ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Molise  23  febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla
Presidenza  della  Regione),  promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  notificato il 30 aprile 2007, depositato in
cancelleria l'8 maggio 2007 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi
2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
   Udito  nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
   Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Colalillo per la Regione
Molise.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 30 aprile 2007 il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione Molise 23 febbraio 2007,
n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione),
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1°
marzo  2007,  in riferimento all'art. 123 della Costituzione, nonche'
agli  artt. 20 e 23 dello statuto della Regione Molise, approvato con
la legge 22 maggio 1971, n. 347.
   1.1.  -  Il ricorrente sostiene che con l'istituzione della figura
del  Sottosegretario  alla  Presidenza  della  Regione (al quale, tra
l'altro, viene consentita la partecipazione alle sedute della Giunta,
seppure  senza  diritto di voto), l'impugnata legge regionale avrebbe
violato  gli  artt.  20 e 23 dello statuto regionale, che individuano
come  partecipanti  alle  sedute  dell'organo solo i componenti della
Giunta ed escludono la pubblicita' delle relative sedute.
   Piu'  in  generale,  il  legislatore  regionale avrebbe creato «un
organo  cui  vengono  assegnate  funzioni  di  ampia  portata  e  non
precisamente definite nei propri limiti».
   L'art.  123  della  Costituzione,  dal  canto  suo,  dispone che i
principi   fondamentali   di  organizzazione  e  funzionamento  siano
determinati dalle singole Regioni nello statuto regionale, in armonia
con  la  Costituzione,  e  prevede,  altresi',  che  lo  statuto  sia
approvato  e  modificato  dal Consiglio regionale con una particolare
procedura  legislativa  "rinforzata".  Dopo  l'innovazione introdotta
dalla  legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la Regione Molise
non ha proceduto a sostituire o modificare il testo adottato nel 1971
e  potra' farlo solo attraverso lo speciale procedimento previsto dal
nuovo art. 123 della Costituzione.
   Pertanto,  l'istituzione del Sottosegretario alla Presidenza, «che
sicuramente   attiene   all'organizzazione   e   funzionamento  della
Regione»,   posta   in   essere   con  legge  regionale  "ordinaria",
risulterebbe  in  contrasto  con  l'art. 123 della Costituzione, «che
dispone  un  intervento  sulle  norme  dello statuto con un peculiare
procedimento (cosiddetta procedura rinforzata)».
   2.  -  Con atto depositato il 17 maggio 2007, la Regione Molise si
e'  costituita  in  giudizio, sostenendo l'infondatezza delle censure
formulate nel ricorso.
   2.1.  -  La  resistente,  pur riconoscendo l'attuale vigenza dello
statuto  regionale,  approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 347, e
non    ancora    modificato,    respinge    i    prospettati    dubbi
d'incostituzionalita'.
   Quanto  alla  partecipazione  del  Sottosegretario in oggetto alle
sedute  della Giunta, la resistente osserva che gli invocati artt. 20
e  23  dello  statuto  si riferiscono ai soli membri partecipativi di
diritto, vale a dire gli assessori. Lo Statuto non esclude, come reso
evidente  dalla  «normativa  di  settore»,  la presenza alle riunioni
della  Giunta  «di  altri  soggetti "tecnici"», quali i dirigenti dei
singoli  rami  dell'amministrazione  regionale. Al pari di questi, il
Sottosegretario  alla Presidenza partecipa alle sedute dell'esecutivo
regionale pur non essendone membro.
   Per  quanto  riguarda,  poi,  l'asserita  violazione dell'art. 123
della  Costituzione,  la resistente esclude la denunciata alterazione
della  forma  di governo regionale e nega, altresi', che la censurata
disciplina  comporti  una  modifica  organizzativa o di funzionamento
dell'apparato  regionale in contrasto con il vigente statuto. Invero,
a  detta  della difesa regionale, «tale corpus normativo non inibisce
il  potere  legislativo  regionale  alla individuazione di compiti da
assegnare a singoli consiglieri o a istituire aree di funzionamento e
compiti  a  specifiche  figure  consiliari».  Al  contrario, la legge
regionale  n. 4  del  2007  si  limita ad assegnare ad un consigliere
«compiti di "snellimento" della attivita' del Presidente, ad impedire
a   questi   di   dover   presenziare  a  "manifestazioni,  attivita'
propedeutiche di studi ed istruttorie ecc."».
