Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Z. F., iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; che, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello rimettente afferma che il giudizio non puo' essere definito «indipendentemente dalla risoluzione della questione cosi' sollevata»; che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con il principio di parita' tra le parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando - attesa la diversita' delle rispettive posizioni - che il limite all'appello delle sentenze di proscioglimento sia previsto anche nei confronti dell'imputato; che sarebbe violato il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, che implica la possibilita' di «coltivare» l'azione «in posizione di parita' fino all'esito definitivo del giudizio»; che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato, impedendo al pubblico ministero, mediante l'appello, di correggere un «evidente errore valutativo del giudice di merito» o di rimuovere una «decisione ingiusta», ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost. Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione - conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento) - dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; che l'ordinanza di rimessione difetta di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata; che, in particolare, non viene precisato se il giudizio a quo tragga origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento; che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilita' della questione (v., ex plurimis, le ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.