Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo Dellai,
autorizzato  con  deliberazione  della  giunta  provinciale 30 maggio
2008,  n. 1384,  rappresentata  e  difesa,  come  da procura speciale
n. rep.   26933   del  30  maggio  2008,  rogata  dal  dott.  Tommaso
Sussarellu,  ufficiale  rogante  della  provincia,  dall'avv. Nicolo'
Pedrazzoli  dell'Avvocatura  della  Provincia autonoma di Trenta, dal
prof.  avv.  Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di
Roma,  con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi,
in via Confalonieri n. 5;
   Contro   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 131, comma
3,  del  d.lgs.  22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2,
comma  1,  lett.  a)  del  d.lgs.  26  marzo  2008,  n. 63, Ulteriori
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n. 42,  in  relazione  al paesaggio, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 84  del  9  aprile  2008,  nella parte in cui
include  la  Provincia  autonoma di Trento tra le Regioni soggette al
limite  della  potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), per violazione:
     dell'articolo 8, n. 6), nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4),
5),  7),  8),  11),  14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del d.P.R. 31
agosto  1972,  n. 670  (Testo  unificato  delle  leggi  sullo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige);
     delle  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale di cui al
d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e al
d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690;
     dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
     del  principio di certezza del diritto, nei modi e per i profili
di seguito illustrati.
                              F a t t o
   La  Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa
primaria  in  materia  di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 8,
n. 6,  dello  statuto  speciale. La competenza della provincia e' poi
arricchita   e   completata  dalla  potesta'  legislativa  (parimenti
primaria)  attribuita  dall'art.  8  in  ulteriori  materie  come  la
toponomastica  (n.  2),  la  tutela e la conservazione del patrimonio
storico,  artistico  e  popolare (n. 3), gli usi e costumi locali (n.
4), l'urbanistica e i piani regolatori (n. 5), gli usi civici (n. 7),
l'ordinamento  delle  minime  proprieta'  colturali  (n.  8), i porti
lacuali (n. 11), le miniere, cave e torbiere (n. 14), l'alpicoltura e
i  parchi  per  la  protezione  della flora e della fauna (n. 16), la
viabilita'  (n.  17), gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse
provinciale,   compresa   la  regolamentazione  e  l'esercizio  degli
impianti  di  funivia (n. 18), l'agricoltura e le foreste (n. 21), le
espropriazioni per pubblica utilita' (n. 22), le opere idrauliche (n.
24).  In  tutte  le  materie  sopra elencate, la provincia ha inoltre
potesta' amministrativa ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
   La  disciplina  statutaria  e'  stata  attuata  da  varie norme di
attuazione,   che  hanno  reso  operative  e  meglio  individuato  le
competenze  provinciali.  Tra  esse  si  segnalano  in particolare il
decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di  urbanistica  ed opere pubbliche), il d.P.R 20
gennaio  1973, n. 115 (Norme attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto   Adige  in  materia  di  trasferimento  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali
dello  Stato  e  della regione), ed il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto   Adige,   concernenti   tutela   e  conservazione  del
patrimonio storico, artistico e popolare).
   La  competenza  provinciale  in materia di tutela del paesaggio e'
stata  concretamente  esercitata  prima  con  la  legge provinciale 5
settembre   1991,   n. 22   (Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del
territorio),  e  poi  con  la  legge  provinciale  4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione  urbanistica e governo del territorio), che abroga la
prima  a decorrere dalla data stabilita dai regolamenti di attuazione
della l.p. n. 1/2008, che attualmente non sono stati ancora emanati.
   Nella  materia  della  tutela  del paesaggio e' stato adottato, da
parte  statale,  il  Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, con
decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale normativa tutela la
specifica posizione delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome  con  la  clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 («Nelle
materie  disciplinate  dal  presente codice restano ferme le potesta'
attribuite  alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome
di  Trento  e  Bolzano  dagli  statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione»). Il d.lgs. n. 42/2004 e' stato in seguito modificato con
decreti «correttivi», l'ultimo dei quali e' il decreto legislativo 26
marzo  2008,  n. 63,  recante  Ulteriori  disposizioni  integrative e
correttive  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42,  in
relazione  al  paesaggio,  il  cui art. 2, comma 1, lettera a), forma
oggetto del presente giudizio.
   Il  decreto in questione e' stato approvato ai sensi dell'art. 10,
comma  4,  della  legge  6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri,  nonche'  di  enti  pubblici),  come modificato dall'art. 1
della   legge   23   febbraio  2006,  n. 51,  il  quale  prevede  che
«disposizioni  correttive  ed  integrative dei decreti legislativi di
cui  al  comma  1  possono essere adottate, nel rispetto degli stessi
principi  e  criteri  direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente  articolo,  entro quattro anni dalla data della loro entrata
in vigore», avvenuta il 1° maggio 2004.
