Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Milano, letti gli atti del procedimento penale a carico di Taormina
Carlo nato il 16 dicembre 1940 a Roma ed ivi residente in viale
Trastevere n. 209 difeso dall'avv. Pierpaolo Dell'Anno, indagato per
il delitto di cui agli artt. 61 n. 10, 81 cpv., 595, commi 1 e 3
c.p., 30, legge 6 agosto 1990, n. 223 e 13, legge 8 febbraio 1948,
n. 47, per avere reso le seguenti dichiarazioni:
intervista trasmessa dalla RAI - TG3 in data 8 novembre 2004, il
TG3 delle ore 12 in cui, tra l'altro, lo stesso avrebbe dichiarato:
«la Procura di Aosta ci odia»;
dichiarazioni trasmesse dalla RAI nella stessa data - TG1 delle
ore 13,30 in cui il Taormina, tra l'altro, affermava che la Procura
di Aosta e' la peggiore d'Italia;
dichiarazioni rese nella medesima data nell'ambito della
trasmissione «Porta a Porta» di RAI 1, dichiarava, tra l'altro,
rivolto al prof. Bruno: «... e io le dico che di fronte alla caduta
verticale di tutti gli elementi probatori portati dai carabinieri
alla Procura si e' arrivati al punto di far emergere, far scomparire
un frammento osseo appartenente al piccolo Samuele per dimostrare
dunque, come ultima spiaggia, che quello era una fonte di
responsabilita».
dichiarazioni pubblicate in data 14 novembre 2004, dall'ANSA,
sotto il titolo «Giustizia; Taormina, L'ANM? Chi ha la rogna se la
gratta,» pubblicava dichiarazioni dell'avvocato in merito
all'intervento dell'ANM su alcuni casi eclatanti tra cui quello
attinente a un omicidio avvenuto in Cogne del seguente testuale
tenore: «... si tratta infatti delle vicende nelle quali la
magistratura ha fatto peggio, dando corso alle piu' inquietanti
gestioni processuali Cogne si segnala per unanime opinione come il
processo peggio istruito nella storia della Repubblica e che si
esprime nel peggiore dei modi con il tentativo di criminalizzazione
di un avvocato difensore. A quando la ricerca dell'assassino
vero?....».
In luoghi imprecisati nelle date sopra specificate in cui e' parte
offesa:
dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, non presente, elettivamente
domiciliata presso il difensore avv. Agata Bonaudo in Torino via
Lamarmora n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bonaudo,
Presente.
Rilevato che la dott.ssa Del Savio Bonaudo ha proposto querela nei
confronti dell'on. Carlo Taormina, ritenendo diffamatorie le
affermazioni sopra meglio riportate poiche' in esse si farebbe
esplicito riferimento a una condotta persecutoria nei confronti del
dichiarante seguita dalla Procura della Repubblica di cui la
querelante risultava essere responsabile nel corso di un indagine in
cui sarebbero state nascoste e falsificate prove affermando in
sostanza che la Bonaudo e i sostituti procuratori presso la Procura
della Repubblica di Aosta sarebbero arrivati a nascondere elementi in
proprio possesso o dolosamente ritardare atti del proprio ufficio e
finanche porre in atto vere e proprie persecuzioni nei confronti
della imputata e del loro difensore;
Rilevato che questo giudice - con ordinanza in data 21 dicembre
2006 ha sottoposto alla Camera dei deputati la questione
dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in
relazione al procedimento penale n. 22087/06 R.G.N.R., pendente nei
suoi confronti a seguito della presentazione delle querele sopra
richiamate;
che la Camera dei deputati , nel corso della seduta del 1°
agosto 2007, in accoglimento di conforme proposta della Giunta delle
elezioni e delle immunita' parlamentari, ha riconosciuto ai sensi
dell'art. 68, primo comma della Costituzione, l'insindacabilita'
delle opinioni espresse dall'on. Taormina nell'ambito degli articoli
di stampa oggetto del presente procedimento in quanto espresse
nell'esercizio della funzione parlamentare;
Considerato che la vicenda che occupa attiene a molteplici
dichiarazioni svolte con riferimento a un procedimento penale in cui
l'on. Taormina rivestiva la funzione di avvocato difensore e in cui
lo stesso attribuiva alla Procura della Repubblica di Aosta e ai
relativi componenti la volonta' di non «ricercare l'assassino» ma di
perseguire l'imputata e il difensore (il Taormina appunto) e
specifiche condotte quale l'affermata soppressione di prove, di fatto
affermando la presenza di palesi abusi di magistrati per indirizzare
un processo;
che - allo stato degli atti - non risulta provata la verita'
oggettiva dei fatti riferiti;
che, in ragione di tali aspetti e dell'ulteriore contenuto degli
atti di causa, appare sussistere una fattispecie a soluzioni aperte
meritevole di approfondimento dibattimentale e cio' anche al fine di
accertare l'effettiva verita' dei fatti esposti;
