IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1235 del 2007
proposto da Istituto Policlinico San Donato S.p.A. - Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (cod. fisc. 05853360153), con
sede legale in San Donato Milanese (Milano), via Morandi n. 30, in
persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto
Ortopedico Galeazzi S.p.A. - Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (cod. fisc. 05849220156), con sede legale in Milano, via
Riccardo Galeazzi n. 4, in persona del suo presidente prof. avv.
Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico San Siro S.p.A. (cod. fisc.
01977210150), con sede legale in Milano, via Monreale n. 18, in
persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto
Clinico Sant'Ambrogio S.p.A. (cod. fisc. 00858290158), con sede
legale in Milano, via Faravelli n. 16, in persona del suo presidente
prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Beato Matteo S.p.A.
(cod. fisc. 08086250159), con sede legale in Vigevano (Pavia), c.so
Pavia n. 84, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe
Rotelli, Istituto di Cura Citta' di Pavia S.r.l. (cod. fisc.
00182770180), con sede legale in Pavia, viale Parco Vecchio n. 27, in
persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituti
Clinici Zucchi S.p.A. (cod. fisc. 00854080157), con sede legale in
Monza (Milano), via Zucchi n. 24, in persona del suo presidente prof.
avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A. (cod.
fisc. 00226780138), con sede legale in Como, via Castelcarnasino
n. 10, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli,
Istituto Clinico prof. «E. Morelli» S.p.A. (cod. fisc. 00303270185),
con sede legale in Pavia, Piazza XXIV Maggio n. 13, in persona del
suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Istituto Clinico Citta'
di Brescia S.p.A. (cod. fisc. 00585540172), con sede legale in
Brescia, via Gualla n. 15, in persona del suo presidente prof. avv.
Giuseppe Rotelli, Policlinico San Marco S.r.l. (cod. fisc.
05946720587), con sede legale in Osio Sotto - Localita' Zingonia
(Bergamo), corso Europa n. 7, in persona del suo presidente prof.
avv. Giuseppe Rotelli, Policlinico San Pietro S.p.A. (cod. fisc.
00468460167), con sede legale in Ponte San Pietro (Bergamo), via
Forlanini n. 15, in persona del suo presidente prof. avv. Giuseppe
Rotelli, Istituto Clinico S. Anna S.p.A. (cod. fisc. 00298670175),
con sede legale in Brescia, via del Franzone n. 31, in persona del
suo presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli, Casa di Cura Ambrosiana
S.p.A. (cod. fisc. 03463750152), con sede legale in Cesano Boscone
(Milano), piazza Mons. Moneta n. 1, in persona del suo legale
rappresentante avv. Grazia Dente, Clinica Castelli (cod. fisc.
00455110183), con sede legale in Bergamo, via Mazzini n. 11, in
persona del suo legale rappresentante ing. Andrea Moltrasio, Cliniche
Gavazzeni S.p.A. (cod. fisc. 00468520168), con sede legale in
Bergamo, via M. Gaavazzeni n. 21, in persona del suo legale
rappresentante dott. Giorgio Ferrari, COF Lanzo Hospital S.p.A. (cod.
fisc. 00192700136), con sede legale in Lanzo Intelvi (Como),
localita' Monte Casle', in persona del suo legale rappresentante rag.
Sergio Meschina, Habilita S.p.A. (cod. fisc. 00765430160), con sede
legale in Zingonia (Bergamo), via Bologna n. 1, in persona del suo
legale rappresentante dott. Roberto Rusconi, IGEA S.p.A. (cod. fisc.
02031760156), con sede legale in Milano, via Marcona n. 69, in
persona del suo legale rappresentante dott. Renzo Erba, Casa di cura
privata Le Terrazze S.r.l. (cod. fisc. 01994660122), con sede legale
in Cunardo (Varese), via U. Foscolo n. 6/b, in persona del suo legale
rappresentante sig. Donato Rita, Casa di cura Quarenghi S.r.l. (cod.
fisc. 00404280166), con sede legale in S. Pellegrino Terme (Bergamo),
via S. Carlo n. 70, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa
Michele Quarenghi, EUKOS S.p.A. (cod. fisc. 13222010152), con sede
legale in Milano, via Pier Lombardo n. 22, in persona del suo legale
rappresentante dott. Generoso Galluccio, Casa di cura Santa Rita
S.p.A. (cod. fisc. 09444340153), con sede legale in Milano, via
Catalani n. 20, in persona del suo legale rappresentante dott.
