IL GIUDICE DI PACE
   Nella  causa promossa da Maria Di Grazia (avv. Ferdinando Bilotti)
contro Carige Assicurazioni (avv. Daniele Calloni), ha pronunciato la
seguente  ordinanza  di  rimessione atti alla Corte costituzionale ex
art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 83.
   Il  g.p.d.,  sciogliendo  la  riserva  assunta nell'udienza del 22
ottobre 2007;
   Letto  l'atto  di  citazione  depositato il 29 giugno 2007, con il
quale Grazia di Michele, quale proprietaria del veicolo Fiat seicento
tg.  CF770KS  (coinvolta  nel  sinistro  stradale  avvenuto in data 2
aprile  2007  a Milano via Livigno - viale Jenner con l'auto Fiat 600
targato  CF770KS di proprieta' di Paolo Cansone e condotto da Toribio
Sifuentes   Susana   Carola)   conveniva   in   giudizio   la  Carige
Assicurazioni  S.p.A.  propria  compagnia assicuratrice, per sentirla
condannare,  previo  accertamento della responsabilita' della Toribio
Sifuentes   Susana  Carola,  al  risarcimento  dei  danni  subiti  in
conseguenza del sinistro;
   Rilevato  che  parte  attrice  sollevava  eccezione preliminare ai
sensi  degli  art.  134  della  Costituzione  e  art.  23 della legge
n. 87/1953;
   Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita' costituzionale solleva dalla attrice degli artt. 149
e  150  del codice delle assicurazioni per contrasto con gli artt. 3,
24 e 76 della Costituzione;
   Osservato  che  ad  avviso di questo giudice le menzionate norme -
art.  149  e 150 del d.lgs. n. 209/2005 - acquistano rilievo sotto il
profilo dell'incostituzionalita';
   Riportandosi in parte all'atto di citazione dell'attore.
                       Motivi della decisione
   Per  riordinare  il  settore assicurativo il nostro legislatore ha
scelto  la  strada del decreto legislativo. Il d.lgs. 7 novembre 2005
n. 209,  codice delle assicurazioni private, ha introdotto nel nostro
ordinamento  una  nuova procedura di risarcimento del danno derivante
dalla  circolazione  di  veicoli,  il  cosiddetto indennizzo diretto,
finalizzato nella intenzione del legislatore alla semplificazione dei
tempi  procedurali  e  al  contenimento  dei  costi  assicurativi. E'
possibile    evidenziare    alcuni    punti   critici   inerenti   la
costituzionallta' della procedura d'indennizzo diretto.
1) Rilevanza della questione.
   Rilevato che l'attrice, col presente giudizio promuoveva azione di
risarcimento  danni  causati  dalla  circolazione  dei  veicoli e dei
natanti,  convenendo  in  giudizio ai sensi dell'art. 149, comma 6 la
propria  compagnia  di  assicurazione si deve ritenere che l'agire di
Maria  Di Grazia nei confronti della Carige Assicurazioni avveniva in
conseguenza della previsione legislativa prevista dall'art. 149 e 150
del codice delle assicurazioni.
   Nel caso de quo il collegamento giuridico e non di mero fatto, tra
la  res  iuridicante  le  norme di legge ritenute in contrasto con il
dettato  costituzionale  appare  fondamentale  ai  fini  sostanziali,
atteso  che  in  assenza  di  detti articoli l'azione diretta sarebbe
stata  interposta  nei  confronti  del responsabile del danno e della
relativa   compagnia  assicurativa  soggetti  diversi  dalla  odierna
convenuta  e  pertanto  l'aderenza  o  meno al dettato costituzionale
degli  articoli  149  e  150  del  codice  delle assicurazioni appare
indiscutibilmente rilevate ai fini decisori: infatti ove si ritenesse
tali  disposti normativi in contrasto con la Costituzione, la domanda
risarcitoria  dovrebbe  essere  rivolta  al responsabile del danno ed
alla relativa compagnia
2) La non manifesta infondatezza.
   a) Il mancato parere del Consiglio di Stato.
