Sentenza
nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti
della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione
del  Parco naturale regionale «Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo»),  degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia
28  maggio  2007,  n. 13  (Istituzione  del  Parco naturale regionale
«Litorale  di  Ugento»),  e  degli  artt.  1  e  seguenti della legge
regionale  della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco
naturale  regionale  «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco
di   Tricase»),   promossi  con  ordinanze  del  12  gennaio  (nn.  8
ordinanze),  del 27 giugno (nn. 3 ordinanze), del 28 settembre (nn. 5
ordinanze)  2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione  staccata  di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. da 436 a
443,  da  697  a  699  e  da  807 a 811 del registro ordinanze 2007 e
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 24, 40 e
50, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  della Torre Pizzo Investimenti
S.r.l.  ed altri, del Comune di Gallipoli, di Lupo Gregorio ed altri,
del Comune di Ugento, della Provincia di Lecce, di Benegiamo Laura ed
altri, del Comune di Gagliano del Capo, del Comune di Tricase nonche'
della Regione Puglia;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
   Uditi  gli  avvocati  Gianluigi  Pellegrino  per  la  Torre  Pizzo
Investimenti  s.r.l.  ed  altri,  per  Lupo  Gregorio  ed altri e per
Benegiamo  Laura  ed altri, Ernesto Sticchi Damiani, Luigi Paccione e
Fulvio  Mastroviti per la Regione Puglia e Pietro Quinto per i Comuni
di Gallipoli, Ugento e Gagliano del Capo.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con otto ordinanze, tutte del medesimo tenore, il Tribunale
amministrativo  regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 97 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e seguenti
della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione
del  Parco naturale regionale «Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo»).
   1.1.  -  Il rimettente, dopo aver premesso che i giudizi a quibus,
tutti  introdotti  da  soggetti  titolari di diritti su beni immobili
ubicati  in  zone  comprese nel perimetro del Parco, hanno ad oggetto
atti del procedimento amministrativo finalizzato alla istituzione del
Parco  (in  particolare,  il  verbale  della  conferenza  dei servizi
tenutasi  - ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 24
luglio  1997,  n. 19,  recante  «Norme  per  l'istituzione delle aree
naturali  protette  nella  Regione  Puglia» - in data 15 maggio 2006,
nonche'  tutti  gli atti preparatori e consequenziali), osserva che i
giudizi  medesimi dovrebbero essere dichiarati improcedibili, essendo
stata,  medio  tempore, approvata, promulgata ed entrata in vigore la
legge  regionale  n. 20  del  2006,  istitutiva del Parco naturale in
questione.
   Fa  infatti  presente che, sopravvenuta la legge-provvedimento, il
sindacato  del  giudice amministrativo trova un limite insormontabile
nell'avvenuta    legificazione    del    preesistente   provvedimento
amministrativo.
   Tale  fenomeno, prosegue il rimettente, non comporta, peraltro, il
sacrificio  degli interessi dei cittadini, trasferendosi la tutela di
questi  dal  piano  della giurisdizione amministrativa a quello della
giustizia costituzionale.
   Esaminando,  percio',  le eccezioni di legittimita' costituzionale
avanzate  dalle parti private ricorrenti, il Tribunale amministrativo
regionale  rimettente  ritiene non rilevante quella avente ad oggetto
gli  artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997. Cio' in quanto
le  misure  di  salvaguardia  ivi  previste  hanno  cessato  di avere
efficacia all'atto dell'approvazione della successiva legge regionale
n. 20 del 2006.
   1.2.  -  Il  rimettente  ritiene,  invece, che sia rilevante e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
di tale ultima legge regionale.
   Questa  sarebbe,  infatti,  irragionevole  poiche'  «la stessa non
avrebbe  tenuto  conto del mancato rispetto delle regole dettate [dal
suddetto]  Tribunale  amministrativo  regionale  (nelle  sentenze nn.
1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico
procedimento  amministrativo,  in particolare per cio' che attiene al
(corretto) contraddittorio con gli interessati».
   Riguardo alla rilevanza della questione, il rimettente richiama la
problematica  connessa  alla  garanzia  giurisdizionale  in  caso  di
legge-provvedimento  di  approvazione, connotata quest'ultima sia dal
vincolo   funzionale   che   la   lega   a  precedenti  provvedimenti
amministrativi,  sia  dal  concorso  della  volonta'  legislativa con
quella  amministrativa  nella  definizione  del contenuto dispositivo
sostanziale,  contenuto  in  cui confluiscono gli atti amministrativi
assorbiti nell'atto legislativo, di cui acquistano valore e forza.
   Pertanto,  aggiunge  il  rimettente,  per  un verso l'incidente di
costituzionalita'  e'  l'unico  strumento di tutela nei confronti dei
provvedimenti   amministrativi  impugnati  e  assorbiti  dalla  legge
regionale,  per  altro  verso,  solo  ove  la  legge  censurata fosse
dichiarata   incostituzionale,  i  giudizi  a  quibus  non  sarebbero
improcedibili.
   Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza, il rimettente premette
che,  riguardo alle leggi-provvedimento, il riconoscimento in capo al
legislatore  di  un  vasto  ambito  di  discrezionalita'  deve essere
bilanciato   tramite  la  loro  sottoposizione  ad  un  controllo  di
costituzionalita'  -  tanto  piu'  rigoroso quanto piu' marcata e' la
natura  provvedimentale  dell'atto  -  sotto  il  profilo  della  non
arbitrarieta'  e ragionevolezza; controllo che investe anche gli atti
amministrativi che sono il presupposto di quello legislativo.
   Sulle   base  di  queste  premesse,  il  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Puglia,  sezione  staccata di Lecce, ritiene che la
legge  regionale n. 20 del 2006 sia in contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarla,
non  avrebbe  tenuto  conto del mancato rispetto delle regole dettate
dallo  stesso  T.A.R.,  con  le  quattro sentenze prima ricordate, in
relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico alla
adozione degli atti legislativi.
   Cio'   si  sarebbe  verificato  sia  riguardo  alla  non  corretta
attivazione del «contraddittorio con gli interessati» sia riguardo al
mancato  rispetto  del  carattere  «necessariamente  decisorio  della
conferenza  dei  servizi di cui all'art. 6, quinto comma, della legge
regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19».
   Infatti, da una parte la conferenza dei servizi del 15 maggio 2006
sarebbe  stata  convocata  prima  della  scadenza  del termine per la
presentazione   delle   osservazioni   da  parte  degli  interessati,
osservazioni che, peraltro, anche ove presentate, non avrebbero avuto
risposta  in sede amministrativa; e, dall'altra parte, non si sarebbe
raggiunta  la unanimita' dei consensi delle amministrazioni coinvolte
nella  conferenza  dei servizi, avendo la Amministrazione provinciale
di  Lecce espresso «parere favorevole» a condizione che fosse operata
una rettifica della perimetrazione del Parco.
   1.3.   -   Si   sono   costituite   nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale  numerose  parti  private:  l'uniformita' delle difese
svolte consente che esse siano unitariamente illustrate.
   Preliminarmente,   richiamati  i  principi  espressi  dalla  Corte
costituzionale  con  le  sentenze  n. 225 e n. 226 del 1999, e' stata
eccepita   la   inammissibilita'   della  questione  per  difetto  di
rilevanza.
   Affermano,  infatti,  le  parti private che in ipotesi come quelle
oggetto  dei giudizi a quibus, poiche' la legge-provvedimento emanata
non   rientra  nel  «tipo»  che  esse  definiscono  «in  sanatoria  o
approvazione»  avendo invece questa un ruolo di «copertura politica e
di istituzione (e quindi di integrazione di efficacia)» rispetto alle
determinazioni    assunte    in   sede   amministrativa,   gli   atti
precedentemente  emanati non sono da quella sostituiti e, quindi, non
risulterebbe  sottratta  al  giudice amministrativo la verifica delle
denunciate violazioni delle regole procedimentali.
   Di  conseguenza, stante la procedibilita' dei ricorsi a quibus, ne
deriverebbe    la   inammissibilita'   per   difetto   di   rilevanza
dell'incidente di costituzionalita'.
   Quanto  al  merito, la difesa delle parti private, sostanzialmente
associandosi  ai  rilievi  del rimettente, conclude per la fondatezza
della questione.
