IL GIUDICE DI PACE
   Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
   Rilevato  che  il  2  gennaio  2008,  alle ore 23,05, in localita'
Piantedo (Sondrio), i Carabinieri della stazione di Delebio (Sondrio)
accertava  a  carico  di  Losio Antonio il reato di cui all'art. 186,
comma  2  c.d.s.  per  essersi posto alla guida della sua autovettura
tipo ATP Suzuki, targato BS 429 MR, in stato di ebbrezza;
   Rilevato  che  in data 18 gennaio 2008 il Prefetto della Provincia
di  Sondrio  emetteva  provvedimento  di sospensione della patente di
guida,  ex  art.  223,  comma  3  c.d.s.  per la durata di anni uno a
decorrere dal giorno del ritiro 2 gennaio 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcoltest  a cui il ricorrente Losio Antonio si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che  sono  considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale:
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500  a 10000 Euro, la sospensione della patente di guida per mesi 6,
l'obbligo  di  sottoporsi  a  visita  presso  la  commissione medica,
nonche'  il  fermo  di  180  giorni  del veicolo se di proprieta' del
trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla  circostanza che la sanzione pecuniaria,prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcol  test  e  coloro che non' si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente   di   guida  fino  a  2  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcol   test   e   coloro,   che   magari  sono  considerati  per
sintomatologia  in  stato  di  ebbrezza,  ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.