IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6569 del 2007,
proposto  da  Vincenzo  Madio rappresentato e difeso dagli avv. Mario
Sanino e Marco Di Lullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
   Contro  Ministero  della  Giustizia - Commissione esaminatrice del
concorso  bandito  con  d.d.  10  luglio  2006, in persona del legale
rappresentate  pro  tempore,  rappresentato  e difeso dall'Avvocatura
Generale  dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi  n. 12,  nonche'  Maurizio  Monti  e  Lorenzo Colizzi, non
costituiti, per l'annullamento:
     del   provvedimento   di  cui  alla  graduatoria  dei  candidati
partecipanti  alla prova di preselezione informatica per l'ammissione
al  concorso  a  duecentotrenta  posti  di notaio indetto con d.d. 10
luglio  2006  (pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio
2006)  nella  parte  in  cui  il ricorrente non e' stato ammesso alla
prova scritta;
     del  bando  di concorso nella parte in cui, all'art. 5, comma 7,
dispone  che  «il superamento della prova di preselezione da' diritto
all'espletamento  delle  prove  scritte  del  concorso  al  quale  si
riferisce la prova e dei due successivi; tale diritto e' riconosciuto
anche  a  coloro  che  hanno  superato l'ultima prova di preselezione
tenutasi   prima   della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166»;
     di   ogni   atto  a  questo  annesso,  connesso,  presupposto  o
consequenziale, ivi compreso il regolamento di attuazione della legge
n. 328/1995,   di   cui  al  d.m.  n. 74/1997,  come  successivamente
modificato con d.m. n. 290/1997, 339/1998 e 456/1999.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito  alla  udienza pubblica del 2 aprile 2008, relatore il dott.
Roberto Caponigro, l'avv. Mario Sanino per il ricorrente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Il  Ministero  della  giustizia,  con  decreto dirigenziale del 10
luglio 2006, ha bandito un concorso a duecentotrenta posti di notaio.
   Il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva del concorso,
ma, avendo riportato un solo errore, non e' stato ammesso a sostenere
le prove scritte.
   Di   talche'   -  nell'evidenziare  di  avere  superato  la  prova
preselettiva  con nessun errore in due precedenti concorsi per notaio
e, in particolare, nel penultimo concorso notarile bandito con d.d.g.
20  dicembre  2002  - ha proposto il presente ricorso, articolato nei
seguenti motivi:
     Illegittimita'  derivata  dell'art.  5,  comma  7,  del bando di
concorso  per incostituzionalita' dell'art. 16 d.lgs. n. 166/2006 per
contrasto  con  gli artt. 3, 35 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte
le figure sintomatiche in particolare per irragionevolezza, manifesta
ingiustizia, sviamento.
   L'art. 5, comma 7, del bando attua le previsioni di cui agli artt.
2  e  16  d.lgs.  n. 166/2006,  ma il disposto di cui all'art. 16 del
detto decreto sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e
97  Cost.  creando  una disparita' di trattamento tra soggetti che si
trovano  in  eguale  posizione  del  tutto  priva  di una ragionevole
motivazione.   La  norma  transitoria,  in  particolare,  limiterebbe
immotivatamente  l'ammissione  diretta al concorso a coloro che hanno
superato  la  prova  preselettiva  nell'ultimo  concorso precedente a
quello  di  cui  e'  causa,  mentre  le  regole  e  le  modalita'  di
svolgimento  della  prova  preselettiva  sarebbero  rimaste invariate
anche  a  seguito  della  novella  legislativa del 2006. L'art. 2 del
d.lgs.   n. 166/2006   stabilisce  che  il  superamento  della  prova
preselettiva  in un determinato concorso comporta l'esonero per i due
concorsi  successivi,  sicche'  la limitazione del beneficio disposta
con  la  norma  transitoria  al  solo  concorso  antecedente  sarebbe
apodittica ed illogica utilizzando un diverso parametro.
     Illegittimita'  costituzionale  legge n. 328/1995 per violazione
degli  artt.  3  e 97. La preselezione non potrebbe risolversi in uno
strumento  di  decimazione dei partecipanti al concorso, prescindendo
dalla  effettiva  preparazione degli stessi, mentre, per le modalita'
in  cui  e'  strutturata,  comporterebbe  l'attribuzione di esclusivo
rilievo  alle  risposte  date in modo estemporaneo e talora fortunoso
dai   candidati   nella   manciata   di  minuti  concessi.  La  prova
preselettiva,   cosi'   come  strutturata,  sarebbe  inadeguata  alle
finalita'  a  cui  e'  preposta. La previsione di un tetto massimo di
candidati,  inoltre,  sarebbe contrastante con i principi di cui agli
art. 3 e 97 Cost.
