Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
   Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo presidente
per  la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge
regionale  28  aprile 2008, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge
finanziaria  2008 - negli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lett.
c), 46, comma 3, lett. a) e lett. b) (B.U.R. n. 4 del 29 aprile2008).
   Art.  3,  comma  1.  - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della
legge  regionale  20  giugno  1994,  n. 26  (Norme  sulla dirigenza e
sull'ordinamento degli uffici regionali).
   Il  comma  in esame sostituisce l'art. 18, comma 1-bis della legge
regionale  20  giugno  1994,  n. 26, recante «Norme sulla dirigenza e
sull'ordinamento  degli  uffici  regionali», che indicava entro il «5
per  cento  dei  dirigenti», la percentuale per il conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato.
   In  base  alla  nuova  disposizione,  invece, «le parole "entro il
limite  del  5 per cento dei dirigenti" sono sostituite con le parole
"fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione
regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
possesso  dei  requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la
dirigenza"».
   La  nuova  previsione eleva, dunque, in modo consistente il limite
imposto  dalla precedente normativa regionale, senza che peraltro del
ricorso  al  riconoscimento  degli  incarichi  dirigenziali  a  tempo
determinato  nei termini ora previsti e che comportano una variazione
significativa  nell'organizzazione  regionale,  venga fornita ragione
giustificatrice.
   Non  puo', pertanto, non censurarsi sul piano della ragionevolezza
e  della  buona  amministrazione  la  scelta  operata dal legislatore
regionale  nell'ampliare la possibilita' di riconoscere gli incarichi
dirigenziali a tempo determinato.
   La norma in esame appare, pertanto, violare gli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  tanto  piu'  se  si  considera  che,  anche  a livello
nazionale,  il  limite percentuale per l'attribuzione degli incarichi
di  funzioni dirigenziali non supera l'8 per cento (v. art. 19, comma
6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
   Art. 5. - Inquadramento personale dirigente.
   La  norma dispone che «a decorrere dalla data di attribuzione sono
confermati  nella posizione economica e giuridica posseduta alla data
di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che
abbiano  partecipato  ad  una  procedura  selettiva  o ad un concorso
risultando  vincitori  ed  abbiano  svolto le mansioni della relativa
qualifica    e    categoria   che,   a   seguito   di   provvedimenti
giurisdizionali,  abbiano  perduto  la  titolarita'  del  posto nella
qualifica e categoria».
   La   disposizione   che   si  censura  appare  lesiva  dei  canoni
costituzionali,  di  cui  agli  articoli  3  e 97, di ragionevolezza,
imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica amministrazione in
quanto  il  legislatore  regionale  introduce previsioni di contenuto
concreto   e  particolare  espressamente  volte  a  neutralizzare  un
giudicato  determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima
norma,   con   evidente  compromissione  anche  dell'esercizio  della
funzione giurisdizionale.
   Art.  11.  -  Norme  per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
negli enti strumentali della Regione.
   Le  previsioni  contenute  nell'articolo  in  esame  sanciscono la
facolta',  per  gli  enti  strumentali della regione, di predisporre,
«nell'ambito  della  programmazione  triennale 2008, 2009 e 2010», un
piano   per   la   progressiva  stabilizzazione  del  personale  gia'
utilizzato «con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e  con  altre  forme di lavoro flessibile» e che, alla stessa data di
entrata  in  vigore  della  legge,  «abbia  gia'  espletato attivita'
lavorativa  presso  i  medesimi  per  almeno  dodici  mesi, anche non
continuativi nel triennio precedente ...».
   In  tal  modo la legge regionale opera di fatto una estensione dei
soggetti   interessati  alla  c.d.  «stabilizzazione»,  ponendosi  in
contrasto   con   la   legge   24   dicembre  2007,  n. 244,  recante
«disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato»  (finanziaria del 2008), il cui art. 3, comma 94, lett.
b) limita la progressiva stabilizzazione al solo personale utilizzato
con  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa che abbia
«gia'  espletato  attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 ... ».
   Ora  la  legge  statale,  analogamente  a  quanto  disposto  dalla
precedente  finanziaria  n. 296  del  2006,  all'art.  1,  comma 558,
stabilisce i requisiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti
secondo  principi  validi  su tutto il territorio nazionale, e regole
unitariamente  indicate  anche  all'art.  3, comma 90, lett. b) della
legge  n. 244  del  2007,  a  mente  del  quale  «le  amministrazioni
regionali    e   locali   possono   ammettere   alla   procedura   di
stabilizzazione  di cui all'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  anche  il  personale  che  consegua  i  requisiti  di
anzianita'  di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007».
