IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento n. 26256/06
R.G. - Accertamento tecnico preventivo.
   Il presidente premette in fatto quanto segue:
   1.  -  Con decreto emesso in data 29 settembre 2006 sul ricorso di
Borca  Piera  Maria,  ammessa  al  patrocinio  a spese dello Stato ex
d.P.R.   n. 115/2002,  il  presidente  della  sezione,  delegato  dal
presidente  del tribunale per questi incombenti, dispose accertamento
tecnico  preventivo  ex  art.  696  c.p.c.  in  ordine  ai vizi di un
immobile  a  lei locato, designando quale consulente tecnico il geom.
Fulvio  Casalis.  Portato a compimento l'incarico il CTU deposito' la
relazione  e  in  data  21  novembre 2006, presento' la parcella, che
venne  liquidata dallo scrivente con decreto del 3 gennaio 2007 nella
misura  di  Euro  562,68,  di  cui 59,00 per esposti e anticipazioni,
oltre  IVA  e  Cassa  Previdenza,  e posta in un primo tempo a carico
della ricorrente Borca.
   2.  -  Con ricorso depositato il 28 marzo 2007, tuttavia, il geom.
Casalis  chiese  che,  a  parziale  rettifica  del  provvedimento, il
compenso  fosse  posto  a  carico dello Stato, con evidente implicito
richiamo  al  fatto  che  la  Borca era stata ammessa al patrocinio a
spese dello Stato.
   3. - In accoglimento del ricorso questo giudice, con provvedimento
in   data   12  maggio  2007  dep.  il  21  maggio  2007,  dato  atto
dell'ammissione  del  Borca  al beneficio, a rettifica del precedente
decreto pose a carico dello Stato il compenso come sopra liquidato.
   4. - Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria
e  non avendo l'erario, ne' tantomeno la Borca, corrisposto alcunche'
al  geom.  Casalis,  occorre  verificare  la  conformita' a legge dei
predetti decreti di liquidazione.
   5.  -  L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere
le  spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile
ed  amministrativo  in:  «l'onorario,  l'indennita'  di  viaggio e di
soggiorno,  le  spese  di viaggio e il rimborso delle spese sostenute
per l'adempimento dell'incarico».
   6.  -  L'art.  131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia  -  Testo A Capo VI - Effetti dell'ammissione al
patrocinio)  recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e
relativamente  alle  spese  a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate  a  debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma
4,  nell'elencare  la  spese  anticipate  dall'erario,  include, alla
lettera  a),  «gli  onorari  e  le spese dovute ai difensori» e, alla
lettera  c)  «le  indennita'  e  le  spese  di  viaggio  spettanti  a
testimoni,  a  notai,  a  consulenti tecnici di parte e ausiliari del
magistrato,    nonche'   le   spese   sostenute   per   l'adempimento
dell'incarico  da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra
le  spese anticipate dall'erario non sono ricomprei gli onorari degli
ausiliari del giudice, quali per legge (art. 3,lett. n) sono, tra gli
altri,  i  consulenti  tecnici  di  ufficio,  come, peraltro, risulta
expressis  verbis  dal disposto del comma 3 del medesimo articolo, ma
soltanto  le  indennita',  le spese di viaggio e quelle richieste per
l'adempimento  dell'incarico,  quelle,  cioe', che nel caso di specie
sono  state  liquidate  al  geom. Casalis in Euro 59,00. Gli onorari,
invece, a differenza di quelli spettanti ai difensori, sono prenotati
a  debito,  il  che  significa  (art.  3  lett.  s)  che  si  fa  una
«annotazione  a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non
vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero».
   7.  -  Dovrebbe  pertanto essere revocato il decreto del 12 maggio
2007,  in  quanto  ha  illegittimamente  posto  a  carico dello Stato
l'intero  compenso  del  C.T.U.  anziche' le sole spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico.
   8.  -  Ma merita revisione anche la liquidazione dell'onorario del
C.T.U.  Infatti  l'art.  130,  del  d.P.R.,  intitolato «Compensi del
difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di
parte»   dispone   che:   «Gli   importi   spettanti   al  difensore,
all'ausiliario  del  magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti  della  meta', sicche' l'onorario nchiesto dal geom.. Casalis
in  Euro  503,68,  corrispondenti  a  61  vacazioni riconosciute come
congrue   dal   giudice,   deve  essere  dimidiato,  e  pertanto  ora
riliquidato  in  Euro 251,84 per onorari ed Euro 59,00 per esposti ed
anticipazioni,  totali  Euro 310,84, oltre IVA 20% e Cassa Previdenza
Geometri  4%.  In  conclusione deve essere posto a carico dell'erario
soltanto  l'importo  di Euro 59,00 liquidato per spese necessarie per
l'adempimento deIl'incarico.