     Violazione  legge n. 328/1995. Eccesso di potere in tutte le sue
figure  sintomatiche  e  in  particolare  per  ingiustizia manifesta,
irrazionalita'  e perplessita' dell'azione amministrativa. Violazione
e  falsa applicazione legge n. 241/1990. Violazione d.m. n. 74/1997 e
successive modificazioni.
   Il  bando  avrebbe  violato il regolamento di attuazione di cui al
d.m.  n. 74/1997  avendo previsto un tempo di soli 45 minuti e non di
70 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva.
     Eccesso  di  potere  in  tutte  le  sue  figure sintomatiche: in
particolare illogicita', irragionevolezza, disparita' di trattamento,
ingiustizia   manifesta.   In   subordine:  illegittimita'  del  d.m.
n. 74/1997  e  successive modificazioni e integrazioni per violazione
della legge n. 328/1995.
   Il numero elevato dei candidati ha comportato una molteplicita' di
sessioni  svolte  a distanza di tempo l'una dall'altra, mentre la par
condicio  nei  concorsi  sarebbe  garantita  dall'unico  contesto  di
svolgimento delle prove e dall'unicita' del questionario.
     Violazione  legge n. 328/1995. Eccesso di potere in tutte le sue
figure    sintomatiche:   in   particolare   ingiustizia   manifesta,
irrazionalita' e perplessita' dell'azione amministrativa.
   La differenziazione tra domande facili e difficili su cui si fonda
la  preselezione  costituirebbe  un parametro lontano dai principi di
efficienza,  trasparenza  e logicita' della pubblica amministrazione.
Lo scopo dell'attribuzione dei vari livelli di difficolta' ai diversi
quesiti non si comprenderebbe atteso che l'esclusione dal concorso si
e' avuta anche per un solo errore indipendentemente dal livello della
domanda.
   Il  principio  dell'anonimato  dei singoli elaborati sarebbe stato
violato.  L'Avvocatura  dello Stato ha contestato la fondatezza delle
censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
   Il  ricorrente  ha  prodotto  ulteriore  memoria  a sostegno delle
proprie ragioni.
   L'istanza  cautelare e' stata accolta, ai fini dell'ammissione con
riserva del ricorrente alla prove scritte del concorso, con ordinanza
n. 3778  pronunciata  da questa sezione nella Camera di consiglio del
25  luglio  2007;  il relativo appello e' stato respinto dalla quarta
sezione  del  Consiglio  di  Stato  con ordinanza n. 6571 pronunciata
nella camera di consiglio del 14 dicembre 2007.
   All'udienza  pubblica  del  2  aprile  2008,  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione.
                            D i r i t t o
   1.   -   Il  dott.  Madio,  con  alcune  censure,  ha  prospettato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  16, comma 1, della legge
n. 166/2006   nonche'  del  complessivo  sistema  della  preselezione
informatica, mentre, con altre censure, ha sostenuto l'illegittimita'
delle concrete modalita' di svolgimento della prova preselettiva.
   2.  -  Le  censure  dedotte  in  ordine alle concrete modalita' di
svolgimento della prova preselettiva non possono essere accolte.
   In particolare, il Collegio fa presente che:
     la  norma,  ex  art.  4,  d.m.  n. 74/1997, che stabilisce in 70
minuti  la  durata  massima  della  prova  preselettiva  non preclude
all'Amministrazione  la  possibilita'  di stabilire una minore durata
per  lo  svolgimento  della  prova stessa, prevista in concreto in 45
minuti;
     il  principio  di contestualita' delle prove concorsuali attiene
piu'  propriamente all'ipotesi in cui la prova sia identica tra tutti
i concorrenti, sicche', nel caso di specie, l'articolazione temporale
della  preselezione  costituisce  una valutazione di opportunita' che
l'amministrazione  deve  effettuare  anche alla stregua delle proprie
esigenze organizzative;
     le  considerazioni  relative alle inutilita' di differenziare le
domande  tra  facili  e  difficili,  attenendo  al merito dell'azione
amministrativa,  non  sono  di  per  se'  sole idonee a dare conto di
eventuali illegittimita' della procedura concorsuale;
     il  principio  dell'anonimato, volto a garantire la par condicio
tra   i   concorrenti   e  l'imparzialita'  nella  valutazione  degli
elaborati, postula l'esercizio di un potere discrezionale, sub specie
di discrezionalita' tecnica, nell'attivita' della Commissione, mentre
non  assume  alcun  rilievo  quando,  come nell'ipotesi di specie, le
risposte  esatte  sono  individuate  in  via  preventiva,  sicche' la
correzione e' effettuata in via automatica e non richiede l'esercizio
di   alcuna   attivita'   valutativa  discrezionale,  essendo  invece
necessario  provare,  per  chi  lo  deduce,  un eventuale inserimento
esogeno.
