Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4,
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),  promosso  con  ordinanza  del  14 marzo 2006 dalla
Corte  d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di C. P.
ed altri, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
   Ritenuto  che  la  Corte  d'appello  di  Messina  ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006,
n. 46  (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale,  in  materia di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che
abbia   riformato   una  sentenza  di  assoluzione,  la  sentenza  di
proscioglimento  per  prescrizione  emessa  a  seguito di concessione
delle circostanze attenuanti generiche»;
     che  la  Corte  rimettente  premette  di  essere  investita  del
giudizio  di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Corte
di  cassazione,  della  sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di
Reggio  Calabria  che  aveva  dichiarato  non  doversi  procedere per
prescrizione  nei confronti di alcuni imputati, in ordine al reato di
omicidio  colposo loro ascritto, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche;
     che  detta  sentenza d'appello era stata emessa in riforma della
pronuncia   del   giudice  di  prime  cure,  appellata  dal  pubblico
ministero,  con  la  quale i predetti imputati erano stati in origine
assolti perche' il fatto non sussiste;
     che  il giudice a quo rileva che l'art. 10, comma 4, della legge
n. 46  del  2006  prevede  che  la disposizione di cui al comma 2 del
medesimo  articolo  -  secondo cui l'appello proposto dall'imputato o
dal  pubblico  ministero, prima della data di entrata in vigore della
legge,  viene  dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile
-   si  applica  anche  nel caso in cui sia annullata una sentenza di
condanna  di  una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di
assoluzione;
     che    tale    disposizione    non    risulterebbe   applicabile
«direttamente» al caso per cui si procede ne' sarebbe suscettibile di
interpretazione  analogica,  in  quanto  derogatoria  «del  principio
generale dell'appellabilita' delle sentenze»;
     che  proprio  la  circostanza  che  la  norma  non equipara alla
sentenza  di condanna di una corte d'appello, che abbia riformato una
sentenza   di   assoluzione,   la  sentenza  di  proscioglimento  per
prescrizione  emessa  a  seguito  di  concessione  delle  circostanze
attenuanti  generiche,  risulta,  secondo la rimettente, in contrasto
con l'art. 3 Cost.;
     che  la  Corte  rimettente -  che ritiene rilevante la questione
stante la sua pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio
-    reputa   infatti  che  tale  disciplina  determini  «una  palese
disparita'  di  trattamento  tra situazioni processuali assimilabili,
essendo  la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da
un sostanziale giudizio di responsabilita»;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
     che  la difesa erariale ritiene non condivisibile la premessa da
cui  muove  l'ordinanza  di rimessione circa l'equiparabilita' di una
sentenza  di  non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, sia
pur  emessa  a  seguito della concessione di attenuanti generiche, ad
una sentenza di condanna;
     che,   infatti,  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
intervenuta  prescrizione,  a seguito della concessione di attenuanti
generiche, e' condizionata esclusivamente all'accertamento «che dagli
atti  non  risulta  evidente  che  non  ci  sono  i  presupposti  per
addivenire  ad  una  formula  assolutoria di merito»; e, a differenza
dell'altra,  non  presuppone «necessariamente un sostanziale giudizio
di condanna»;
     che venendo meno tale presupposto di assimilabilita' -  conclude
l'Avvocatura  generale  -   non  e'  configurabile  la violazione del
principio di uguaglianza denunciata dal giudice a quo.
   Considerato   che   la  Corte  d'appello  di  Messina  dubita,  in
riferimento   all'art.   3  della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006,
n. 46  (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale,  in  materia di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che
abbia   riformato   una  sentenza  di  assoluzione,  la  sentenza  di
proscioglimento  per  prescrizione  emessa  a  seguito di concessione
delle circostanze attenuanti generiche»;
   che  il  comma  4  censurato  fa  espresso richiamo al comma 2 del
medesimo  articolo,  stabilendo  che tale disposizione -  secondo cui
l'appello proposto dall'imputato o dal pubblico ministero prima della
data  di entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile
con  ordinanza  non  impugnabile -  «si applica anche nel caso in cui
sia  annullata,  su  punti  diversi  dalla  pena  o  dalla  misura di
sicurezza, una sentenza di condanna di una corte d'assise d'appello o
di   una   corte  d'appello  che  abbia  riformato  una  sentenza  di
assoluzione»;
     che  con la sentenza n. 26 del 2007, successiva all'ordinanza di
rimessione,  questa  Corte  -   contestualmente  alla declaratoria di
incostituzionalita'  dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46,
sostitutivo  dell'art.  593  del  codice  di  procedura  penale -  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10, comma 2,
della  citata  legge  n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che
l'appello   proposto  contro  una  sentenza  di  proscioglimento  dal
pubblico  ministero  prima  della  data  di  entrata  in vigore della
medesima legge e' dichiarato inammissibile»;
     che,  pertanto,  risultando  mutato  a  seguito della richiamata
pronuncia  di  questa  Corte  il quadro normativo di riferimento, gli
atti  devono  essere  restituiti  al  giudice rimettente per un nuovo
esame della rilevanza della questione