Francesco Pipitone, Casa di cura Villa Esperia S.p.A. (cod. fisc.
04774260584), con sede legale in Salice Terme (Pavia), viale dei
Salici n. 35, in persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe
Croce Bermondi, Casa di cura Villa Gemma S.p.A. (cod. fisc.
00303450175), con sede legale in Gardone Riviera (Brescia), via
Zanardelli n. 101, in persona del suo legale rappresentante rag.
Luigi Bersi, Casa di cura La Cittadella Sociale S.r.l. (cod. fisc.
00420630188), con sede legale in Pieve del Cairo (Pavia), via Avanza
n. 8, in persona del suo legale rappresentante ing. Giuseppe Arduino,
Istituto Clinico Mater Domini S.p.A. (cod. fisc. 00340810126), con
sede legale in Castellana (Varese), via Gerenzano n. 2, in persona
del suo legale rappresentante dott. Luciano Angelici, Policlinico di
Monza Casa di cura privata S.p.A. (cod. fisc. 11514130159), con sede
legale in Monza (Milano), via Amati n. 111, in persona del suo legale
rappresentante dott. Giampaolo Vergani, CAM Centro Analisi Monza
S.p.A. (cod. fisc. 0967150152), con sede legale in Monza (Milano),
via Missori n. 9, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa
Maria Cristina Bozzola, Humanitas Mirasole S.p.A. (cod. fisc.
10125410158), con sede legale in Rozzano (Milano), via Manzoni n. 56,
in persona del suo legale rappresentante dott. Ivan Michele Colombo,
Delta Medica S.r.l. (cod. fisc. 01579220177), con sede legale in
Ronzano (Milano), viale Toscana n. 35/37, in persona del suo legale
rappresentante dott.ssa Grazia Russo, Fleming Research S.r.l. (cod.
fisc. 04962000156), con sede legale in Milano, via Bianca Maria
n. 35, in persona del suo legale rappresentante dott. Carlo Roccio,
Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica S.r.l. (cod. fisc.
07458920159), con sede legale in Milano, viale Premuda n. 34, in
persona del suo legale rappresentante dott. Paolo Binda Zane,
Multimedica Holding S.p.A. (cod. fisc. 01979600150), con sede legale
in Milano, via Fantoli n. 16/15, in persona del suo legale
rappresentante dott. Daniele Schwarz, Clinica San Carlo Casa di cura
polispecialistica (cod. fisc. 07410110154), con sede legale in
Paderno Dugnano (Milano), via Ospedale n. 21, in persona del suo
legale rappresentante dott.ssa Patrizia Bernardelli, Istituto Europeo
di Oncologia S.r.l. (cod. fisc. 08691440153), con sede legale in
Milano, via Filodrammatici n. 10 e Centro Cardiologico Monzino S.p.A.
(cod. fisc. 13055640158), con sede legale in Milano, via
Filodrammatici n. 10 in persona del loro legale rappresentante dott.
Carlo Ciani, Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (cod.
