110 - 90100 Palermo;
     avverso   cartella   di  pagamento  n. 29620050011502606  smalt.
rifiuti  2001  contro Comune di Bisacquino proposto dalla ricorrente:
Provincia  regionale  di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo,
difesa  da  Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o
Provincia  -  90134  Palermo;  altre  parti  coinvolte  Conc. Palermo
Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo;
     avverso   cartella   di  pagamento  n. 29620050011502606  smalt.
rifiuti  2002  contro Comune di Bisacquino proposto dalla ricorrente:
Provincia  regionale  di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo,
difesa  da  Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o
Provincia  -  90134  Palermo;  altre  parti  coinvolte  Conc. Palermo
Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo;
     avverso   cartella   di  pagamento  n. 29620050011502606  smalt.
rifiuti  2003  contro Comune di Bisacquino proposto dalla ricorrente:
Provincia  regionale  di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo,
difesa  da  Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o
Provincia  -  90134  Palermo;  altre  parti  coinvolte  Conc. Palermo
Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo.
   1.  -  Con  ricorso  depositato  il  27  luglio 2005, la Provincia
regionale  di  Palermo impugno', chiedendone l'annullamento previa la
sospensione,  la  cartella  di  pagamento  n. 296  2005  00115026  06
relativa  alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
gli   anni   2002   e   2003  richiesta  dal  Comune  di  Bisacquino,
relativamente  ai  locali  adibiti  a sede dell'Istituto Don Calogero
Vincenti, siti in quel Comune.
   2.  -  Eccepi'  che  la  cartella  non  era  stata preceduta dalla
notifica  dell'accertamento;  che  gia'  il pagamento del tributo per
l'anno  2003  era  stato  richiesto  con  altra  cartella esattoriale
annullata  con  decisione  di  altra  sezione  di  questa Commissione
provinciale;  eccepi'  la  mancanza  di  sua  legittimazione  passiva
poiche'  la  tassa  in  questione  era  dovuta  ai  sensi della legge
istitutiva,  da  coloro  che  occupano o detengono i locali o le aree
scoperte,  e  cioe',  nel caso di specie, il Ministero della pubblica
istruzione.
   A     proposito     di     quest'ultima    eccezione,    denuncio'
l'incostituzionalita'  dell'articolo  6,  della  legge  della Regione
Siciliana  n. 6  del 3 maggio 2001, la' dove aveva previsto (al comma
secondo)  che  l'onere  relativo  alla  tassa e' posto a carico delle
province  per  quanto  riguarda  le  istituzioni scolastiche statali.
Evidenzio'  che  la soggettivita' passiva era stata individuata dalla
Corte  di  cassazione  con la sentenza n. 17617 del 2004 a carico del
Ministero   della   pubblica   istruzione,   ed   ancor   prima  tale
individuazione  stata  affermata  con  la sentenza n. 4944 del 2000 e
quest'ultima  decisione aveva determinato la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  a  dare  disposizione perche' si desistesse da diverso
orientamento   anche   in   sede   giudiziaria  (nota  del  capo  del
dipartimento per il coordinamento amministrativo del 15 marzo 2001).
   3.  -  Costituitosi  in giudizio il Comune di Bisacquino con varie
argomentazioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
   4.  -  Ritiene  la Commissione che, anche se formulato come ultimo
motivo  di  ricorso,  quello  relativo  alla  titolarita' passiva del
soggetto obbligato al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani
e'  da  considerarsi  preliminare  ad  ogni  altro, in particolare in
considerazione  dell'eccepita  illegittimita'  della norma emanata in
proposito dalla Regione siciliana.
