IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 26256/06 R.G. - Accertamento tecnico preventivo. Il presidente premette in fatto quanto segue: 1. - Con decreto emesso in data 29 settembre 2006 sul ricorso di Borca Piera Maria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex d.P.R. n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del tribunale per questi incombenti, dispose accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in ordine ai vizi di un immobile a lei locato, designando quale consulente tecnico il geom. Fulvio Casalis. Portato a compimento l'incarico il CTU deposito' la relazione e in data 21 novembre 2006, presento' la parcella, che venne liquidata dallo scrivente con decreto del 3 gennaio 2007 nella misura di Euro 562,68, di cui 59,00 per esposti e anticipazioni, oltre IVA e Cassa Previdenza, e posta in un primo tempo a carico della ricorrente Borca. 2. - Con ricorso depositato il 28 marzo 2007, tuttavia, il geom. Casalis chiese che, a parziale rettifica del provvedimento, il compenso fosse posto a carico dello Stato, con evidente implicito richiamo al fatto che la Borca era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 3. - In accoglimento del ricorso questo giudice, con provvedimento in data 12 maggio 2007 dep. il 21 maggio 2007, dato atto dell'ammissione del Borca al beneficio, a rettifica del precedente decreto pose a carico dello Stato il compenso come sopra liquidato. 4. - Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria e non avendo l'erario, ne' tantomeno la Borca, corrisposto alcunche' al geom. Casalis, occorre verificare la conformita' a legge dei predetti decreti di liquidazione. 5. - L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere le spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile ed amministrativo in: «l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico». 6. - L'art. 131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio) recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma 4, nell'elencare la spese anticipate dall'erario, include, alla lettera a), «gli onorari e le spese dovute ai difensori» e, alla lettera c) «le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra le spese anticipate dall'erario non sono ricomprei gli onorari degli ausiliari del giudice, quali per legge (art. 3,lett. n) sono, tra gli altri, i consulenti tecnici di ufficio, come, peraltro, risulta expressis verbis dal disposto del comma 3 del medesimo articolo, ma soltanto le indennita', le spese di viaggio e quelle richieste per l'adempimento dell'incarico, quelle, cioe', che nel caso di specie sono state liquidate al geom. Casalis in Euro 59,00. Gli onorari, invece, a differenza di quelli spettanti ai difensori, sono prenotati a debito, il che significa (art. 3 lett. s) che si fa una «annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero». 7. - Dovrebbe pertanto essere revocato il decreto del 12 maggio 2007, in quanto ha illegittimamente posto a carico dello Stato l'intero compenso del C.T.U. anziche' le sole spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 8. - Ma merita revisione anche la liquidazione dell'onorario del C.T.U. Infatti l'art. 130, del d.P.R., intitolato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» dispone che: «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta', sicche' l'onorario nchiesto dal geom.. Casalis in Euro 503,68, corrispondenti a 61 vacazioni riconosciute come congrue dal giudice, deve essere dimidiato, e pertanto ora riliquidato in Euro 251,84 per onorari ed Euro 59,00 per esposti ed anticipazioni, totali Euro 310,84, oltre IVA 20% e Cassa Previdenza Geometri 4%. In conclusione deve essere posto a carico dell'erario soltanto l'importo di Euro 59,00 liquidato per spese necessarie per l'adempimento deIl'incarico. 9. - Tuttavia questo presidente, per le ragioni che si vengono ad esporre, dubita della conformita' a Costituzione della disciplina delle spese processuali quale si e' esposta ai § § da 5 a 7, e solleva pertanto, di ufficio, questione di legittimita' costituzionale. ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendendo la. decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo del compenso del C.T.U. all'erario. 10. - Sulla legittimazione del presidente avanti al quale si e' svolto il procedimento ex art. 696 c.p.c. a sollevare la questione di legittimita' costituzionale Per giurisprudenza della giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice civile a sollevare l'incidente di costituzionalita' va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria. Nella. specie, la questione che intende prospettare alla Corte attiene al un provvedimento di competenza del presidente adito ex art. 696 c,p.c., inserito in un procedimento - quello di istruzione preventiva - che inizia e si conclude avanti a lui. Da cio' la sua legittimazione a sollevare la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di cui egli stesso e' chiamato a fare applicazione. 11. - La questione si configura m termini, che sono analoghi a quelli affrontati dalla Corte nella sentenza n. 174/2006 in relazione al compenso del curatore fallimentare che non trovi capienza nell'attivo fallimentare, sollevata dal Tribunale di Palermo in relazione ad un provvediento con cui il giudice delegate aveva respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario il saldo del compenso del ruatore (v. § 1 della sentenza). Il giudice delle leggi ha dichiarato, per violazinoe dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale, dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario «Le spese ed onorari» al curatore. Ma anche nell'odierno caso la norma pertinente, ossia l'art. 131 del decretro nm, 15/2002, preclude al magistrate di prre ac arico dell'erario gli onorari spettanti all'ausiliario-consulene tecnico per l'opera prestata nel procediemnto, avente natura giurisdizionale e contenziosa in quanto prodromico ad un ordinario giudizio di cognizione, di accertamento tecnico preventivo. In questo senso la questione e' rilevante, restando in forza di quella norma escluso il diritto del geom. Casalis a vedersi anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli e non ripetibili dalla parte che ha chiesto l'atto in quanto beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato. 12. - In punto non manifesta infondatezza si osserva che vi e' una irragionevole disparita' di trattamento, che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a svantaggio del consulente tecnico di ufficio rispetto ad altre figure professionali che intervengono nel processo civile e che sono soddisfatte direttamente dall'erario: i difensori (art. 131 comma 4 lett. c) e, soprattutto, gli ausiliari del magistrato, e ora anche i curatori, che nelle procedure fallimentari si vedono anticipare dallo Stato, in caso di mancanza di denaro nei beni ricompresi nel fallimento, non soltanto le spese ma anche gli onorari (art. 146 comma 3, lett. c). Ne' pare che la peculiarita' dei procedimenti concorsuali sia tale da giustificare il diverso trattamento di soggetti i quali, a parte i curatori (ausiliari della giustizia e non del giudice, annota la citata sentenza della Corte), prestano nel processo civile, vuoi ordinario vuoi fallimentare, attivita' di natura tecnico-valutativa sostanzialmente identiche. Invero, anche nel patrocinio a spese dello Stato l'ausiliario del giudice subisce gli effetti di una «mancanza di denaro» (del patrocinato), esattamente come l'ausiliario fallimentare, salvo che costui e' piu' efficacemente tutelato mediante l'accollo di spese ed onorari all'erario.