Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma; Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (B.U.R. n. 9 del 6 marzo 2008). Il comma 13 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2006 dispone l'inquadramento a domanda nel primo livello retributivo della categoria C dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, attualmente inquadrati nella categoria B, assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le lezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006. La norma che viola gli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. Codesta Corte ha gia' avuto occasione di occuparsi della questione nei confronti della Regione Sardegna. Con sentenza n. 274/2003 ha dichiarato che «l'accesso dei dipendenti a funzioni piu' elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui e' possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; ... che, di regola, questo requisito non e' configurabile - con conseguente violazione del parametro evocato - a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalita' dei posti vacanti». La norma regionale richiede per l'accesso alla categoria superiore che si siano superate «le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006». La data di riferimento sta ad indicare che quelle selezioni sono state effettuate per fini diversi poiche' all'epoca la norma impugnata evidentemente non era ancora nemmeno in via di formazione. Ne' le selezioni risultano effettuate in base ad una apposita disciplina legislativa regionale, che non si trova richiamata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dello statuto regionale della regione in materia di stato giuridico ed economico del personale ha potesta' legislativa cosicche' solo con legge si sarebbero dovute disciplinare le selezioni. In mancanza della indicazione della legge, che le ha disciplinate, e quindi della natura delle verifiche richieste le selezioni non possono essere considerate adeguate in conformita' a quanto codesta Corte ha precisato nella sentenza gia' citata. Ne', anche ammesso che lo fossero all'epoca, si potrebbero ritenere tali a distanza di circa due anni e quando sono utilizzate per il passaggio automatico alla categoria superiore, vale a dire per un fine diverso da quello in vista del quale sono state previste. La norma e', comunque, illegittima costituzionalmente anche da un diverso punto di vista. Per rendere capiente la dotazione organica nella categoria C senza modificare la dotazione organica complessiva, si e' previsto che all'aumento della dotazione organica della categoria C, necessario per fare posto agli interessati, si accompagni una corrispondente riduzione nella categoria B. In pratica, la dotazione della categoria C, in contrasto con il principio gia' enunciato da codesta Corte, verra' saturato con le nuove immissioni a seguito delle quali tutti i posti di organico saranno coperti. La violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, oltre che dell'art. 3, primo comma, e', pertanto, evidente. Non puo' portare a conclusioni diverse l'art. 3, comma 1, lett. a) dello statuto regionale. Se ne trova la conferma nella sentenza di codesta Corte gia' richiamata. Dopo aver chiarito quale sia l'estensione della potesta' legislativa della Regione Sardegna in materia di stato giuridico ed economico del suo personale dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, codesta Corte ha concluso che questa potesta' non puo' estendersi fino a derogare ai principi dell'art. 97 Cost. attraverso un aumento di posti di organico riservati per il passaggio di dipendenti regionali a posizioni superiori senza concorso, saturando l'organico e rendendo cosi' indisponibili per un notevole periodo di tempo posti da destinare a concorsi pubblici.