   Questa stessa Commissione con la sentenza n. 66/10/05 del 21 marzo
2005  ha  avuto  modo  di pronunciarsi su identica eccezione proposta
dalla Provincia regionale di Palermo in altro ricorso proposto contro
cartella  esattoriale  riguardante  il  tributo  di che trattasi, del
quale   era   stato   chiesto   il  pagamento  da  altro  comune.  In
quell'occasione venne ritenuto che l'eccezione di incostituzionalita'
non poteva trovare accoglimento perche' il vigente articolo 117 della
Costituzione,  dopo  la  riforma  introdotta con legge costituzionale
n. 3  del  2001  stabilisce  quali  sono  le  materie  di  competenza
esclusiva  dello Stato la' dove viene specificato che questa riguarda
«il  sistema  tributario  e  contabile  dello Stato» e quindi esclude
quello  relativo  alle  regioni,  e  ai  comuni,  province  e  citta'
metropolitane».  Continuava  la sentenza «Ma c'e' di piu', la materia
di   che   trattasi   potrebbe   rientrare,  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo  117 della Costituzione, nell'ambito della legislazione
concorrente. Ma in tal caso la Costituzione avverte che nella materia
di   legislazione   concorrente   spetta  alle  Regioni  la  potesta'
legislativa,   salvo   che   per   la   determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. E non pare che
nella  materia  di  che  trattasi  si  versi nell'ambito dei principi
fondamentali della legislazione.».
   5.  -  La  questione  merita  di essere ripresa in esame a seguito
della  pronuncia  della  Corte  costituzionale  n. 75 del 24 febbraio
2006, che ha dichiarato la incostituzionalita' dell'articolo 27 della
legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  4  marzo  2005, n. 4 a
seguito  del  giudizio  in via principale promosso dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri  su  questione relativa all'imposta comunale
sugli immobili.
   In  quella sede la Corte ha avuto modi di affermare che «l'imposta
comunale sugli immobili non e' istituita dalla Regione e, quindi, non
e'   tributo   regionale   ai  sensi  dello  statuto  [della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia].  E'  invece  un  tributo erariale, istituito
dalla  legge  dello  Stato  e  da  questa  disciplinato, salvo quanto
espressamente rimesso alla autonomia dei Comuni. ....Tale conclusione
non e' smentita dal richiamo della norma impugnata al menzionato art.
9, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 1997, secondo cui spetta
alla  Regione  disciplinare  la finanza locale. Tale articolo essendo
norma di mera attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti
locali,  puo'  riguardare  infatti  solo  quella  parte della finanza
locale  presa  in  considerazione  dallo  Statuto  e non quei tributi
comunali   che,   come   l'ICI,  sono  invece  previsti  e  istituiti
esclusivamente  dalla  legge statale e nei limiti da questa indicati,
disciplinati   dai  regolamenti  comunali...  Essendo  infatti  l'ICI
tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva
dello  Stato in materia di tributi erariali, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce
che  le norme denunciate rientrino nell'invocata potesta' legislativa
concorrente   e   non   consente,  nella  specie,  di  effettuare  la
comparazione   richiesta   dal   citato   articolo   10  della  legge
costituzionale  n. 3  del  2001,  tra le forme di autonomia garantita
dalla Costituzione e quella statutaria.»
   6.  -  La  motivazione  data  dalla Corte e riportata sopra sembra
attagliarsi  anche  alla  questione  in  decisione  sicche'  non puo'
ritenersi manifestamente infondata l'eccezione proposta.
   Infatti  la  legislazione  succedutasi  in materia di tassa per lo
smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani e' stata sempre di competenza
statale: la Corte costituzionale in proposito si e' anche pronunciata
analogamente per la legge n. 594 del 1995, istitutiva del tributo per
il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti solidi (sentenza n. 397 del
2005).
   Conseguentemente,   alla  luce  della  motivazione  della  recente
sentenza   della   Corte,  sopra  ampiamente  riportata,  e  relativa
all'imposta  comunale  sugli  immobili,  ritiene  questa Commissione,
facendo  proprie  con  i logici adeguamenti le argomentazioni, che la
questione proposta con il ricorso in decisione vada rimessa all'esame
della  Corte  stessa  non  apparendo  che  la  Regione  Sicilia abbia
competenza   legislativa   per  individuare  altro  soggetto  passivo
dell'imposta  da quello individuato dalla legislazione statale e cio'
ne'  in  forza  dell'articolo  117 della Costituzione come modificato
dalla  legge costituzionale n. 3 del 2001, ne' in forza dello Statuto
regionale,  con  la  conseguente violazione dello stesso articolo 117
sia  nel  suo  originario  contenuto  che in quello determinato dalla
modifica del 2001.