Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008 - negli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lett. c), 46, comma 3, lett. a) e lett. b) (B.U.R. n. 4 del 29 aprile2008). Art. 3, comma 1. - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali). Il comma in esame sostituisce l'art. 18, comma 1-bis della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, recante «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali», che indicava entro il «5 per cento dei dirigenti», la percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. In base alla nuova disposizione, invece, «le parole "entro il limite del 5 per cento dei dirigenti" sono sostituite con le parole "fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza"». La nuova previsione eleva, dunque, in modo consistente il limite imposto dalla precedente normativa regionale, senza che peraltro del ricorso al riconoscimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nei termini ora previsti e che comportano una variazione significativa nell'organizzazione regionale, venga fornita ragione giustificatrice. Non puo', pertanto, non censurarsi sul piano della ragionevolezza e della buona amministrazione la scelta operata dal legislatore regionale nell'ampliare la possibilita' di riconoscere gli incarichi dirigenziali a tempo determinato. La norma in esame appare, pertanto, violare gli artt. 3 e 97 della Costituzione, tanto piu' se si considera che, anche a livello nazionale, il limite percentuale per l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non supera l'8 per cento (v. art. 19, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Art. 5. - Inquadramento personale dirigente. La norma dispone che «a decorrere dalla data di attribuzione sono confermati nella posizione economica e giuridica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva o ad un concorso risultando vincitori ed abbiano svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarita' del posto nella qualifica e categoria». La disposizione che si censura appare lesiva dei canoni costituzionali, di cui agli articoli 3 e 97, di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto il legislatore regionale introduce previsioni di contenuto concreto e particolare espressamente volte a neutralizzare un giudicato determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima norma, con evidente compromissione anche dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Art. 11. - Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione. Le previsioni contenute nell'articolo in esame sanciscono la facolta', per gli enti strumentali della regione, di predisporre, «nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010», un piano per la progressiva stabilizzazione del personale gia' utilizzato «con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile» e che, alla stessa data di entrata in vigore della legge, «abbia gia' espletato attivita' lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi nel triennio precedente ...». In tal modo la legge regionale opera di fatto una estensione dei soggetti interessati alla c.d. «stabilizzazione», ponendosi in contrasto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (finanziaria del 2008), il cui art. 3, comma 94, lett. b) limita la progressiva stabilizzazione al solo personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbia «gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 ... ». Ora la legge statale, analogamente a quanto disposto dalla precedente finanziaria n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 558, stabilisce i requisiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti secondo principi validi su tutto il territorio nazionale, e regole unitariamente indicate anche all'art. 3, comma 90, lett. b) della legge n. 244 del 2007, a mente del quale «le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007». Le anzidette previsioni contenute nella finanziaria per il 2008 ben possono qualificarsi principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che il legislatore nazionale ha inteso introdurre nel pieno rispetto delle competenze legislative regionali in materia, senza alcuna violazione delle specifiche attribuzioni degli enti locali (in termini, v. Corte cost. 24 aprile 2008, n. 120). E' del resto evidente come a detti principi sia le regioni che gli enti locali debbano attenersi nell'attuare, a livello normativo, la stabilizzazione del proprio personale, in vista delle inevitabili ricadute di carattere economico permanente che un irrazionale ricorso a tale istituto sarebbe altrimenti idoneo a causare. La norma che si censura appare, pertanto, resa in violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. Art. 12, comma 1, lett. c). - Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 14/2007. L'art. 12 modifica l'art. 5 della precedente legge regionale 3 aprile 2007, n. 14, recante «disposizioni collegate alla finanziaria 2007». In particolare, il comma 1, lett. c) del citato art. 12 prevede che le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono alla «stabilizzazione» anche del personale non dirigenziale «assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96 della legge n. 244/2007». Senonche' quest'ultima norma non contempla nuove assunzioni di personale, ma rimette, invece, l'individuazione delle nuove tipologie di lavoro ad un apposito d.P.C.m. non ancora emanato, e la cui adozione e' stata prorogata al 30 giugno 2008 dalla legge n. 31 del 2008. La disposizione che si censura non appare, pertanto, coerente con quanto previsto dalla legge statale alla quale, peraltro, il legislatore regionale ha espressamente inteso rinviare, e che, analogamente a quanto sopra rilevato, costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. Art. 46, comma 3 lett. a) e lett. b). - Disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica. La norma in esame, dopo avere stabilito, al comma 1, che «Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) la giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)», al successivo comma 3, lett. a) espressamente esclude, dall'assoggettabilita' alle predette disposizioni in materia di valutazione ambientale strategia (VAS), i piani ed i programmi adottati prima del 31 luglio 2007. In tal modo la previsione regionale si pone in contrasto con l'art. 13 della direttiva 20012/42/CE che, tra l'altro prevede l'obbligatorieta' della VAS per tutti i piani ed i programmi il cui atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004. Una legge regionale che contravviene ad una disposizione comunitaria e' pero' in palese violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Del pari, la successiva lett. b) del medesimo comma 3 dell'art. 46 in commento esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nel d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, quei piani e programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008. Senonche' detta previsione si pone in contrasto con l'art. 52 del citato decreto delegato del 2006, che invece sancisce l'obbligo di sottoporre a VAS, dopo il 31 luglio 2007, tutti i piani e programmi individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del medesimo decreto. La norma statale costituisce disposizione di riferimento per uno standard di tutela che non puo' che essere uniforme su tutto il territorio nazionale e che spetta solo allo Stato rendere effettivo. La disposizione regionale e', pertanto, invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.