   1.4.  - Si e' altresi' costituita nei giudizi di costituzionalita'
la   Regione   Puglia:  anche  in  questo  caso  la  identita'  delle
argomentazioni,  svolte  nei  vari giudizi, ne giustifica la unitaria
illustrazione.
   La   difesa   della   Regione   deduce   in   via  preliminare  la
inammissibilita'  della  questione  sotto il profilo della carenza di
motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.
   Secondo  la suddetta difesa, infatti, sebbene il rimettente deduca
la  violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, non sarebbe poi
dato  rinvenire  nelle  ordinanze  di  rimessione  alcuno specifico e
puntuale  riferimento alla violazione dei principi di eguaglianza e a
quello di buon andamento dell'azione amministrativa.
   Ad  avviso  della  Regione  la  questione di legittimita' sarebbe,
altresi', inammissibile in quanto il rimettente non avrebbe precisato
in qual modo, da una parte, l'istituzione dell'area naturale protetta
avrebbe  leso  i  ricorrenti  nei  giudizi  a  quibus e come, invece,
l'eventuale  rispetto  dei  parametri di costituzionalita', di cui si
afferma  la  violazione, avrebbe, invece, evitato la lesione dei loro
interessi.
   Un  ulteriore  motivo di inammissibilita' della questione sarebbe,
ad  avviso  della  Regione,  rinvenibile nel difetto di interesse dei
ricorrenti.
   Infatti,  anche  nell'ipotesi  in cui la legge regionale censurata
dovesse   essere   dichiarata   incostituzionale,   costoro   non  ne
trarrebbero  alcun  sostanziale  beneficio,  non  potendo,  comunque,
avviare sui loro terreni attivita' incompatibili con la conservazione
dell'area  protetta,  in  quanto  l'eventuale caducazione della legge
avrebbe  l'effetto  di  dare nuovo vigore alle misure di salvaguardia
edilizie  previste  dagli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del
1997.
   Quanto    al   merito,   la   Regione   ritiene   l'incidente   di
costituzionalita'  infondato,  non  essendoci  stata,  da  parte  del
Consiglio  regionale,  alcuna  violazione  procedimentale  nella fase
anteriore alla approvazione della legge regionale censurata.
   1.5.  -  Anche  il  Comune  di Gallipoli, gia' parte nei giudizi a
quibus, si e' costituito di fronte alla Corte costituzionale.
   Per  la difesa di tale ente territoriale la complessa questione di
costituzionalita' e' inammissibile e, comunque, infondata.
   Quanto  alla  inammissibilita', il costituito Comune riscontra una
carenza  di  motivazione  sia  riguardo  alla  rilevanza che alla non
manifesta   infondatezza   della   questione,   eccependo,  altresi',
l'erronea indicazione dei parametri costituzionali.
   Osserva,  infatti,  che  non  e'  dato arguire dalla lettura delle
ordinanze  ne' in che modo sia stato leso il principio di uguaglianza
dalla  adozione  dell'atto  legislativo  censurato  ne' quali lesioni
abbiano  sofferto  i  ricorrenti  dallo  svolgimento del procedimento
amministrativo.
   Il  Comune  di  Gallipoli  aggiunge  che,  comunque, va esclusa la
possibilita'   di   riscontrare  la  violazione  dell'art.  97  della
Costituzione,  essendo tale disposizione volta a regolare il corretto
svolgimento   della  attivita'  dei  pubblici  uffici  e  non  quella
normativa.
   Precisa, infine, la medesima parte, sempre riguardo alla rilevanza
della    questione,    che    anche   l'eventuale   declaratoria   di
incostituzionalita'  della  legge censurata non farebbe conseguire ai
ricorrenti  alcun  utile risultato, permanendo sull'area del Parco la
vigenza  delle  misure  di salvaguardia di cui agli artt. 6 e 8 della
legge regionale n. 19 del 1997.
   Riguardo  al  merito,  la  infondatezza  della  questione e' fatta
discendere   dalla   dedotta   assenza   di   vizi  nel  procedimento
amministrativo   prodromico   alla  adozione  della  legge  regionale
censurata.
   2.  -  Con  altre tre ordinanze lo stesso Tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in
riferimento  ai  medesimi  parametri  dianzi  indicati,  questione di
legittimita'  costituzionale  della  legge  regionale della Puglia 28
maggio   2007,   n. 13  (Istituzione  del  Parco  naturale  regionale
«Litorale di Ugento»).
   2.1. - Anche in questo caso il giudice rimettente, avendo premesso
che  i  ricorsi,  depositati  a  cura di soggetti proprietari di beni
immobili  siti  in  zona  interessata  dalla  istituzione  del  Parco
naturale,  hanno  ad  oggetto il verbale della conferenza dei servizi
del  24  novembre  2006 inerente la istituzione del Parco naturale in
questione,  nonche' ogni altro atto connesso relativo al procedimento
per  la predetta istituzione, precisa che la legge regionale pugliese
n. 19  del  1997  ha  previsto per la istituzione delle aree naturali
protette di interesse regionale un articolato procedimento, suddiviso
in   due   fasi   da   svolgersi   in   sequenza:  l'una,  di  natura
amministrativa,   diretta  a  «realizzare  la  partecipazione  ed  il
concorso  dei  soggetti  pubblici  e privati portatori dei molteplici
interessi  coinvolti»,  l'altra, di carattere legislativo, che inizia
con  la  presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta,
dello  schema definitivo di disegno di legge per l'approvazione della
legge-provvedimento.
   Tale duplicita' risulta conservata, chiarisce il rimettente, anche
a   seguito  della  intervenuta  modifica  dell'art.  6  della  legge
regionale  n. 19  del  1997, realizzata tramite l'art. 22 della legge
regionale  19  luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario 2006), la quale,
prescrivendo  la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Puglia  dello  schema di disegno di legge, richiede, se correttamente
interpretata,  che  dopo  questo  adempimento  si  tenga un'ulteriore
conferenza   dei   servizi,   per   la   valutazione  degli  «apporti
partecipativi» conseguenti a tale pubblicazione.
   Tanto  premesso,  il Tribunale amministrativo regionale rimettente
osserva  che  gli  originari  ricorsi  dovrebbero  essere  dichiarati
improcedibili  poiche',  durante  il  giudizio,  e'  stata approvata,
promulgata ed e' entrata in vigore la legge regionale n. 13 del 2007,
istitutiva  del  ricordato  Parco  naturale. Infatti, sopravvenuta la
legge-provvedimento, il sindacato del giudice amministrativo trova un
limite  insormontabile  nell'avvenuta  legificazione del preesistente
provvedimento amministrativo.
   Tale   fenomeno   non  comporta,  peraltro,  il  sacrificio  degli
interessi  dei cittadini, trasferendosi la tutela di questi dal piano
della   giurisdizione   amministrativa   a   quello  della  giustizia
costituzionale.
   2.2.   -   Esaminando,   percio',  le  eccezioni  di  legittimita'
costituzionale   sollecitate   dalle  parti  private  ricorrenti,  il
Tribunale   amministrativo   regionale  rimettente  ritiene  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale della legge regionale n. 13 del 2007.
   Questa  sarebbe,  infatti, irragionevole poiche' «la stessa non ha
tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate [dal suddetto]
Tribunale  amministrativo  regionale  (nelle sentenze nn. 1184, 1185,
1186   e   1187/2006)   in   relazione  alla  fase  del  propedeutico
procedimento  amministrativo,  in particolare per cio' che attiene al
(corretto) contraddittorio con gli interessati».
   Riguardo  alla rilevanza della questione il rimettente richiama la
problematica  connessa  alla  garanzia  giurisdizionale  in  caso  di
legge-provvedimento   di  approvazione,  connotata  sia  dal  vincolo
funzionale che lega questa a precedenti provvedimenti amministrativi,
sia dal concorso della volonta' legislativa con quella amministrativa
nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale, contenuto in
cui   confluiscono   gli   atti  amministrativi  assorbiti  nell'atto
legislativo, di cui acquistano valore e forza.
   Pertanto,  aggiunge  il  rimettente,  per  un verso l'incidente di
costituzionalita'  e'  l'unico  strumento di tutela nei confronti dei
provvedimenti   amministrativi  impugnati  e  assorbiti  dalla  legge
regionale,  per  altro  verso,  solo  ove  la  legge  censurata fosse
dichiarata   incostituzionale,  i  giudizi  a  quibus  non  sarebbero
improcedibili.
   Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza, il rimettente premette
che,  riguardo alle leggi-provvedimento, il riconoscimento in capo al
legislatore  di  un  vasto  ambito  di  discrezionalita'  deve essere
bilanciato   tramite   la  sua  sottoposizione  ad  un  controllo  di
costituzionalita'  -  tanto  piu'  rigoroso quanto piu' marcata e' la
natura  provvedimentale  dell'atto  -  sotto  il  profilo  della  non
arbitrarieta'  e ragionevolezza; controllo che investe anche gli atti
amministrativi che sono il presupposto di quello legislativo.
   Sulla   base  di  queste  premesse,  il  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Puglia,  sezione  staccata di Lecce, ritiene che la
legge  regionale n. 13 del 2007 sia in contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarla,
non  avrebbe  tenuto  conto del mancato rispetto delle regole dettate
dallo  stesso  T.A.R.,  con  le  quattro sentenze prima ricordate, in
relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico alla
adozione degli atti legislativi.
   Cio'  si sarebbe verificato riguardo alla non corretta attivazione
del  «contraddittorio  con gli interessati», in quanto, ad avviso del
rimettente,  non  sarebbe stata data adeguata pubblicita' a tale fase
del   procedimento   onde   consentire  ai  soggetti  interessati  di
partecipare  ad  esso. In particolare non sarebbe stato chiarito che,
prima della convocazione della conferenza dei servizi del 24 novembre
2006, vi era la possibilita' per gli interessati di formulare le loro
osservazioni   ne'  il  termine  entro  cui  queste  dovevano  essere
presentate.
   2.3.  - Anche nei giudizi di legittimita' costituzionale originati
dalla  tre  ordinanze  ora  riferite  si  sono costituite in giudizio
diverse  parti  private,  nelle  cui  difese,  fra loro identiche, si
riportano   integralmente   gli   argomenti,  che  qui  si  intendono
richiamati,   gia'   svolti  dalle  parti  private  costituitesi  nei
precedenti giudizi.
   2.4. - Si e', altresi', costituita la Regione Puglia, concludendo,
in  via  preliminare,  per  la  inammissibilita'  e,  nel merito, per
l'infondatezza della questione.
   Per   la   difesa   regionale,   infatti,   la  questione  sarebbe
inammissibile  per  difetto  di motivazione in quanto nelle ordinanze
con  la  quali  e' stata sollevata la questione non si rinviene alcun
riferimento  a  violazioni  da  parte  delle  disposizioni  regionali
censurate  sia  dell'art.  97  che dell'art. 3 della Costituzione: il
richiamo  alle  norme  costituzionali  sarebbe  svolto,  difatti, con
estrema  genericita'  senza  alcuna analisi «dei profili di rilevanza
costituzionali sollevati».
   Aggiunge  la  medesima  difesa  che  la  questione  sarebbe  anche
inammissibile  per  difetto  di  rilevanza in quanto, essendo stati i
provvedimenti  impugnati  emanati in base a disposizioni legislative,
non  oggetto di autonome censure, che non prevedono la partecipazione
dei  cittadini  interessati alla fase amministrativa della procedura,
anche   se   le   norme   censurate   dovessero   essere   dichiarate
incostituzionali, la amministrazione dovrebbe adottare nuovamente gli
atti impugnati reiterandone i medesimi contenuti.
   Quanto  al  merito  della questione, la Regione Puglia contesta la
sussistenza  di  qualsivoglia vizio procedimentale nella fase a monte
della adozione della legge censurata, in particolare osservando come,
a  mente  di  quanto previsto dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990,
n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi), in caso di atti
generali  di pianificazione e programmazione territoriale (ambito nel
quale sono compresi quelli aventi ad oggetto la istituzione di Parchi
naturali),  sono  derogate  le  disposizioni contenute nella medesima
legge  in  tema  di partecipazione degli interessati al procedimento,
essendo, viceversa, a tale fine applicabili le particolari discipline
di  settore, discipline che, aggiunge la Regione, sono state nel caso
di specie rispettate.
   Escluso,  pertanto, il vizio presupposto, risulterebbe in tal modo
l'infondatezza  delle  censure  formulate  dal rimettente quanto alla
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   2.5.  -  Si  e'  costituita  nei  tre  giudizi relativi alla legge
regionale  n. 13  del  2007  la  Provincia  di  Lecce,  la  quale  ha
preliminarmente  eccepito  la  inammissibilita'  della  questione per
difetto  di  rilevanza  sulla  scorta di quanto affermato dalla Corte
costituzionale  nelle  gia'  menzionate  sentenze n. 225 e n. 226 del
1999:   potendo,   infatti,   i  giudizi  a  quibus  essere  definiti
indipendentemente  dalla  risoluzione  del  quesito  sottoposto  alla
Corte, la relativa questione sarebbe inammissibile.
   La  difesa provinciale contesta, altresi', la ammissibilita' della
questione in quanto il rimettente non avrebbe indicato con precisione
quali   disposizioni   della   legge  regionale  si  assumono  essere
costituzionalmente   illegittime.   Il  rimettente,  infatti,  avendo
utilizzato  la  locuzione  «artt.  1 e seguenti della legge regionale
pugliese  28  maggio  2007,  n. 13»,  usa  un'espressione  del  tutto
generica  che  fa  identificare,  in definitiva, la censura col testo
della intera legge.
   Altro   profilo   di  inammissibilita'  concerne  il  vizio  della
motivazione  sulla  non manifesta infondatezza, non essendo sul punto
le  argomentazioni  del  rimettente  sostenute da un adeguato corredo
motivazionale   sia  per  cio'  che  concerne  l'asserita  violazione
dell'art.   3  della  Costituzione  sia  per  cio'  che  riguarda  la
violazione dell'art. 97 della medesima.
   Anche  la difesa della Provincia di Lecce ritiene che la questione
sarebbe  comunque priva di rilevanza, poiche' il suo accoglimento non
recherebbe  alcun  concreto vantaggio ai ricorrenti, stanti le misure
di  salvaguardia  previste  dagli  artt.  6 e 8 della legge regionale
n. 19  del  1997,  le  quali  inibiscono qualsiasi trasformazione del
territorio.
   Nel  merito,  infine,  la  questione  sarebbe infondata, attesa la
legittimita'  della fase amministrativa del procedimento, la quale si
e'  svolta  nel  rispetto dei principi fissati sia dalla legge n. 394
del  1991 che dalla legge regionale n. 19 del 1997, che non prevedono
la partecipazione dei privati alla conferenza dei servizi.
   2.6.  - Si e', infine, costituito nei giudizi di fronte alla Corte
relativi  alle  tre ordinanze in questione anche il Comune di Ugento,
concludendo  per l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza della
questione.
   Quanto  alla prima, essa sarebbe motivata dalla circostanza che il
rimettente  non  avrebbe  chiarito  in  quale  modo  dal  difetto  di
partecipazione   degli  interessati  al  procedimento  amministrativo
sarebbe   scaturita   una   violazione  degli  artt.  3  e  97  della
Costituzione  da  parte  della  successiva  legge regionale n. 13 del
2007.
   Ulteriore  profilo  di inammissibilita' deriverebbe dal difetto di
rilevanza  della  questione  di  legittimita' costituzionale rispetto
alla  decisione  da assumere nei giudizi a quibus. Infatti, al di la'
del  dedotto vizio formale, il rimettente non avrebbe indicato alcuna
lesione sostanziale alla posizione dei ricorrenti in tali giudizi che
possa   essere   sanata   attraverso   l'eventuale   declaratoria  di
incostituzionalita' della legge censurata: peraltro tale declaratoria
non  comporterebbe  alcun  concreto  risultato  in favore di costoro,
attesa  la  persistenza  delle  misure  di salvaguardia dettate dagli
artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997 in forza delle quali
e',   comunque,   preclusa   ogni  attivita'  di  trasformazione  del
territorio.
   Quanto  alla  infondatezza della questione, il Comune di Ugento la
fa derivare dalla insussistenza dei vizi procedimentali lamentati dal
rimettente:  in  particolare  si  rileva  che,  data la tipologia del
provvedimento da assumere, volto alla istituzione di un'area naturale
protetta,  non  vi  era  alcuna  necessita'  di coinvolgere in esso i
proprietari dei terreni inclusi nel perimetro dell'area stessa.
   La   insussistenza   del   vizio  procedimentale  escluderebbe  la
sussistenza del vizio di costituzionalita'.
