LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4476/05, depositato il 27 luglio 2005: avverso cartella di pagamento n. 29620050011502606 smalt. rifiuti 2000 contro comune di Bisacquino proposto dal ricorrente: Provincia regionale di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo, difeso da Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o Provincia - 90134 Palermo. Altre parti coinvolte Conc. Palermo Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo; altre parti coinvolte: Conc. Palermo Montepaschi SE.RI.T. S.P.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo; avverso cartella di pagamento n. 29620050011502606 smalt. rifiuti 2001 contro Comune di Bisacquino proposto dalla ricorrente: Provincia regionale di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo, difesa da Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o Provincia - 90134 Palermo; altre parti coinvolte Conc. Palermo Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo; avverso cartella di pagamento n. 29620050011502606 smalt. rifiuti 2002 contro Comune di Bisacquino proposto dalla ricorrente: Provincia regionale di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo, difesa da Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o Provincia - 90134 Palermo; altre parti coinvolte Conc. Palermo Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo; avverso cartella di pagamento n. 29620050011502606 smalt. rifiuti 2003 contro Comune di Bisacquino proposto dalla ricorrente: Provincia regionale di Palermo, via Maqueda n. 100 - 90134 Palermo, difesa da Calandrino Maria avv. del. difesa, via Maqueda n. 100 c/o Provincia - 90134 Palermo; altre parti coinvolte Conc. Palermo Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., via Sciuti n. 110 - 90100 Palermo. 1. - Con ricorso depositato il 27 luglio 2005, la Provincia regionale di Palermo impugno', chiedendone l'annullamento previa la sospensione, la cartella di pagamento n. 296 2005 00115026 06 relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2002 e 2003 richiesta dal Comune di Bisacquino, relativamente ai locali adibiti a sede dell'Istituto Don Calogero Vincenti, siti in quel Comune. 2. - Eccepi' che la cartella non era stata preceduta dalla notifica dell'accertamento; che gia' il pagamento del tributo per l'anno 2003 era stato richiesto con altra cartella esattoriale annullata con decisione di altra sezione di questa Commissione provinciale; eccepi' la mancanza di sua legittimazione passiva poiche' la tassa in questione era dovuta ai sensi della legge istitutiva, da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, e cioe', nel caso di specie, il Ministero della pubblica istruzione. A proposito di quest'ultima eccezione, denuncio' l'incostituzionalita' dell'articolo 6, della legge della Regione Siciliana n. 6 del 3 maggio 2001, la' dove aveva previsto (al comma secondo) che l'onere relativo alla tassa e' posto a carico delle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali. Evidenzio' che la soggettivita' passiva era stata individuata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17617 del 2004 a carico del Ministero della pubblica istruzione, ed ancor prima tale individuazione stata affermata con la sentenza n. 4944 del 2000 e quest'ultima decisione aveva determinato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a dare disposizione perche' si desistesse da diverso orientamento anche in sede giudiziaria (nota del capo del dipartimento per il coordinamento amministrativo del 15 marzo 2001). 3. - Costituitosi in giudizio il Comune di Bisacquino con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. - Ritiene la Commissione che, anche se formulato come ultimo motivo di ricorso, quello relativo alla titolarita' passiva del soggetto obbligato al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani e' da considerarsi preliminare ad ogni altro, in particolare in considerazione dell'eccepita illegittimita' della norma emanata in proposito dalla Regione siciliana. Questa stessa Commissione con la sentenza n. 66/10/05 del 21 marzo 2005 ha avuto modo di pronunciarsi su identica eccezione proposta dalla Provincia regionale di Palermo in altro ricorso proposto contro cartella esattoriale riguardante il tributo di che trattasi, del quale era stato chiesto il pagamento da altro comune. In quell'occasione venne ritenuto che l'eccezione di incostituzionalita' non poteva trovare accoglimento perche' il vigente articolo 117 della Costituzione, dopo la riforma introdotta con legge costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce quali sono le materie di competenza esclusiva dello Stato la' dove viene specificato che questa riguarda «il sistema tributario e contabile dello Stato» e quindi esclude quello relativo alle regioni, e ai comuni, province e citta' metropolitane». Continuava la sentenza «Ma c'e' di piu', la materia di che trattasi potrebbe rientrare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della legislazione concorrente. Ma in tal caso la Costituzione avverte che nella materia di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. E non pare che nella materia di che trattasi si versi nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione.». 5. - La questione merita di essere ripresa in esame a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 75 del 24 febbraio 2006, che ha dichiarato la incostituzionalita' dell'articolo 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 a seguito del giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri su questione relativa all'imposta comunale sugli immobili. In quella sede la Corte ha avuto modi di affermare che «l'imposta comunale sugli immobili non e' istituita dalla Regione e, quindi, non e' tributo regionale ai sensi dello statuto [della Regione Friuli-Venezia Giulia]. E' invece un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso alla autonomia dei Comuni. ....Tale conclusione non e' smentita dal richiamo della norma impugnata al menzionato art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 1997, secondo cui spetta alla Regione disciplinare la finanza locale. Tale articolo essendo norma di mera attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti locali, puo' riguardare infatti solo quella parte della finanza locale presa in considerazione dallo Statuto e non quei tributi comunali che, come l'ICI, sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e nei limiti da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali... Essendo infatti l'ICI tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce che le norme denunciate rientrino nell'invocata potesta' legislativa concorrente e non consente, nella specie, di effettuare la comparazione richiesta dal citato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, tra le forme di autonomia garantita dalla Costituzione e quella statutaria.» 6. - La motivazione data dalla Corte e riportata sopra sembra attagliarsi anche alla questione in decisione sicche' non puo' ritenersi manifestamente infondata l'eccezione proposta. Infatti la legislazione succedutasi in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e' stata sempre di competenza statale: la Corte costituzionale in proposito si e' anche pronunciata analogamente per la legge n. 594 del 1995, istitutiva del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (sentenza n. 397 del 2005). Conseguentemente, alla luce della motivazione della recente sentenza della Corte, sopra ampiamente riportata, e relativa all'imposta comunale sugli immobili, ritiene questa Commissione, facendo proprie con i logici adeguamenti le argomentazioni, che la questione proposta con il ricorso in decisione vada rimessa all'esame della Corte stessa non apparendo che la Regione Sicilia abbia competenza legislativa per individuare altro soggetto passivo dell'imposta da quello individuato dalla legislazione statale e cio' ne' in forza dell'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ne' in forza dello Statuto regionale, con la conseguente violazione dello stesso articolo 117 sia nel suo originario contenuto che in quello determinato dalla modifica del 2001.