ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto   a   seguito   dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  per  il
referendum  presso la Corte di cassazione del 2 ottobre 2007, con cui
e'  stata dichiarata la legittimita' della richiesta referendaria, ai
sensi  dell'art.  43 della legge n. 352 del 1970, per il distacco del
Comune  di  Pedemonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla
Regione  Trentino-Alto  Adige,  e  del  decreto  del Presidente della
Repubblica,  emanato  in  data  21  dicembre  2007 e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 2  del  3 gennaio 2008, di
convocazione  dei  relativi comizi elettorali promosso con ricorso di
Longhi Carlo, in qualita' di «delegato supplente» nonche' di elettore
del  Comune  di  Pedemonte,  e  di Baldessari Alberto, in qualita' di
rappresentante  del  comitato  promotore  referendario  «Torniamo  in
Trentino»,  depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008 ed iscritto
al  n. 2  del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di
ammissibilita';
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
   Ritenuto  che  con  ricorso depositato il 1° febbraio 2008, Longhi
Carlo  in  qualita' di «delegato supplente» del Comune di Pedemonte -
designato  con delibera del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42,
terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo),  ai fini della procedura per il distacco del predetto Comune
dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto
Adige -  nonche'  in  qualita'  di elettore del suddetto Comune, e il
sig.  Baldessari  Alberto, in qualita' di rappresentante del comitato
promotore   referendario  «Torniamo  in  Trentino»,  hanno  sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei confronti
dell'Ufficio centrale per il referendum, del Governo e del Presidente
della Repubblica, in relazione agli atti di rispettiva competenza;
     che,  in  particolare,  i  ricorrenti  affermano che l'ordinanza
dell'Ufficio  centrale  per  il referendum in data 2 ottobre 2007 con
cui  e' stata dichiarata la legittimita' della richiesta referendaria
ai  sensi  dell'art.  43  della legge n. 352 del 1970, il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 21 dicembre 2007 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  3  gennaio  2008,  n. 2)  con  cui e' stato
indetto,  nel  Comune di Pedemonte, il referendum per i giorni 9 e 10
marzo  2008,  nonche'  la  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri   dell'11   dicembre   2007,  menomerebbero  il  diritto  di
autodeterminazione della comunita' locale di Pedemonte;
     che,   con   riguardo  al  requisito  soggettivo,  i  ricorrenti
affermano  che  il  delegato  supplente,  appositamente designato dal
Consiglio  comunale  per  depositare presso la Corte di cassazione la
richiesta  di  svolgimento  del  referendum,  sarebbe  legittimato  a
sollevare il conflitto in quanto «soggetto direttamente interessato a
seguire la procedura di migrazione territoriale di un Comune ad altra
Regione»,   ed   in   quanto   potere   dello  Stato  «esterno»  allo
Stato-apparato  che  rappresenterebbe  il  corpo  elettorale comunale
coinvolto  nella  consultazione, o «quanto meno la frazione del corpo
elettorale  comunale  favorevole alla modificazione dell'appartenenza
regionale», analogamente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale
con  riguardo  ai sottoscrittori della richiesta di referendum di cui
all'art. 75 Cost.;
     che  sussisterebbe, altresi', la legittimazione al conflitto del
rappresentante del locale comitato promotore del referendum, la quale
discenderebbe  dalla  sostanziale  equiparazione  di  tale comitato a
quello  costituito  per  il  referendum abrogativo di cui all'art. 75
Cost.;
     che   nessun   dubbio   vi   sarebbe,  poi,  con  riguardo  alla
legittimazione   passiva  dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum
essendo   questa   pacificamente  riconosciuta  dalla  giurisprudenza
costituzionale,   nonche'   del   Governo   e  del  Presidente  della
Repubblica;
     che, con riguardo al requisito oggettivo, i ricorrenti affermano
di  sollevare  un  conflitto  «da  menomazione» a seguito del cattivo
esercizio  del  potere  posto  in essere dall'Ufficio centrale per il
referendum, dal Governo e dal Presidente della Repubblica, attraverso
l'adozione   degli  atti  di  rispettiva  competenza  ai  fini  della
fissazione  della  data  di  svolgimento  del  referendum,  «i  quali
costituiscono  i  presupposti per la violazione del diritto del corpo
elettorale locale in sede di svolgimento, nonche' in sede successiva,
del referendum territoriale»;
     che, ad avviso dei ricorrenti, tali atti violerebbero il diritto
costituzionalmente  garantito  alla  autodeterminazione  territoriale
delle  popolazioni  dei Comuni, in forza del combinato disposto degli
artt.  5  e 132 Cost., che risulta rafforzato a seguito della riforma
del titolo V della Costituzione;
     che alla consultazione sarebbero applicabili le norme del titolo
III    della    legge    n. 352   del   1970   le   quali   sarebbero
«costituzionalmente illegittime in molteplici punti»;
     che, pertanto, i ricorrenti chiedono a questa Corte di sollevare
innanzi  a  se'  questione di legittimita' costituzionale degli artt.
