Ricorso  della  Regione  siciliana,  in persona del presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,   giusta   procura   a  margine  del  presente  atto,
dall'Avvocato generale della Regione siciliana, Francesco Castaldi, e
dall'avv.  Michele  Arcadipane,  elettivamente  domiciliato presso la
sede  dell'Ufficio  della  Regione  siciliana  in  Roma, via Marghera
n. 36,  ed  autorizzato  a  proporre  ricorso con deliberazione della
Giunta regionale n. 138 del 5 giugno 2008.
   Contro,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  5,  commi 6, 9 lettera b) n. 14, e, in
parte  qua, commi 1 e 12, nonche', sempre in parte qua, dell'allegato
elenco  n. 1,  del  decreto  legge  27  maggio  2008,  n. 93, recante
«Disposizioni  urgenti  per salvaguardare i1 potere di acquisto delle
famiglie»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n. 124  del 28 maggio 2008 - Serie generale, per violazione
dell'articolo  21  dello  Statuto  della  Regione  siciliana  e dalle
correlate  norme  di attuazione approvate con d.lgs. 21 gennaio 2004,
n. 35, e del principio costituzionale di leale cooperazione.
                              F a t t o
   Il  decreto  legge  27  maggio  2008, n. 93, recante «Disposizioni
urgenti  per  salvaguardare  il  potere  di acquisto delle famiglie»,
adottato  dal  Consiglio  dei  ministri  nella riunione del 21 maggio
2008,  nel  disporre vari interventi tra cui la cosiddetta abolizione
dell'ICI  sulla  prima  casa  di abitazione, con l'art. 5 («copertura
finanziaria»)  ha  previsto  il  finanziamento  degli  interventi ivi
disposti  mediante una serie di riduzioni di risorse tra cui l'intero
importo  di  euro 1.363,5 milioni gia' destinato, per l'anno 2008, ad
interventi  infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria (il 70%
del quale specificamente destinato alla Sicilia); l'intero importo di
euro  350  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009  per la
viabilita'  secondaria  della  Regione  siciliana;  le totali risorse
destinate  dal  comma  135  dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,  per  far  fronte  ai  danni  degli attacchi di «peronospora»
avvenuti in Sicilia nel 2007, gia' previste dal comma 234 dell'art. 2
della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244;  nonche' le totali risorse
previste   per   gli   interventi   di   ammodernamento   oltre   che
dell'autostrada Gioia Tauro-Reggio Calabria, anche per «migliorare la
qualita'  del  servizio  di  trasporto  e  sicurezza nello Stretto di
Messina»  e,  in  definitiva,  l'abrogazione  delle  disposizioni che
prevedono   tutti   gli   interventi   medesimi   citati,  stante  la
disposizione del comma 12 dell'art. 5 del decreto legge in questione.
   In particolare, l'art. 5 di tale decreto legge, dopo aver previsto
al  comma  2 la confluenza nel «Fondo per interventi strutturali e di
politica economica» di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. 29 novembre
2004,  n. 282, delle riduzioni delle autorizzazioni indicate al comma
1,  al  comma  6  prevede  che: «La somma iscritta nel bilancio dello
Stato  per  l'anno  2008,  nell'ambito della missione "Infrastrutture
pubbliche  e logistica", programma "Sistemi stradali e autostradali",
in  attuazione  dell'articolo  1, comma 1155, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  affluisce  al  fondo  di  cui al comma 2 per l'intero
importo  di  1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse
una  quota  pari  a  611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su
apposita  contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e
nell'anno 2010 per 173 milioni di euro».
   L'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
verita', modifica i commi 92 e 93 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. Tali commi modificati dispongono:
     «92.  -  Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da
Fintecna  S.p.a.  nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine
della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra
la  Sicilia  ed il continente, una volta trasferite ad altra societa'
controllata  dallo  Stato  le  azioni  di  Stretto  di Messina S.p.A.
possedute   da   Fintecna   S.p.A.,   sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  iscritte,  previo versamento in
entrata,  in  due  distinti  capitoli  di  spesa  del Ministero delle
infrastrutture  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del mare denominati rispettivamente "Interventi per la
realizzazione  di  opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e
"Interventi  di  tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e
in Calabria".
