IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6569 del 2007, proposto da Vincenzo Madio rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Marco Di Lullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180; Contro Ministero della Giustizia - Commissione esaminatrice del concorso bandito con d.d. 10 luglio 2006, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonche' Maurizio Monti e Lorenzo Colizzi, non costituiti, per l'annullamento: del provvedimento di cui alla graduatoria dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con d.d. 10 luglio 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006) nella parte in cui il ricorrente non e' stato ammesso alla prova scritta; del bando di concorso nella parte in cui, all'art. 5, comma 7, dispone che «il superamento della prova di preselezione da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi; tale diritto e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166»; di ogni atto a questo annesso, connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il regolamento di attuazione della legge n. 328/1995, di cui al d.m. n. 74/1997, come successivamente modificato con d.m. n. 290/1997, 339/1998 e 456/1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla udienza pubblica del 2 aprile 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, l'avv. Mario Sanino per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Il Ministero della giustizia, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2006, ha bandito un concorso a duecentotrenta posti di notaio. Il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva del concorso, ma, avendo riportato un solo errore, non e' stato ammesso a sostenere le prove scritte. Di talche' - nell'evidenziare di avere superato la prova preselettiva con nessun errore in due precedenti concorsi per notaio e, in particolare, nel penultimo concorso notarile bandito con d.d.g. 20 dicembre 2002 - ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Illegittimita' derivata dell'art. 5, comma 7, del bando di concorso per incostituzionalita' dell'art. 16 d.lgs. n. 166/2006 per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche in particolare per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, sviamento. L'art. 5, comma 7, del bando attua le previsioni di cui agli artt. 2 e 16 d.lgs. n. 166/2006, ma il disposto di cui all'art. 16 del detto decreto sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. creando una disparita' di trattamento tra soggetti che si trovano in eguale posizione del tutto priva di una ragionevole motivazione. La norma transitoria, in particolare, limiterebbe immotivatamente l'ammissione diretta al concorso a coloro che hanno superato la prova preselettiva nell'ultimo concorso precedente a quello di cui e' causa, mentre le regole e le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sarebbero rimaste invariate anche a seguito della novella legislativa del 2006. L'art. 2 del d.lgs. n. 166/2006 stabilisce che il superamento della prova preselettiva in un determinato concorso comporta l'esonero per i due concorsi successivi, sicche' la limitazione del beneficio disposta con la norma transitoria al solo concorso antecedente sarebbe apodittica ed illogica utilizzando un diverso parametro. Illegittimita' costituzionale legge n. 328/1995 per violazione degli artt. 3 e 97. La preselezione non potrebbe risolversi in uno strumento di decimazione dei partecipanti al concorso, prescindendo dalla effettiva preparazione degli stessi, mentre, per le modalita' in cui e' strutturata, comporterebbe l'attribuzione di esclusivo rilievo alle risposte date in modo estemporaneo e talora fortunoso dai candidati nella manciata di minuti concessi. La prova preselettiva, cosi' come strutturata, sarebbe inadeguata alle finalita' a cui e' preposta. La previsione di un tetto massimo di candidati, inoltre, sarebbe contrastante con i principi di cui agli art. 3 e 97 Cost. Violazione legge n. 328/1995. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per ingiustizia manifesta, irrazionalita' e perplessita' dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione legge n. 241/1990. Violazione d.m. n. 74/1997 e successive modificazioni. Il bando avrebbe violato il regolamento di attuazione di cui al d.m. n. 74/1997 avendo previsto un tempo di soli 45 minuti e non di 70 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare illogicita', irragionevolezza, disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta. In subordine: illegittimita' del d.m. n. 74/1997 e successive modificazioni e integrazioni per violazione della legge n. 328/1995. Il numero elevato dei candidati ha comportato una molteplicita' di sessioni svolte a distanza di tempo l'una dall'altra, mentre la par condicio nei concorsi sarebbe garantita dall'unico contesto di svolgimento delle prove e dall'unicita' del questionario. Violazione legge n. 328/1995. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare ingiustizia manifesta, irrazionalita' e perplessita' dell'azione amministrativa. La differenziazione tra domande facili e difficili su cui si fonda la preselezione costituirebbe un parametro lontano dai principi di efficienza, trasparenza e logicita' della pubblica amministrazione. Lo scopo dell'attribuzione dei vari livelli di difficolta' ai diversi quesiti non si comprenderebbe atteso che l'esclusione dal concorso si e' avuta anche per un solo errore indipendentemente dal livello della domanda. Il principio dell'anonimato dei singoli elaborati sarebbe stato violato. L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha prodotto ulteriore memoria a sostegno delle proprie ragioni. L'istanza cautelare e' stata accolta, ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alla prove scritte del concorso, con ordinanza n. 3778 pronunciata da questa sezione nella Camera di consiglio del 25 luglio 2007; il relativo appello e' stato respinto dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6571 pronunciata nella camera di consiglio del 14 dicembre 2007. All'udienza pubblica del 2 aprile 2008, la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o 1. - Il dott. Madio, con alcune censure, ha prospettato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/2006 nonche' del complessivo sistema della preselezione informatica, mentre, con altre censure, ha sostenuto l'illegittimita' delle concrete modalita' di svolgimento della prova preselettiva. 2. - Le censure dedotte in ordine alle concrete modalita' di svolgimento della prova preselettiva non possono essere accolte. In particolare, il Collegio fa presente che: la norma, ex art. 4, d.m. n. 74/1997, che stabilisce in 70 minuti la durata massima della prova preselettiva non preclude all'Amministrazione la possibilita' di stabilire una minore durata per lo svolgimento della prova stessa, prevista in concreto in 45 minuti; il principio di contestualita' delle prove concorsuali attiene piu' propriamente all'ipotesi in cui la prova sia identica tra tutti i concorrenti, sicche', nel caso di specie, l'articolazione temporale della preselezione costituisce una valutazione di opportunita' che l'amministrazione deve effettuare anche alla stregua delle proprie esigenze organizzative; le considerazioni relative alle inutilita' di differenziare le domande tra facili e difficili, attenendo al merito dell'azione amministrativa, non sono di per se' sole idonee a dare conto di eventuali illegittimita' della procedura concorsuale; il principio dell'anonimato, volto a garantire la par condicio tra i concorrenti e l'imparzialita' nella valutazione degli elaborati, postula l'esercizio di un potere discrezionale, sub specie di discrezionalita' tecnica, nell'attivita' della Commissione, mentre non assume alcun rilievo quando, come nell'ipotesi di specie, le risposte esatte sono individuate in via preventiva, sicche' la correzione e' effettuata in via automatica e non richiede l'esercizio di alcuna attivita' valutativa discrezionale, essendo invece necessario provare, per chi lo deduce, un eventuale inserimento esogeno. 3. - Le argomentazioni sui profili di illegittimita' costituzionale del complessivo sistema della preselezione informatica parimenti non possono essere condivise in quanto: lo strumento della preselezione informatica, finalizzato a decurtare in modo cospicuo il numero degli aspiranti, non si sostanzia in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione; la legge correla il numero di candidati da ammettere alle prove scritte a quello dei posti messi a concorso e cio' puo', indirettamente, condurre ad escludere quanti abbiano commesso anche un solo errore nella preselezione; peraltro, la scelta legislativa non sembra travalicare i limiti della discrezionalita', atteso che il parametro obiettivo impiegato rimane congruo e razionale poiche' consente la partecipazione alle fasi successive della procedura soltanto a soggetti che hanno dimostrato di possedere attitudini pertinenti alla professione e, se il meccanismo di preselezione puo' di fatto determinare l'esclusione di soggetti pur dotati di una certa preparazione e competenza, tanto non basta ad inferirne una violazione di principi costituzionali, anche considerando che un significativo grado di aleatorieta' e' insito in ogni procedura concorsuale; la Corte costituzionale, d'altra parte, investita, con ordinanza di rimessione di questo tribunale n. 10129/2004, del giudizio di legittimita' costituzionale delle norme disciplinanti la prova preliminare del concorso notarile ha dichiarato, con ordinanza n. 273/2005, la manifesta inammissibilita' della questione, sicche', alla luce di tale pronuncia del supremo giudice delle leggi, le relative questioni di costituzionalita' devono ritenersi manifestamente infondate. 4. - Il Collegio ritiene, invece, che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006 sia rilevante e non manifestamente infondata. Il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irragionevoli, con una presunzione di irrazionalita' per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi. Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e coerenti rispetto al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed in tal modo costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore impedendone un esercizio arbitrario. La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini e l'accertamento degli stessi fini ed il giudizio di costituzionalita' si compie mediante comparazione tra norma costituzionale, norma della cui costituzionalita' si dubita e terza norma ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla stregua del principio di ragionevolezza, tale norma e' incostituzionale. In altri termini, l'organo legislativo, al quale spetta di compiere le scelte relative alla individuazione dei fini di utilita' generale che con la legge si intendono perseguire, deve compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati che non sia inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, altrimenti la norma e' viziata da irragionevolezza ed e' lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. nonche', quando incide sull'azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie, occorre considerare che l'art. 2, d.lgs. n. 166/2006 ha apportato all'art. 5-bis, legge n. 89/1913 alcune modificazioni, sostituendo il comma 5 del detto art. 5-bis ed introducendo, tra l'altro, il comma 5-bis, secondo cui il superamento della prova di preselezione informatica da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi. La scelta del legislatore e' stata quella di ritenere che il superamento della prova di preselezione attesta una preparazione di base pertinente alla professione idonea a consentire la partecipazione alle prove scritte non soltanto con riferimento al concorso nel cui ambito la prova e' stata sostenuta ma anche con riferimento ai due concorsi successivi per i quali, quindi, sussiste una sorta di presunzione iuris et de iure di idoneita'. Il fine di utilita' generale, che emerge chiaramente dalla norma, appare pero' perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con mezzi illogici e contraddittori. L'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006 prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis, legge n. 89/1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che, mentre la norma ordinaria, che funge nella fattispecie da tertium comparationis, individua l'effetto del superamento della preselezione informatica nel diritto all'espletamento delle prove scritte anche per i successivi due concorsi, oltre a quello al quale si riferisce la prova, la norma transitoria, con riferimento al pregresso, attribuisce lo stesso diritto a coloro che hanno superato l'ultima prova di selezione informatica tenutasi prima dell'entrata in vigore del decreto ma non anche a coloro che hanno superato la penultima. Di qui, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto, una volta individuato quale fine di utilita' generale l'ammissione alle prove scritte per un numero complessivo di tre concorsi consecutivi in favore dei concorrenti che hanno superato la prova di preselezione informatica, appare illogico e contraddittorio non prevedere lo stesso effetto anche per il periodo pregresso, vale a dire attribuire il diritto all'espletamento delle prove scritte al concorso successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006 non solo a chi ha superato l'ultima ma anche chi ha superato la penultima prova di preselezione informatica, per un totale di tre concorsi consecutivi. In altre parole, il Collegio rileva che attribuire al superamento della prova di preselezione informatica l'effetto di consentire la partecipazione alle prove scritte del concorso a cui la prova si riferisce ed ai successivi due (per un totale di tre concorsi consecutivi) rientra in una sfera insindacabile di discrezionalita' legislativa, ma, una volta che il legislatore ha ritenuto di dettare tale disciplina, non vi e' alcuna ragione e, anzi, si presenta illogico e contraddittorio che tale prescrizione, volta al perseguimento di un fine di utilita' generale, trovi un'applicazione diversa e piu' restrittiva in relazione alle prove di preselezione informatica sostenute nei concorsi precedenti. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto l'eventuale annullamento della norma in sede di giudizio di legittimita' costituzionale determinerebbe l'illegittimita' derivata dell'art. 5, comma 7, seconda parte, del bando di concorso, che reitera il disposto della norma della cui costituzionalita' si dubita, e la conseguente illegittimita' della non ammissione del ricorrente (che ha superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima dell'entrata in vigore del decreto) alla prova scritta del concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con d.d. 10 luglio 2006. Pertanto, si presenta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006, nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis della legge n. 89/1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto. Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.