Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza del 18 ottobre 2007 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Policlinico San Donato s.p.a. ed altri e la Fondazione ENPAM, iscritta al n. 854 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. Visti gli atti di costituzione del Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, della Fondazione ENPAM nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle; Uditi gli avvocati Giustino Ciampoli per il Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, Giulio Prosperetti per la Fondazione ENPAM e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2007, il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dubita della legittimita' dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione; che la disposizione censurata prevede che «le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime societa' indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attivita' di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale»; che il giudizio principale e' sorto a seguito del ricorso proposto da trentaquattro societa' che gestiscono strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario regionale della Lombardia per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di gratuita', teso a far accertare l'insussistenza, in favore dell'ENPAM, dell'obbligo contributivo; che il giudice rimettente, «premesso che la legge n. 243 del 2004 non prevede alcun potere dell'Ente di previdenza di modulare la base imponibile riducendola secondo un criterio discrezionale», ritiene che, in base alla lettera della legge, «il contributo debba calcolarsi sul fatturato realizzato dalle societa', sia pure limitatamente alla quota riferibile all'attivita' svolta dai medici e dagli odontoiatri»; che, posta tale premessa interpretativa, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe: a) il principio di ragionevolezza, in quanto il contributo previdenziale viene commisurato ad un valore - il fatturato - che non sarebbe espressione diretta ne' del corrispettivo ricevuto dai professionisti, ne' della capacita' contributiva del soggetto che si avvale delle prestazioni mediche per l'esercizio di un'attivita' di impresa; b) i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto il contributo, utile per assicurare il finanziamento di uno specifico fondo previdenziale, verrebbe a gravare in modo definitivo sui soggetti che si avvalgono delle prestazioni professionali, senza possibilita' di rivalsa ne' sul professionista ne', per espresso dettato di legge, sul Servizio sanitario nazionale; c) gli artt. 3 e 41 della Costituzione, poiche' il contributo inciderebbe esclusivamente sulle societa' professionali e sulle societa' di capitali, anziche' su tutte le strutture pubbliche e private che, a condizioni paritarie, operano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale; d) i principi di cui agli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., dovendosi ritenere illegittimo un contributo che grava sul «produttore il quale non puo' rivalersi sul Servizio sanitario, soggetto esponenziale della collettivita' dei fruitori del servizio»; che, del pari, sempre ad avviso del giudice rimettente, non sarebbe possibile superare i profili di illegittimita' costituzionale evidenziati «anche nel caso in cui la disposizione di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004» fosse «interpretata nel senso che il contributo debba essere commisurato non gia' al fatturato» complessivo della societa', «nonostante il chiaro tenore letterale della norma, bensi' ai soli compensi corrisposti in concreto ai professionisti»; che, infatti, anche in forza di tale interpretazione, sempre secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., in quanto il contributo graverebbe «su una sola delle categorie di soggetti abilitati a rendere, in condizioni di parita', prestazioni assistenziali», e con gli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., «essendo imposto l'onere al produttore del servizio anziche' al fruitore», nonche' con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., «essendo imposto un onere solidaristico a carico di un soggetto privato estraneo alla categoria di lavoratori beneficiaria delle prestazioni previdenziali»; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza delle questioni sollevate; che, con atto depositato in data 15 febbraio 2008, si sono costituite le societa' di capitali ricorrenti nel giudizio a quo, deducendo ulteriori argomenti a favore dell'accoglimento della sollevata questione di legittimita' costituzionale; che, con successivo atto depositato in data 19 febbraio 2008, si e' costituita la Fondazione ENPAM, parte resistente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni sollevate siano rigettate; che, con memorie depositate in prossimita' dell'udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ribadendo e precisando le argomentazioni gia' svolte nei relativi atti di costituzione. Considerato che il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione; che la disposizione censurata pone a carico delle societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e delle societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, un «contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale»; che il giudice rimettente, nel prospettare le questioni di legittimita' costituzionale, non ha fornito una interpretazione univoca della disposizione oggetto di censura; che, in particolare, il giudice a quo, da un lato, afferma che il tenore letterale dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, «sembra» non consentire altri significati che quello per cui la percentuale del contributo in essa contemplato debba computarsi sul fatturato realizzato dalle societa', anziche' sui compensi erogati dalle medesime ai professionisti; dall'altro, ammette che l'obbligo contributivo in questione possa essere calcolato sui compensi medesimi, cosi' contraddicendo la stessa premessa interpretativa sulla quale ha fondato i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati in via principale; che tale difetto dell'ordinanza di rimessione risulta ancora piu' evidente se si considera che il rimettente non si e' fatto carico di verificare la possibilita' di seguire l'interpretazione fatta propria dall'ENPAM, nell'applicazione della disposizione censurata, per commisurare la base imponibile del contributo ai compensi corrisposti ai singoli professionisti; che, pertanto, oltre all'evidenziata contraddittorieta' nella prospettazione delle questioni, il rimettente si e' sottratto all'onere di offrire adeguata motivazione sia sulla norma da applicare, nel suo significato all'interno del sistema complessivamente considerato, sia «sulla effettiva impraticabilita' di una diversa interpretazione conforme a Costituzione» (ex plurimis, ordinanze n. 448 del 2007, n. 272 del 2006 e n. 427 del 2005); che detti vizi determinano, secondo il costante orientamento di questa Corte, la manifesta inammissibilita' di tutte le questioni sollevate.