IL TRIBUNALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza di rimessione, nella causa civile
n. R.G. 32.778/07, di questione incidentale di costituzionalita' alla
Corte costituzionale.
   Il giudice, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:
                           I n  f a t t o
   Con   ricorso   (21  novembre  2007),  denominato  di  opposizione
all'esecuzione,  di  cui  all'art.  615 c.p.c., l'Azienda Ospedaliera
Ordine  Mauriziano  di  Torino, quale debitore esecutato della S.p.a.
Roche,  ha  impugnato 1'atto di pignoramento presso terzi (fondato su
decreto   ingiuntivo  esecutivo  n. 26776/06  e  pedissequa  sentenza
n. 4313/07 di questo Tribunale), notificatole il 24 ottobre 2007 e ha
proposto   l'istanza   di  sospensione  degli  effetti  dell'atto  di
pignoramento.
   Il  creditore,  costituitosi  davanti  a  questo giudice, adduceva
l'infondatezza  della presente opposizione, richiamava, a suo favore,
il  disposto  della  recente  sent.  Corte  costit.  7 novembre 2007,
n. 364.
   Fatto  sta  che  contro  l'ente,  Ospedale Mauriziano, non possono
essere  promosse  azioni  esecutive  fondate  su  sentenze  o decreti
ingiuntivi  dall'entrata  in  vigore  dell'art.  3,  decreto-legge 19
novembre  2004,  n. 277,  conv. con mod. nella legge 21 gennaio 2005,
n. 4,   recante:  «Interventi  straordinari  per  il  riordino  e  il
risanamento  economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino», il
quale  recita  che  «Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto e per un periodo di ventiquattro mesi (poi portati a 36 dall'
art.  1,  comma  1349,  legge  27  dicembre 2006, n. 296) non possono
essere  intraprese  o proseguite azioni esecutive nei confronti della
Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta».
                        Osservato in diritto
   Il diritto dell'opponente a vedersi riconosciuto l'inefficacia del
pignoramento  nei  suoi confronti si fonda sul combinato dell'art. 1,
comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e
dell'art.   30,  comma  3,  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n. 159
convertito  con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, recante:
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale».
   L'art.  1,  comma  1349,  legge  27  dicembre  2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) ha stabilito, tra l'altro, una successione ex lege,
della  Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, c.d. FOM, nelle azioni
esecutive,  fondate  su  decreti  ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed
intraprese contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
   L'art.  30,  comma  3,  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n. 159,
convertito  con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222 sancisce,
tra  l'altro, che «Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare,
puo'  essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data
di entrata in vigore del presente decreto».
   Questo giudice remittente ritiene che il contenuto normativo delle
richiamate   disposizioni,  violino  le  attribuzioni  costituzionali
dell'autorita'  giudiziaria  cui  spetta la tutela dei diritti (artt.
102,  108  e  113  Cost.),  sotto  il  profilo  della  lesione  delle
prerogative costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale in
generale  e,  piu' specificamente, al giudice ordinario, in quanto le
impugnate  disposizioni  normative  pongono, nel nulla, provvedimenti
giurisdizionali,  esecutivi ex lege ledendo in tal guisa il principio
dell'effettivita'  della  giurisdizione  (principio  anche penalmente
tutelato,  dall'art. 388, comma secondo c.p., quando l'esecuzione dei
provvedimenti, dell'autorita' giudiziaria posti a tutela del credito,
richiede  la  collaborazione dell'interessato - cfr. Cass. pen., sez.
U,  sentenza  n. 36692 del 27 settembre 2007), nonche' l'indipendenza
della  magistratura  (quest'ultima  tutelata,  in apicibus, dall'art.
100, nonche' dall'art. 108 Cost.). Fermare, ex lege, l'espropriazione
forzata  giudiziaria,  fondata  su provvedimenti giudiziari, a tutela
del   credito,   atti  a  diventare  cosa  giudicata,  compromette  i
menzionati parametri costituzionali.
   «Infatti  non vi e' dubbio che l'emissione di provvedimenti idonei
ad  acquistare  autorita' di giudicato costituisca uno dei principali
strumenti   per   la   realizzazione  del  suindicato  compito  della
magistratura»  (in  termini  in citata sent. Corte costit. 7 novembre
2007, n. 364).
   Il  contesto  normativo, di cui sopra, va censurato in riferimento
agli  artt. 2 e 24 Cost., in quanto va a violare gli obblighi imposti
allo  Stato italiano dal diritto internazionale, infatti sotto questo
profilo, la categoria dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost.
viene   ad   essere  arricchita  dalla  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
resa  esecutiva  dall'Italia  con  la legge 4 agosto 1955, n. 848. In
particolare questo giudice a quo ravvede la violazione degli artt. 6,
primo  paragrafo,  e  13  della  Convenzione,  oltre  all'art.  1 del
Protocollo  addizionale n. 1. Queste disposizioni tutelano il diritto
di  ogni  cittadino  non  solo  ad  essere  giudicato da un tribunale
(secondo  il  dettato  del  menzionato  art.  6)  ma  anche  a che le
decisioni  giudiziarie  definitive  vengano  poste in attuazione. Gli
Stati   membri,   percio',   non  possono  invalidare,  ritardare  o,
addirittura, compromettere l'esecuzione di tali decisioni. Ed in base
all'art.  1 del richiamato Protocollo addizionale e' considerato bene
patrimoniale anche il guadagno oggetto di un credito esigibile.
   Nel contempo, le disposizioni denunciate contrastano con gli artt.
3  e  24  e  41  Cost.,  in  quanto  in  parte vanificano i risultati
dell'attivita'   difensiva   svolta,   sulla   cui  definitivita'  ed
esecutivita'  i  creditori dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
di   Torino  potevano  fare  ragionevole  affidamento  e  perche'  e'
irragionevole   che  queste  disposizioni  normative,  da  un  canto,
danneggiano  imprenditori, che si vedono, di fatto, vanificati i loro
crediti,  anche coperti da provvedimenti giudiziari, dall'altro canto
proteggono  un  solo  soggetto  giuridico,  che il diritto comune non
annovera  tra quelli assoggettabili alle procedure concorsuali di cui
al r.d. 16 marzo 1942, n.267 e succ. modificazioni.
   La  questione,  prospettata  a  questa ecc.ma Corte e', per questo
giudice  a  quo, sicuramente rilevante nel presente processo perche',
in  caso  di accoglimento, questo giudice di merito potrebbe decidere
sulla  concessione  della  sospensione  dell'esecuzione  ex  art. 624
c.p.c., senza l'impedimento legale della censurata normativa.