IL GIUDICE DI PACE Nella causa promossa da Maria Di Grazia (avv. Ferdinando Bilotti) contro Carige Assicurazioni (avv. Daniele Calloni), ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale ex art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 83. Il g.p.d., sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 22 ottobre 2007; Letto l'atto di citazione depositato il 29 giugno 2007, con il quale Grazia di Michele, quale proprietaria del veicolo Fiat seicento tg. CF770KS (coinvolta nel sinistro stradale avvenuto in data 2 aprile 2007 a Milano via Livigno - viale Jenner con l'auto Fiat 600 targato CF770KS di proprieta' di Paolo Cansone e condotto da Toribio Sifuentes Susana Carola) conveniva in giudizio la Carige Assicurazioni S.p.A. propria compagnia assicuratrice, per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilita' della Toribio Sifuentes Susana Carola, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro; Rilevato che parte attrice sollevava eccezione preliminare ai sensi degli art. 134 della Costituzione e art. 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale solleva dalla attrice degli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione; Osservato che ad avviso di questo giudice le menzionate norme - art. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 - acquistano rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita'; Riportandosi in parte all'atto di citazione dell'attore. Motivi della decisione Per riordinare il settore assicurativo il nostro legislatore ha scelto la strada del decreto legislativo. Il d.lgs. 7 novembre 2005 n. 209, codice delle assicurazioni private, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova procedura di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, il cosiddetto indennizzo diretto, finalizzato nella intenzione del legislatore alla semplificazione dei tempi procedurali e al contenimento dei costi assicurativi. E' possibile evidenziare alcuni punti critici inerenti la costituzionallta' della procedura d'indennizzo diretto. 1) Rilevanza della questione. Rilevato che l'attrice, col presente giudizio promuoveva azione di risarcimento danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, convenendo in giudizio ai sensi dell'art. 149, comma 6 la propria compagnia di assicurazione si deve ritenere che l'agire di Maria Di Grazia nei confronti della Carige Assicurazioni avveniva in conseguenza della previsione legislativa prevista dall'art. 149 e 150 del codice delle assicurazioni. Nel caso de quo il collegamento giuridico e non di mero fatto, tra la res iuridicante le norme di legge ritenute in contrasto con il dettato costituzionale appare fondamentale ai fini sostanziali, atteso che in assenza di detti articoli l'azione diretta sarebbe stata interposta nei confronti del responsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa soggetti diversi dalla odierna convenuta e pertanto l'aderenza o meno al dettato costituzionale degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni appare indiscutibilmente rilevate ai fini decisori: infatti ove si ritenesse tali disposti normativi in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta al responsabile del danno ed alla relativa compagnia 2) La non manifesta infondatezza. a) Il mancato parere del Consiglio di Stato. Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 229/2003 rimanda ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della legge delega in esame, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: fra questi vi e' l'obbligatorieta' della preventiva richiesta di parere al Consiglio di Stato, che, in effetti in data 14 febbraio 2005, emetteva il parere n. 11603. Occorre evidenziare che, al Consiglio di Stato, veniva sottoposto uno schema di codice che era parzialmente diverso da quello poi emanato e, soprattutto assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto. E' evidente che quando il Governo decideva di modificare, radicalmente il codice delle assicurazioni, inserendo i nuovi artt. 149 e 150, in virtu' degli artt. 4 e 1 della legge n. 229/2003, ed in applicazione dell'art. 76 della Costituzione avrebbe dovuto risottoporre al Consiglio di Stato il codice, onde ottenerne un nuovo parere. Cosi' non e' stato perche' altrimenti si sarebbe tarato il limite temporale conferito dalla legge delega. E' evidente quindi, che gli articoli relativi all'indennizzo diretto sono da ritenersi incostituzionali, essendo stati inseriti senza il rigoroso rispetto della legge delega che richiede l'obbligatorieta' del parere del Consiglio di Stato. b) Per eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione. Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Il decreto legislativo poi deve rispettare i principi e i criteri della legge delega pena la violazione indiretta dell'art. 76 della Costituzione. Nel caso de quo la delega al Governo discende dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (riassetto in materia di assicurazioni), il cui art. 4 comma 1, lett. b) elenca i principi e i criteri direttivi: la tutela dei consumatori e in generale dei contraenti piu' deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali dell'informativa preliminare contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di questo servizio. L'articolo in parola nulla dice sulla questione del risarcimento diretto o dell'indennizzo diretto, e si riferisce solo alla correttezza del processo di liquidazione. Sotto questo profilo si condivide pianto esposto dalla parte attrice nell'atto di citazione ovvero che il potere normativo delegato, essendo testualmente limitato ad una funzione di riassetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa, anche se inteso come attivita' non di mera compilazione non puo' estendersi sino all'innovazione sostanziale o all'abrogazione di fatto di norme esistenti, operazione questa istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento. La legge delega in nessun punto entra specificamente nel merito del risarcimento dei danni e nella liquidazione del sinistro, se non alla lettera b) dell'art. 4 comma 1. E' chiaro che con tale legge il legislatore intendeva tutelare due soggetti ben precisi: il consumatore ed il contraente piu' debole e non certo modificare i principi generali di risarcimento dei danni. Il consumatore, come viene definito dall'art. 2 della legge n. 281/1998 e' la persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Analogamente il contraente altri non e' se non chi ha contratto una polizza di assicurazione. Pertanto la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali) ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati - consumatori - contraenti. L'art. 149 del codice delle assicurazioni, non prende in considerazione i soggetti sopra descritti, ma bensi' i danneggiati o, dando un'altra definizione, le vittime dei sinistri stradali. Sotto questo profilo deve ritenersi che il Governo non era stato delegato a favorire i soggetti danneggiati, ma a provvedere ad una piu' incisiva tutela dei consumatori. Il danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale non e' nella fattispecie consumatore e tanto meno contraente, ma bensi' controparte di un diverso soggetto (col quale non vi e' nessun rapporto contrattuale o di contraenza) il quale commettendo un fatto illecito, ha causato dei danni ingiusti che debbono essere risarciti, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. In virtu' dell'art. 149 i danneggiati che rientrino in uno dei casi ivi previsti, sono ora obbligati a chiedere il risarcimento del danno non a chi e' responsabile dello stesso ma bensi' alla propria compagnia assicuratrice. E' pertanto chiaro che il decreto legislativo ha modificato sia sostanzialmente che proceduralmente i diritti dei danneggiati, facolta' questa non concessa dalla legge delega. Inoltre l'art. 149 ha ridotto i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, dato che costoro non dovranno piu' neppure essere convenuti in giudizio. Infatti il comma 6 dell'articolo dispone che il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'art 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione senza fare menzione alcuna anche al responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall'art. 144 dello stesso codice oltre che dei principi generali dell'ordinamento giuridico). E' dunque evidente che il Parlamento, conferendo la delega al Governo voleva tutelare i consumatori-contraenti come sopra meglio definiti e non agevolare (o favorire) i responsabili dei sinistri (come avviene con l'indennizzo diretto) o modificare i diritti dei danneggiati. E, comunque, non ha conferito alcuna delega circa l'eventuale modifica dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante lo stravolgimento del principio generale del neminem ledere e del codice civile (nonche' processuale). Cosa che invece e' avvenuta. E' pertanto evidente come il Governo sia andato ben oltre la delega conferita. Va altresi' osservato che l'art. 150, demanda a normativa regolarnentare di predisposizione ministeriale da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, la fissazione dei criteri e dei principi attuativi del sistema di risarcimento diretto previsto dall'articolo 19, con palese ultrapetizione della delega e, quindi, in violazione della natura terziaria e sottoordinata della