   3.  -  Con  altre  cinque ordinanze, tutte del medesimo tenore, il
Tribunale  amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce,  dubita,  con  riferimento  sempre  agli  artt.  3  e 97 della
Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1 e
seguenti  della  legge  regionale 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione
del Parco naturale regionale «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca
e Bosco di Tricase»).
   I  giudizi a quibus, introdotti da soggetti titolari di diritti in
aree ubicate all'interno del perimetro dell'istituito Parco naturale,
hanno  ad  oggetto  il  verbale,  (mai  comunicato  e mai pubblicato,
secondo quanto viene precisato) della conferenza dei servizi tenutasi
ai  sensi  dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 19 del 1997
al  fine  della  istituzione  del  Parco  naturale  di cui alla legge
censurata,  nonche'  la  presupposta  determinazione  (anch'essa,  si
precisa,  mai  pubblicata  e  mai  comunicata),  assunta dalla Giunta
regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, della citata legge regionale
n. 19 del 1997, e, infine, ogni altro atto connesso, consequenziale e
presupposto.
   Essendo  la  motivazione  delle ordinanze di rimessione identica a
quella  delle  ordinanze con le quali e' stata sollevata la questione
di  legittimita'  costituzionale  della  legge regionale della Puglia
n. 13  del  2007,  si  rinvia,  quanto  alla illustrazione di essa, a
quanto gia' riportato riguardo a tali altre ordinanze di rimessione.
   3.1.  - Si sono costituite nei giudizi incidentali di legittimita'
costituzionale  di fronte a questa Corte numerose parti private, gia'
ricorrenti nei giudizi a quibus.
   Anche  in  questo  caso il tenore degli atti di costituzione e' il
medesimo  delle  comparse depositate dalle parti private costituitesi
nei giudizi di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto la legge
regionale  n. 13 del 2007: pertanto si rinvia a quanto gia' riportato
relativamente a tali atti.
   3.2. - Si e' costituita, nei giudizi relativi alla legge regionale
n. 30   del   2006,   la   Regione   Puglia,   concludendo   per   la
inammissibilita'  o, comunque, per la infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
   In   particolare   la   difesa  regionale,  negata  la  natura  di
legge-provvedimento   relativamente   alla   legge   censurata,   non
trattandosi  di norma con la quale viene sussunto a rango legislativo
un  preesistente  provvedimento amministrativo e affermato il difetto
di giurisdizione del rimettente in merito ai giudizi a quibus, deduce
di   conseguenza   la   mancanza  di  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
   3.3.  -  Si  e',  altresi',  costituita  la  Provincia  di  Lecce,
svolgendo  le medesime argomentazioni gia' dedotte in occasione della
precedente   costituzione  in  giudizio  e  rassegnando  le  medesime
conclusioni.
   Si  rinvia,  pertanto,  a  quanto  in  precedenza gia' riferito in
merito ad esse.
   3.4. - Si e' costituito nei giudizi di legittimita' costituzionale
il Comune di Gagliano del Capo.
   Poiche'  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio hanno lo stesso
contenuto  degli  atti  con  i  quali  si era costituito il Comune di
Ugento  nei  giudizi  aventi  ad oggetto la legge regionale n. 13 del
2007, si rinvia a quanto a tale riguardo riportato.
   3.5.  -  Si  e',  infine,  costituito  anche il Comune di Tricase,
concludendo  per  l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 30 del 2006.
   Viene,   preliminarmente,   eccepita   la  inammissibilita'  della
questione   di   legittimita'   costituzionale   in  quanto  in  essa
difetterebbe  il requisito della incidentalita' nei giudizi a quibus,
posto   che,   come   riferisce   il   rimettente,   l'incidente   di
costituzionalita'    sarebbe   «l'unico   strumento   processuale   a
disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni soggettive
nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti
dalla legge regionale». In altre parole, secondo la difesa del Comune
di  Tricase,  «il  bene  della  vita per conseguire il quale e' stato
instaurato  il giudizio principale, risulta [...] conseguibile, nella
prospettiva  dell'ordinanza,  unicamente  e  direttamente  attraverso
quello principale».
   Ulteriore   motivo   di  inammissibilita'  delle  ordinanze  viene
individuato   dalla  riportata  difesa  nel  fatto  che,  poiche'  il
rimettente  afferma  che,  solo  nell'ipotesi  in cui la questione di
legittimita'  costituzionale  fosse accolta, i ricorsi principali non
sarebbero  destinati  ad  una  pronunzia  di  inammissibilita', egli,
implicitamente,    affermerebbe    di   essere,   fino   al   momento
dell'accoglimento     della     questione     di    costituzionalita'
«sostanzialmente  privo  o  carente  di  giurisdizione»: da cio' tale
difesa  fa  discendere  la  attuale  carenza  di  legittimazione  del
Tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia  a  sollevare  la
questione in oggetto.
   Riguardo  al merito della questione, il concludente Comune ritiene
che   non   troverebbe   alcun  fondamento  la  tesi,  attribuita  al
rimettente,  secondo  la  quale  la attivita' legislativa, per essere
svolta  secondo  ragionevolezza,  deve  conformarsi  al  rispetto dei
giudicati  amministrativi.  Cio'  tanto  piu' ove il denunciato vizio
attiene,  nel  caso  di  legge-provvedimento,  al mancato rispetto di
regole   procedimentali,   riferite   alla  fase  amministrativa  del
complesso  procedimento,  enunciate  dal  giudice amministrativo alla
stregua di una legge ordinaria.
   4.  -  Nell'imminenza  della  udienza  pubblica  molte delle parti
costituite hanno depositato memorie illustrative.
   4.1.  -  Con  riferimento  ai  giudizi  relativi alla legittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  n. 20  del  2006, la Regione
Puglia  insiste  nella  eccezione di inammissibilita' della questione
stante  la  sua  irrilevanza  nei giudizi a quibus, legata al difetto
assoluto di giurisdizione del rimettente.
   In   particolare,   la   Regione,   confermate   le  eccezioni  di
inammissibilita'  per  difetto  di  motivazione  delle  ordinanze  di
rimessione  e  per  difetto  di interesse degli originari ricorrenti,
richiama  la  recente  ordinanza  1°  febbraio  2008,  n. 2439, delle
Sezioni  unite  civili  della  Corte di cassazione, con la quale tale
giudice, adito in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha
affermato,  in  relazione  alla  impugnazione  di fronte al Tribunale
amministrativo  regionale  della  Puglia  di  taluni atti relativi al
procedimento  -  analogo  a  quelli  che hanno condotto alla adozione
delle  tre  leggi  regionali  ora allo scrutinio della Corte - che ha
portato  alla  emanazione  della  legge  regionale  della  Puglia  20
dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra
delle  gravine»), il difetto assoluto di giurisdizione, non spettando
ad  alcun  giudice  il  sindacato  su  atti  facenti  parte dell'iter
formativo di una legge regionale.
   Osserva  pertanto  la  difesa  regionale  che,  avendo i giudizi a
quibus  ad  oggetto  l'impugnativa di atti del procedimento da cui e'
scaturita  la  legge regionale n. 20 del 2006, emergerebbe il difetto
di  giurisdizione  del  rimettente, non spettando ad alcun giudice il
sindacato  sugli  atti  del  detto  procedimento,  con la conseguente
inammissibilita',  per  difetto  di  rilevanza,  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale da lui sollevate.
   Quanto al merito, ribadita la insussistenza di vizi procedimentali
nell'iter   formativo   della  legge,  esclude  la  fondatezza  delle
questioni.
   4.2.  -  Nella  memoria  illustrativa depositata dall'unica difesa
delle  numerose  parti private costituitesi, si prende in particolare
posizione in ordine alla prospettata tesi dell'inammissibilita' delle
questioni, stante la carenza di giurisdizione del rimettente.
   Ad  avviso  di tale difesa il richiamo alla citata ordinanza della
Corte  di  cassazione  n. 2439  del  2008  non  sarebbe pertinente in
quanto,  nel caso oggetto di tale decisione erano impugnati di fronte
al  giudice  amministrativo  solo  atti  riferibili  al  procedimento
legislativo di istituzione di un Parco naturale mentre, nelle ipotesi
ora  in  esame,  oggetto di impugnazione sono atti amministrativi - i
verbali  delle  conferenze dei servizi previste dalla legge regionale
n. 19  del  1997  -  di  tal  che  andrebbe  esclusa  la  carenza  di
giurisdizione del rimettente.
