Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
   Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente
della   giunta   regionale   pro   tempore,   per   la   declaratoria
dell'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  6 marzo
2008,  n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli
Venezia  Giulia n. 12 del 19 marzo 2008, recante «Disposizioni per la
programmazione   faunistica   e   per   l'  esercizio  dell'attivita'
venatoria».
   La   presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  12  maggio  2008  (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
   La legge n. 6 del 6 marzo 2008 della Regione Friuli Venezia Giulia
presenta  profili  di  illegittimita' costituzionale relativamente ad
alcune  disposizioni  concernenti' la disciplina della programmazione
faunistico e dell'esercizio dell'attivita' venatoria.
   Si  premette  che, sebbene la regione, ai sensi dell'art. 4, comma
1, punto 3 e dell'art. 6, comma 1, punto 3 della legge costituzionale
n. 1  del  31 gennaio 1963 abbia una potesta' legislativa plenaria in
materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa e'
sottoposta  al  rispetto  degli standard minimi ed uniformi di tutela
indicati  dalla  legislazione  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo  comma,  lett.  s)  della Costituzione, oltre che al rispetto
della  normativa  comunitaria  di' riferimento (direttive 79/409/CEE,
85/411/CEE  e  91/244/CEE) secondo quanto disposto dall'art. 4, comma
1,   dello   Statuto   speciale   e  dall'art.  117  comma  1,  della
Costituzione.
   In  tale  contesto  si censurano perche' invasive della competenza
esclusiva  statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della
Costituzione  e  in  violazione  dei  vincoli  posti  al  legislatore
nazionale  dal  citato  art.  4,  comma  1, dello Statuto le seguenti
disposizioni della legge regionale n. 6, del 6 marzo 2008:
     1)  L'articolo  2,  commi 1  e  3,  del  provvedimento in esame,
sottoponendo  tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia
al  regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, comprendendovi
anche  la  fascia di mare. Fino ad un miglio dalla costa, le lagune e
la  pianura  friulana,  contrasta  con la norma dettata dall'art. 10,
comma  3,  della  legge  n. 157/1992 che stabilisce che il territorio
agro-silvo-pastorale  di  ogni regione e' destinato per una quota dal
20  al  30  per  cento  a  protezione  della  fauna  selvatica, fatta
eccezione  per  il  territorio  della  Alpi  di ciascuna regione, che
costituisce  una  zona  faunistico  a  se  stante  ed  e' destinato a
protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento.
   La  scelta  della  regione e' finalizzata, dunque all'abbassamento
della  porzione  di  territorio  agro-silvo-pastorale da sottoporre a
tutela  ai  sensi  della legge quadro nazionale; conseguentemente nel
successivo  comma  3  del  medesimo  art. 2 si prevede che la Regione
destina   a   protezione   della   fauna  una  quota  del  territorio
agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento.
   Tali  disposizioni  regionali  dunque  violano  il  rispetto degli
standard  minimi  ed  uniformi  di  tutela  posti  dalla legislazione
nazionale  (la legge 157 del 1992), vincolanti anche per le regioni a
statuto  speciale,  invadendo  la competenza esclusiva statale di cui
all'art.   117,   secondo   comma,  lettera  s)  della  Costituzione,
introducendo    nell'ordinamento    una    disposizione    priva   di
ragionevolezza (art 3 Cost.).
     2)  Le  norma  contenute  negli articoli 14, 17 e 19 della legge
regionale  in  esame  disciplinano  l'organizzazione  della  gestione
venatoria  prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio
in  unita' denominate «riserve di caccia» (art 14) che sono accorpate
nei cosiddetti «distretti venatori» (art. 17); che a loro volta hanno
l'obbligo  di aderire ad un'associazione denominata «associazione dei
cacciatori»  (art.  19).  Dette  disposizioni  configurano  un quadro
normativo   che  impone  a  chiunque  voglia  esercitare  l'attivita'
venatoria   nella   Regione  Friuli  Venezia  Giulia  un  obbligo  di
associazione  ad  un  unico  soggetto,  in  palese  contrasto  con il
principio  della  liberta' di associazione tutelato dall'articolo 18,
della Costituzione.