   Il  primo comma  dell'art.  4  della  legge n. 229/2003 rimanda ai
principi  e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della legge delega in esame,
e  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: fra questi
vi  e'  l'obbligatorieta'  della  preventiva  richiesta  di parere al
Consiglio  di  Stato,  che,  in  effetti  in  data  14 febbraio 2005,
emetteva il parere n. 11603.
   Occorre  evidenziare che, al Consiglio di Stato, veniva sottoposto
uno  schema  di  codice  che  era  parzialmente diverso da quello poi
emanato  e,  soprattutto  assolutamente privo delle norme relative al
risarcimento  diretto.  E' evidente che quando il Governo decideva di
modificare,  radicalmente  il codice delle assicurazioni, inserendo i
nuovi  artt.  149  e  150,  in  virtu'  degli artt. 4 e 1 della legge
n. 229/2003,  ed  in  applicazione  dell'art.  76  della Costituzione
avrebbe  dovuto  risottoporre  al  Consiglio di Stato il codice, onde
ottenerne  un  nuovo parere. Cosi' non e' stato perche' altrimenti si
sarebbe  tarato  il limite temporale conferito dalla legge delega. E'
evidente  quindi,  che  gli  articoli relativi all'indennizzo diretto
sono  da  ritenersi incostituzionali, essendo stati inseriti senza il
rigoroso  rispetto  della legge delega che richiede l'obbligatorieta'
del parere del Consiglio di Stato.
   b) Per eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione.
   Ai   sensi  dell'art.  76  della  Costituzione  l'esercizio  della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato  e  per  oggetti  definiti.  Il decreto legislativo poi deve
rispettare  i  principi  e  i  criteri  della  legge  delega  pena la
violazione indiretta dell'art. 76 della Costituzione.
   Nel  caso  de  quo  la  delega  al Governo discende dalla legge 29
luglio  2003,  n. 229 (riassetto in materia di assicurazioni), il cui
art.  4 comma 1, lett. b) elenca i principi e i criteri direttivi: la
tutela dei consumatori e in generale dei contraenti piu' deboli sotto
il   profilo   della   trasparenza   delle   condizioni  contrattuali
dell'informativa    preliminare   contestuale   e   successiva   alla
conclusione  del  contratto,  avendo  riguardo  alla  correttezza dei
messaggi  pubblicitari  e  del processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di questo servizio.
   L'articolo  in  parola nulla dice sulla questione del risarcimento
diretto   o   dell'indennizzo  diretto,  e  si  riferisce  solo  alla
correttezza  del  processo  di  liquidazione. Sotto questo profilo si
condivide  pianto  esposto dalla parte attrice nell'atto di citazione
ovvero   che  il  potere  normativo  delegato,  essendo  testualmente
limitato  ad  una funzione di riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  assicurativa,  anche  se  inteso  come attivita' non di mera
compilazione  non  puo' estendersi sino all'innovazione sostanziale o
all'abrogazione  di  fatto  di  norme  esistenti,  operazione  questa
istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento.
   La  legge  delega  in nessun punto entra specificamente nel merito
del  risarcimento dei danni e nella liquidazione del sinistro, se non
alla  lettera b) dell'art. 4 comma 1. E' chiaro che con tale legge il
legislatore   intendeva   tutelare   due  soggetti  ben  precisi:  il
consumatore  ed  il  contraente  piu' debole e non certo modificare i
principi  generali  di  risarcimento  dei danni. Il consumatore, come
viene  definito  dall'art.  2  della  legge n. 281/1998 e' la persona
fisica  che  acquista  o  utilizza  beni  o  servizi  per  scopi  non
riferibili     all'attivita'    imprenditoriale    e    professionale
eventualmente svolta.
