IL GIUDICE DI PACE Premesso che il ricorrente, sia nell'atto introduttivo del presente procedimento che in note di udienza datate 15 gennaio 2008 ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che la predetta eccezione si palesa, ad avviso di questo giudice, non manifestamente infondata e rilevante; che sulla rilevanza della questione si osserva quanto segue: nel caso di specie e' rinvenibile un profilo di illegittimita' costituzionale per violazione, del principio di eguaglianza, nella sua declinazione della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione. L'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non statuisce che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' (taratura). Tale contenuto normativo risulta contrastante con la disciplina contemplata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, la quale, al fine di realizzare la procedura di taratura, prescrive la realizzazione dei campioni primari sia per le unita' di misura di base e supplementari, sia per le unita' di misura derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI, il quale include la velocita' come unita' derivata. La prescrizione della legge n. 273 costituisce disciplina normativa generale, afferente al sistema internazionale delle unita' di misura CI. Tale dato e' rinvenibile nella sentenza n. 277 del 2007 della Corte costituzionale, la quale menziona, sotto forma di obiter dictum, la volonta' della stessa amministrazione ministeriale di uniformarsi all'obbligo di taratura (nota 27 settembre 2000, n. 6050, emessa dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale). La stessa Corte costituzionale ha rilevato, in via interpretativa, la riconducibilita' degli apparecchi di rilevazione della velocita', in dotazione alle polizie stradali, alla categoria dei campioni primari e supplementari soggetti a verifiche periodiche/tarature). In ragione dello stesso orientamento della giurisprudenza costituzionale rileva, nel caso di specie, la tipica situazione di incostituzionalita', soggetta al controllo di ragionevolezza. Piu' precisamente si riscontra una norma, l'art. 45 del decreto legislativo n. 285 del 1992, della legge n. 273 del 1991. In tale caso la valutazione operata dall'ordinamento e' relativa, ovverosia rileva la circostanza che due disposizioni, aventi ad oggetto la regolazione di fattispecie aventi profili di analogia (utilizzo di apparecchi di rilevazione della velocita' stradale, sprovvisti di obblighi di taratura, - norma del codice della strada -; disciplina dell'obbligo delle verifiche per i medesimi apparecchi, - norma n. 273 del 1991 -), danno luogo ad una contraddizione distruttiva del diritto come ordinamento. La violazione e' quella riguardante il principio di razionalita' (ragionevolezza ex art. 3 Cost.), ovverosia il dovere del legislatore di equiparare il trattamento delle situazioni differenti. Nel nostro caso di specie i principi sopra menzionati si manifestano dando luogo ad una struttura ternaria: norma legislativa, soggetta a controllo di costituzionalita', norma giuridica di pari grado contraddetta dalla prima, ma che al tempo stesso funge da termine di raffronto della prima ed il principio costituzionale di eguaglianza-razionalita-ragionevolezza che impone l'eliminazione della norma irrazionale che viola la coerenza del sistema. La norma che nel nostro caso opera la rottura del principio di coerenza e' l'art. 45 della legge n. 285 del 1992, in quanto, pur presentando una ratio comune a quella di cui all'art. 2 della legge n. 273 del 1991, introduce un trattamento normativo contrastante. Visto che le due norme hanno rationes comuni (ruolo degli apparecchi di rilevazione), risulta lesivo dell'art. 3 Cost. il fatto che la legge del 1992 introduca una valutazione della fattispecie diversa e contrastante con quella contemplata dalla legge del 1991, la quale funge da tertium comparationis (termine di raffronto) per il carattere generale della fattispecie regolata e per il fine di garantire l'efficienza, attraverso la taratura, degli strumenti di rilevazione di qualsiasi velocita'. L'obiettivo della legge del 1991, rispetto agli strumenti di controllo della velocita' anche stradale, e' funzionale a realizzare valori di efficienza, connessi ad una amministrazione razionale e ragionevole dell'attivita' di repressione e di prevenzione anche delle infrazioni stradali, oltreche' quei valori costituzionali connessi all'esercizio del diritto di difesa, che risulterebbe conculcato, qualora apparecchi non tarati fossero sufficienti a fondare provvedimenti di accertamento delle infrazioni. Pertanto per ripristinare la coerenza dell'ordinamento violata risulta necessario annullare la norma del codice della strada, nella parte in cui e' interpretata nel senso di non assoggettare le apparecchiature alle verifiche prescritte dalla legge n. 273 del 1991.