Ordinanza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto
legislativo  n. 30  aprile  1992  n. 285 (Nuovo codice della strada),
come  sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni  al codice della strada), convertito con
modificazioni  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2
ordinanze del 28 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nei procedimenti
penali  a carico di Gianclaudio Loreti e Marco Iucci, iscritte ai nn.
822  e  823  del  registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª speciale, dell'anno 2008.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
   Ritenuto  che,  con  ordinanze  del  22 e del 28 novembre 2006, il
Tribunale di Roma, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 25
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.  186  del  decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cosi'
come  modificato dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede
la  competenza  del Tribunale, a differenza di quanto previsto per il
reato di cui al successivo art. 187;
     che  il  rimettente  sottolinea l'analogia tra la fattispecie di
cui  all'articolo  186  e  quella  successiva di cui all'art. 187 del
codice della strada, ravvisandola nel fatto che entrambi gli articoli
puniscono  chi  si  pone  alla  guida  di  un  veicolo  in  stato  di
alterazione  (sia  esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze
psicotrope)  tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche
necessarie per una guida sicura;
     che  il rimettente desume da tale analogia la sussistenza di una
palese  disparita'  di  trattamento del citato art. 186, codice della
strada nella parte in cui prevede che, per la irrogazione della pena,
e' competente il tribunale, rispetto invece all'art. 187 codice della
strada,  ove  e'  prevista  la  competenza  del  giudice  di pace, in
violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione;
     che,  secondo il rimettente, sarebbe evidente la situazione piu'
favorevole  di  chi  risponde  del  reato  previsto dall'art. 187 del
codice  della  strada,  rispetto  a  chi risponde dell'art. 186 dello
stesso codice;
     che,  prosegue  il rimettente, mentre l'imputato per il reato di
cui  all'art.  187,  codice  della  strada,  potrebbe  giovarsi della
dichiarazione  di  improcedibilita'  del  giudizio  e  del  beneficio
previsti  negli  articoli  34 e 52, comma 2, del d.lgs. del 20 agosto
2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
nonche' della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione
di  estinzione  del  reato,  chi  e'  imputato  per il reato previsto
dall'art.  186, codice della strada, non potrebbe beneficiare di tali
agevolazioni;
     che, per tali motivi, la diversa attribuzione di competenza, per
fattispecie   che   presentano  la  stessa  ratio,  integrerebbe  una
violazione   del   principio   di   uguaglianza   riconosciuto  dalla
Costituzione;
     che, intervenuto nei giudizi di costituzionalita', il Presidente
del  Consiglio dei ministri ha eccepito la manifesta inammissibilita'
delle sollevate questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza
nei giudizi a quo;
     che  il  Presidente  del  Consiglio  riferisce altresi' che, per
effetto  delle modifiche apportate al codice della strada dall'art. 5
del   decreto-legge  3  agosto  2007,  n. 117  (Disposizioni  urgenti
modificative  del  codice  della strada per incrementare i livelli di
sicurezza  nella  circolazione)  convertito, con modificazione, dalla
legge  20  ottobre  2007, n. 160, anche la competenza a giudicare del
reato  di  guida  in  stato  di alterazione da stupefacente sia ormai
attribuita al giudice monocratico, chiedendo pertanto la restituzione
atti al rimettente o la declaratoria di manifesta inammissibilita'.
   Considerato che il Tribunale di Roma, dubita, con riferimento agli
articoli 3 e 25 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'articolo  186  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo   codice  della  strada),  come  sostituito  dall'art.  5  del
decreto-legge  27  giugno  2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214,  nella  parte in cui prevede la competenza del
tribunale,  a  differenza  di  quanto previsto per il reato di cui al
successivo art. 187;
     che   le  ordinanze  di  rimessione  sono  totalmente  prive  di
descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus;
     che tale omissione comporta - secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 45, 72, 91
e  132  del 2007 e 54 del 2008) - la manifesta inammissibilita' della
questione sollevata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.