12,  43  e  45  della  legge  n. 352  del  1970  nella  parte  in cui
istituiscono   l'Ufficio   centrale   per  il  referendum  presso  la
Cassazione,  attribuendogli  la  veste  di  organo di controllo delle
richieste e delle procedure referendarie;
     che  tali  disposizioni  contrasterebbero con gli artt. 5, 132 e
102,  secondo  comma,  Cost.  in  quanto attribuirebbero alla Suprema
Corte  una  nuova  competenza  diversa  dalle  tradizionali  funzioni
giurisdizionali, istituendo una giurisdizione speciale;
     che  si  chiede,  inoltre,  che  la  Corte sollevi davanti a se'
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, secondo comma,
della  legge  n. 352  del  1970,  in riferimento agli artt. 64, terzo
comma,  e  75  Cost.,  nella  parte  in  cui  prevede,  ai fini della
approvazione  del  referendum  di  cui  all'art.  132, secondo comma,
Cost., il quorum
della  maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
Comune  nel  quale  e' indetto il referendum anziche' il quorum della
maggioranza  dei  voti validamente espressi qualora abbia partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto;
     che, peraltro, l'art. 45 censurato, nel prevedere un quorum
estremamente    difficile    da   raggiungere,   determinerebbe   una
compressione  del  diritto  di  autonomia  e autodeterminazione delle
comunita' locali;
     che i ricorrenti chiedono, ancora, che la Corte sollevi avanti a
se'  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 32, quarto
comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico
delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e  la  revisione delle liste elettorali), limitatamente alla parte in
cui  prevede  che  l'aggiornamento delle liste elettorali finalizzato
allo  svolgimento  del  referendum  avvenga non oltre il quindicesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni, dal momento che, bloccando
le  liste  elettorali  a  tale  data,  si altererebbe il numero degli
iscritti nelle liste stesse incrementando il quorum
ai fini della approvazione del quesito referendario e dunque violando
il diritto di autodeterminazione delle comunita' locali;
     che  si  chiede,  poi,  alla  Corte  di  sollevare  questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 27 dicembre
2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani  residenti  all'estero), i quali non escludono, in relazione
al  referendum  di  cui  all'art.  132  Cost.,  il voto dei cittadini
italiani  residenti  all'estero  e non escludono il conteggio di tali
cittadini dal quorum
previsto ai fini del suddetto referendum, ed inoltre non estendono la
modalita'   del   voto  per  corrispondenza  anche  in  relazione  al
referendum ex art. 132, secondo comma, Cost.;
     che viene censurato, inoltre, l'art. 4, lettera d), n. 4), della
legge  27  ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero)  nella  parte in cui «esclude i referendum locali ai fini
del  conteggio  delle  ultime  due  consultazioni per le quali si sia
registrato  il mancato recapito della cartolina-avviso trasmessa agli
elettori  italiani  residenti  all'estero, determinando cosi' la loro
cancellazione dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero»;
     che,  sostengono i ricorrenti, in tal modo si introdurrebbe «una
scala  di  valore all'interno delle consultazioni elettorali in cui i
referendum  locali  sono  posti  in  posizione  del  tutto subalterna
rispetto  alle elezioni del Parlamento e degli organi rappresentativi
territoriali, nonche' ai referendum abrogativi e costituzionali»;
     che,  infine,  si  chiede  alla  Corte di sollevare questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970
nella parte in cui non prevede che il verbale della proclamazione dei
risultati del referendum sia comunicato anche al delegato effettivo e
supplente  del Comune che ha chiesto lo svolgimento del referendum di
cui  all'art.  132,  secondo  comma,  Cost.,  dal  momento  che  tale
disposizione   introdurrebbe   una   ingiustificata   disparita'   di
trattamento  nell'ambito  della  fase  di proclamazione dei risultati
referendari tra Governo, Parlamento e Regioni interessate ai quali e'
trasmessa  copia  del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum
attestante  il  risultato  del referendum ex art. 132, secondo comma,
Cost.,  e  i  delegati  comunali  ai  quali  non  e'  prevista alcuna
trasmissione.