che - dopo aver evidenziato alcuni giudizi espressi dai
querelanti nei confronti dell'onorevole Taormina, la giunta e
l'Assemblea hanno di fatto aderito alle osservazioni espresse in sede
di Relazione di Giunta che di seguito si riportano: «Il dibattito
complesso e articolato, ai cui resoconti qui allegati si rimanda e al
quale si e' accennato nel paragrafo precedente, e' venuto a
conclusione nella seduta dell'11 luglio 2007, nella quale, con un
orientamento maggioritario non contrastato da voti contrari, si' e
riconosciuta l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione ai casi in esame, e' risultato prevalente, infatti,
l'avviso per cui l'interrogazione citata (allegata alla presente
relazione) di fatto contenga concetti sostanzialmente analoghi a
quelli contestati nei capi d'imputazione. Quando nell'interrogazione
stessa si sostiene infatti che non risultano conformi all'etica
professionale e alle doti di equilibrio, che dovrebbero
caratterizzare il magistrato inquirente, le dichiarazioni rese dai
pubblici ministeri a carico della Franzoni e quelle rese a critica di
un provvedimento del giudice per le indagini preliminari; che occorre
verificare se corrisponda a verita' che gli investigatori non
avrebbero, quante meno per negligenza, adottato le doverose e
necessarie cautele per preservare il luogo del delitto e che vi era
stata la possibilita' concreta che l'arma del delitto possa essere
stata sottratta, in fondo si dice che vi sono state delle
insufficienze professionali degli investigatori, tra i quali in
primis rientrano i titolari dell'azione penale e cioe' i pubblici
ministeri.
Del resto, le espressioni e «marescialli di paese» a la procura di
Aosta ha indagato in una sola direzione», magistrati che hanno
indagato su Cogne sono degli «incapaci», il processo di Cogne e'
quello «peggio istruito nella storia della Repubblica» sono tutte
critiche non delle persone ma dell'operato istituzionale di queste e
dunque non sono affatto il mero argumentum ad hominem che si ritiene
non consentito dall'ordinamento (Cassazione, 26 febbraio 2003,
Padovani in Dir., e Giust., 2003, n. 20 pag. 95). Ci si trova
innanzi, invece, alla legittima critica dell'esercizio di una
pubblica funzione, come la giurisprudenza ha affermato in varie
occasioni.
Quanto all'integrita' del quadro probatorio e ai relativi dubbi
espressi dal Taormina, quest'ultimo ha depositato in data 4 luglio
2007 copia di un decreto di archiviazione del G.i.p. di Aosta
relativo al procedimento penale n. 637/2003 RGNR - Aosta, a carico
degli ufficiali del RIS di Parma. Costoro erano stati denunciati per
falso ideologico e calunnia reale dalla famiglia Lorenzi-Franzoni per
aver pretesamente alterato i luoghi e gli elementi di prova. Pur
archiviata tale accusa, il G.i.p. afferma in effetti che se in data
17 settembre 2002 era stata osservata fotografata, all'interno del
calco di materiale ematico-cerebrale, la presenza di un frammento
talvolta definito come osseo, nella documentazione fotografica del
successivo 24 ottobre, invece, tale frammento non era piu' visibile.
Tale elemento viene definito nel decreto di archiviazione come
«circostanza pacifica». A questo, probabilmente, si riferiva il
Taormina nelle sue esternazioni circa la falsificazione delle prove.
Le riserve che hanno portato all'astensione (ma non al voto
contrario) di taluni componenti, motivate dal fatto che a loro avviso
Carlo Taormina abbia esercitato con le dichiarazioni contestategli la
professione forense e non il mandato parlamentare, sono apparse alla
maggioranza superabili in ragione di quanto gia' sostenuto dalla
Giunta nella seduta del 19 luglio 2005, nella scorsa legislatura. In
tale occasione il relatore Gironda Veraldi, riferendo su una
questione sostanzialmente analoga alla presente (il citato doc.
IV-quater, n. 117), argomento che le due finzioni, quando esercitate
congiuntamente, sono difficilmente distinguibili. Che tale fenomeno
ponga problemi di opportunita e' stato riconosciuto da diversi
componenti, anche tra quelli che hanno votato per l'insindacabilita',
ma cio' non ne ha cambiato l'orientamento di fondo.
Per completezza, si puo' aggiungere che nel ricorso per conflitto
fra poteri del Tribunale di Milano contro la delibera attinente al
caso trattato nella scorsa legislatura, il tribunale medesimo
disconobbe il valore scriminante dell'interrogazione piu' volte
menzionata per i rilievi critici mossi al colonnello Garofano,
giacche' essa si riferiva ai magistrati procedenti. Sicche', se ne
dovrebbe dedurre che per ammissione stessa dell'autorita' giudiziaria
essa dovrebbe valere oggi a coprire le dichiarazioni oggetto della
presente relazione.