   Nel merito, la memoria si riporta alle difese gia' svolte.
   4.3.  -  Ha  depositato  memoria  illustrativa  anche il Comune di
Gallipoli,  contestando, sulla scorta di quanto sostenuto dalla Corte
di  cassazione  nella  ordinanza  n. 2439 del 2008, la ammissibilita'
della questione.
   5.  -  La  Regione Puglia, nell'ambito dei giudizi di legittimita'
costituzionale  della  legge  regionale n. 13 del 2007, ha depositato
altra  memoria  illustrativa  nella  quale contesta, per un verso, la
definibilita'  della  questione  sulla base dei precedenti costituiti
dalle  sentenze n. 225 e n. 226 del 1999 di questa Corte, mentre, per
altro  verso, eccepisce la inammissibilita' della questione alla luce
di quanto statuito dalla Corte di cassazione con la ordinanza n. 2439
del 2008.
   La  Regione,  confermate,  per  il  resto,  le  precedenti difese,
ribadisce   l'inammissibilita'  della  questione  per  non  avere  il
rimettente  censurato  anche  la  legge  regionale n. 19 del 1997 che
regola   il   procedimento  per  l'istituzione  delle  aree  naturali
protette.  Tale  omissione,  secondo  la difesa regionale, avrebbe la
paradossale  conseguenza  che, anche ove la questione sollevata fosse
accolta,  la Regione dovrebbe emanare altra legge in base allo stesso
procedimento   che   avrebbe  determinato  l'incostituzionalita'  ora
denunciata.
   5.1.  -  Ha  depositato  memoria  illustrativa  anche il Comune di
Ugento:  essa  riporta  gli  stessi  argomenti  gia'  contenuti nella
memoria del Comune di Gallipoli, che, pertanto, qui si richiamano.
   6.  -  Relativamente  ai  giudizi  di  legittimita' costituzionale
aventi  ad oggetto la legge regionale n. 30 del 2006 hanno depositato
memoria  illustrativa sia la Regione Puglia che il Comune di Gagliano
del Capo.
   La  Regione ha eccepito la inammissibilita' della questione stante
la  carenza  di  giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale
rimettente,  secondo i rilievi della ordinanza n. 2439 del 2008 della
Corte di cassazione.
   Il  Comune  sopraindicato  ha,  a  sua  volta,  reiterato  i  temi
difensivi gia' illustrati dai Comuni di Gallipoli e di Ugento.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata  di  Lecce,  dubita, con riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale di tre leggi della
Regione  Puglia:  cioe'  della  legge regionale 10 luglio 2006, n. 20
(Istituzione  del  Parco  naturale  regionale  «Isola  di S. Andrea e
litorale  di  Punta  Pizzo»),  della  legge regionale 28 maggio 2007,
n. 13   (Istituzione   del  Parco  naturale  regionale  «Litorale  di
Ugento»), e della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione
del Parco naturale regionale «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca
e Bosco di Tricase»).
   In particolare, il giudice amministrativo territoriale pugliese ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale:
     della  legge  regionale  n. 20  del  2006,  con  otto  ordinanze
depositate,  nel  corso  di  altrettanti  giudizi, in data 12 gennaio
2007;
     della   legge  regionale  n. 13  del  2007,  con  tre  ordinanze
depositate, nel corso di altrettanti giudizi, in data 27 giugno 2007;
     della  legge  regionale  n. 30  del  2006,  con cinque ordinanze
depositate,  nel  corso  di altrettanti giudizi, in data 28 settembre
2007.
   Tenuto  conto,  pur  nella  formale diversita' dei testi normativi
censurati, della sostanziale identita' degli argomenti sviluppati dal
rimettente  nelle  sedici  ordinanze  di  rimessione a sostegno delle
dedotte  questioni di legittimita' costituzionale, i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere unitariamente decisi.
   2.  -  Infatti  il  Tribunale  amministrativo regionale salentino,
essendo  stati impugnati, da numerosi soggetti titolari di diritti su
beni  immobili  ricadenti  in zone ubicate all'interno del territorio
dei  Parchi  naturali  istituiti  con  le  tre  leggi censurate, atti
pertinenti  al  procedimento  amministrativo prodromico alla adozione
degli  atti  legislativi  in  discorso,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dei  medesimi affermandone il contrasto
con  gli  artt.  3  e 97 della Costituzione, in quanto essi sarebbero
viziati da irragionevolezza e sarebbero lesivi del principio di buona
amministrazione.  Infatti essi sarebbero stati approvati da parte del
Consiglio  regionale pugliese senza che si fosse adeguatamente tenuto
conto  di  quanto,  in precedenza, stabilito dal medesimo T.A.R., con
taluni  provvedimenti  giurisdizionali,  in  merito alle modalita' di
attivazione,  nel  corso  delle  fasi  amministrative rispettivamente
preordinate   alla  istituzione  dei  singoli  Parchi  naturali,  del
contraddittorio   con  i  soggetti  interessati.  Limitatamente  alla
censura  riguardante  la legge regionale n. 20 del 2006, il Consiglio
regionale  non avrebbe, altresi', tenuto conto della circostanza che,
in  sede  di  conferenza  dei servizi, non sarebbe stata raggiunta la
unanimita'  dei  partecipanti in ordine alla perimetrazione del Parco
naturale con tale legge istituito.
   3.  -  Onde  meglio  esporre le ragioni della presente decisione e
comprendere   le   ragioni   delle  doglianze  del  rimettente,  pare
preliminarmente   opportuno   premettere  una,  sia  pur  schematica,
disamina  della  disciplina regionale pugliese in tema di istituzioni
di parchi naturali.
   3.1.  - Emanata in conformita' ai principi contenuti nella legge 6
dicembre  1991,  n. 394  (Legge quadro sulle aree protette), la legge
regionale  24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la istituzione delle aree
naturali  protette  nella  Regione Puglia), nel dettare le regole del
procedimento  preordinato  alla  istituzione, per legge regionale, di
parchi  e  aree  naturali  protette,  prevedeva, nella sua originaria
formulazione,  all'art.  6,  che  nei  trenta  giorni successivi alla
entrata  in  vigore  della  legge  stessa  - ovvero nei trenta giorni
successivi  alla  dichiarazione  di  ammissibilita' della proposta di
legge  di  iniziativa  popolare  volta  alla  istituzione  di un'area
naturale  protetta  -  il  Presidente  della Giunta regionale dovesse
convocare   le   «preconferenze»   dei   servizi   finalizzate   alla
individuazione  di  linee  guida  per  la  redazione dei documenti di
indirizzo,  come  previste  dall'art. 22, comma 1, della legge n. 394
del 1991. I lavori di tali «preconferenze», ai quali erano chiamati a
partecipare  le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e
le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste, dovevano
concludersi entro trenta giorni dalla loro convocazione.
   Nei  successivi  trenta  giorni  era adottato, a cura della Giunta
regionale,  alla  luce dei documenti di indirizzo scaturiti all'esito
delle citate «preconferenze», lo schema di disegno di legge nel quale
erano,  fra  l'altro,  precisate  la descrizione dei luoghi e la loro
perimetrazione,  e  venivano  individuate  le  misure  provvisorie di
salvaguardia, il regime vincolistico e gli eventuali indennizzi. Tale
schema di disegno di legge era, nei successivi trenta giorni, portato
a  conoscenza  degli  enti  territoriali  interessati,  mentre  negli
ulteriori  sessanta  giorni  erano  convocate,  dal  Presidente della
Giunta,  le  conferenze  dei  servizi aventi le finalita' di cui agli
artt.  22 della citata legge n. 394 del 1991, 27 della legge 8 giugno
1990,  n. 142  (Ordinamento  delle  autonomie  locali)  [disposizione
questa,  peraltro,  abrogata  e  sostituita dagli artt. 112 e 113 del
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)], e 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
   Conclusasi  anche  questa  fase,  nei seguenti sessanta giorni era
adottato  dalla  Giunta  il  «provvedimento  definitivo»,  che doveva
essere  inviato al Consiglio regionale per l'approvazione della legge
istitutiva del Parco.
   Tale   modello  procedimentale  e'  stato,  peraltro,  oggetto  di
revisione   da  parte  del  legislatore  regionale  pugliese  proprio
successivamente  alla emissione da parte del Tribunale amministrativo
regionale   dei   provvedimenti  giurisdizionali  della  cui  mancata
osservanza  da  parte  del  medesimo  legislatore, in occasione della
adozione   delle   tre   leggi   regionali   censurate,  tale  organo
giurisdizionale si duole.