   Analogamente  il  contraente  altri non e' se non chi ha contratto
una  polizza  di  assicurazione.  Pertanto  la  tutela  doveva essere
riservata  a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali)
ovvero  alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati -
consumatori  - contraenti. L'art. 149 del codice delle assicurazioni,
non  prende in considerazione i soggetti sopra descritti, ma bensi' i
danneggiati  o,  dando  un'altra definizione, le vittime dei sinistri
stradali.  Sotto questo profilo deve ritenersi che il Governo non era
stato  delegato a favorire i soggetti danneggiati, ma a provvedere ad
una   piu'   incisiva   tutela  dei  consumatori. Il  danneggiato  in
conseguenza   di  un  sinistro  stradale  non  e'  nella  fattispecie
consumatore  e  tanto  meno  contraente,  ma bensi' controparte di un
diverso  soggetto (col quale non vi e' nessun rapporto contrattuale o
di contraenza) il quale commettendo un fatto illecito, ha causato dei
danni  ingiusti  che  debbono  essere risarciti, ai sensi degli artt.
2043  e 2054 c.c. In virtu' dell'art. 149 i danneggiati che rientrino
in  uno  dei  casi  ivi  previsti,  sono  ora obbligati a chiedere il
risarcimento  del  danno  non  a  chi e' responsabile dello stesso ma
bensi' alla propria compagnia assicuratrice.
   E'  pertanto  chiaro  che il decreto legislativo ha modificato sia
sostanzialmente   che  proceduralmente  i  diritti  dei  danneggiati,
facolta'  questa  non concessa dalla legge delega. Inoltre l'art. 149
ha  ridotto i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, dato che
costoro  non  dovranno  piu'  neppure  essere  convenuti in giudizio.
Infatti  il  comma  6  dell'articolo  dispone che il danneggiato puo'
proporre  l'azione  diretta  di  cui  all'art  145, comma 2, nei soli
confronti  della propria impresa di assicurazione senza fare menzione
alcuna  anche  al  responsabile del sinistro (in contrasto con quanto
previsto  dall'art.  144  dello  stesso codice oltre che dei principi
generali  dell'ordinamento  giuridico).  E'  dunque  evidente  che il
Parlamento,  conferendo  la  delega  al  Governo  voleva  tutelare  i
consumatori-contraenti  come sopra meglio definiti e non agevolare (o
favorire)  i responsabili dei sinistri (come avviene con l'indennizzo
diretto)  o modificare i diritti dei danneggiati. E, comunque, non ha
conferito alcuna delega circa l'eventuale modifica dei diritti-doveri
dei danneggiati-danneggianti mediante lo stravolgimento del principio
generale   del   neminem   ledere   e   del  codice  civile  (nonche'
processuale).  Cosa che invece e' avvenuta. E' pertanto evidente come
il Governo sia andato ben oltre la delega conferita.
   Va   altresi'  osservato  che  l'art.  150,  demanda  a  normativa
regolarnentare di predisposizione ministeriale da emanare con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  la  fissazione dei criteri e dei
principi  attuativi  del  sistema  di  risarcimento  diretto previsto
dall'articolo  19,  con palese ultrapetizione della delega e, quindi,
in  violazione  della  natura  terziaria  e sottoordinata della norma
regolamentare,    da   cui   i   pedissequi   profili   di   evidente
incostituzionalita'.
   c) Per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   Il  sistema  dell'indennizzo  diretto  viola anche la norma di cui
all'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  crea una ingiustificata
differenza di trattamento fra danneggiati in casi tra loro simili. Un
principio  generale  della  nostra  Carta  costituzionale  e'  quello
dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
   Con  l'introduzione  dell'indennizzo  diretto tale principio viene
meno,  in  quanto, per il medesimo fatto illecito, i cittadini devono
sottostare   a   norme   giuridiche,  risarcimento,  attribuzione  di
responsabilita'  ed  a comportamenti differenti. L'indennizzo diretto
si applica a fatti illeciti ben precisi, ovvero causati dallo scontro
fra due veicoli, entrambi regolarmente assicurati ed immatricolati in
Italia  e  salvo che il conducente non responsabile abbia lesioni con
conseguenze   non   superiori   al   9%  di  invalidita'  permanente.
Conseguentemente  l'art.  149  non  si  applica  in  caso  di mancata
collisione  o  collisione  fra  due  o  piu'  veicoli,  quando  vi e'
coinvolto  un veicolo immatricolato all'estero e quando il conducente
del  veicolo  non  responsabile  abbia subito lesioni superiori al 9%
d'invalidita' permanente, oltre che quando vi siano coinvolti pedoni,
ciclisti o beni mobili.