Per questi motivi, a maggioranza e con distinte votazioni la
Giunta propone all'assemblea di deliberare che i fatti oggetto dei
procedimenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
che - a fronte di tali affermazioni - non e' agevole comprendere
il nesso fra attivita' politica e dichiarazioni - non risultate vere
in ordine alla presenza di una attivita' illecita di magistrati che
avrebbe dovuto essere denunciata (e provata) nelle sedi competenti e
non riguardava una tematica generale e astratta oggetto di
interrogazione e dibattito di fronte al Parlamento;
che - inoltre - la conclusione adottata appare in contrasto con
la costante giurisprudenza costituzionale: a titolo esemplificativo
puo' essere evidenziato quanto affermato nelle sentenze numeri 10 e
11 dell'11 gennaio 2000 (alle quali si sono richiamate, tra le altre,
le successive sentenze n. 52 del 27 febbraio 2002; n. 207 del 20
maggio 2002; n. 294 del 19 giugno 2002).
«... E' pacifico che costituiscono opinioni espresse
nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori
della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento
di una qualsiasi tra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero
manifestata in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione
delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro
dell'assemblea;
che l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di
questo ambito non puo' dirsi di per se' esplicazione della funzione
parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che nel normale svolgimento della vita democratica e del
dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai
compiti e dalle attivita' propri delle assemblee rappresentano
piuttosto esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i
consociati: ad esse dunque non puo' estendersi, senza snaturarla, una
immunita' che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale
principio di legalita' e di giustiziabilita' dei diritti, riservare
alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni;
che la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della
liberta' delle Camere, e, a tal fine, della liberta' di espressione
dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli
interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi
dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, e' fissata dalla
Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della
prerogativa. Senza questa delimitazione, l'applicazione della
prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr.
sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una
sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti
della loro liberta' di manifestazione del pensiero: con possibili
distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parita' di
opportunita' fra cittadini nella dialettica politica;
che discende da quanto osservato che la semplice comunanza di
argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni
espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non puo'
bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunita' che copre le
seconde;
che tanto meno puo' bastare a tal fine la ricorrenza di un
contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca.
Siffatto tipo di collegamenti non puo' valere di per se' a conferire
carattere di attivita' parlamentare a manifestazioni di opinioni che
siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto,
contraddittorio da un lato negare - come e' inevitabile negare - che
di per se l'espressione di opinioni nelle piu' diverse sedi pubbliche
costituisca esercizio di funzione parlamentare, e dall'altro lato
ammettere che essa invece acquisti tale carattere e valore in forza
di generici collegamenti contenutistici con attivita' parlamentari
svolte dallo stesso membro delle Cemere;
che in questo senso va precisato il significato del «nesso
funzionale» che deve riscontrarsi, per poter ritenere
l'insindacabilita', tra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare;
non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra
attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilta'
della dichiarazione stessa quale espressione di attivita'
parlamentare;
che nel caso di riproduzione all'esterno della sede
parlamentare, e' necessario, per ritenere che sussista
l'insindacabilta', che si riscontri la identita' sostanziale di
contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella
manifestata nella sede esterna;
che cio' che si richiede, ovviamente, non e una puntuale
coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti;
che nei casi in cui non e' riscontrabile esercizio di funzioni
parlamentari, il valore della legalita' - giurisdizione non collide
certo con quello dell'autonomia delle Camere e cosi si spiega che la
giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunita'
non vale per tutte quelle opinioni che «il parlamentare manifesta nel
piu' esteso ambito della politica»;
che alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto
ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle
dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del «diritto
parlamentare» e che non siano immediatamente collegabili con
specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se
siano caratterizzate da un asserito «contesto politico» o ritenute,
per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in
cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo;
che questa forma di controllo politico rimessa al singolo
parlamentare puo' infatti aver rilievo, nei giudizi in oggetto,
soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e
procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari; se
dunque l'immunita' copre il membro del Parlamento per il contenuto
delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il contesto
funzionale, il problema specifico, che non appare irrilevante in
questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli organi
parlamentari di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio di funzioni
parlamentari si puo' risolvere nel senso dell'insindacabilita' solo
ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con
l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una
mera comunanza di tematiche».
che il conforme orientamento della Corte costituzionale e' stato
recentemente ribadito con la sentenza n. 120 del 16 aprile 2004; nel
dichiarare infondate le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate con riferimento all'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno
2003, n. 140, si e' affermato che:
«... Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella
giurisprudenza di questa Corte, e' enucleabile un principio, che e'
possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa
dell'insindacabilita', e con cio' stesso delle virtualita'
interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68:
questa non puo' mai trasformarsi in un privilegio personale,
quale sarebbe una immunita' dalla giurisdizione conseguente alla mera
"qualita'" di parlamentare». Per tale ragione l'itinerario della
giurisprudenza della Corte si e' sviluppato attorno alla nozione del
cd. «nesso funzionale», che solo consente di discernere le opinioni
del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del
pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della
liberta' di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della
funzione parlamentare. Certamente rientrano nello sfera
dell'insindacabilita' tutte le opinioni manifestate con atti tipici
nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle
attivita' non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare
«coperte» dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si
esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche «innominati»,
ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto
parlamentare, che il membro del Parlamento e' in grado di porre in
essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica
(cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003).