   Infatti, con l'art. 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22
(Assestamento  e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione per
l'esercizio  finanziario  2006), il testo del richiamato art. 6 della
legge  regionale  n. 19  del  1997  e'  stato modificato nel senso di
prevedere   un   procedimento   piu'  snello,  caratterizzato:  dalla
immediata  convocazione  -  in  luogo  delle  anteriormente  previste
«preconferenze»   -   delle   conferenze   dei   servizi  volte  alla
individuazione  delle  linee  guida per la redazione dei documenti di
indirizzo;  dalla  predisposizione, da parte della Giunta, nei trenta
giorni  successivi  alla  chiusura  dei  lavori  della conferenza dei
servizi  (per  i  quali  era  dato il termine di novanta giorni dalla
convocazione), del disegno di legge di istituzione dell'area naturale
protetta; dalla pubblicazione di tale disegno di legge nel Bollettino
ufficiale  della Regione, oltre che dalla gia' prevista comunicazione
di  esso  agli enti territoriali interessati; dalla adozione, infine,
dal  parte  della  Giunta  regionale, del provvedimento definitivo da
inviare   al  Consiglio  regionale  per  l'approvazione  della  legge
istitutiva dell'area protetta.
   Applicata la predetta disciplina - sebbene non sia ben chiaro alla
luce  delle  diverse ordinanze di rimessione se si sia pervenuti alla
adozione   delle   tre   leggi   censurate   applicando   il  modello
procedimentale  previsto precedentemente alla modifica introdotta con
la  legge  n. 22  del  2006  ovvero  applicando  il  modello  ad essa
successivo o, infine, applicando una sorta di modello misto, in parte
articolato  sulla  prima  disciplina  in  parte  sulla  seconda  - il
legislatore  regionale  pugliese  ha adottato le tre leggi censurate,
istitutive dei ricordati Parchi naturali.
   4.  -  Come  dianzi  accennato,  diversi  soggetti  proprietari, o
comunque  titolari  di diritti di godimento, di beni siti all'interno
del  perimetro  dei  tre parchi definiti con le leggi censurate hanno
impugnato, ciascuno per quanto di specifico interesse, gli atti delle
conferenze  dei  servizi rispettivamente preordinate alla istituzione
dei  parchi  naturali «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo»,
«Litorale  di  Ugento»  e  «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e
Bosco  di  Tricase»,  nonche' degli atti preparatori e consequenziali
alle  predette  conferenze,  ivi  comprese  le determinazioni assunte
dalla  Giunta regionale in ordine alla individuazione dello schema di
disegno  di  legge da inviare e sottoporre al Consiglio regionale per
la sua approvazione.
   4.1.  - Nel corso di tali controversie il Tribunale amministrativo
regionale  ha  sollevato  le questioni di costituzionalita' di cui al
presente giudizio.
   5.  - Le eccezioni di inammissibilita' delle questioni, variamente
sollevate dalle parti costituite, non sono fondate.
   5.1. - Infondata e', infatti, la eccezione di inammissibilita' per
difetto  di  rilevanza  della  questione argomentata dalle difese sia
della  Regione  Puglia  che  degli  altri enti territoriali parti del
giudizio  di costituzionalita', in relazione ad un preteso difetto di
giurisdizione  del  giudice  rimettente  rispetto  a  tutti  quanti i
giudizi a quibus.
   Tale  eccezione  si  basa  principalmente  sulla  esistenza di una
decisione  resa  di recente dalle Sezioni unite civili della Corte di
cassazione  (cioe'  della ordinanza 1° febbraio 2008, n. 2439) con la
quale  la  Corte  regolatrice  ha  affermato  la  carenza assoluta di
giurisdizione  relativamente  ad  una  controversia in cui oggetto di
impugnazione  di  fronte al giudice amministrativo era stata, secondo
quanto   risulta   dallo  stesso  provvedimento  giurisdizionale,  la
delibera della Giunta regionale pugliese di approvazione dello schema
di  disegno  di  legge  di  istituzione  del Parco naturale regionale
«Terra delle Gravine».
   Nell'occasione,  i  giudici  di  legittimita'  hanno rilevato che,
costituendo  gli  atti  impugnati fasi legislativamente regolamentate
del  processo  di  formazione  della  legge  regionale  in materia di
istituzione  di parchi naturali, gli stessi, in quanto espressione di
esercizio della potesta' legislativa della Regione, sono sottratti al
sindacato  giurisdizionale,  sia  del giudice ordinario che di quello
amministrativo.
   5.2.   -  Sollecitando  l'adesione  di  questa  Corte  a  siffatto
orientamento,    le    ricordate   parti   costituite   deducono   la
inammissibilita'  della questione per l'evidente difetto di rilevanza
della  stessa  la'  dove  risultasse  che il giudice a quo, in quanto
carente  di potesta' giurisdizionale riguardo alle questioni alla sua
attenzione  nei  giudizi principali, non li dovrebbe decidere facendo
applicazione  delle  disposizioni  della  cui  costituzionalita' egli
dubita.
   La eccezione non e' meritevole di accoglimento.
   Infatti  la giurisprudenza di questa Corte si e' piu' volte, anche
di recente, espressa nel senso che, in considerazione della autonomia
del  giudizio  incidentale  di  costituzionalita'  rispetto  a quello
principale,  discende  che,  in  sede di verifica dell'ammissibilita'
della  questione,  la  Corte  medesima  puo'  rilevare  il difetto di
giurisdizione  soltanto  nei  casi in cui questo appaia macroscopico,
cosi'  che  nessun  dubbio possa aversi sulla sua sussistenza (fra le
altre,  le  sentenze  n. 156  del  2007;  n. 144 del 2005; n. 288 del
2003).  La  relativa  indagine  deve, peraltro, arrestarsi laddove il
rimettente  abbia  espressamente motivato in maniera non implausibile
in ordine alla sua giurisdizione (sentenza n. 11 del 2007; n. 144 del
2005; n. 291 del 2001).
   Precisatosi  che,  comunque, la verifica operata da questa Corte -
operata  su di un piano, giova chiarire, di esclusiva ed astratta non
implausibilita'  della  motivazione  addotta dal rimettente, elemento
questo  dal  punto di vista semantico ovviamente assai meno pregnante
della  fondatezza  -  e'  meramente  strumentale  al  riscontro della
rilevanza  della questione di costituzionalita' e che, esaurendosi la
sua  funzione  all'interno  del  relativo giudizio, non e' certamente
idonea  a  determinare  alcuna  preclusione  in  ordine all'eventuale
successivo  spiegarsi  della  cognizione piena sul punto da parte del
giudice  istituzionalmente  preposto alle definizione delle questioni
di  giurisdizione,  va  osservato  che, riguardo alle fattispecie che
interessano   il   presente  giudizio,  il  Tribunale  amministrativo
regionale  rimettente  ha  motivato  in  ordine  alla  sua  affermata
giurisdizione,  rilevando  che  gli  atti  oggetto delle impugnazioni
pendenti  di  fronte  a  lui,  appartenendo  -  nella complessa serie
procedimentale  preordinata  alla  adozione delle leggi istitutive di
aree naturali protette - alla fase amministrativa, erano suscettibili
di essere validamente impugnati dinanzi al giudice amministrativo.
   Al riguardo, d'altra parte, non puo' non considerarsi, ai fine del
riscontro  della  non  implausibilita'  di  tali considerazioni, che,
diversamente  da  quanto  emerge  dall'esame  della  citata ordinanza
n. 2439  del  2008  della  Corte  di  cassazione,  nei  casi  che ora
interessano  l'oggetto  della  impugnazione  di  fronte  al giudice a
quibus  sono,  principalmente,  gli atti delle conferenze dei servizi
tenutesi   prima  dell'invio  da  parte  della  Giunta  regionale  al
Consiglio  regionale  dello schema definitivo di disegno di legge per
la sua approvazione e non, invece, tale schema di disegno di legge.