     93.  - Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio
di   addizionalita'   sono   assegnate  per  il  90  per  cento  alla
realizzazione  di  opere  infrastrutturali  e  per il 10 per cento ad
interventi  a  tutela  dell'ambiente  e  della  difesa  del suolo. Le
suddette  risorse  sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi
nella  regione  Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella
regione  Calabria.  Le  modalita'  di utilizzo sono stabilite, per la
parte  relativa  agli  interventi  infrastrutturali,  con decreto del
Ministro   delle   infrastrutture,   di   concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e
Calabria,  e,  per  la  parte  relativa  agli  interventi  in materia
ambientale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria».
   Peraltro,   come   anche   risulta   da   una   risposta   scritta
all'interrogazione   parlamentare   da   parte  del  Ministero  delle
infrastrutture (n. 4-02936 Camera):
     «In  data  4 ottobre 2007, sono stati quindi conclusi tra questo
Ministero  e  le  Regioni  Sicilia e Calabria gli accordi preliminari
finalizzati   all'individuazione   e   selezione   degli   interventi
infrastrutturali   prioritari  ricadenti  nel  territorio  delle  due
regioni,  da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fondi Fintecna).
     Con  i  predetti  accordi, sono stati individuati per la Regione
Sicilia:
      1)  area  metropolitana  di  Palermo: linea della metropolitana
leggera di Palermo - 1° stralcio funzionale.
      2)  area  metropolitana di Catania: ferrovia Circumetnea-tratta
urbana   con   funzione   di  metropolitana  -  2°  lotto  funzionale
Stesicoro-Aeroporto.
      3)  area  metropolitana  di  Messina: completamento piattaforma
logistica  intermodale  con  annesso  scalo  portuale e relativi assi
viari,   ivi   compreso   l'approdo  esistente  presso  il  villaggio
Tremestieri, e nodo di interscambio per l'accesso delle reti viarie.
      4) 2° lotto Agrigento-Caltanissetta - A19. Tratto dal km 74».
   L'art.  5,  comma  1, del decreto legge in questione, poi, prevede
che  le  autorizzazioni  di  spesa di cui all'allegato elenco 1, sono
ridotte   per  gli  importi  in  tale  elenco  previsto,  disponendo,
altresi',  al  comma  12,  che  sono  abrogate  tutte le disposizioni
incompatibili   con   tale   rideterminazione  e  che  gli  eventuali
provvedimenti  attuativi  adottati,  incompatibili,  restano privi di
efficacia.
   Tale  elenco prevede, inoltre, anche la riduzione di 50 milioni di
euro per il 2008 dell'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 135,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il comma 135 in parola aggiunge alla legge 1° luglio 1997, n. 206,
l'art.  1-bis  con  cui «Al fine di fare fronte ai danni e al mancato
reddito  dovuti  agli  attacchi  della  malattia  fungina  plasmopara
viticola,  nota  altresi'  con il nome di "peronospora", avvenuti nel
2007  in  Sicilia  in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e
del  perdurare  del  caldo eccessivo, quali condizioni da considerare
come  avversita'  atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale,
ai  sensi  della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del
regolamento  (CE)  n. 1857/2006  della  Commissione,  del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli  aiuti  di  Stato  a favore delle piccole e medie imprese attive
nella   produzione  di  prodotti  agricoli  e  recante  modifica  del
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
in  tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c),  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea e non essere
soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del  medesimo  Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del
citato  regolamento (CE) n. 1857/2006, e' autorizzata per l'anno 2008
la  spesa  di  50  milioni  di  euro  a  valere sul Fondo per le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289,  e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo
di  150  milioni  di  euro  al  fine  di  compensare  gli effetti, da
trasferire  entro  un  mese  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  disposizione  alla  Regione  siciliana,  che  utilizza tale
importo  in  favore  delle  aziende  danneggiate dagli attacchi della
"peronospora",   tramite  provvedimenti  di  ripartizione  che  siano
conformi  ai  criteri  di  cui  al  presente  articolo  e  al  citato
regolamento (CE) n. 1857/2006».