Cio' che rileva, ai fini dell'insindacabilita', e' dunque il
collegamento necessario con le «funzioni» del Parlamento, cioe'
l'ambito funzionale entro cui l'atto si scrive, a prescindere dal suo
contenuto comunicativo, che puo' essere il piu' vario, ma che in ogni
caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle
funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma
«innominata» sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'e'
percio' una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto
dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione
parlamentare, giacche', come gia' detto, deve essere accertato in
concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in
questione come «espressione di attivita' parlamentare» (cfr. sentenze
n. 10 e n. 11 del 2000, n, 379 e n. 219 del 2003). E' in questa
prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione
denunciata. Le attivita' di «ispezione di divulgazione, di critica e
di denuncia politica» che appunto il censurato art. 3, comma 1,
riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non
rappresentano, di per se', un'ipotesi di indebito allargamento della
garanzia dell'insindacabilita' apprestata dalla norma costituzionale,
proprio perche' esse, anche se non manifestate in atti «tipizzarti»,
debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformita'
con il dettato costituzionale, risultare in connessione con
l'esercizio di funzioni parlamentari. E' appunto questo «nesso» il
presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di
eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.». Occorre,
altresi', evidenziare che la legge n. 140/2003 non ha natura di legge
costituzionale e, pertanto, non e' idonea a stravolgere i limiti
delineati dalla Corte in relazione all'applicabilita' dell'art. 68
comma primo della Costituzione. Pertanto, si ritiene che anche il
riferimento alle attivita' di «ispezione divulgazione, critica e
denuncia politica», espletate fuori dal Parlamento che devono essere
connesse alla «funzione di parlamentare» non possa prescindere
dall'applicazione dei criteri delineati dalla Corte costituzionale
sopra richiamati. La diversa interpretazione, diretta a ricomprendere
nella sfera dell'insindacabilita' qualsiasi attivita' politica posta
in essere da parlamentare al di fuori dal Parlamento, oltre che porsi
in contrasto con lo stesso art. 68 della Costituzione,
determinerebbe, di fatto, la compromissione dei diritti all'onore ed
alla reputazione, anch'essi costituzionalmente tutelati.
che la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 1° agosto 2007 appare in contrasto con i richiamati canoni
interpretativi atteso che non contiene alcun elemento concreto da cui
poter desumere a sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i
contenuti delle dichiarazioni giornalistiche e televisive oggetto
della querela e le opinioni gia' espresse dal parlamentare in
specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera
comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei
fatti pubblici;
che l'interpretazione prospettata dalla decisione di cui
trattasi comporta, di fatto, che l'istituto previsto dalla norma
costituzionale si trasformi da «esenzione di responsabilita' legata
alla funzione in privilegio personale» (cfr. sent. 11/00, gia'
citata) con la conseguenza che le opinioni e le dichiarazioni
manifestate da un parlamentare sarebbero sempre e comunque sottratte
alla verifica giurisdizionale;
che deve, pertanto, ritenersi che la condotta addebitabile
all'on. Taormina, astrattamente idonea, nella sua specificita' e
gravita' ad integrare un illecito, esula dall'esercizio delle
funzioni parlamentari e non presenta oggettivamente alcun legame con
atti parlamentari neppure nell'accezione piu' ampia e come tale
dovrebbe rientrare nella cognizione riservata al sindacato
giurisdizionale.
che le opinioni manifestate dall'on. Taormina non possono, per
carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle
funzioni parlamentari e quindi per esse non e' invocabile
l'immunita', ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.
che, nel caso di specie, appare di conseguenza necessario
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, conflitto
ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (questo giudice e'
l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali attribuite, sulla assenta illiceita' della condotta
ascritta all'indagato e quindi «a dichiarare la volonta' del potere
cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla
Costituzione»: cfr. fra le altre. ordinanze Corte cost. n. 50 del
1999; n. 469, 407, 261, 254 del 1998), sia sotto quello oggettivo,
trattandosi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
dell'art. 68 primo comma della Costituzione e della lesione della
propria sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente
garantita, giacche' illegittimamente menomata dalla suindicata
deliberazione della Camera dei deputati;