   5.3.  -  Parimenti  infondata e' la eccezione di inammissibilita',
ancora  per  difetto di giurisdizione del rimettente, formulata dalla
difesa del Comune di Tricase. Invero, la circostanza che il Tribunale
amministrativo  regionale  salentino  affermi che, solo in ipotesi di
accoglimento  della  questione  di legittimita' costituzionale da lui
sollevata,  i  ricorsi  oggetto  dei  giudizi  a quibus non sarebbero
destinati  ad  una  pronunzia  di  improcedibilita'  o,  comunque, di
inammissibilita',  nulla  ha  a  che vedere con la sussistenza o meno
della  giurisdizione  in capo al rimettente: infatti, diversamente da
come  sembra  intendere  il Comune di Tricase, la avvenuta entrata in
vigore della censurata legge-provvedimento non si pone, neppure nella
prospettazione   del  rimettente,  quale  elemento  condizionante  ab
origine  la  sua  potestas  judicandi ma solo quale fatto che incide,
negativamente, sulla procedibilita' dei ricorsi stessi.
   5.4.  -  In  questo  senso  viene  anche  disattesa  la  ulteriore
eccezione   di   inammissibilita'   dedotta  dalla  medesima  difesa,
attinente   alla   mancanza  di  incidentalita'  nella  questione  di
costituzionalita'  sollevata  dal  Tribunale amministrativo regionale
della Puglia.
   Ove,  infatti,  fosse  rimosso l'elemento sopravvenuto, costituito
dai  censurati  interventi  legislativi, che, a giudizio del medesimo
T.A.R.,  rende  attualmente  improcedibili  gli originari ricorsi, il
sindacato   del   giudice   amministrativo   sugli   atti   impugnati
riprenderebbe  il  suo  primitivo  vigore,  risultando  in  tal senso
evidenziata  la  incidentalita',  rispetto  ai giudizi principali, di
quello di legittimita' costituzionale.
   5.5.  -  Riguardo  alla  (dedotta  da piu' parti) inammissibilita'
delle  questioni di costituzionalita' stante il denunciato difetto di
interesse delle parti ricorrenti nei giudizi a quibus le quali, anche
in  caso  di accoglimento delle censure mosse dal rimettente alle tre
ricordate  leggi  regionali, non potrebbero svolgere alcuna attivita'
di   trasformazione   del   territorio   a  causa  della  contestuale
riattivazione delle misure di salvaguardia previste dagli artt. 6 e 8
della  legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione
delle  aree naturali protette nella Regione Puglia), va rilevato che,
ai  fini  dell'ammissibilita' dello scrutinio di costituzionalita' di
una  legge,  e  proprio in ragione della autonomia di questo giudizio
rispetto  a  quello  a quo, non e' necessario che vi sia un interesse
sostanziale  di  una  delle  parti  in ordine all'accoglimento o meno
della  questione, essendo, invece, sufficiente (oltre, ovviamente, al
requisito  della  non  manifesta infondatezza) che la norma di cui si
dubita  si  ponga  come  necessaria  ai  fini  della  definizione del
giudizio,  essendo,  poi,  irrilevante questione di fatto se le parti
del  giudizio  a  quo  si  possano o meno giovare degli effetti della
decisione con la quale si e' chiuso il giudizio medesimo.
   5.6.  -  Sia la Regione Puglia che il Comune di Gallipoli deducono
quale  motivo  di  inammissibilita'  delle  questioni di legittimita'
costituzionale  sollevate  dal  Tribunale amministrativo regionale di
Lecce la circostanza che tale organo non abbia adeguatamente motivato
in   ordine   alla  asserita  lesione  degli  invocati  parametri  di
costituzionalita'   e   in  ordine  alla  conseguente  lesione  degli
interessi  dei  ricorrenti nei giudizi a quibus. Anche in questo caso
la eccezione formulata deve essere disattesa.
   Per quanto interessa ai fini della ammissibilita' delle questioni,
infatti,  il  rimettente  chiarisce che il vizio di costituzionalita'
deriverebbe dal non avere il legislatore regionale tenuto conto della
esistenza   di  determinati  vizi  nell'iter  procedimentale  che  ha
condotto  alla  adozione  della  legge, vizi che sarebbero consistiti
nella  lesione  del  diritto  di  piena  partecipazione  dei soggetti
coinvolti nel procedimento di istituzione dei Parchi naturali.
   Tale  comportamento  del  legislatore,  recidendo  in  sostanza il
legame  funzionale  tra  la fase amministrativa e quella propriamente
legislativa  del  procedimento volto alla istituzione in Puglia delle
aree  naturali  di  rilevanza  regionale, costituirebbe il motivo sia
della  asserita  irragionevolezza  della  scelta  legislativa sia del
contrasto col principio di buona amministrazione, ledendo, secondo la
tesi  del  rimettente, la posizione dei soggetti interessati a tutela
dei  quali  sarebbe  posta  la  fase  amministrativa del procedimento
stesso.
   5.7. - Non determina, nel caso in esame, la inammissibilita' delle
questioni  di costituzionalita', contrariamente a quanto eccepisce la
difesa  della  Provincia  di  Lecce, il fatto che il rimettente abbia
censurato,  rispettivamente,  tre  interi  testi  legislativi,  senza
precisare  quale  norma, tra quelle contenute in tali testi, si ponga
in  contrasto coi parametri evocati: infatti il tipo di vizio dedotto
dal   rimettente,  attenendo  ad  un  profilo  genetico  delle  leggi
censurate,   ne   coinvolge  necessariamente  tutte  le  disposizioni
(sentenze n. 37 del 1991 e n. 204 del 1981).
   5.8.   -   Va,   infine,   disattesa   anche   la   eccezione   di
inammissibilita'  delle  questioni  per  difetto di rilevanza, svolta
dalle  difese delle costituite parti private, nonche' da quella della
Provincia  di  Lecce,  la quale si basa sugli argomenti sviluppati da
questa Corte nelle sue precedenti sentenze nn. 225 e 226 del 1999.
   Infatti,  tali, peraltro isolate, decisioni ebbero ad affermare il
principio  della perdurante sindacabilita' di un atto amministrativo,
nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale.
   L'adesione  a  tale  tesi renderebbe non rilevanti le questioni di
legittimita'    costituzionale    ora    sollevate    dal   Tribunale
amministrativo regionale salentino.
   Tuttavia  questa  Corte  ritiene  che i richiamati precedenti, dei
quali,  per la loro peculiarita', appare giustificata un'applicazione
restrittiva, non siano pertinenti al presente caso.
   Infatti  in tali occasioni questa Corte, a differenza di quanto si
verifica  attualmente,  era  chiamata a sindacare, nel primo caso, la
legittimita' costituzionale non solo della legge istitutiva dell'area
naturale,  ma  anche  della  legge  con  la  quale era fissato l'iter
procedimentale  della successiva legge-provvedimento, e, nel secondo,
un  conflitto  di  attribuzione  sollevato dalla Regione Lombardia in
merito,  fra  l'altro, alla sentenza con la quale il locale Tribunale
amministrativo  regionale  aveva annullato in sede giurisdizionale il
provvedimento  della  Giunta regionale di approvazione e trasmissione
al Consiglio regionale dello schema di disegno di legge relativo alla
adozione del piano territoriale di coordinamento concernente un parco
regionale lombardo.
   Nella prima fattispecie si presentava, quindi, uno spazio relativo
ai   provvedimenti   amministrativi   consequenziali   rispetto  alla
cosiddetta «legge madre» e prodromici rispetto alla cosiddetta «legge
figlia»,  mentre nel secondo la decisione precisava, comunque, che la
«fase    legislativa,    al    contrario   della   precedente   [fase
amministrativa],  non  [poteva]  essere oggetto del sindacato diretto
del  giudice  amministrativo,  ed  [era]  soggetta  al  controllo  di
costituzionalita'  attraverso  la  verifica  dell'esistenza  dei vizi
tipici delle leggi, compresi quelli procedimentali».
   E'   significativo  osservare  che  la  prevalente  giurisprudenza
amministrativa,  cui, tra l'altro, aderisce lo stesso rimettente, non
condivide  il  principio  della  perdurante  sindacabilita' dell'atto
amministrativo  anche  se  il  suo  contenuto sia recepito da un atto
legislativo.  In ogni caso, deve ritenersi che le citate sentenze nn.