   Si  tratterebbe,  per la resistente, di compiti che ben potrebbero
essere  attribuiti  persino con decreto dello stesso Presidente della
Giunta  regionale.  Lungi dall'essere destinatario di «una generale e
ampia  attribuzione  di compiti istituzionali», il Sottosegretario in
parola sarebbe pertanto preposto allo svolgimento di una attivita' di
mera   esecuzione  di  direttive  presidenziali,  con  riferimento  a
specifiche necessita' ed esigenze.
   3.  - In prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione Molise, con
memoria  depositata il 15 aprile 2008, ha ribadito l'inammissibilita'
e, comunque, l'infondatezza della questione.
   3.1.   -   In   via   preliminare,  la  difesa  regionale  lamenta
l'insufficienza   dei   motivi  di  censura,  soprattutto  in  ordine
all'interesse   del   ricorrente   alla   caducazione  dell'impugnata
disciplina    legislativa    regionale,   per   asserita   violazione
dell'articolo 123 della Costituzione.
   Attesa  l'assegnazione  al  Sottosegretario  di  compiti  tesi  al
miglioramento  dell'apparato  istituzionale  e  amministrativo  della
Regione,  il  ricorrente  avrebbe  dovuto  motivare  in  ordine  alla
eliminazione  di  tale  figura  per  contrasto  con  la funzionalita'
dell'ente  stesso.  Il  mero  riferimento  alla normativa statutaria,
specie  a seguito delle recenti riforme costituzionali, a detta della
resistente  non  appare  sufficiente, imponendosi una interpretazione
dinamica  dello  stesso  dettato  statutario  alla  luce  della nuova
realta' costituzionale della Regione.
   3.2.  -  Nel merito, la difesa regionale insiste nel rimarcare che
la   figura  del  Sottosegretario  e'  stata  istituita  al  fine  di
consentire   al  Presidente  della  Giunta  regionale  una  forma  di
rappresentanza   e   di   raccordo   istituzionale   in  vista  dello
snellimento,   della  semplificazione  e  della  accelerazione  delle
attivita'  che  coinvolgono  lo  stesso  Presidente. A sostegno della
conformita' della legge impugnata con i parametri invocati, la difesa
regionale  osserva  che la funzione di rappresentanza e' conferita di
volta  in  volta,  sulla  base  di  uno  specifico  mandato,  e senza
l'attribuzione di poteri decisori.
   Quanto, in particolare, alla asserita violazione degli articoli 20
e  23  dello  statuto,  la  resistente sostiene che, per un verso, il
Sottosegretario  alla Presidenza della Regione non e' un nuovo membro
della  Giunta  e  che, d'altro canto, il divieto di pubblicita' delle
sedute  dell'organo  esecutivo  regionale permane, dal momento che la
presenza  di  tale  figura  e'  prevista  solo  per  il compimento di
attivita'  preparatorie o istruttorie e non per i momenti decisionali
veri e propri.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della Regione
Molise  23  febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla
Presidenza   della   Regione),  in  riferimento  all'art.  123  della
Costituzione,  nonche' agli artt. 20 e 23 dello statuto della Regione
Molise  (tuttora vigente e' il testo approvato con la legge 22 maggio
1971, n. 347).
   Secondo  il ricorrente, la legge impugnata, disciplinando la nuova
figura  del Sottosegretario alla Presidenza ed assegnando allo stesso
una  serie di eterogenee funzioni, ne prevede anche la partecipazione
alle  riunioni  della  Giunta,  seppur  senza  diritto  di voto: cio'
contrasterebbe  anzitutto  con  gli  artt.  20  e  23  dello  statuto
regionale, che disciplinano la composizione ed il funzionamento della
Giunta.
