ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge
della  Regione  Liguria  5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo
degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie), promosso
con  ordinanza  del  12  aprile  2007  dal  Tribunale  amministrativo
regionale   della   Liguria   sul   ricorso  proposto  dall'A.I.F.I.,
Associazione  Italiana Fisioterapisti - Regione Liguria nei confronti
della  Regione Liguria, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del
2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il giudice
relatore Sabino Cassese.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di
Genova,  con  ordinanza del 12 aprile 2007, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  34 della legge della Regione
Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e
delle  attivita' sportive e fisico-motorie), per violazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione.
   La  disposizione impugnata prevede che: «Le province, nel rispetto
del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla
L.R.  n. 52/1993,  approvano,  in sede di Piano annuale di formazione
professionale,  appositi  corsi  biennali  diretti  al  conseguimento
dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati
dalle   Province.  La  Giunta  regionale  emanera'  indirizzi  per  i
contenuti  minimi dei corsi» (comma 1); «Per coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno
cinque  anni  l'attivita' di massaggiatore sportivo presso societa' o
associazioni  sportive  affiliate  o  riconosciute dal C.O.N.I. o che
abbiano  conseguito  un attestato di massaggiatore rilasciato, previa
frequenza  di  corsi  di  almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti
sportivi  di  livello  nazionale, e' organizzato un apposito corso di
durata  non  superiore  a  sei mesi» (comma 2); «L'attestazione della
qualifica  di  massaggiatore  sportivo  e'  rilasciata dal Presidente
della  Giunta  regionale  a  coloro che abbiano superato con profitto
l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2» (comma 3).
   Riferisce   il   Tribunale  rimettente  che  il  giudizio  in  via
principale  ha  ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Associazione
Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), sezione regionale, della delibera
della  Giunta  regionale  della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003,
recante  la  «definizione  delle  figure  professionali  di operatore
sportivo,  istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione
dei contenuti minimi dei corsi», emanata in applicazione dell'art. 34
della legge della Regione Liguria n. 6 del 2002.
   Osserva   il   Tribunale   che   «con  unico  motivo  di  ricorso»
l'associazione   ricorrente  deduce  l'illegittimita'  costituzionale
della   menzionata  legge  regionale  per  violazione  del  parametro
costituzionale  di  cui  all'art.  117,  comma  terzo,  in materia di
professioni.
   Riferisce altresi' che nel giudizio principale si e' costituita la
Regione  Liguria, contestando in via preliminare la legittimazione ad
agire  dell'associazione  ricorrente  e  chiedendo,  nel  merito,  il
rigetto del ricorso.
   Tanto  premesso,  il Tribunale, in punto di rilevanza, osserva che
dall'accoglimento  della questione di costituzionalita' discenderebbe
l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio principale, tenuto
conto  che  la  norma  censurata  «costituisce  la  fonte  del potere
esercitato  con  la  delibera  di  giunta  regionale», della quale si
chiede l'annullamento.
   Inoltre,  in  merito  all'eccezione  di  difetto di legittimazione
dell'associazione  ricorrente,  sollevata  dalla difesa regionale, il
Tribunale osserva che, «per costante giurisprudenza», un'associazione
puo'  essere  legittimata  ad  agire  in  giudizio  per  la difesa di
interessi  collettivi  di  categoria  e  che,  nel  caso  di  specie,
l'associazione  ricorrente,  in  base al proprio statuto, si propone,
tra  l'altro, la tutela della categoria dei fisioterapisti prevista a
norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
   In  punto  di non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che
la   norma  regionale  in  esame  abbia  introdotto  nell'ordinamento
regionale  la  specifica  qualifica  professionale  di «massaggiatore
sportivo».   Osserva,   inoltre,  che  l'attestato  di  massaggiatore
sportivo  viene  attribuito  dal  Presidente della Giunta regionale a
coloro che abbiano superato con profitto appositi corsi da istituirsi
a   cura   delle  Province,  demandando  a  successivi  provvedimenti
amministrativi   l'individuazione  del  profilo  professionale  e  la
regolamentazione delle modalita' di accesso, attraverso l'istituzione
di  appositi  corsi.  Ad  avviso del Tribunale rimettente, proprio la
deliberazione  della  Giunta  darebbe specifica attuazione alla norma
regionale  mediante  l'individuazione  della figura professionale del
massaggiatore sportivo e del relativo ordinamento didattico.
