IL GIUDICE DI PACE
   Premesso   che  il  ricorrente,  sia  nell'atto  introduttivo  del
presente  procedimento  che in note di udienza datate 15 gennaio 2008
ha  sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 45
del  d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
     che  la  predetta  eccezione  si  palesa,  ad  avviso  di questo
giudice, non manifestamente infondata e rilevante;
     che sulla rilevanza della questione si osserva quanto segue:
      nel  caso di specie e' rinvenibile un profilo di illegittimita'
costituzionale  per  violazione,  del principio di eguaglianza, nella
sua  declinazione  della  ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1,
della Costituzione.
   L'art.  45  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, non
statuisce  che  le  apparecchiature  destinate all'accertamento delle
violazioni  dei  limiti  di  velocita'  siano  sottoposte a verifiche
periodiche della funzionalita' (taratura).
   Tale  contenuto  normativo  risulta contrastante con la disciplina
contemplata  dall'art.  2,  comma  1, della legge n. 273 del 1991, la
quale,  al  fine di realizzare la procedura di taratura, prescrive la
realizzazione  dei  campioni  primari  sia per le unita' di misura di
base  e  supplementari,  sia  per  le  unita'  di misura derivate del
sistema internazionale delle unita' di misura SI, il quale include la
velocita' come unita' derivata.
   La   prescrizione   della   legge  n. 273  costituisce  disciplina
normativa  generale, afferente al sistema internazionale delle unita'
di misura CI. Tale dato e' rinvenibile nella sentenza n. 277 del 2007
della  Corte costituzionale, la quale menziona, sotto forma di obiter
dictum,  la  volonta'  della  stessa  amministrazione ministeriale di
uniformarsi all'obbligo di taratura (nota 27 settembre 2000, n. 6050,
emessa  dal  Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale).
   La stessa Corte costituzionale ha rilevato, in via interpretativa,
la  riconducibilita' degli apparecchi di rilevazione della velocita',
in  dotazione  alle  polizie  stradali,  alla  categoria dei campioni
primari e supplementari soggetti a verifiche periodiche/tarature).
   In   ragione   dello   stesso  orientamento  della  giurisprudenza
costituzionale  rileva,  nel  caso di specie, la tipica situazione di
incostituzionalita', soggetta al controllo di ragionevolezza.
   Piu'  precisamente  si  riscontra una norma, l'art. 45 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, della legge n. 273 del 1991.
   In  tale caso la valutazione operata dall'ordinamento e' relativa,
ovverosia  rileva  la  circostanza  che  due  disposizioni, aventi ad
oggetto  la  regolazione  di  fattispecie  aventi profili di analogia
(utilizzo  di  apparecchi  di  rilevazione  della velocita' stradale,
sprovvisti  di  obblighi di taratura, - norma del codice della strada
-; disciplina dell'obbligo delle verifiche per i medesimi apparecchi,
-  norma  n. 273  del  1991  -),  danno  luogo  ad una contraddizione
distruttiva del diritto come ordinamento.
   La  violazione  e' quella riguardante il principio di razionalita'
(ragionevolezza ex art. 3 Cost.), ovverosia il dovere del legislatore
di equiparare il trattamento delle situazioni differenti.
   Nel   nostro  caso  di  specie  i  principi  sopra  menzionati  si
manifestano dando luogo ad una struttura ternaria: norma legislativa,
soggetta  a  controllo  di costituzionalita', norma giuridica di pari
grado  contraddetta  dalla  prima,  ma  che  al tempo stesso funge da
termine  di  raffronto  della prima ed il principio costituzionale di
eguaglianza-razionalita-ragionevolezza   che   impone  l'eliminazione
della norma irrazionale che viola la coerenza del sistema.
   La  norma  che  nel  nostro caso opera la rottura del principio di
coerenza  e'  l'art.  45  della legge n. 285 del 1992, in quanto, pur
presentando  una  ratio comune a quella di cui all'art. 2 della legge
n. 273 del 1991, introduce un trattamento normativo contrastante.
   Visto  che  le  due  norme  hanno  rationes  comuni  (ruolo  degli
apparecchi di rilevazione), risulta lesivo dell'art. 3 Cost. il fatto
che  la  legge  del  1992 introduca una valutazione della fattispecie
diversa  e  contrastante con quella contemplata dalla legge del 1991,
la quale funge da tertium comparationis (termine di raffronto) per il
carattere  generale  della  fattispecie  regolata  e  per  il fine di
garantire  l'efficienza,  attraverso  la taratura, degli strumenti di
rilevazione di qualsiasi velocita'.
   L'obiettivo  della  legge  del  1991,  rispetto  agli strumenti di
controllo  della velocita' anche stradale, e' funzionale a realizzare
valori  di  efficienza,  connessi  ad una amministrazione razionale e
ragionevole  dell'attivita'  di  repressione  e  di prevenzione anche
delle  infrazioni  stradali,  oltreche'  quei  valori  costituzionali
connessi  all'esercizio  del  diritto  di  difesa,  che  risulterebbe
conculcato,  qualora  apparecchi  non  tarati  fossero  sufficienti a
fondare provvedimenti di accertamento delle infrazioni.
   Pertanto  per  ripristinare  la  coerenza dell'ordinamento violata
risulta  necessario annullare la norma del codice della strada, nella
parte  in  cui  e'  interpretata  nel  senso  di  non assoggettare le
apparecchiature  alle  verifiche  prescritte  dalla  legge n. 273 del
1991.