Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 32 del regio
decreto  28  aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   sull'edilizia  popolare  ed  economica)  promosso  con
ordinanza  dell'11 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di Belluno nel
procedimento  civile  vertente  tra  Dal  Pont  Christian e l'Azienda
Territoriale  per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno,
iscritta  al  n. 730  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 43, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
   Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo,  il Tribunale ordinario di Belluno ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  32  del regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia  popolare ed economica), per violazione degli artt. 3 e
24 della Costituzione;
     che  il  giudizio  di opposizione e' stato promosso da Christian
Dal  Pont,  contro  il decreto emesso il 15 aprile 2005, con cui, sul
ricorso dell'A.t.e.r. di Belluno, gli era stato ingiunto il pagamento
della somma di € 7.404,47, a titolo di canoni ed oneri accessori
relativi  all'alloggio  sito  in  Belluno,  via Caduti del lavoro 29,
locatogli dall'A.t.e.r.;
     che l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto,  per  essere stato lo stesso notificato il 29 novembre 2005,
ben  oltre  il  termine  di sessanta giorni, previsto in via generale
dall'art. 644 del codice di procedura civile, dalla data di emissione
del decreto;
     che  il  giudice  a  quo  rileva che l'art. 32 del regio decreto
n. 1165  del  1938  non prevede alcun termine massimo per la notifica
del decreto, e non richiama l'art. 644 cod. proc. civ.;
     che,  sotto  il profilo della rilevanza, il Tribunale di Belluno
assume   che,   ove   la   questione   fosse   fondata,   l'eccezione
dell'opponente  dovrebbe essere accolta, con conseguente declaratoria
d'inefficacia del decreto;
     che,  sotto  il  profilo  della  non  manifesta infondatezza, il
rimettente  richiama  la  sentenza  n. 159 del 1969, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' del richiamato art. 32,
per  violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma
fissava,  per  il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al
decreto  ingiuntivo,  termini  diversi  da  quelli  previsti  in  via
ordinaria  dall'art.  641  cod.  proc.  civ.,  nonche'  la successiva
sentenza  n. 203  del  2003  che,  ricollegandosi alla precedente, ha
affermato   essere   estesa   al  giudizio  in  esame  la  disciplina
codicistica sui termini per le opposizioni ad ingiunzione;
     che,  secondo  il rimettente, in assenza di specifica previsione
normativa  in  contrario,  pero',  il precedente non e' sufficiente a
supportare   l'applicazione   dell'art.   644  cod.  proc.  civ.,  al
procedimento speciale previsto in materia di edilizia residenziale;
     che  la  mancata  previsione  di  un termine per la notifica del
decreto  comporta  che l'ingiunto possa vedersi notificato il decreto
anche   molto   tempo  dopo  la  sua  emissione,  con  ingiustificata
disparita'  di  trattamento  rispetto  al  destinatario  di ordinario
decreto  ingiuntivo,  soggetto  invece a precise cadenze processuali,
senza  che  tale  trattamento  possa  essere spiegato in virtu' della
specialita'  del  procedimento o per garantire il perseguimento degli
scopi di pubblico interesse dell'istituto creditore;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  dichiararsi  la  manifesta  inammissibilita' della
questione,  per  non  avere  il  Tribunale  rimettente evidenziato le
ragioni  per  cui  la  disciplina  del codice di procedura civile non
sarebbe applicabile al giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa
ai  sensi  dell'art.  32 del regio decreto n. 1165 del 1938, con cio'
rendendosi   inottemperante   al   dovere   di  ricercare  un'opzione
interpretativa  della  norma conforme a Costituzione, anche alla luce
della  giurisprudenza  costituzionale  che, in materia, ha dichiarato
applicabili i principi generali;
     che,  in  ogni caso, secondo la difesa erariale, la questione e'
manifestamente  infondata sulla base dell'interpretazione adeguatrice
desumibile dalla sentenza n. 159 del 1969 della Corte costituzionale.