   3.   -   Le   argomentazioni   sui   profili   di   illegittimita'
costituzionale del complessivo sistema della preselezione informatica
parimenti non possono essere condivise in quanto:
     lo  strumento  della  preselezione  informatica,  finalizzato  a
decurtare  in  modo  cospicuo  il  numero  degli  aspiranti,  non  si
sostanzia  in  un  sistema  ontologicamente  inidoneo a dimostrare la
preparazione   dei  candidati  e  contrario  al  parametro  del  buon
andamento dell'amministrazione;
     la  legge correla il numero di candidati da ammettere alle prove
scritte   a   quello   dei  posti  messi  a  concorso  e  cio'  puo',
indirettamente,  condurre  ad escludere quanti abbiano commesso anche
un  solo  errore  nella preselezione; peraltro, la scelta legislativa
non sembra travalicare i limiti della discrezionalita', atteso che il
parametro  obiettivo  impiegato  rimane  congruo  e razionale poiche'
consente  la  partecipazione  alle  fasi  successive  della procedura
soltanto  a  soggetti  che  hanno  dimostrato di possedere attitudini
pertinenti  alla professione e, se il meccanismo di preselezione puo'
di fatto determinare l'esclusione di soggetti pur dotati di una certa
preparazione   e   competenza,  tanto  non  basta  ad  inferirne  una
violazione  di  principi  costituzionali,  anche  considerando che un
significativo  grado  di  aleatorieta'  e'  insito  in ogni procedura
concorsuale;
     la Corte costituzionale, d'altra parte, investita, con ordinanza
di  rimessione  di  questo  tribunale  n. 10129/2004, del giudizio di
legittimita'   costituzionale  delle  norme  disciplinanti  la  prova
preliminare  del  concorso  notarile  ha  dichiarato,  con  ordinanza
n. 273/2005,  la manifesta inammissibilita' della questione, sicche',
alla  luce  di  tale  pronuncia  del  supremo giudice delle leggi, le
relative    questioni    di    costituzionalita'   devono   ritenersi
manifestamente infondate.
   4. - Il Collegio ritiene, invece, che la questione di legittimita'
costituzionale   dell'art.   16,  comma  1,  d.lgs.  n. 166/2006  sia
rilevante e non manifestamente infondata.
   Il  principio  d'uguaglianza  di cui all'art. 3 Cost. non vieta in
assoluto    discipline   differenziate,   ma   solo   discriminazioni
irragionevoli,   con   una   presunzione  di  irrazionalita'  per  le
discriminazioni  fondate su una delle categorie indicate nello stesso
art.  3,  per  cui  il principio di uguaglianza viene ad evolversi in
principio di ragionevolezza delle leggi.
   Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative
contenute  in  atti  aventi valore di legge siano adeguate e coerenti
rispetto  al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed
in  tal  modo  costituisce  un  limite  al  potere  discrezionale del
legislatore impedendone un esercizio arbitrario.
   La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui
suoi  presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi
e  fini  e  l'accertamento  degli  stessi  fini  ed  il  giudizio  di
costituzionalita'   si   compie   mediante   comparazione  tra  norma
costituzionale,  norma  della cui costituzionalita' si dubita e terza
norma  ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che
se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto
a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla
stregua    del   principio   di   ragionevolezza,   tale   norma   e'
incostituzionale.
   In  altri  termini,  l'organo  legislativo,  al  quale  spetta  di
compiere  le scelte relative alla individuazione dei fini di utilita'
generale  che  con la legge si intendono perseguire, deve compiere un
apprezzamento  dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati
che   non   sia   inficiato   da   criteri   illogici,   arbitrari  o
contraddittori, altrimenti la norma e' viziata da irragionevolezza ed
e'  lesiva  del  principio  di  cui  all'art. 3 Cost. nonche', quando
incide  sull'azione  amministrativa,  del canone di buon andamento di
cui all'art. 97 Cost.
   Nel  caso  di  specie,  occorre  considerare  che l'art. 2, d.lgs.
n. 166/2006  ha  apportato  all'art.  5-bis,  legge n. 89/1913 alcune
modificazioni,  sostituendo  il  comma  5  del  detto  art.  5-bis ed
introducendo, tra l'altro, il comma 5-bis, secondo cui il superamento
della  prova di preselezione informatica da' diritto all'espletamento
delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei
due successivi.
