Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
20  febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze  di  proscioglimento),
sostitutivo  dell'art.  593  del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Firenze,
nel  procedimento  penale  a  carico di Z. F., iscritta al n. 408 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
   Ritenuto  che  la  Corte  d'appello  di  Firenze  ha sollevato, in
riferimento   agli   artt.   3,  111,  secondo  comma,  e  112  della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),  nella  parte  in  cui,  sostituendo l'art. 593 del
codice  di  procedura penale, limita il potere del pubblico ministero
di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;
     che,  ai  fini  della  rilevanza,  la Corte d'appello rimettente
afferma  che  il giudizio non puo' essere definito «indipendentemente
dalla risoluzione della questione cosi' sollevata»;
     che,  nel  merito, la disciplina censurata si porrebbe, in primo
luogo,  in contrasto con il principio di parita' tra le parti sancito
dall'art.  111,  secondo  comma, Cost., a nulla rilevando - attesa la
diversita'  delle  rispettive  posizioni  - che il limite all'appello
delle  sentenze  di  proscioglimento sia previsto anche nei confronti
dell'imputato;
     che    sarebbe   violato   il   principio   dell'obbligatorieta'
dell'azione  penale,  che  implica  la  possibilita'  di  «coltivare»
l'azione  «in  posizione  di  parita'  fino  all'esito definitivo del
giudizio»;
     che,   infine,  l'art.  593,  comma  2,  cod.  proc.  pen.  come
novellato,  impedendo  al  pubblico ministero, mediante l'appello, di
correggere un «evidente errore valutativo del giudice di merito» o di
rimuovere  una  «decisione ingiusta», ostacolerebbe irragionevolmente
la  realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art.
3 Cost.
   Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa
Corte  ha  per  oggetto  la  preclusione  - conseguente alla modifica
dell'art.  593  del  codice  di procedura penale ad opera dell'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento)  -  dell'appello  delle  sentenze  dibattimentali di
proscioglimento da parte del pubblico ministero;
     che   l'ordinanza   di   rimessione   difetta   di  qualsivoglia
motivazione  sulla  rilevanza  della  questione, solo apoditticamente
affermata;
     che,  in  particolare,  non viene precisato se il giudizio a quo
tragga  origine  dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso
una sentenza di proscioglimento;
     che   a   siffatte   omissioni  consegue,  secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa Corte, la manifesta inammissibilita' della
questione  (v., ex plurimis, le ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e
6 del 2007).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.