   Considerato  che  il  Tribunale  ordinario di Belluno dubita della
legittimita'  costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile
1938,  n. 1165  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
sull'edilizia  popolare ed economica), nella parte in cui non prevede
un  termine  massimo  per  la  notificazione, al conduttore moroso di
alloggio di edilizia economica e popolare, del decreto ingiuntivo per
il  pagamento  dei  canoni,  a  pena di inefficacia dello stesso, per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     che  il  giudice rimettente assume che la mancata previsione del
termine  comporta  che l'ingiunto, nello speciale procedimento di cui
all'art.  32  del  regio  decreto citato, possa vedersi notificato il
decreto  anche  molto tempo dopo la sua emissione, con ingiustificata
disparita'  di  trattamento  rispetto  al  destinatario  di ordinario
decreto  ingiuntivo,  soggetto  invece a precise cadenze processuali,
senza  che  tale  trattamento  possa  essere spiegato in virtu' della
specialita'  del  procedimento o per garantire il perseguimento degli
scopi di pubblico interesse dell'Istituto creditore;
     che  lo stesso giudice aggiunge testualmente che «non appare che
la  pronuncia  del 1969 attinente ai termini per l'opposizione sia da
sola   sufficiente   a   supportare  un'interpretazione  che  conduca
all'applicazione  dell'art.  644  cod.  proc.  civ.  al  procedimento
speciale previsto per l'edilizia residenziale pubblica, in assenza di
una specifica previsione normativa»;
     che tale proposizione resta al livello di mera affermazione e il
remittente  non  si  da'  carico  di esaminare le stesse precisazioni
offerte  da  questa  Corte,  con  la  successiva  giurisprudenza, che
partono  dalle  affinita'  della  procedura  oggi  in  esame,  con la
disciplina generale del procedimento per ingiunzione;
     che  questa  Corte -  pur nel soffermarsi sulle peculiarita' del
procedimento  di  cui all'art. 32 del regio decreto n. 1165 del 1938,
in comparazione con l'ordinario procedimento per convalida di sfratto
-  ha sottolineato le maggiori affinita' di tale procedura con quella
per  ingiunzione,  tanto che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.
32,  nelle  parti  in  cui, per il pagamento dei canoni scaduti e per
l'opposizione   al   decreto  ingiuntivo,  fissa  termini  diversi  e
notevolmente  piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice
di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (sentenza
n. 159 del 1969);
     che l'affinita' con il procedimento di ingiunzione ha indotto la
Corte,  in  altre  occasioni,  ad  invitare  i  giudici rimettenti ad
interpretazioni costituzionalmente orientate dell'art. 32, anche alla
luce  dei  propri  precedenti  arresti,  in  ordine, ad esempio, alla
revocabilita'  del  decreto  ingiuntivo  in presenza dell'adempimento
effettuato  nel  corso  del  giudizio di opposizione e all'estensione
quanto  piu'  possibile  della  revoca  della  provvisoria esecuzione
(sentenza  n. 419  del  1991),  nonche'  riguardo alla proponibilita'
dell'opposizione tardiva (sentenza n. 203 del 2003 e ordinanza n. 227
del 2006);
     che  con  la richiamata sentenza n. 203 del 2003 questa Corte ha
enunciato  che «l'affermazione secondo cui contro il decreto previsto
dalla  norma  impugnata  non  sarebbero  proponibili  le  opposizioni
tardive di cui agli art. 650 e 668 cod. proc. civ. e' del tutto priva
di  motivazione»  ed  ha  aggiunto  che «il rimettente non esplora la
possibilita'  di  pervenire  invece  ad  una  soluzione  positiva del
problema, nella prospettiva dischiusa dalla sentenza n. 159 del 1969,
che  ha  esteso  al  giudizio  in  esame  la disciplina del codice di
procedura   civile   relativa   ai  termini  per  le  opposizioni  ad
ingiunzione»;
     che  il  giudice  a  quo  aveva  l'onere  di  interrogarsi se la
ritenuta  applicabilita' dei termini della procedura d'ingiunzione al
procedimento speciale previsto dall'art. 32 del regio decreto n. 1165
del  1938,  anche  a  preferenza  dei piu' ristretti termini previsti
dalla   norma   speciale,   non  comportasse,  quasi  di  conseguenza
necessaria, l'applicabilita' di termini non previsti da quest'ultimo,
come  quello  della  notificazione  del decreto ingiuntivo previsto a
pena  d'inefficacia  dall'art. 644 cod. proc. civ., specie ove sia da
salvaguardare - a preferenza di ogni peculiarita' della materia della
edilizia  sociale  -  l'esigenza di certezza in merito al diritto del
creditore  ed  alla  soggezione  del debitore ad un provvedimento che
incide  nella propria sfera giuridica, tanto piu' che, nel meccanismo
dell'art.  32, al mancato pagamento delle somme riportate dal decreto
ingiuntivo segue lo sfratto;
     che,  in  presenza  di  tali  precedenti  giurisprudenziali,  va
dichiarata  la  manifesta  inammissibilita'  della questione, per non
avere  il  giudice  rimettente  adempiuto  l'obbligo di ricercare una
interpretazione  costituzionalmente  orientata  della norma censurata
(ordinanze n. 343 e n. 70 del 2007).
   Visti  gli  articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.