   L'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  d.lgs. n. 63/2008 sostituisce
integralmente  l'art. 131 (Paesaggio) del d.lgs. n. 42 del 2004. Puo'
essere  ricordato  che tale disposizione, nella versione proposta dal
Governo  per l'esame in sede di Conferenza unificata, aveva mantenuto
una    formulazione    rispettosa   dell'assetto   delle   competenze
pacificamente  riconosciute  alla  Provincia  di Trento («Le norme di
tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo
Stato, costituiscono un limite all'esercizio delle funzioni regionali
in  materia  di  governo  e  fruizione del territorio»). Infatti tale
formulazione,  secondo  gli  ordinari  criteri di interpretazione, si
riferiva  soltanto  alle Regioni ordinarie, mentre la posizione delle
autonomie  speciali  ed  in  particolare  della Provincia autonoma di
Trento  rimaneva  definita dagli statuti speciali, come espressamente
sancito  dall'art.  8  del  decreto legislativo n. 42 del 2004, sopra
citato, che rimaneva immodificato.
   Sennonche',  in  data 26 febbraio e' stata depositata una proposta
emendativa   del   comma  3  dell'art.  131  (sulla  quale  risultava
l'espressione  di  parere  contrario  del  Ministero  per i beni e le
attivita'  culturali),  cosi' formulata: «Salva la potesta' esclusiva
dello  Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle
attribuzioni  delle  Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano  sul  territorio,  le norme del presente codice definiscono i
principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici».
   La   nuova   formulazione   proposta  era  chiaramente  rivolta  a
riconoscere  alle  regioni  a statuto ordinario una sia pure limitata
competenza  in  materia  di  tutela  del  paesaggio. Sfortunatamente,
pero', la menzione tra i destinatari della norma anche delle Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  - che gia' per statuto godono a
titolo  proprio  ed  espresso  di  potesta'  primaria nella materia -
finiva per far valere nei loro confronti la potesta' statale definita
esclusiva di cui al comma secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost.
   Nonostante  la  nota  inviata dal presidente della provincia prima
dell'approvazione del decreto nel Consiglio dei ministri del 19 marzo
2008,  con  la  quale veniva sottolineata la incongruenza della norma
rispetto   all'assetto   delle  competenze  garantite  alle  province
autonome  e  all'art.  8 del medesimo codice, recante la clausola di'
salvaguardia,  il  testo  definitivamente  licenziato rimaneva quello
della proposta emendativa sopra illustrata.
   L'art. 131, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs.
n. 63/2008,  risulta  dunque  costituzionalmente illegittimo e lesivo
delle  prerogative  costituzionali  della  Provincia di Trento per le
seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
   Come  sopra  esposto, l'art. 131, comma 3, d.lgs n. 42/2004, cosi'
come  modificato dalla impugnata disposizione del decreto legislativo
n. 63  del  2008,  stabilisce che, «salva la potesta' esclusiva dello
Stato  di  tutela  del  paesaggio  quale  limite  all'esercizio delle
attribuzioni  delle  Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano  sul  territorio,  le norme del presente codice definiscono i
principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici».
   Naturalmente la Provincia di Trento non ha nulla da obiettare alla
disposizione,  nella  parte  in cui essa afferma che anche le regioni
ordinarie,  nel  quadro  delle  proprie  attribuzioni  in  materia di
governo  del  territorio,  hanno  una  potesta' riferibile anche agli
ambiti della tutela del paesaggio, sia pure soggetta alla limitazione
derivante  dalla  specifica  potesta' legislativa esclusiva assegnata
allo   Stato   dall'art.   117,  comma  secondo,  lettera  s),  della
Costituzione.
   Tuttavia,  appare  alla  stessa  provincia evidente che - mediante
l'inciso  «e  delle  Province  autonome  di Trento e di Bolzano» - la
stessa  disposizione viene ad assimilare le competenze delle Province
autonome di Trento e di Bolzano (ed indirettamente quelle delle altre
regioni  a  statuto  speciale)  a  quelle  delle  regioni  ordinarie,
applicando  anche  alle province autonome il riparto di competenze di
cui  al  nuovo  Titolo  V.  A  questa  stregua,  dunque,  la potesta'
esclusiva   statale   di  cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  s)
limiterebbe le competenze provinciali relative al territorio.