   Pertanto,  le  disposizioni  del  decreto  legge in esame di fatto
azzerano  integralmente  anche  l'intervento  disposto  dal comma 135
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il  comma  9  dell'art.  5  del  decreto  legge  in questione, nel
determinare  modificazioni  alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla
lettera  b),  n. 14  dispone  che: «il secondo periodo del comma 1152
[bis:  v.  avviso  di  rettifica  in  G.U.R.I. 30 maggio 2008, n. 26]
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito
dal  seguente:  "L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61,
comma  1,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"».
   I  commi  1152  e 1152 bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come introdotti - in sostituzione dell'originario comma
1152  - dell'art. 2, comma 538, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dispongono:
     «1152.  -  Per  interventi  di ammodernamento e di potenziamento
della viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella
regione  Calabria,  non  compresa nelle strade gestite dalla societa'
Anas S.p.A., una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a
150  milioni  di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto
delle  somme  stanziate  sul  fondo  per le aree sottoutilizzate. Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di
tali  risorse  tra  le province della Regione siciliana e le province
della  regione  Calabria,  in proporzione alla viabilita' presente in
ciascuna  di  esse,  e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione
per l'utilizzo delle predette risorse.
     1152-bis. - Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni
e  modalita'  stabilite  ai sensi del comma 1152, alle province della
Regione  siciliana  e  alle  province  della  regione  Calabria  sono
assegnate  rispettivamente  le  somme di 350 milioni di euro e di 150
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di
cui  al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione,
per  i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
   Pertanto, a seguito della modifica recata dal comma 9, lettera b),
n. 14,  del  decreto legge in oggetto, il comma 1152-bis in questione
oggi recita testualmente:
     «Per   le  stesse  finalita'  e  nelle  medesime  proporzioni  e
modalita'  stabilite  ai  sensi  del  comma 1152, alle province della
Regione  siciliana  e  alle  province  della  regione  Calabria  sono
assegnate  rispettivamente  le  somme di 350 milioni di euro e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. L'autorizzazione
di  spesa  di  cui  all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n. 289,  e'  ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
   Di  per  se', la lettera del comma 1152-bis cosi' modificato anche
se ad una prima lettura potrebbe consentire ancora un'interpretazione
che  non vanifichi lo stanziamento di risorse - 350 milioni di euro -
per la viabilita' secondaria siciliana prevista nella prima parte del
comma  stesso;  tuttavia la posizione della disposizione modificativa
nell'articolo  5,  relativo  alla  copertura  finanziaria  al decreto
legge,  e  le  differenze  lessicali tra la disposizione originaria e
quella  modificativa  -  che  non destina specificamente la riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002, n. 289 alla copertura degli oneri previsti
dalla  prima  parte  del  predetto  comma  1152-bis - al di la' della
infelice  formulazione,  conducono  l'interprete  all'intenzione  del
governo centrale che ha posto in essere il decreto legge impugnato, e
cioe'  sottrarre  le  risorse in parola alla particolare destinazione
alla Sicilia (oltre che alla Calabria) per destinarle al fmanziamento
degli interventi disposti dal decreto legge in questione.
   Va,  peraltro,  considerato  che  sulla destinazione delle risorse
derivanti dal comma 1152 (testo originario, precedente alla scissione
in  commi 1152 e 1152-bis operato dal comma 538 dell'art. 2, legge 24
dicembre  2007, n. 244, e, quindi, comprensivo delle risorse previste
anche  per  il  2008  ed  il  2009)  era  intervenuto gia' in data 28
dicembre  2006,  un  accordo  di  programma  tra  il  Ministero delle
infrastrutture  e  la  Regione  siciliana (v. art. 1 dell'infracitato
d.m. 9 novembre 2007).