fisc. 03064280153), con sede legale in Milano, via Olgettina n. 60,
in persona del suo legale rappresentante dott. Renato Botti, tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Avolio ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo
n. 16;
Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Valentina
Mameli e Raffaella Schiena ed elettivamente domiciliata presso
l'Avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi, n. 22 e nei
confronti della ASL della Provincia di Bergamo, non costituita in
giudizio; Istituti clinici di perfezionamento, non costituiti in
giudizio, per l'annullamento della deliberazione della Giunta
regionale n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007, recante «Attuazione del
comma 796, dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 26 (Legge
finanziaria 2007) e prime integrazioni alla d.G.R. n. VIII/3776/2006
"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario
regionale per l'esercizio 2007"», pubblicata nel B.U.R.L. del 12
marzo 2007 nelle seguenti parti:
A) punto 3, il quale dispone «di dare attuazione alla lettera o)
del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede che "dalla data di entrata in vigore della presente legge le
strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle
prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale,
praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per
cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto", relativamente all'intero esercizio
2007, come segue:
lasciando a disposizione delle ASL il 2% di sconto dovuto dalle
strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale per definire con gli erogatori in sede di negoziazione
2007 degli specifici progetti finalizzati a risolvere squilibri
domanda offerta e criticita' di durata dei tempi d'attesa;
dando mandato alle ASL, in sede contrattuale, di ridurre del 9%
la quota di risorse contrattabili per le prestazioni di laboratorio
analisi e di prevedere uno sconto del 9% che gli erogatori dovranno
applicare alle fatturazioni delle prestazioni di diagnostica di
laboratorio; la percentuale cosi' applicata in termini di riduzioni
contrattuali e di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del
tariffario oggi in vigore in Regione Lombardia e' del 18% e non del
20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda
la branca di laboratorio analisi, e' superiore del 10% rispetto al
d.m. 1996;
le risorse derivanti dallo sconto sulle prestazioni di
laboratorio sono acquisite al governo del sistema»;
B) Allegato 1 nella parte relativa a «Farmaci a somministrazione
diretta ospedaliera (File F)», secondo cui «nei limiti della
complessiva compatibilita' di sistema si conferma che la spesa per
tali farmaci possa crescere a livello regionale fino ad un massimi
del 3% rispetto alla spesa sostenuta nel 2006. Ai fini del
mantenimento dell'equilibrio di sistema si definiscono, al fine del
rimborso ai soggetti erogatori, le seguenti soglie di regressione
tariffaria:
fino ad un valore di produzione di File F pari al 98% rispetto
al valore 2006, non si applica la regressione;
se il valore di produzione e' compreso tra il 98% e il 103%
rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima al 30%;
se il valore di produzione e' compreso tra il 104% e il 110%
rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima del 45%».
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2007
il dott. Riccardo Giani;
Uditi l'avv. V. Avolio per le societa' ricorrenti e l'avv. V.
Mameli per la Regione Lombardia;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
F a t t o
Le societa' ricorrenti premettono una attenta disamina degli
sviluppi normativi inerenti la disciplina della materia sanitaria
evidenziando in particolare:
che con il d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal successivo
d.lgs. n. 299/1999, si e' previsto, in punto di erogazione delle
prestazioni assistenziali, un sistema ispirato alla equiparazione fra
le strutture sanitarie pubbliche e quelle private; che garantisca sia
livelli essenziali e uniformi di assistenza sia la liberta' di scelta
del cittadino in relazione al luogo di cura ed ai professionisti da
cui ottenere dette prestazioni (art. 8-bis); a tal fine, l'art.
8-quater richiede l'ottenimento di un accreditamento istituzionale da
parte delle strutture autorizzate pubbliche e private che vogliano
erogare assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario nazionale (art. 8-sexies); tali strutture vengono
finanziate secondo un ammontare globale predefinito sulla base degli
accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies;
la legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, ha stabilito, all'art. 2, comma 9, che in
sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle
prestazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da
corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un
intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe
individuate dal Ministro della sanita' con propri decreti ed una
riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i
livelli inferiori individuati dal d.m. del 15 aprile 1994;
per l'assistenza specialistica ambulatoriale il Ministero della
sanita' ha approvato il decreto 22 luglio 1996, contenente l'elenco
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe; ma il
Consiglio di Stato, sez. IV con la sentenza n. 1839 del 2001 ha,
tuttavia, annullato quest'ultimo d.m., giudicando illegittimi i
criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe, stante la
scarsa rappresentativita' del campione di strutture ospedaliere
scelto dal Ministero.
la necessita' di garantire un aggiornamento delle tariffe
massime e' stata, peraltro, ancora recentemente stabilita dall'art.