   Dunque,  nella  parte in cui essa estende alle province autonome i
limiti   e  i  vincoli  riguardanti  le  regioni  ordinarie;  con  la
conseguente  generalizzata  riduzione delle competenze provinciali al
mero  «esercizio delle attribuzioni sul territorio» (che sarebbero da
svolgere   nel  rispetto  della  disciplina  statale -  asseritamente
esclusiva  -  in  materia di tutela del paesaggio), ed in particolare
nell'inciso  «e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano»,
attraverso  il  quale  si  realizza  tale estensione, la disposizione
impugnata risulta costituzionalmente illegittima.
   Essa,  infatti,  viola  palesemente  l'art. 8, n. 6, dello Statuto
speciale (e le altre norme dell'art. 8 sopra citate, oltre alle norme
di  attuazione che hanno concretizzato la disciplina statutaria) dato
che assoggetta la Provincia di Trento alla potesta' esclusiva statale
in  materia  di  tutela  del  paesaggio,  mentre  lo Statuto speciale
configura   una  situazione  esattamente  opposta,  attribuendo  alla
Provincia  potesta' «esclusiva» (cosi' la sent. n. 21/1991 di codesta
Corte) in materia di tutela del paesaggio.
   Ne'  puo'  sostenersi  che  l'art.  117, secondo comma, lettera s)
Cost.  deve  applicarsi  alle  province  autonome.  L'art. 131, terzo
comma,  applica  l'art.  117,  secondo  comma,  Cost.  alle  province
autonome  in modo restrittivo della loro competenza, disconoscendo la
potesta'  primaria-esclusiva  di cui all'art. 8, n. 6, dello Statuto.
Ma,  come  noto,  il  Titolo V della parte seconda della Costituzione
vale,  in  relazione  alle  Regioni  a  statuto  speciale,  a termini
dell'art.  10  della  legge  cost.  n. 3 del 2001 (che risulta dunque
anch'esso  violato),  solo  la'  dove  prevede  forme  piu'  ampie di
autonomia: per cui l'art. 117, comma 2, non puo' mai essere applicato
ad  una  regione speciale per restringere, anziche' ampliare, una sua
competenza  statutaria.  Esso  puo'  essere  applicato ad una regione
speciale  se,  in combinato con il comma 3 o con il comma 4 dell'art.
117,  configura  una forma di autonomia comunque piu' ampia di quella
prevista dallo Statuto speciale.
   Dunque,  l'art. 117, secondo comma, non puo' essere utilizzato per
restringere   l'autonomia   della  Provincia  di  Trento  quale  gia'
riconosciuta  dallo  Statuto,  ma solo, eventualmente, a favore della
provincia   (insieme   ad  altre  norme  del  Titolo  V):  se  invece
l'applicazione   complessiva   portasse   a  restringere  l'autonomia
statutaria,  si  continuera'  ad applicare lo statuto speciale, e non
affatto  il  nuovo  Titolo  V. Tali regole sono palesi nelle norme di
rango   costituzionale,   e   sono   pacifiche  nella  giurisprudenza
costituzionale (v. sentt. nn. 536/2002, 103/2003, 134/2006).
   Nel  caso  specifico,  sembra  chiaro  che  la norma impugnata non
applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come mera
delimitazione  di  un  piu' ampio conferimento di potere derivante da
diversa  norma del nuovo titolo V (e dunque in un contesto ampliativo
dell'autonomia  provinciale),  ma  come diretta limitazione delle sue
attribuzioni  statutarie.  Di  qui  la  illegittimita' dell'art. 131,
comma  3,  nell'inciso  «e  delle  Province  autonome  di Trento e di
Bolzano», per violazione delle norme statutarie e di attuazione sopra
citate.
   Si  noti  che  l'art.  131, comma 3, nella formulazione che ora ha
assunto, contraddice frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42/2004,
che  salvaguarda  la  posizione delle regioni speciali (ribadendo che
«nelle  materie  disciplinate  dal  presente  codice restano ferme le
potesta'  attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome  di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione»).
   Tuttavia,  nonostante  tale  disposto, la menzione esplicita delle
province  autonome  nel  nuovo testo dell'art. 131, comma 3, preclude
un'interpretazione  adeguatrice,  per cui fra le due norme rimane una
contraddizione insanabile, che determina - oltre alla diretta lesione
delle competenze provinciali - una chiara violazione del principio di
certezza  del  diritto:  ed  e'  inutile  sottolineare che anche tale
situazione  di  incertezza  pregiudica  il regolare svolgimento delle
attribuzioni  costituzionali  della Provincia di Trento nelle materie
attinenti  alla  tutela  del  paesaggio.  Anche  sotto tale ulteriore
profilo  la  disposizione impugnata risulta dunque costituzionalmente
illegittima.