   Inoltre,   l'art.  123  Cost.  dispone  che  spetta  allo  statuto
regionale  determinare  i  principi  fondamentali di organizzazione e
funzionamento   della   Regione  attraverso  una  speciale  procedura
legislativa.  Dal  momento  che  la  figura  del Sottosegretario alla
Presidenza  «sicuramente  attiene  all'organizzazione e funzionamento
della  Regione»,  non  puo'  essere prevista e disciplinata con legge
regionale ordinaria.
   2.  -  In  via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilita' della
presente  questione,  benche'  la  stessa  abbia per oggetto l'intera
legge regionale.
   La  legge impugnata, infatti, e' composta di soli tre articoli, il
secondo  ed  il  terzo  dei  quali con funzioni meramente accessorie,
essendo relativi alla copertura finanziaria ed alla entrata in vigore
di tale disciplina.
   Questa   Corte   ha  piu'  volte  chiarito  che  e'  inammissibile
l'impugnativa  di  una  intera legge ove cio' comporti la genericita'
delle  censure  che  non  consenta  la individuazione della questione
oggetto dello scrutinio di costituzionalita', mentre ammissibili sono
le  impugnative  contro  intere  leggi  caratterizzate  da  normative
omogenee  e  tutte  coinvolte  dalle censure (da ultimo, si vedano le
sentenze n. 238 e n. 22 del 2006; n. 359 del 2003).
   3.  -  Nel  merito la questione e' fondata in riferimento all'art.
123 Cost.
   3.1. - L'art. 1 della legge impugnata configura il Sottosegretario
alla  Presidenza  della  Regione  come  una  rilevante ed impegnativa
carica  di  tipo  politico-istituzionale,  come  del resto comprovato
dalla stessa denominazione ivi accolta (si vedano, le sentenze n. 306
e  n. 106  del  2002). Il Sottosegretario e' scelto fra i consiglieri
regionali  in  carica;  e' sostituito nella Commissione consiliare di
cui  fa  parte  «da  un consigliere dello stesso gruppo politico o di
altro  gruppo  di  maggioranza»;  partecipa  alle sedute della Giunta
regionale,  seppur  senza  diritto  di  voto;  dispone  di un proprio
apparato  di  collaboratori  analogo  a  quello  degli  assessori; e'
titolare  di una indennita' pari a quella spettante al vicepresidente
del Consiglio regionale.
   Sul  piano delle funzioni appare particolarmente significativo che
egli,  nelle  sue  attivita'  di  rappresentanza del Presidente della
Regione,  mantenga  «i  rapporti con il Consiglio, con gli assessori,
con  i  direttori  generali, con la struttura regionale, con tutte le
istituzioni  e  con organismi pubblici e privati», avvalendosi «delle
strutture,  delle  collaborazioni  e  del  personale  che  sono nella
disponibilita' della Presidenza della Regione».
   Tutto  cio'  rende palese che la legge censurata incide sulle aree
materiali   riservate   alla   fonte   statutaria   regionale,  quali
configurate   nel   primo   comma  dell'art.  123  Cost.,  sia  prima
(«organizzazione  interna  della  Regione»:  si veda, al riguardo, la
sentenza n. 407 del 1989) che dopo («la forma di governo e i principi
fondamentali  di  organizzazione e funzionamento») la riforma operata
dall'art.  3  della  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n. 1
(Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).
   La  Costituzione  riserva  allo statuto la disciplina dei rapporti
tra  gli  organi  fondamentali  della Regione (si vedano, le sentenze
n. 12  del  2006  e  n. 313  del  2003), anche in relazione alla loro
conformazione  (sentenza  n. 3  del 2006). Con la sentenza n. 188 del
2007, questa Corte ha precisato che «le scelte fondamentali in ordine
al riparto delle funzioni tra gli organi regionali, ed in particolare
tra  il  Consiglio  e  la  Giunta, alla loro organizzazione e al loro
funzionamento   sono   riservate   dall'art.  123  Cost.  alla  fonte
statutaria.   Tale   riserva   impedisce   al  legislatore  regionale
ordinario,  in assenza di disposizioni statutarie, di disciplinare la
materia».