1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, secondo il quale le
tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, vengono determinate dal Ministero della salute; il
Ministero della salute, entro il 30 marzo 2005, deve provvedere con
decreto a compiere la ricognizione e l'eventuale aggiornamento delle
tariffe massime e, in ogni caso, ad aggiornare a scadenza biennale le
tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere
dall'anno 2005, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di
categoria interessate; sennonche', non solo i termini per
l'aggiornamento non sono stati rispettati, ma il Ministero della
salute, con il decreto 12 settembre 2006, ha addirittura richiamato
per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale le tariffe
massime individuate dal decreto del Ministro della sanita' del 22
luglio 1996 (art. 3, comma 1, lett. a), applicando, pertanto tariffe
vecchie di dieci anni e calcolate sulla base di criteri giudicati
illegittimi;
per quel che piu' interessa la legge n. 296 del 2006 ha
stabilito quanto segue:
A) all'art. 1, comma 796, lett. o), ha disposto che sfatto
salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni sanitarie dell'art. 1, comma 170, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione
delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale,
praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per
cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto»;
B) all'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2, ha richiesto alle
regioni la presentazione di un piano di contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al
controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci.
La Giunta regionale della Regione Lombardia, con la deliberazione
n. VIII/4239, pubblicata nel B.U.R.L. il 12 marzo 2007, ha dato
attuazione alle indicate disposizioni della legge n. 311 del 2004, in
particolare - al suo punto 3 - ha dato attuazione al disposto della
lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relativamente all'intero esercizio 2007, indicando le
concrete modalita' dell'attuazione medesima e - all'Allegato 1 - ha
stabilito che la spesa per i farmaci possa crescere a livello
regionale fino ad un massimo del 3% rispetto alla spesa sostenuta nel
2006 prevedendo una regressione tariffaria per i farmaci del File F.
Nei confronti della deliberazione regionale le societa' ricorrenti
propongono la presente impugnativa, formulando le seguenti censure:
1. «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della
l.r. della Regione Lombardia n. 31 del 1997. Violazione degli
articoli 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparita'
di trattamento ed ingiustizia manifesta». Si censura la disparita' di
trattamento che le disposizioni gravate creano tra le strutture
sanitarie pubbliche e quelle di carattere privato, imponendo
solamente a queste ultime la pratica di uno sconto, in evidente
contrasto con l'assetto del Servizio sanitario regionale della
Lombardia.
2. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione,
dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296». La lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296
del 2006, cui la deliberazione gravata da attuazione, risulta
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impone alle regioni
di applicare uno sconto percentuale fisso sulla remunerazione delle
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio nei
confronti delle sole strutture sanitarie private accreditate e cosi'
facendo essa opera una evidente ed irrazionale discriminazione a
danno di queste ultime e viola gli artt. 3, 32, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione.
3. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione,
dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge finanziaria 2007,
nonostante l'incipit della disposizione faccia riferimento
all'esigenza di rispettare un principio di adeguamento tariffario, ha
assunto come parametro per il calcolo delle stesse tariffe gli
importi indicati dal d.m. del 1996, su cui dover operare ulteriori
sconti da parte delle strutture private, illegittimamente prendendo
come parametro su cui calcolare dette percentuali gli importi
indicati da un d.m. assai datato e, oltretutto, annullato dal
Consiglio di Stato proprio per l'illegittima modalita' di
determinazione delle tariffe. Determinando anche sotto questo profilo
la incostituzionalita' della norma.
4. «Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale,
per violazione degli artt. 3, 97 e 117 e 119 della Costituzione,
dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296». La norma ex art. 1, comma 796, lett. o) e' altresi'
incostituzionale perche' interviene pesantemente, condizionandola e
limitandola, sull'autonomia finanziaria regionale, cosi' come risulta
dal combinato disposto degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
5. «Ulteriore illegittimita' derivata dalla illegittimita'
costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione,
dall'art. 1, comma 796, letto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Appare altresi' illegittimo costituzionalmente uno sconto in quanto
applicato in termini fissi e generalizzati senza differenziazione
alcuna.
6. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 8, legge
n. 499 del 27 dicembre 1997, e dell'art. 8-sexies, comma 1, d.lgs.
n. 502/1992. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 41 della Costituzione». L'allegato
n. 1 alla deliberazione della giunta impugnata prevede per i farmaci
a somministrazione diretta ospedaliera (File F) l'applicazione di
elevate percentuali di regressione tariffaria la quale risulta
illegittima per violazione del principio fissato dall'art. 8-sexies,
comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 aggravata dall'aspetto, non
trascurabile,che tali percentuali di regressione non riguardano il
rimborso di spese relative a prestazioni sanitarie, bensi', appunto,
alla somministrazione dei farmaci.