   Al  riguardo,  il  Tribunale rammenta che l'art. 117, comma terzo,
Cost.  include  la  materia delle «professioni» tra quelle oggetto di
competenza   legislativa   concorrente,   nelle   quali  la  potesta'
legislativa   delle   Regioni   incontra   il   limite  dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
   Richiama,  in  proposito,  il  costante  orientamento  della Corte
costituzionale   secondo   cui   sia  l'individuazione  delle  figure
professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la
disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando,  invece,  nella  competenza  regionale  la  disciplina di
dettaglio  dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento
con  la  realta'  regionale (sentenze numeri 449, 153 e 40 del 2006 e
numeri 424, 355 e 319 del 2005).
   Il  Tribunale  osserva,  altresi',  che  tale  principio,  «che si
configura  come  un  limite di ordine generale operante a prescindere
dall'esistenza  di singoli precetti normativi (Corte Cost. 8 febbraio
2006,  n. 40),  ha  peraltro trovato specifica attuazione nel settore
delle  professioni  sanitarie  in virtu' di una serie di disposizioni
normative  statali».  Del resto, aggiunge il Tribunale che in materia
«di  arte del massaggiatore sportivo» l'art. 8 della legge 26 ottobre
1971,  n. 1099  (Tutela  sanitaria delle attivita' sportive), riserva
«al  Ministro  per  la  Sanita»  l'istituzione di appositi corsi e la
disciplina del relativo ordinamento didattico.
                       Considerato in diritto
   1. -  Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di
Genova,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6
(Norme  per  lo  sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e
fisico-motorie),  con  riferimento  all'art.  117, terzo comma, della
Costituzione.
   2. - La questione e' fondata.
   Questa  Corte ha piu' volte affermato che «la potesta' legislativa
regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare
il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali,
con  i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo
carattere  necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando nella
competenza   delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti  che
presentano  uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale
principio  [...]  si  configura  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile  dalla  legge regionale [...]. Da cio' deriva che non e'
nei  poteri  delle  Regioni  dar  vita  a nuove figure professionali»
(sentenze n. 93 del 2008 e n. 300 del 2007).
   L'art.  34  della legge regionale impugnata disciplina il percorso
di  formazione  professionale  ai  fini  dell'accesso  al[l'esercizio
del]la  professione  di  massaggiatore  sportivo  rimettendo  ad  una
determinazione della Giunta regionale la definizione degli «indirizzi
per  i  contenuti  minimi  dei  corsi»  diretti  al conseguimento del
relativo  attestato  (art.  34, comma 1) e stabilendo la durata della
formazione  sia per il periodo transitorio di prima applicazione, sia
a  regime  (art. 34, commi 1 e 2). La delibera della Giunta regionale
della  Liguria  n. 1413  del 14 novembre 2003, adottata in attuazione
della  norma  impugnata,  definisce l'attivita' di massaggiatore come
quella  che «comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla  superficie  del corpo umano, il cui scopo esclusivo sia quello
di  predisporre  l'apparato  muscolo  scheletrico all'esercizio delle
attivita'  fisico-motorie  e  al  recupero della sua funzionalita' al
termine delle stesse. Sono escluse dall'attivita' di massaggiatore le
prestazioni  aventi finalita' di carattere terapeutico» ed istituisce
i  corsi  a  regime  ed  in  sanatoria, individuando le discipline di
insegnamento,  le modalita' di svolgimento degli esami ed i requisiti
di ammissione.
   L'art.  8  della  legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria
delle  attivita'  sportive),  riserva  «al  Ministro  per  la Sanita»
l'istituzione  dei  corsi  e  la  disciplina del relativo ordinamento
didattico per l'esercizio dell'«arte di massaggiatore sportivo», come
confermato dall'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina
delle   professioni   sanitarie   infermieristiche,   tecniche  della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica).
   L'art.  1  della  legge  1  febbraio  2006, n. 43 (Disposizioni in
materia   di   professioni   sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,
riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), prevede
che   «sono   professioni   sanitarie  infermieristiche,  ostetriche,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai  sensi  della  legge  10 agosto 2001, n. 251 [...] i cui operatori
svolgono,  in  forza  di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato,
attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione».
   Pertanto,  la  legge regionale censurata, istituendo una figura di
massaggiatore  sportivo  regionale  e regolando il percorso formativo
diretto  al  conseguimento  del  relativo  attestato, non rispetta il
limite  imposto  dall'art.  117,  comma  terzo, della Costituzione in
materia di professioni e va dichiarata costituzionalmente illegittima
(sentenze  n. 449  del  2006  e n. 319 del 2005, rispettivamente, con
riferimento   ai   profili   professionali   di   massaggiatore/masso
fisioterapista   e   massaggiatore-capo  bagnino  degli  stabilimenti
idroterapici).