   Le  medesime  norme  inoltre determinano una privatizzazione della
gestione  faunistica al livello regionale ed una concentrazione nella
mani  di  un'unica  categoria  della  stessa  gestione faunistico, in
contrasto  con  quanto  previsto  dall'art.  14, comma 10 della legge
n. 157  del  1992,  secondo  la  quale,  negli  organismi di gestione
faunistico,  deve  essere  assicurata  la  presenza  paritaria  delle
organizzazioni  professionali  agricole, delle associazioni venatorie
nazionali   e  delle  associazioni  di  protezione  ambientale.  Tale
disposizione   statale  costituisce  norma  fondamentale  di  riforma
economico  sociale  e vincola anche la Regione Friuli Venezia Giulia.
Conseguentemente  le  citate  norme  regionali violano l'art. 4 dello
Statuto speciale di autonomia.
     3) l'art. 23, commi 7, 8 e 9, si pone in contrasto con l'art. 16
comma  4  della  legge  n. 157  del  1992 relativamente all'esercizio
dell'attivita'  venatoria  nelle aziende faunistico venatorio e nelle
aziende  agrituristico venatorie. Con la norma regionale la fruizione
venatoria    nelle   aziende   agri-turistico-venatorie   non   viene
considerata  esercizio  venatorio  in  modo  tale da essere esonerato
dagli  obblighi  di  legge  previsti  in  generale dalla legge quadro
nazionale  n. 157  del  1992.  Tale  regime  e'  in  contrasto con il
principio  di  rispetto  di  standard  uniformi  di tutela che devono
essere  rispettati  su  tutto  il  territorio nazionale; sotto questo
profilo  la norma regionale invade la competenza esclusiva statale di
cui  all'art.  117,  secondo comma, lett. s) Costituzione e si palesa
come una esenzione priva di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
     4)  La norma di cui all'art. 44, che sostituisce alcuni articoli
della  legge  regionale n.  29  del 1993 e' censurabile relativamente
alle  disposizioni  contenute  nel  novellato articolo 3 della citata
legge   regionale   n. 29   del  1993.  Tale  norma,  nel  consentire
indiscriminatamente  l'utilizzo  di  impianti  fissi  a  rete  per la
cattura  di uccelli ovvero l'uccellagione presenta diversi profili di
illegittimita'.
   In  primo  luogo  contrasta con gli articoli 5 e 9 della direttiva
n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici che vietano
la  cattura  di  tutte  le  specie  di  uccelli  «deliberatamente con
qualsiasi  metodo»  e  assoggettano  la cattura e la detenzione degli
uccelli  all'utilizzazione  di  metodi rigidamente selettivi. Inoltre
l'uso  delle  reti  e'  vietato  dalle  norme internazionali quali la
convenzione  di  Parigi  del  1950 recepita in Italia con la legge 24
novembre  1978,  n. 812,  la  convenzione  di Berna del 1975 divenuta
esecutiva  con  la  legge  5 agosto 1981, n. 503, la norma regionale,
quindi,  venendo  meno  ad obblighi internazionali e comunitari viola
l'art.  4, comma 1 dello Statuto Speciale e l'art. 117, comma 1 della
Costituzione,
   In  secondo  luogo,  la previsione di cui al comma 9 del novellato
articolo  3 della legge regionale n. 29 del 1993, secondo cui possono
essere  individuati  impianti  tra  quelli  attivati  da  destinare a
cattura  per  l'allevamento  amatoriale e ornamentale, viola l'art. 3
della  legge  n. 157  del 1992, che vieta ogni forma di uccellagione,
sanzionando  penalmente  tale attivita' all'art. 30, comma 1, lettera
e).  La  disposizione  regionale quindi viola la competenza esclusiva
statale  in  materia  di ordinamento penale e tutela dell'ambiente di
cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s).
   Si  rammenta  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'  dichiarato
illegittima una legge della Regione Friuli Venezia Giulia nella parte
in  cui  autorizzava  l'uccellagione praticata con appostamenti fissi
(sent. 124/1990).