norma regolamentare, da cui i pedissequi profili di evidente incostituzionalita'. c) Per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il sistema dell'indennizzo diretto viola anche la norma di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto crea una ingiustificata differenza di trattamento fra danneggiati in casi tra loro simili. Un principio generale della nostra Carta costituzionale e' quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Con l'introduzione dell'indennizzo diretto tale principio viene meno, in quanto, per il medesimo fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuridiche, risarcimento, attribuzione di responsabilita' ed a comportamenti differenti. L'indennizzo diretto si applica a fatti illeciti ben precisi, ovvero causati dallo scontro fra due veicoli, entrambi regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia e salvo che il conducente non responsabile abbia lesioni con conseguenze non superiori al 9% di invalidita' permanente. Conseguentemente l'art. 149 non si applica in caso di mancata collisione o collisione fra due o piu' veicoli, quando vi e' coinvolto un veicolo immatricolato all'estero e quando il conducente del veicolo non responsabile abbia subito lesioni superiori al 9% d'invalidita' permanente, oltre che quando vi siano coinvolti pedoni, ciclisti o beni mobili. Cosi' strutturata la normativa crea una differenza di trattamento fra danneggiati in casi molto simili fra loro. Senza poi dimenticare la differenza di trattamento fra i danneggiati da fatto illecito derivante dalla circolazione stradale ove sia applicabile l'indennizzo diretto e i danneggiati da fatto illecito non derivante da circolazione stradale. Quindi, il medesimo danno ingiusto potrebbe essere risarcito in modo completamente differente a seconda che si applichi o meno l'indennizzo diretto. L'indennizzo diretto, inoltre non si limita a stabilire a chi richiedere il risarcimento dei danni subiti (ovvero alla propria compagnia assicuratrice anziche' al civile responsabile) come non si limita a stabilire diverse norme procedurali (ovvero che debba essere convenuto in giudizio un soggetto non responsabile dell'accaduto, quale la propria compagnia assicuratrice), ma detta anche diversi criteri di risarcimento e, conseguentemente, una diversa applicazione del diritto sostanziale. Infatti l'art. 150 prevede, rimandando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del codice, che vengano stabiliti anche precisi criteri di risarcimento nei casi previsti di indennizzo diretto. Ovvero per decreto sono stati stabiliti i gradi di responsabilita' delle parti ed i limiti di risarcibilita' dei danni accessori. Cosi' facendo si attua un diverso trattamento fra chi e' soggetto all'indennizzo diretto (il quale puo' non vedersi riconosciuti alcuni danni accessori quali il fermo tecnico, la svalutazione del bene o le spese legali, oppure puo' vedersi attribuire una responsabilita' diversa da quella applicabile col criterio all'art. 2054 c.c. o del neminem ledere) e chi non lo e' al quale, invece sono applicabili le norme dell'ordinamento generale. d) Per violazione dell'art. 24 della Costituzione. Con il sistema dell'indennizzo diretto viene posta in discussione la possibilita' di fare valere i propri diritti mediante l'assistenza di un avvocato. L'art. 150 del codice delle assicurazioni rinvia la regolamentazione del sistema previsto dall'art. 149 al successivo regolamento. Tale regolamento stabilisce che le spese accessorie dovute al danneggiato (art. 9) sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali. Tale limitazione esclude quindi le altre consulenze ed attivita' peritali e legali in violazione oltre che dell'art. 3 della Costituzione (per differente trattamento dei professionisti) anche per violazione del diritto di difesa inteso nella sua piu' ampia accezione. Tutto cio' risulta in contrasto con il dettato costituzionale che garantisce ad ogni cittadino l'inviolabile diritto alla difesa in ogni suo stato, prevedendo altresi' il compinento di tale difesa attraverso la figura del professionista forense. Tale diritto e' stato da ultimo confermato dalla suprema Corte la quale con la recente sentenza n. 11606/2005, ha ribadito il principio secondo il quale il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere anche nella fase stragiudiziale da un professionista di fiducia ed ottenere il rimborso del relativo onorario. Tale diritto non puo' che valere sia nel caso che la trattazione avvenga con l'istituto assicuratore del responsabile civile, sia nel caso che avvenga con l'impresa assicuratrice con la quale e' stato concluso il contratto obbligatorio ex lege.