   Cosi'  strutturata la normativa crea una differenza di trattamento
fra  danneggiati in casi molto simili fra loro. Senza poi dimenticare
la  differenza  di  trattamento  fra  i danneggiati da fatto illecito
derivante   dalla   circolazione   stradale   ove   sia   applicabile
l'indennizzo  diretto e i danneggiati da fatto illecito non derivante
da circolazione stradale. Quindi, il medesimo danno ingiusto potrebbe
essere  risarcito  in  modo completamente differente a seconda che si
applichi  o  meno l'indennizzo diretto. L'indennizzo diretto, inoltre
non  si limita a stabilire a chi richiedere il risarcimento dei danni
subiti  (ovvero  alla  propria  compagnia  assicuratrice  anziche' al
civile  responsabile)  come  non  si limita a stabilire diverse norme
procedurali   (ovvero  che  debba  essere  convenuto  in  giudizio un
soggetto  non  responsabile dell'accaduto, quale la propria compagnia
assicuratrice),  ma  detta  anche  diversi criteri di risarcimento e,
conseguentemente, una diversa applicazione del diritto sostanziale.
   Infatti  l'art.  150  prevede, rimandando ad un successivo decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore  del  codice,  che  vengano stabiliti anche precisi criteri di
risarcimento  nei  casi  previsti  di  indennizzo diretto. Ovvero per
decreto  sono  stati stabiliti i gradi di responsabilita' delle parti
ed  i  limiti di risarcibilita' dei danni accessori. Cosi' facendo si
attua  un  diverso  trattamento  fra  chi  e' soggetto all'indennizzo
diretto   (il  quale  puo'  non  vedersi  riconosciuti  alcuni  danni
accessori quali il fermo tecnico, la svalutazione del bene o le spese
legali, oppure puo' vedersi attribuire una responsabilita' diversa da
quella  applicabile  col  criterio  all'art.  2054 c.c. o del neminem
ledere)  e  chi  non lo e' al quale, invece sono applicabili le norme
dell'ordinamento generale.
   d) Per violazione dell'art. 24 della Costituzione.
   Con  il sistema dell'indennizzo diretto viene posta in discussione
la possibilita' di fare valere i propri diritti mediante l'assistenza
di  un  avvocato. L'art. 150 del codice delle assicurazioni rinvia la
regolamentazione  del  sistema  previsto  dall'art. 149 al successivo
regolamento.  Tale  regolamento  stabilisce  che  le spese accessorie
dovute  al  danneggiato  (art.  9)  sono  solo  quelle  relative alle
consulenze  medico-legali.  Tale  limitazione esclude quindi le altre
consulenze  ed  attivita'  peritali  e legali in violazione oltre che
dell'art.  3  della  Costituzione  (per  differente  trattamento  dei
professionisti)  anche  per  violazione  del diritto di difesa inteso
nella  sua  piu' ampia accezione. Tutto cio' risulta in contrasto con
il   dettato   costituzionale   che   garantisce  ad  ogni  cittadino
l'inviolabile  diritto  alla  difesa  in  ogni  suo stato, prevedendo
altresi'  il  compinento  di  tale  difesa  attraverso  la figura del
professionista forense.
   Tale  diritto e' stato da ultimo confermato dalla suprema Corte la
quale con la recente sentenza n. 11606/2005, ha ribadito il principio
secondo  il  quale  il  danneggiato  ha  diritto,  in ragione del suo
diritto  di  difesa  costituzionalmente garantito, di farsi assistere
anche  nella  fase  stragiudiziale da un professionista di fiducia ed
ottenere il rimborso del relativo onorario. Tale diritto non puo' che
valere  sia  nel  caso  che  la  trattazione  avvenga  con l'istituto
assicuratore  del  responsabile  civile, sia nel caso che avvenga con
l'impresa  assicuratrice  con la quale e' stato concluso il contratto
obbligatorio ex lege.