Ordinanza
   nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 luglio 2006
dal  Giudice  di pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra
Giuseppe  Stano e Edilverbera s.n.c. ed altri, iscritta al n. 848 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2008;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  della  Camera  di  consiglio  del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
   Ritenuto che, con ordinanza del 14 luglio 2006, il Giudice di pace
di  Taranto  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3 e 25 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 18
del  codice  di  procedura  civile,  nella parte in cui, in relazione
all'azione  di  risarcimento  di  danni  derivanti dalla circolazione
stradale,  omette di prevedere la competenza territoriale del giudice
del  luogo  in  cui  risiede il danneggiato da fatto illecito, in tal
modo  violando  il  principio  di ragionevolezza e quello del giudice
naturale precostituito per legge;
     che  il rimettente osserva che, per quanto attiene ai giudizi di
risarcimento del danno promossi da danneggiati da incidenti derivanti
dalla   circolazione   stradale  nei  confronti  delle  compagnie  di
assicurazione,   l'introduzione   di   un   giudizio   nel  foro  ove
l'obbligazione  e'  sorta  ovvero  ove  risiede  il  convenuto (e con
particolare  riguardo  alla  sede  legale dell'impresa assicuratrice)
determina,  per  il  danneggiato, un notevole aumento dei costi delle
spese  processuali e soprattutto extraprocessuali, nel caso in cui il
foro non coincida con quello di sua residenza, essendo egli costretto
ad   intraprendere   un   giudizio  fuori  della  propria  sede,  con
conseguente notevole limitazione nella tutela dei suoi diritti;
     che,   al  contrario,  la  compagnia  assicuratrice  avrebbe  il
vantaggio di essere convenuta nella sua sede, nonostante essa, per la
sua organizzazione, sia capillarmente presente in ogni circoscrizione
con i propri ispettorati;
     che,   afferma   il  rimettente,  nei  fatti,  le  compagnie  di
assicurazione,  molto  spesso  pretestuosamente,  non  adempiono alle
proprie  obbligazioni risarcitorie, facendo affidamento proprio sulla
mancata  disponibilita',  da parte del danneggiato, di mezzi idonei a
perseguire un'azione in un foro lontano dalla sua residenza;
     che,   piu'  correttamente,  sottolinea  il  rimettente,  l'art.
1469-bis,  n. 19  cod. civ. stabilisce che si presumono vessatorie le
clausole  che  hanno  per  oggetto  la fissazione della sede del foro
competente  nelle  cause  fra  consumatore  e  professionista  avente
localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
     che,  analogamente,  l'art.  444  cod.  proc. civ., in deroga ai
principi   dettati  in  materia  di  competenza  per  territorio,  e,
segnatamente,  a  quello dell'art. 18 cod. proc. civ., prevede, nelle
controversie  in  materia  di  previdenza e assistenza, la competenza
territoriale del foro in cui risiede l'attore;
     che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio, con
il  patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto in
primo  luogo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile, per la
radicale assenza di qualsivoglia descrizione della fattispecie e, nel
merito, che la stessa sia dichiarata manifestamente infondata.
   Considerato   che  il  Giudice  di  pace  di  Taranto  dubita,  in
riferimento  agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della legittimita'
costituzionale  dell'art.  18  del  codice di procedura civile, nella
parte  in  cui,  in  relazione  all'azione  di  risarcimento di danni
derivanti   dalla  circolazione  stradale,  omette  di  prevedere  la
competenza  territoriale  del  giudice  del  luogo  in cui risiede il
danneggiato  da  fatto illecito, in tal modo violando il principio di
ragionevolezza e quello del giudice naturale precostituito per legge;
     che  il rimettente, limitandosi a trascrivere pedissequamente la
memoria   depositata   da   una  delle  parti,  non  fornisce  alcuna
informazione utile sulla vicenda processuale;
     che  la mancanza di ogni indicazione sul giudizio a quo preclude
a questa Corte il doveroso controllo sulla rilevanza della questione,
rendendo  la  stessa  manifestamente inammissibile (si vedano, tra le
altre, ordinanze nn. 396, 447, 450 del 2007).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.