   Con  decreto  13 luglio 2007 del Ministro delle infrastrutture, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale 27 marzo 2008, n. 73), si era, quindi, provveduto
alla determinazione delle quote delle risorse da attribuire, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1152, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
alle  province  delle  regioni  Sicilia  e Calabria per interventi di
ammodernamento e potenziamento della viabilita' secondaria esistente,
sulla  scorta  anche  del riparto delle risorse operato dalla Regione
siciliana  e  comunicato  con  nota  16  maggio 2007, prot. 35230 (v.
premesse al d.m.). Poi con decreto 9 novembre 2007 del Ministro delle
infrastrutture,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
(pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 27  marzo  2008, n. 73), erano
stati  approvati i relativi criteri e le modalita' di gestione, anche
in attuazione del citato accordo di programma del 28 dicembre 2006.
   Infine,  l'elenco  allegato  al  decreto  legge  di  che trattasi,
prevede  l'azzeramento  delle  risorse  gia'  previste  dal comma 234
dell'art.  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che per gli
interventi   di  ammodernamento  dell'autostrada  Gioia  Tauro-Reggio
Calabria, anche per «migliorare la qualita' del servizio di trasporto
e  sicurezza  nello Stretto di Messina» - mediante la riduzione delle
autorizzazioni  di  spesa  di  euro  20  milioni per il 2008, euro 22
milioni  per  il  2009  e  di  euro  7  milioni  per  il 2010 - e, in
definitiva, l'abrogazione della disposizione che prevede l'intervento
medesimo, stante la disposizione del comma 12 dell'art. 5 del decreto
legge.
   E'   evidente   che  il  diretto  interesse  della  Regione  resta
ulteriorente  compromesso  dal venir meno di tali ultime disposizioni
(e  delle  risorse  correlate)  per  il  servizio  di  trasporto e la
sicurezza   dello  Stretto  di  Messina  non  foss'altro che  per  il
particolare   e   peculiare   interesse   della  regione  all'indotto
miglioramento dei flussi da e per la Sicilia.
   Nonostante  il particolare e differenziato interesse della Regione
siciliana  alle  precitate  norme  che  hanno  sottratto  risorse  ed
interventi  specifici  per  la  Sicilia,  il Presidente della Regione
siciliana  non  e'  stato  -  ne' formalmente ne' informalmente - mai
invitato alla partecipazione alla riunione del Consiglio dei Ministri
del  21  maggio  2008,  in  cui  il decreto legge n. 93/2008 e' stato
adottato,  ne'  ad  altra  riunione  precedente, ne', in altro modo o
forma,  ha  avuto  notizia  del pregiudizievole contenuto delle norme
sopra ricordate; e cio' vieppiu' considerato che la Regione siciliana
aveva  gia'  stipulato  con il Ministero delle infrastrutture i sopra
citati accordi preliminari finalizzati all'individuazione e selezione
degli  interventi  infrastrutturali  prioritari ricadenti nel proprio
territorio  nonche'  alla viabilita' secondaria della Regione stessa,
provvedendo  anche  ad  indicare  la  ripartizione  delle  risorse da
destinare alle proprie province.
   Le   richiamate   disposizioni   si   palesano  costituzionalmente
illegittime  e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni
proprie  della  Regione  siciliana  quali  risultano  garantite dalla
Costituzione  e  puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate
Norme di attuazione per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
   Violazione  dell'art. 21, ultimo comma dello Statuto della Regione
siciliana e delle correlate norme di attuazione approvate con decreto
legislativo 21 gennaio 2004, n. 35.
   L'ultimo   comma   dell'art.  21  dello  Statuto  prevede  che  il
presidente   della  regione  «Con  rango  di  Ministro  partecipa  al
Consiglio  dei  ministri  con  voto  deliberativo  nelle  materie che
interessano la regione».
   Il  decreto  legislativo 21 gennaio 2004, n. 35, recante «Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale della Regione siciliana relative
alla  partecipazione  del  presidente della regione alle riunioni del
Consiglio  dei  ministri»,  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'articolo  21,  terzo  comma, dello Statuto, premettendo che «Gli
organi dello Stato e della regione, nello svolgimento delle attivita'
preparatorie   e  delle  deliberazioni  connesse  all'attuazione  del
presente  decreto,  informano i rispettivi comportamenti al principio
di leale collaborazione» (art. 1, comma 2).
