Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i cui uffici
domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale pro
tempore  per  la  dichiarazione  della  illegittimita' costituzionale
della  legge  della Regione Campania n. 4 del 14 aprile 2008, recante
modifiche  alla  legge  regionale  28 marzo 2007, n. 4, contenente le
«Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti
e  bonifica  dei siti inquinanti», pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 28
aprile  2008,  giusta  delibera del Consiglio dei ministri in data 18
giugno 2008, con riguardo all'art. 1, comma 1, lettere c), e) ed m).
   La  legge  della  Regione  Campania n. 4/2008 indicata in epigrafe
recante  disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili
di illegittimita' costituzionale.
   Va  ricordato  che,  nonostante  le regioni abbiano una competenza
legislativa  concorrente  in  materia di «governo del territorio», la
materia  riguardante  la  gestione dei rifiuti rientra nella potesta'
esclusiva  statale per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente,
ai  sensi  dell'art.  117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze
della  Corte  costituzionale  n. 284/2006; n. 161 e 162/2005; n. 96 e
n. 312/2003).
   Sono,   pertanto,   vincolanti  per  i  legislatori  regionali  le
disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  3  aprile  2006, n. 152, «Norme in
materia  ambientale»,  che costituiscono standards minimi ed uniformi
di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.
   Va   segnalato,   inoltre,   che  in  materia  e'  intervenuto  il
legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, e la
Corte   di   giustizia,   che  ha  elaborato  una  ormai  consolidata
giurisprudenza,  delineando  i  principi  generali,  soprattutto  per
quanto concerne la definizione di «rifiuto».
   Si  tratta,  quindi,  di  principi che non possono essere derogati
dalla  Regione in considerazione del vincolo del rispetto del diritto
comunitario derivante dall'art. 117, primo comma, Cost.
   Si  ricorda,  per completezza, che in materia e' intervenuto anche
il legislatore statale con due decreti-legge, il d.l. 23 maggio 2008,
n. 90,   che   dispone  le  «Misure  straordinarie  per  fronteggiare
l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione
Campania  e ulteriori disposizioni di protezione civile» e il d.l. 17
giugno  2008,  n. 107,  che  detta «Ulteriori norme per assicurare lo
smaltimento dei rifiuti in Campania».
   Attraverso tali provvedimenti il legislatore nazionale intende far
fronte  all'emergenza  che  si e' verificata in Campania. Pertanto, i
decreti-legge   citati   non   incidono  sull'efficacia  della  legge
regionale  in  esame  che, invece, detta una disciplina a «regime» in
materia di gestione dei rifiuti.
   E'  avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la
Regione   Campania   abbia   ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione   della  normativa  costituzionale,  come  si  confida  di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti.
                           M o t  i  v  i
1)  L'art.  1,  comma  1,  lettera  c) della legge regionale Campania
n. 4/2008   viola   l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s)  della
Costituzione.
   L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 4/2008 citata
sostituisce  l'art.  8  della  legge  regionale  n. 4/2007  citata  e
prevede,  alla lett. f), che compete alla provincia l'individuazione,
entro  novanta  giorni  dall'approvazione  del piano regionale di cui
all'articolo  10,  delle zone idonee e non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle
previsioni  del  piano  territoriale  di  coordinamento provinciale -
PTCP,  di  cui  alla  legge  regionale  22  dicembre 2004, n. 16, ove
adottato.
   Tale   disposizione  contrasta  apertamente  con  quanto  disposto
dall'art.  197,  comma  1,  del  d.lgs. n. 152/2006 citato, che, alla
lett.  d),  con  riferimento  alla  localizzazione  degli impianti di
recupero  dei  rifiuti,  prevede  che  le  province  siano  tenute ad
individuare  esclusivamente  le  zone non idonee ad ospitarli, ma non
anche  ad individuare le zone idonee, che riguardano, invece, la sola
individuazione della localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti.