La Regione Lombardia si e' costituita in giudizio per resistere al
ricorso.
Le parti hanno depositato memorie finali.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre
2007, relatore il dott. Riccardo Giani, e sentiti i difensori
comparsi, come da verbale, la stessa e' stata trattenuta dal Collegio
per la decisione.
D i r i t t o
1. - Con il ricorso in esame le societa' ricorrenti impugnano la
deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/4239 del 28
febbraio 1997, che ha dato attuazione alla norma di cui alla legge
statale 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tariffe sanitarie.
In particolare costituiscono oggetto di impugnazione due
specifiche previsioni della citata deliberazione e cioe' il «punto
3.» del deliberato e parte dell'allegato 1.
Con il «punto 3.» della deliberazione n. 8/4239 la Giunta
regionale della Lombardia ha dato attuazione all'art. 1 comma 796,
lett. o) della legge statale n. 296/2006, il quale prevede che le
strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle
prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale,
«praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le prestazioni specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 216 del
14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per
le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».
Il «punto 3.» indica quindi gli effetti operativi dell'attuato
sconto.
L'allegato 1 alla citata deliberazione regionale viene invece
impugnato limitatamente alla sua parte inerente i «Farmaci a
somministrazione diretta ospedaliera (File F)», ove si stabilisce che
il rimborso ai soggetti erogatori avverra' senza alcuna regressione
fino ad un ammontare pari al 98% rispetto valore di farmaci erogati
nel 2006, mentre si applichera' una regressione tariffaria massima
del 30% per il valore compreso tra il 98 e il 103% rispetto al valore
2006 e la regressione massima del 45% per il valore di produzione
compreso tra il 104 e il 110%.
2. - Nei confronti della deliberazione gravata le societa'
ricorrenti formulano 6 censure, rispettivamente le prime cinque
relative all'impugnazione del «punto 3.» del deliberato e la sesta
relativa all'Allegato 1.
A ben vedere le doglianze mosse avverso il «punto 3» della
deliberazione gravata hanno ad oggetto da un lato, la prima censura,
un'ipotesi di violazione di legge, mentre le altre quattro mirano a
porre in luce la illegittimita' costituzionale della norma di legge
statale cui la delibera regionale ha dato attuazione, ricavandone la
illegittimita' derivata del provvedimento medesimo.
3. - La sezione, a seguito dell'odierna pubblica udienza, ha
trattenuto il ricorso in decisione. Con sentenza non definitiva la
sezione ha quindi deciso la prima censura; respingendola, e la sesta
censura, accogliendola. Nella medesima sentenza non definitiva la
sezione ha dato atto che con le restanti censure (da 2 a 5) il
ricorso poneva questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006 ritenute dal
collegio, almeno in parte, rilevanti e non manifestamente infondate e
preannunciando quindi che con separata ordinanza avrebbe provveduto a
sollevare il relativo incidente di costituzionalita'.
4. - I dubbi di costituzionalita' sollevati dalle parti ricorrenti
in ordine all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale
n. 296/2006 sono rilevanti. Infatti il presente giudizio ha ad
oggetto la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007 recante specificamente «Attuazione
del comma 796, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)», cioe' il provvedimento regionale che ha
dato specifica attuazione a detta disposizione normativa, con
l'effetto che l'eventuale illegittimita' costituzionale della citata
disposizione normativa si traduce in vizio di illegittimita' derivata
dell'atto impugnato e che il Collegio non puo' decidere il ricorso in
esame, nella presente parte, prescindendo dalla soluzione della
questione di costituzionalita'.
5. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/2006
prevede che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento
dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari
al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di
diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».
Detta norma ad avviso del Collegio solleva dubbi di legittimita'
costituzionale che appaiono non manifestamente infondati nei termini
che saranno di seguito illustrati.