   Le  disposizioni  relative alla nomina del Sottosegretario ed alla
sua  sostituzione in seno alla Commissione consiliare di appartenenza
(peraltro  con  una specifica scelta in ordine al sostituto) incidono
sui  rapporti  tra  l'esecutivo  regionale  e l'assemblea legislativa
cosi' invadendo un ambito materiale proprio della fonte statutaria.
   Similmente,  la  riserva  di statuto risulta disattesa anche dalle
disposizioni  afferenti alla partecipazione alle sedute della Giunta.
In  particolare,  l'art. 1, comma 2, pur non alterando formalmente la
composizione  della Giunta di cui all'art. 20 del vigente statuto, ha
per   oggetto  il  funzionamento  dell'esecutivo  regionale,  la  cui
disciplina  spetta alla fonte statutaria. Inoltre, nel silenzio della
disciplina  impugnata,  la  presenza  del Sottosegretario deve essere
intesa come permanente e non meramente occasionale.
   A  parte il potere presidenziale di nomina e di revoca (come si e'
visto,  rilevante  anche  sul  piano  dei  rapporti  con il Consiglio
regionale),  la previsione di cui all'art. 1, comma 3, secondo cui il
Sottosegretario  «puo'  rappresentare  il Presidente della Regione su
disposizione  dello stesso», afferisce alla rappresentanza regionale,
che  la  stessa Costituzione, all'art. 121, ultimo comma, attribuisce
in  via esclusiva al Presidente della Regione. A fronte del principio
enunciato  dalla  Carta fondamentale, il suo compiuto svolgimento non
puo'  che spettare allo statuto, sempre in ordine alla determinazione
dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
   3.2.  -  In  considerazione  della  diversa  natura e procedura di
adozione  della  fonte  statutaria  rispetto a quelle delle ordinarie
leggi   regionali,   questa   Corte   ha   piu'  volte  affermato  la
illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 123 Cost., di
leggi   regionali   che  adottino  discipline  difformi  dal  dettato
statutario   o   comunque   regolino  materie  riservate  alla  fonte
statutaria  (fra  le  molte  si  vedano  le sentenze n. 188 del 2007;
n. 119  del  2006;  n. 379,  n. 378, n. 372 e n. 2 del 2004; n. 313 e
n. 196  del  2003;  n. 304  del  2002),  allorche'  sarebbe possibile
procedere  a  innovazioni anche solo parziali dello statuto regionale
vigente,  tramite  la procedura di cui al secondo comma dell'art. 123
Cost. (sentenza n. 304 del 2002).
   Il  ritardo  nella adozione dei nuovi statuti non puo' legittimare
l'assunzione,  da  parte  del  legislatore  regionale "ordinario", di
determinazioni  normative  riservate  alla  fonte  statutaria. Con la
sentenza  n. 188  del  2007 questa Corte ha affermato che «le Regioni
avrebbero   dovuto   sviluppare,   attraverso   apposite  e  complete
disposizioni  statutarie,  le rilevanti innovazioni costituzionali ed
istituzionali   originate   dalle  nuove  scelte  operate  a  livello
nazionale,  in  tal  modo  anche riducendo il rischio dell'assenza di
normative  adeguate  alle novita' comunque prodottesi, a tutela della
necessaria  trasparenza  e legalita' dell'azione regionale». Sicche',
«l'adeguamento    alle   modifiche   costituzionali   e   legislative
intervenute  non  puo'  essere  rinviato  sine  die [...], a meno del
manifestarsi   di   rischi  particolarmente  gravi  sul  piano  della
funzionalita'  e  legalita' sostanziale di molteplici attivita' delle
Regioni ad autonomia ordinaria».
   3.3. - Resta assorbito ogni altro profilo di censura.