   Pertanto,  la  norma regionale in questione, dettando disposizioni
confliggenti  con  la  normativa nazionale vigente, viola il disposto
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ai sensi del quale lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
2)  L'art.  1,  comma  1,  lettera e), della legge regionale Campania
n. 4/2008   viola   l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s)  della
Costituzione.
   L'art.  1,  comma  1,  lettera e), della legge regionale n. 4/2008
citata,  nella  parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma
2,  della  legge  regionale  n. 4/2007  citata,  che disponeva che il
«piano  regionale  di  gestione dei rifiuti doveva prevedere anche le
misure  atte  a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita  e  dello smaltimento dei rifiuti urbani», opera in contrasto
con  quanto  disposto  dall'art.  199,  lett.  m)  del  citato  d.lgs
n. 152/2006.
   Infatti,  tale  disposizione  che  stabilisce  il contenuto minimo
necessario  del  piano regionale di gestione dei rifiuti, dispone che
esso debba prevedere, tra l'altro, anche «le misure atte a promuovere
la   regionalizzazione   della   raccolta,   della  cernita  e  dello
smaltimento dei rifiuti urbani».
   La norma in esame, pertanto, adottando una disciplina contrastante
con   quella   nazionale  di  riferimento,  eccede  dalla  competenza
regionale  e  lede  la  competenza  esclusiva  statale  in materia di
ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
   Occorre    sottolineare,    inoltre,    l'irragionevolezza   della
disposizione  in  oggetto  in  quanto la mancata previsione di idonee
misure  atte a realizzare «la regionalizzazione della raccolta, della
cernita  e  dello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani»  pone  in serio
pericolo  la concreta realizzazione del principio di autosufficienza,
nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, a livello di ambiti
territoriali locali.
3)  L'art.  1,  comma  1,  lettera  m) della legge regionale Campania
n. 4/2008 viola l'art. 81 del Trattato CE e l'art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera e) e lettera s) della Costituzione.
   L'art. 1, comma 1, lettera m), citato modifica l'articolo 20 della
legge  regionale.  n. 4/2007  citata  in  materia  di affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti.
   Esso  prevede  che  la  provincia  affidi  il servizio di gestione
integrata  dei  rifiuti  nel  rispetto  della  normativa comunitaria,
nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione
di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.
   Tale  disposizione nell'individuare a priori, come unica modalita'
di  affidamento  per il servizio di gestione integrata da parte della
Provincia,   quella  dell'affidamento  ad  un  soggetto  a  totale  o
prevalente  costituzione pubblica, viola i principi e le disposizioni
comunitarie  e  nazionali,  in  materia  di  affidamento  dei servizi
pubblici locali.
   In   particolare,   si  rileva  la  violazione  delle  regole  che
disciplinano  la  gara  pubblica  -  quali quelle della par condicio,
della  trasparenza e dell'evidenza pubblica - che garantiscono che il
servizio pubblico locale sia affidato ad un soggetto che, possegga le
necessarie  competenze  tecniche  richieste  dalla specificita' della
materia e che risulti il piu' idoneo fra quelli esistenti.
   Pertanto, la norma in esame eccede dalla competenza regionale e si
pone  in  violazione del principio di tutela della concorrenza di cui
all'art.  81  del  Trattato  CE  e,  quindi, del rispetto del vincolo
comunitario  di  cui  all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della
competenza  esclusiva statale in materia di concorrenza, ex art. 117,
comma 2, lettera e), Cost.
   Inoltre,  tale  disposizione  e'  anche  in  contrasto  con quanto
disposto  nell'art.  202  del  d.lgs.  n. 152/1966  citato, in cui e'
previsto  che  l'affidamento  del  servizio di gestione integrata dei
rifiuti  sia  aggiudicato  mediante  gara  pubblica  da svolgersi nel
rispetto  dei  principi e delle disposizioni comunitarie e secondo la
disciplina  vigente  in  tema  di  affidamento  dei servizi pubblici,
nonche' con l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, che disciplina la
gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.