   L'art.  2  di  tale  decreto legislativo stabilisce che «Quando il
Consiglio  dei  ministri  deve  deliberare provvedimenti di qualsiasi
natura  che  riguardano  la sfera di attribuzioni proprie e peculiari
della  Regione  siciliana,  il  Presidente  del  Consiglio  invita il
presidente  della  Regione  siciliana che ha facolta' di partecipare.
Contestualmente  gli  invia  copia della documentazione relativa alle
questioni  che  hanno  determinato  l'invito.»  (comma  1)  e che «Il
presidente della regione puo', altresi', chiedere di partecipare alle
riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri  in ogni altra ipotesi in cui
ritiene   che  i  provvedimenti  trattati  coinvolgono  un  interesse
differenziato,   proprio   e  peculiare  della  Regione  siciliana  o
determinano  una  rilevante  e  diretta  interferenza sullo specifico
indirizzo  politico  della  stessa,  salva in ogni caso la definitiva
determinazione  del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al
presidente della regione» (comma 2).
   L'art. 4 delle predette norme di attuazione, statuisce, infine che
«In  conformita'  a  quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma,
dello   Statuto  della  Regione  siciliana,  in  tema  di  preventiva
informazione  sugli  argomenti  iscritti  all'ordine del giorno delle
sedute  del  Consiglio dei ministri cui e' chiamato a partecipare, di
espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della
Regione  siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai
Ministri».
   E'  appena  il  caso  di  ricordare,  per completezza, che codesta
ecc.ma  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  la partecipazione del
presidente  della  Regione  siciliana  al  Consiglio  dei ministri e'
garantita  dall'art.  21,  terzo comma, dello Statuto quando siano in
discussione  oggetti  che  coinvolgono  un  interesse  differenziato,
proprio  e  peculiare di questa singola regione (cfr. sentenze n. 166
del 1976, n. 545 del 1989 e n. 92 del 1999).
   Stante  che  le  disposizioni  del  decreto  legge 27 maggio 2008,
n. 93,  sopra  richiamate  riguardano  disposizioni  che  coinvolgono
direttamente  e  specificamente  la  -  Regione  siciliana  ed i suoi
interessi,  non  puo' revocarsi in dubbio che l'art. 21, terzo comma,
dello   Statuto  e  le  relative  norme  di  attuazione  siano  state
plurimamente  violate,  sia in quanto il presidente della regione non
e'  stato  invitato a partecipare, ne' formalmente ne' informalmente,
alla  seduta  del  Consiglio  dei ministri in cui il decreto legge e'
stato  approvato,  sia  in  quanto  non ha ricevuto alcuna preventiva
informazione  sul  decreto  legge  posto  all'ordine del giorno e sul
relativo  contenuto,  particolarmente  pregiudizievole agli specifici
interessi della Regione siciliana.
   Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione.
   Le  disposizioni  che  s'impugnano,  oltre che in violazione delle
richiamate  disposizioni normative, sono state adottate in spregio al
principio di leale collaborazione, gia' richiamato dall'art. 1, comma
2,  del  precitato  d.lgs.  21  gennaio  2004,  n. 35, che si ritiene
violato  vieppiu'  in quanto gli interventi previsti dall'articolo 1,
commi  1152  e 1152-bis e 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avevano  gia'  formato oggetto degli specifici sopracitati accordi di
programma con la Regione siciliana.
   La leale cooperazione che si rivendica avrebbe viceversa, e di per
se',  imposto  quantomeno una preventiva attivita' di informazione ed
una  consequenziale  interlocuzione  e raccordo fra i diversi livelli
istituzionali.
   Quantomeno  pertanto, nel rispetto del principio costituzionale di
leale cooperazione, si sarebbe dovuta consentire una codeterminazione
delle scelte.