225   e   226  del  1999  costituiscano  specifiche  soluzioni  delle
particolari  questioni  che erano state allora sottoposte al giudizio
di  costituzionalita'.  In  piu' occasioni (sentenze n. 267 del 2007,
n. 429  del  2002, n. 364 del 1999, n. 211 del 1998, n. 185 del 1998,
n. 492  del  1995,  n. 347 del 1995, n. 62 del 1993, n. 143 del 1989,
n. 59  del  1957)  questa  Corte  ha,  direttamente o indirettamente,
affermato  che  in  caso  di leggi-provvedimento volte a «legificare»
scelte  che  di  regola  spettano  alla  autorita' amministrativa, la
tutela dei soggetti incisi da tali atti verra' a connotarsi, come nel
presente  caso,  stante  la  preclusione di un sindacato da parte del
giudice   amministrativo,   «secondo   il   regime  tipico  dell'atto
legislativo   adottato,  trasferendosi  dall'ambito  della  giustizia
amministrativa  a  quello  proprio  della  giustizia  costituzionale»
(sentenza n. 62 del 1993).
   6. - Nel merito, la questione non e' fondata.
   6.1.  - Il Tribunale amministrativo regionale rimettente, infatti,
nel  dubitare  della  legittimita'  costituzionale  delle  tre  leggi
censurate,  afferma  che  le  stesse  sarebbero  irragionevoli  e non
rispettose   del   principio   di   buon   andamento  della  pubblica
amministrazione,   violando,   pertanto,  gli  artt.  3  e  97  della
Costituzione,  in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarle, non
avrebbe   tenuto   conto   del   fatto   che   la  propedeutica  fase
amministrativa, indirizzata alla istituzione delle tre aree protette,
non  si  era  svolta nel rispetto delle regole procedimentali dettate
dal  medesimo  Tribunale  amministrativo  regionale  con  le  quattro
sentenze n. 1184, n. 1185, n. 1186 e n. 1187 del 2006.
   Tale tesi non puo' essere condivisa.
   6.2.  -  Per  cio'  che  concerne  la  lesione  dell'art. 97 della
Costituzione,  va  detto  che la disposizione richiamata e' del tutto
inconferente rispetto al dedotto profilo di incostituzionalita'.
   Al  riguardo  e' sufficiente osservare che il precetto relativo al
principio  di  buon andamento della pubblica amministrazione espresso
dall'art.   97   della  Costituzione  e'  applicabile  esclusivamente
all'amministrazione,  essendo  qui,  invece,  in  discussione  non il
contenuto  di una disposizione legislativa che imponga un determinato
comportamento  alla  pubblica  amministrazione (ipotesi alla quale e'
certamente pertinente il sindacato di costituzionalita' esperito alla
stregua   dell'art.   97   della   Costituzione),  ma  esclusivamente
l'andamento   di  un'attivita'  che,  in  toto,  e'  riferibile  allo
svolgimento  della  funzione  legislativa. In altre parole, l'art. 97
Cost.  costituisce  parametro  di  legittimita' costituzionale di una
disposizione   legislativa   che   venga  a  regolare  una  procedura
amministrativa,  ma non puo' essere invocato per valutare il corretto
svolgimento di un iter procedimentale legislativo.
   6.3.  -  Quanto  alla  affermata  irragionevolezza delle tre leggi
censurate,  va osservato che il rimettente non si cura di prendere in
considerazione il contenuto delle leggi regionali in discorso.
   La  questione  di  costituzionalita'  da  lui  formulata si fonda,
infatti,  non  su aspetti di irragionevolezza direttamente riferibili
al  contenuto  precettivo  delle disposizioni emanate dal legislatore
pugliese,  quanto,  piuttosto,  su  di  un profilo che potrebbe dirsi
sintomatico: sulla circostanza, cioe', che il legislatore non avrebbe
tenuto  conto  nell'emanarle  di  quanto statuito, con riferimento al
prodromico   procedimento   amministrativo,   dallo   stesso  attuale
rimettente  nelle  ricordate quattro sentenze, delle quali, peraltro,
neppure risulta l'avvenuto passaggio in giudicato, contrassegnate dai
numeri 1184, 1185, 1186 e 1187 del 2006.
   Ma  per  far  derivare  da cio', come invece preteso dal giudice a
quo,  l'affermazione  della  fondatezza  della  sollevata  censura di
illegittimita'       costituzionale,       andrebbe      presupposta,
indipendentemente  e  prioritariamente  rispetto  ad ogni valutazione
relativa  al  sostanziale  contenuto  dell'atto normativo in tal modo
adottato,  la  sussistenza di un vincolo procedimentale all'attivita'
legislativa che possa essere dettato da organi giudiziari.
   La  circostanza  che,  viceversa,  la  funzione legislativa, anche
regionale,   puo'  essere  condizionata  solo  con  disposizioni  che
traggano  direttamente la loro origine dalla Costituzione, esclude la
possibilita'  che  un  siffatto  vincolo  possa derivare da decisioni
assunte in sede giurisdizionale.
   6.4.  -  Ne', affrontando sotto l'aspetto del merito una questione
gia'  esaminata  al precedente punto 5.8 con riferimento ai sollevati
profili di inammissibilita', puo' ritenersi che la materia in oggetto
possa  essere  disciplinata solo con provvedimenti amministrativi, in
quanto nella legge quadro statale sulle aree protette n. 394 del 1991
e'  espressamente  previsto all'art. 23 il principio fondamentale che
sia  una  legge  regionale  ad istituire il parco naturale regionale.
Ugualmente,  non puo' affermarsi che, in deroga al generale principio
della   modificabilita'   della   legge   anteriore  da  parte  della
posteriore,   la  legge  successiva  non  possa  innovare  i  modelli
procedurali amministrativi previsti da leggi precedenti.
   Vale, al riguardo, quanto affermato da questa Corte, in molteplici
decisioni.  In  particolare nella sentenza n. 143 del 1989 si precisa
che  «Tanto  la  Costituzione  (artt.  70  e 121), quanto gli Statuti
regionali definiscono la legge, non gia' in ragione del suo contenuto
strutturale  o  materiale,  bensi'  in  dipendenza dei suoi caratteri
formali,  quali  la  provenienza  da  un  certo  organo o da un certo
potere,  il  procedimento  di  formazione  e  il  particolare  valore
giuridico   (rango  primario  delle  norme  legislative,  trattamento
giuridico  sotto il profilo del sindacato, residenza all'abrogazione,
etc.).  Ne'  si  potrebbe  dire  che  il divieto di leggi a contenuto
particolare  e  concreto tocchi soltanto le Regioni in conseguenza di
un presunto principio generale dell'ordinamento giuridico, poiche' un
principio del genere, concernendo i caratteri strutturali della legge
diretti  a  qualificarne l'essenza o l'identita' tipologica come atto
normativo,  dovrebbe essere desunto da una inequivoca norma avente un
rango  superiore  alla  stessa  legge,  che  in  verita'  non e' dato
rinvenire  nel  nostro ordinamento positivo. D'altra parte, come pure
ha  affermato questa Corte nelle decisioni precedentemente ricordate,
nessuna disposizione costituzionale o statutaria comporta una riserva
agli  organi  amministrativi  o  "esecutivi"  degli  atti a contenuto
particolare e concreto».
   Si  tratta  di principi ribaditi, anche di recente, nella sentenza
n. 267  del 2007, nella quale si ricorda «che, secondo la consolidata
giurisprudenza  di questa Corte, non e' preclusa alla legge ordinaria
la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti
o  materie  normalmente  affidati  all'autorita'  amministrativa, non
sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e
concreto,  ossia  di  leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995).
[......] La legittimita' di questo tipo di leggi deve, quindi, essere
valutata  in relazione al loro specifico contenuto. In considerazione
del  pericolo  di  disparita'  di trattamento insito in previsioni di
tipo  particolare o derogatorio (sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del
1997),  la  legge-provvedimento e', conseguentemente, soggetta ad uno
scrutinio  stretto  di  costituzionalita'  (sentenze n. 429 del 2002,
n. 364  del  1999,  nn.  153  e  2  del 1997), essenzialmente sotto i
profili  della  non  arbitrarieta' e della non irragionevolezza della
scelta  del  legislatore. Ed un tale sindacato deve essere tanto piu'
rigoroso  quanto  piu'  marcata  sia,  come  nella  specie, la natura
provvedimentale   dell'atto   legislativo   sottoposto   a  controllo
(sentenza  n. 153  del  1997)».  Ma  tali  profili,  come  si e' gia'
sottolineato,  non  vengono  motivatamente  sottoposti al giudizio di
questa   Corte   nelle   ordinanze  che  sollevano  le  questioni  di
costituzionalita'.