   Le  anzidette  previsioni  contenute nella finanziaria per il 2008
ben   possono   qualificarsi  principi  fondamentali  in  materia  di
coordinamento  della finanza pubblica che il legislatore nazionale ha
inteso  introdurre  nel  pieno  rispetto delle competenze legislative
regionali  in  materia,  senza  alcuna  violazione  delle  specifiche
attribuzioni  degli enti locali (in termini, v. Corte cost. 24 aprile
2008, n. 120).
   E' del resto evidente come a detti principi sia le regioni che gli
enti  locali  debbano attenersi nell'attuare, a livello normativo, la
stabilizzazione  del  proprio  personale,  in vista delle inevitabili
ricadute di carattere economico permanente che un irrazionale ricorso
a tale istituto sarebbe altrimenti idoneo a causare.
   La  norma  che si censura appare, pertanto, resa in violazione del
principio  fondamentale  in  materia  di  coordinamento della finanza
pubblica  dettato  dal  legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117,
terzo comma Cost.
   Art.  12, comma 1, lett. c). - Modifiche all'articolo 5 della l.r.
n. 14/2007.
   L'art.  12  modifica  l'art.  5 della precedente legge regionale 3
aprile  2007, n. 14, recante «disposizioni collegate alla finanziaria
2007».
   In  particolare,  il  comma 1, lett. c) del citato art. 12 prevede
che  le  Aziende  sanitarie  e  gli  enti  equiparati provvedono alla
«stabilizzazione»  anche  del personale non dirigenziale «assunto con
tipologie  contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui
alle  lettere  a)  e b) individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96
della legge n. 244/2007».
   Senonche'  quest'ultima  norma  non  contempla nuove assunzioni di
personale, ma rimette, invece, l'individuazione delle nuove tipologie
di  lavoro  ad  un  apposito  d.P.C.m.  non  ancora emanato, e la cui
adozione  e'  stata prorogata al 30 giugno 2008 dalla legge n. 31 del
2008.
   La  disposizione che si censura non appare, pertanto, coerente con
quanto   previsto  dalla  legge  statale  alla  quale,  peraltro,  il
legislatore  regionale  ha  espressamente  inteso  rinviare,  e  che,
analogamente   a   quanto   sopra   rilevato,  costituisce  principio
fondamentale  in materia di coordinamento della finanza pubblica, con
conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.
   Art. 46, comma 3 lett. a) e lett. b). - Disposizioni in materia di
Valutazione ambientale strategica.
   La  norma  in  esame,  dopo avere stabilito, al comma 1, che «Fino
all'emanazione  della  normativa  regionale in materia di Valutazione
ambientale   strategica   (VAS)   la  giunta  regionale  con  propria
deliberazione  definisce  il  modello  metodologico procedurale della
valutazione  di  piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal
decreto  legislativo  16  gennaio  2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale)», al successivo comma 3,
lett.  a) espressamente esclude, dall'assoggettabilita' alle predette
disposizioni  in materia di valutazione ambientale strategia (VAS), i
piani ed i programmi adottati prima del 31 luglio 2007.
   In  tal  modo  la  previsione  regionale  si pone in contrasto con
l'art.  13  della  direttiva  20012/42/CE  che,  tra  l'altro prevede
l'obbligatorieta'  della  VAS per tutti i piani ed i programmi il cui
atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004.
   Una   legge   regionale   che  contravviene  ad  una  disposizione
comunitaria e' pero' in palese violazione dell'art. 117, primo comma,
della  Costituzione,  che  impone  l'osservanza dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
   Del pari, la successiva lett. b) del medesimo comma 3 dell'art. 46
in  commento  esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia
di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  contenute nel d.lgs.
n. 152/2006  e  successive modifiche, quei piani e programmi adottati
dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008.
   Senonche'  detta previsione si pone in contrasto con l'art. 52 del
citato  decreto  delegato  del 2006, che invece sancisce l'obbligo di
sottoporre  a  VAS, dopo il 31 luglio 2007, tutti i piani e programmi
individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del medesimo decreto.
   La  norma  statale costituisce disposizione di riferimento per uno
standard  di  tutela  che  non  puo'  che essere uniforme su tutto il
territorio nazionale e che spetta solo allo Stato rendere effettivo.
   La  disposizione regionale e', pertanto, invasiva della competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia di tutela dell'ambiente ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.