   La  scelta  del  legislatore  e'  stata  quella di ritenere che il
superamento  della  prova di preselezione attesta una preparazione di
base   pertinente   alla   professione   idonea   a   consentire   la
partecipazione  alle  prove  scritte  non soltanto con riferimento al
concorso  nel  cui  ambito  la  prova e' stata sostenuta ma anche con
riferimento  ai due concorsi successivi per i quali, quindi, sussiste
una sorta di presunzione iuris et de iure di idoneita'.
   Il  fine di utilita' generale, che emerge chiaramente dalla norma,
appare pero' perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con
mezzi illogici e contraddittori.
   L'art.  16,  comma 1, d.lgs. n. 166/2006 prevede che il diritto di
cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis, legge n. 89/1913, come sostituito
dall'art.  2,  comma  1,  e'  riconosciuto  anche  a coloro che hanno
superato  l'ultima  prova  di preselezione informatica tenutasi prima
della data di entrata in vigore del decreto.
   Ne  consegue  che,  mentre  la  norma  ordinaria,  che funge nella
fattispecie   da   tertium  comparationis,  individua  l'effetto  del
superamento    della    preselezione    informatica    nel    diritto
all'espletamento  delle  prove  scritte  anche  per  i successivi due
concorsi,  oltre  a  quello  al quale si riferisce la prova, la norma
transitoria,  con  riferimento  al  pregresso,  attribuisce lo stesso
diritto  a  coloro  che  hanno  superato  l'ultima prova di selezione
informatica  tenutasi prima dell'entrata in vigore del decreto ma non
anche a coloro che hanno superato la penultima.
   Di   qui,   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma 1, per violazione
degli  artt. 3 e 97 Cost. in quanto, una volta individuato quale fine
di  utilita'  generale  l'ammissione alle prove scritte per un numero
complessivo di tre concorsi consecutivi in favore dei concorrenti che
hanno  superato la prova di preselezione informatica, appare illogico
e  contraddittorio  non  prevedere  lo  stesso  effetto  anche per il
periodo pregresso, vale a dire attribuire il diritto all'espletamento
delle  prove scritte al concorso successivo all'entrata in vigore del
d.lgs.  n. 166/2006  non solo a chi ha superato l'ultima ma anche chi
ha  superato  la  penultima prova di preselezione informatica, per un
totale di tre concorsi consecutivi.
   In  altre parole, il Collegio rileva che attribuire al superamento
della  prova  di  preselezione informatica l'effetto di consentire la
partecipazione  alle  prove  scritte  del  concorso a cui la prova si
riferisce  ed  ai  successivi  due  (per  un  totale  di tre concorsi
consecutivi)  rientra  in una sfera insindacabile di discrezionalita'
legislativa,  ma, una volta che il legislatore ha ritenuto di dettare
tale  disciplina,  non  vi  e'  alcuna  ragione  e, anzi, si presenta
illogico   e   contraddittorio   che   tale  prescrizione,  volta  al
perseguimento  di un fine di utilita' generale, trovi un'applicazione
diversa  e  piu'  restrittiva in relazione alle prove di preselezione
informatica sostenute nei concorsi precedenti.
   La  questione e' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto
l'eventuale   annullamento   della  norma  in  sede  di  giudizio  di
legittimita'  costituzionale determinerebbe l'illegittimita' derivata
dell'art.  5,  comma  7,  seconda  parte,  del bando di concorso, che
reitera  il  disposto  della  norma  della  cui  costituzionalita' si
dubita,  e  la  conseguente  illegittimita'  della non ammissione del
ricorrente  (che  ha  superato  la  penultima  prova  di preselezione
tenutasi prima dell'entrata in vigore del decreto) alla prova scritta
del  concorso  a  duecentotrenta  posti di notaio indetto con d.d. 10
luglio 2006.
   Pertanto,  si presenta rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e
97  Cost.,  dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006, nella parte in
cui  prevede  che  il  diritto  di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis
della  legge  n. 89/1913,  come  sostituito  dall'art. 2, comma 1, e'
riconosciuto  anche  a  coloro  che  hanno superato l'ultima prova di
preselezione  informatica  tenutasi  prima  della  data di entrata in
vigore  del  decreto  e  non  anche  a  coloro  che hanno superato la
penultima  prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata
in vigore del decreto.
   Di  conseguenza,  occorre  sospendere  il giudizio e rimettere gli
atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.