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  37, terzo e quarto comma,
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento  della Corte costituzionale), questa Corte e' chiamata,
in via preliminare, a decidere, con ordinanza in camera di consiglio,
senza  contraddittorio,  se  i  ricorsi  siano  ammissibili  sotto il
profilo   dell'esistenza   della  materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se
sussistano  i  requisiti  oggettivo  e  soggettivo di un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato;
     che,   quanto   al   presupposto  soggettivo,  questa  Corte  ha
ripetutamente  affermato  che  la  legislazione  vigente  in  tema di
referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce al
delegato  effettivo  (e  a  quello  supplente) alcuna attribuzione in
relazione  ai  procedimenti referendari concernenti il distacco di un
Comune  da  una  Regione  e  la sua aggregazione ad altra Regione (da
ultimo ordinanza n. 99 del 2008, nonche' ordinanze n. 296 e n. 69 del
2006);
     che  tale  affermazione,  fatta  con  riguardo  alla  fase della
proclamazione  dei  risultati referendari (ordinanza n. 69 del 2006),
nonche' alla fase ad essa successiva (ordinanza n. 99 del 2008), deve
ritenersi valere anche nella fattispecie in esame in cui il conflitto
e' stato sollevato anteriormente allo svolgimento del referendum, dal
momento  che  le attribuzioni del delegato sono comunque circoscritte
al  deposito  presso  la  cancelleria della Corte di cassazione della
richiesta  di  referendum, secondo quanto disposto dall'art. 42 della
legge  25  maggio  1970,  n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);
     che  neppure nella sua affermata qualita' di elettore del Comune
di  Pedemonte, al signor Longhi Carlo puo' essere riconosciuta alcuna
attribuzione costituzionale in relazione al procedimento referendario
concernente   il  distacco  di  detto  Comune  dalla  Regione  Veneto
(ordinanza n. 296 del 2006);
     che,  per  quanto riguarda il rappresentante del locale comitato
promotore  del  referendum,  la  Corte ha gia' escluso la sussistenza
della legittimazione a promuovere il conflitto, dal momento che esso,
a differenza del comitato promotore del referendum di cui all'art. 75
Cost.,  «non e' contemplato da alcuna disposizione normativa, essendo
l'iniziativa   referendaria   attribuita   dalla   legge   ai  Comuni
interessati» (ordinanza n. 99 del 2008);
     che,   con  riguardo  al  presupposto  oggettivo,  i  ricorrenti
sostengono  che  la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali
discenderebbe   dal   fatto   che  gli  atti  impugnati,  dichiarando
ammissibile  il referendum e fissando la data per il suo svolgimento,
determinerebbero  l'applicazione  anche  nel  successivo  svolgimento
della  procedura delle disposizioni del titolo III della legge n. 352
del  1970,  nonche'  delle  altre  individuate  nel ricorso, le quali
sarebbero costituzionalmente illegittime;
     che  per tale ragione i ricorrenti chiedono che la Corte sollevi
avanti  a  se'  questione  di  legittimita'  costituzionale  di  tali
disposizioni;
     che  cio'  rende  evidente  come il ricorso sia, nella sostanza,
rivolto,  non  gia' a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto,
piuttosto,   ad   ottenere   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  di  talune  disposizioni  legislative, attraverso una
sorta del ricorso diretto a questa Corte;
     che,  dunque,  non sussiste neppure il requisito oggettivo della
esistenza  della  materia  del  conflitto  di attribuzione tra poteri
dello Stato;
     che,   conseguentemente,   il  ricorso  deve  essere  dichiarato
inammissibile.