IL TRIBUNALE
   Letti gli atti del procedimento a carico di Troiano Enrico Maria +
altri,  imputali  per  il reato di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs.
n. 153/1997  per aver svolto attivita' di trasferimento di denaro per
conto  della  clientela  della societa' Spedi Service Macerata s.r.l.
senza   essere   iscritti   nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'
finanziaria  tenuto  dall'Ufficio  italiano  cambi nei periodi meglio
specificati nel capo d'imputazione;
   Vista  l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art. 5, comma 3,
d.lgs.  n. 153/1997  sotto il profilo del lamentato eccesso di delega
in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. nonche' art. 15, comma 1, lett.
c), legge  n. 52/1996, atteso che la norma qui dalla difesa censurata
prevede  pene  di  specie  diversa  e di maggiore gravita' rispetto a
quelle  che  si  ricavano  dall'esame  della normativa richiamata dal
predetto art. 15, legge n. 52/1996;
   Ritenuto  che,  benche' il procedimento sia ancora al suo inizio e
non  sia  stata  espletata alcuna attivita' istruttoria, la questione
prospettata  appare  rilevante  nel  caso concreto, in considerazione
della  concreta  prospettazione  accusatoria, atteso che agli odierni
imputati  viene  contestata  la  condotta consistita nell'aver svolto
attivita'   di   trasferimento   di   denaro  senza  essere  iscritti
nell'elenco  degli agenti in attivita' finanziaria tenuto dall'U.I.C.
e  che l'art. 1 del d.lgs. n. 374/1999 ha disposto l'applicazione del
d.l.   n. 143/1991   convertito   con   modificazioni   dalla   legge
n. 197/1991,  tra  l'altro,  anche  alle attivita' di intermediazione
finanziaria esercitata mediante incasso e trasferimento di fondi.
                            O s s e r v a
   Il reato di cui gli odierni imputati sono chiamati a rispondere e'
quello  previsto  e  punito  dall'art.  3 del d.lgs. n. 153/1997 e la
fattispecie  in  questione  e'  punita  con  la  pena congiunta della
reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  e  della multa da €
2.065,00 ad € 10.329,00;
   Il secondo comma dell'art 15 della legge delega n. 52/1996 prevede
che  «in  sede  di riordinamento normativo ai sensi dell'art. 8 delle
materie  concernenti  il trasferimento di denaro contante e di titoli
al  portatore,  nonche'  il  riciclaggio  di  capitali di provenienza
illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative
e  penali  previste  nelle  leggi  richiamate  al  comma 1 nei limiti
massimi ivi contemplati.».
   Il  richiamato  comma  1  prevede espressamente che l'integrazione
dell'attuazione  della  direttiva  n. 91/308/CEE  del consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
     a)  provvedere  al  riordino  del  regime  di segnalazione delle
operazioni  di  cui  all'articolo  3 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197,  al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche
attraverso   il   ricorso  a  procedure  informatizzate,  la  massima
efficacia   e   tempestivita'   nella  organizzazione,  trasmissione,
ricezione  ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
la  possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per
il  corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari
finanziari;
     b)  prevedere  adeguate misure dirette alla protezione in favore
dei   soggetti   che   effettuano  le  segnalazioni,  in  particolare
garantendo  la  tutela  della riservatezza delle stesse in ogni sede,
comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine
di evitare il pericolo di ritorsioni;
     c)   estendere,   ai  sensi  dell'articolo  12  della  direttiva
91/308/CEE,  in  tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita'
particolarmente  suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio
per  il  fatto  di  realizzare  l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti  disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque
esposte  ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata, la
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie
di  imprese,  con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su
proposta  del  ministro  del  tesoro,  di  concerto con i ministri di
grazia  e  giustizia,  dell'interno  e  delle finanze, entro due anni
dalla  data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente
delega,  con  la  procedura  di  cui al comma 4 dell'articolo 1 della
presente legge;
     d)  riesaminare,  al  fine  di  accrescerne  l'efficacia  a fini
antiriciclaggio,  il regime relativo all'importazione ed esportazione
al  seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente
modificando  l'articolo  3  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando  in  ogni  caso  la  compatibilita' di tale regime con la
libera  circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto
comunitario,  secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
     e)  tenere  conto  adeguato,  nel dare attuazione ai criteri che
precedono,  anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono
nelle  competenti  sedi  internazionali  ed in particolare in seno al
comitato  di  contatto  istituito  dall'articolo  13  della direttiva
91/308/CEE  ed  al gruppo di azione finanziaria (gafi). In ogni caso,
il  potere  di  identificazione  da  parte  dell'autorita'  consolare
italiana  dei  soggetti  operanti  dall'estero  sara'  limitato  alle
rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
   Cio'  premesso,  si  rileva che la normativa in questione richiama
espressamente il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per effetto di tale
richiamo  e  per espressa disposizione del secondo comma della citata
norma,  appare  evidente  che il legislatore delegante, nel fornire i
criteri   cui   attenersi   nella  legislazione  delegata  ha  inteso
espressamente   riferirsi   ad   ipotesi   contravvenzionali  la  cui
punibilita' non superasse i limiti edittali ivi indicati.
   Di  fatto,  all'epoca dell'emanazione della legge n. 52/1996 tutte
le  fattispecie  penalmente  rilevanti  previste  nel decreto-legge 3
maggio  1991  n. 143,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 5
luglio 1991,  n. 197, erano fattispecie contravvenzionali, punite con
la  pena  dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
dieci  milioni  a  lire cinquanta milioni ovvero con l'arresto da sei
mesi  a  un  anno  o  l'ammenda  da  lire  dieci milioni a lire cento
milioni.
   Nella  predetta  normativa, in verita', si rinveniva la previsione
di  una  fatti-specie delittuosa, e segnatamente all'art. 6, comma 9,
per  il quale «l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte
di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non
sussistano  le  condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della
reclusione  da  sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni».
   Tale norma, tuttavia, era stata abrogata dall'art. 161 del decreto
legislativo  n. 385/1993,  in  epoca  quindi anteriore all'emanazione
della legge n. 52/1996.
   Il  legislatore  delegante,  quindi,  non poteva far riferimento a
tale  disposizione  di legge, non essendo la stessa piu' in vigore al
momento dell'emanazione della legge delega.
   Per  mera  completezza,  anche laddove si dovesse far riferimento,
oltre  che  alla  normativa  di  cui alla legge n. 197/1991, anche al
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, richiamato sempre nel primo comma
dell'art. 15 della legge delega, ma alla lettera d e non alla lettera
c  della citata disposizione e relativo peraltro a condotte di natura
diversa rispetto a quella per cui oggi si procede e cioe' concernente
le  diverse  condotte  di  false  indicazioni degli intermediari), si
rileva  comunque  che  il legislatore delegato ha comunque esorbitato
dai  limiti edittali, prevedendo una pena superiore a quella prevista
dall'art.  articolo  5, legge n. 227/1990 (da sei mesi a quattro anni
di  reclusione  e  da euro 2.065 ad euro 10.329 di multa, anziche' da
sei mesi ad un anno di reclusione e multa da cinquecento a cinquemila
euro).
   La   questione  prospettata,  dunque,  appare  non  manifestamente
infondata  e  rilevante  nel  caso  concreto,  attesa  la  sua  ovvia
incidenza sulla pena e sul processo.