   9.  - Tuttavia questo presidente, per le ragioni che si vengono ad
esporre,  dubita  della  conformita'  a Costituzione della disciplina
delle  spese  processuali quale si e' esposta ai § § da 5 a
7,   e  solleva  pertanto,  di  ufficio,  questione  di  legittimita'
costituzionale.  ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  sospendendo  la.  decisione  in ordine alla revoca del
provvedimento di accollo del compenso del C.T.U. all'erario.
   10.  -  Sulla  legittimazione del presidente avanti al quale si e'
svolto il procedimento ex art. 696 c.p.c. a sollevare la questione di
legittimita'  costituzionale  Per giurisprudenza della giurisprudenza
della  Corte,  la  legittimazione  del  giudice  civile  a  sollevare
l'incidente  di  costituzionalita' va affermata o negata, secondo che
la  questione  concerna  o  non concerna disposizioni di legge che il
giudice  debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria.
Nella.  specie,  la  questione  che  intende  prospettare  alla Corte
attiene  al  un  provvedimento  di competenza del presidente adito ex
art.  696  c,p.c., inserito in un procedimento - quello di istruzione
preventiva  -  che  inizia e si conclude avanti a lui. Da cio' la sua
legittimazione    a    sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  di  una disposizione di cui egli stesso e' chiamato a
fare applicazione.
   11.  -  La  questione  si configura m termini, che sono analoghi a
quelli affrontati dalla Corte nella sentenza n. 174/2006 in relazione
al   compenso  del  curatore  fallimentare  che  non  trovi  capienza
nell'attivo  fallimentare,  sollevata  dal  Tribunale  di  Palermo in
relazione  ad  un  provvediento  con  cui  il  giudice delegate aveva
respinto  la  richiesta  di  porre  a carico dell'Erario il saldo del
compenso  del  ruatore (v. § 1 della sentenza). Il giudice delle
leggi  ha  dichiarato, per violazinoe dell'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimita'  costituzionale,  dell'art. 146, comma 3, del d.P.R.
30  maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia - Testo A), nella
parte  in  cui  non prevede che sono spese anticipate dall'erario «Le
spese  ed  onorari»  al curatore. Ma anche nell'odierno caso la norma
pertinente,  ossia  l'art.  131 del decretro nm, 15/2002, preclude al
magistrate  di  prre  ac  arico  dell'erario  gli  onorari  spettanti
all'ausiliario-consulene    tecnico    per   l'opera   prestata   nel
procediemnto,  avente  natura giurisdizionale e contenziosa in quanto
prodromico  ad  un  ordinario giudizio di cognizione, di accertamento
tecnico  preventivo.  In  questo  senso  la  questione  e' rilevante,
restando  in  forza  di  quella  norma  escluso  il diritto del geom.
Casalis  a  vedersi  anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli e
non   ripetibili   dalla  parte  che  ha  chiesto  l'atto  in  quanto
beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato.
   12. - In punto non manifesta infondatezza si osserva che vi e' una
irragionevole disparita' di trattamento, che si pone in contrasto con
l'art.  3  della Costituzione, a svantaggio del consulente tecnico di
ufficio  rispetto  ad altre figure professionali che intervengono nel
processo  civile  e  che sono soddisfatte direttamente dall'erario: i
difensori  (art.  131  comma 4 lett. c) e, soprattutto, gli ausiliari
del   magistrato,  e  ora  anche  i  curatori,  che  nelle  procedure
fallimentari si vedono anticipare dallo Stato, in caso di mancanza di
denaro  nei  beni ricompresi nel fallimento, non soltanto le spese ma
anche gli onorari (art. 146 comma 3, lett. c).
   Ne' pare che la peculiarita' dei procedimenti concorsuali sia tale
da giustificare il diverso trattamento di soggetti i quali, a parte i
curatori  (ausiliari  della  giustizia  e  non del giudice, annota la
citata  sentenza  della  Corte),  prestano  nel processo civile, vuoi
ordinario  vuoi  fallimentare, attivita' di natura tecnico-valutativa
sostanzialmente identiche. Invero, anche nel patrocinio a spese dello
Stato  l'ausiliario  del giudice subisce gli effetti di una «mancanza
di   denaro»   (del   patrocinato),   esattamente  come  l'ausiliario
fallimentare,   salvo  che  costui  e'  piu'  efficacemente  tutelato
mediante l'accollo di spese ed onorari all'erario.