5.1. - In primo luogo la norma di legge in esame impone alle
strutture private accreditate uno sconto sulla remunerazione delle
prestazioni erogate per conto del Sevizio sanitario nazionale
calcolato prendendo a base le tariffe di cui al decreto del Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996.
Deve essere evidenziato che il citato d.m. Sanita' 22 luglio 1996
e' stato oggetto di annullamento giurisdizionale avvenuto con
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1839 del 2001, avendo il
giudice d'appello giudicato illegittimi i criteri utilizzati dal
Ministero per redigere il decreto e in particolare scarsamente
rappresentativo il campione di istituti pubblici presi in esame in
sede istruttoria.
L'art. 1, comma 796, lett. o) cit., che pure esordisce richiamando
l'esigenza di adeguamento tariffario e a tal fine invoca l'art. 1,
comma 170, della legge n. 311 del 2004, cha attribuisce al Ministero
della salute il compito di aggiornare le tariffe in questione, ha poi
utilizzato, al fine di disporre le riduzioni tariffarie operate,
proprio il tariffario annullato in sede giurisdizionale.
Tale norma viola l'art. 3 Cost. sub specie di principio di
ragionevolezza, sia nella parte in cui pone assieme
contraddittoriamente il richiamo al principio dell'adeguamento
tariffario e la ultrattivita' del decreto ministeriale sulla tariffe
annullato, sia nella parte in cui un tariffario giudicato inadeguato
per la scarsa istruttoria sulla cui base e' stato emesso viene
addirittura preso a base per effettuare un intervento di ulteriore
riduzione dei rimborsi.
La norma viola altresi' gli artt. 24, 103, 113, 97 Cost. nella
parte in cui non tiene in alcuna considerazione un pronunciamento
della magistratura amministrativa e inserisce quale presupposto di
una norma di legge un atto amministrativo (il d.m. Sanita' citato)
annullato in sede giurisdizionale. Non pare dubitabile che l'ampia
discrezionalita' riconosciuta al legislatore nella sue scelte
incontri il limite del rispetto delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario.
5.2. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale
n. 296/2006 appare altresi' violare le previsioni costituzionali in
tema di competenza legislativa regionale e autonomia finanziaria
delle regioni di cui agli artt. 117 e 119 Cost. E' vero che l'art.
117, terzo comma, attribuisce allo Stato il potere di dettare norma
in tema di coordinamento della finanza pubblica, ma come la Corte
costituzionale ha da tempo insegnato il legislatore statale puo' solo
stabilire a carico degli enti autonomi una disciplina di principio,
in particolare fissando un limite complessivo che lascia agli enti
stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi
ambiti e obbiettivi di spesa (sentenze n. 157/2007, n. 88/2006,
n. 449/2005, n. 417/2005, n. 376/2003, n. 390/2004).
Al contrario la norma in esame fissa una percentuale esatta di
sconto sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture
private accreditate, incidendo in maniera puntuale e diretta sulla
spesa regionale con un intervento di dettaglio sulle tariffe in
questione. In tal modo il legislatore statale ha violato l'autonomia
finanziaria regionale ex artt. 117 e 119 Cost.
5.3. - L'art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale
n. 296/2006 appare infine illegittimo costituzionalmente nella parte
in cui impone uno sconto in misura fissa e generalizzata senza che
risulti in alcun modo l'istruttoria compiuta e senza che risulti
conseguentemente la ragionevolezza della misura di sacrificio
imposto, evenienza che si imponeva invece come necessaria, tanto piu'
in quanto si sono prese a base, come gia' evidenziato, tariffe
risalenti nel tempo (fissate nel 1996) e a loro volta risultate
frutto di scelte, in quel caso amministrative, assunte sulla base di
una istruttoria incompleta (Cons. Stat., sez. V, 1839/2001).
In tale ottica la norma applicata appare configgente con gli art.
97 (per il profilo della assente istruttoria) e 41 Cost. (per la
irragionevolezza della determinazione quantitativa del sacrificio
imposto ai privati).
6. - Per tutte le considerazioni esposte il collegio reputa
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge statale
n. 296 del 2006.
Il giudizio deve quindi in parte qua essere sospeso e deve
disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
l'esame della suindicata questione di costituzionalita'.