IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2008; Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa promosso da Nicolo' Antonino assistito dall'avv. Fabio Pellegrino contro il Comune di San Francesco al Campo (TO) in persona del sindaco pro tempore; P r e m e s s o Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 dicembre 2007 il signor Nicolo' Antonino ha impugnato, ex art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il verbale di contestazione emesso da agenti della polizia municipale del Comune di San Francesco al Campo a seguito di accertamento della violazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 del codice della strada poiche' il ricorrente, in Caselle Torinese, nell'area partenze dell'aeroporto, alla guida del veicolo Skoda Octavia, targato CD330KP, « circolava alla guida del suddetto veicolo adibito a trasporto persone uso terzi in servizio di piazza (taxi) senza essere munito del prescritto certificato ab. professionale perche' scaduto il 13 marzo 2007». Per la violazione contestata veniva applicata nei confronti del ricorrente la sanzione principale del pagamento della somma di € 148,00 e, quella accessoria, del «fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni». Il ricorrente, premesso che: egli esercita l'attivita' di tassista dal 1998, a cio' autorizzato dal Comune di Torino, come risulta dalla licenza comunale prodotta agli atti; egli e' stato sempre in possesso, oltre che della patente di guida, anche del «certificato di abilitazione professionale» previsto dall'art. 116, comma 8, del codice della strada; egli per mera dimenticanza non aveva provveduto al rinnovo di tale certificato, scaduto il 13 marzo 2007; ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada con riferimento: agli articoli 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, poiche' la sanzione prevista (fermo amministrativo del veicolo con cui viene svolta l'attivita' lavorativa) si pone in contrasto con l'esercizio di diritti fondamentali dell'individuo (lavoro, esistenza dignitosa) di rango costituzionale, costituenti l'essenza stessa dell'essere umano. Infatti l'applicazione della misura accessoria impedisce lo svolgimento dell'attivita' del soggetto, compromettendo il suo diritto a percepire la retribuzione necessaria al sostentamento suo e della famiglia; all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la stessa sanzione amministrativa accessoria per la guida del veicolo sia con «certificato di abilitazione professionale» scaduto e sia senza «certificato di abilitazione professionale» per non averlo mai conseguito, violando cosi' il principio di uguaglianza, avendo regolato e sanzionato fattispecie diverse con eguale sanzione. P r e m e s s o Il giudicante con apposita ordinanza del 19 dicembre 2007, su istanza motivata della parte ricorrente, ha disposto, ex articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, «ove risulti acquisito nel frattempo il certificato di abilitazione professionale mancante all'atto dell'accertamento, la sospensione provvisoria, fino all'esito del giudizio, della esecuzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo». Poste le suindicate premesse questo giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) nella parte in cui prevede, secondo l'unica interpretazione possibile, la stessa sanzione amministrativa accessoria (fermo amministrativo del veicolo di 60 giorni) sia nella ipotesi di guida del veicolo con certificato di abilitazione scaduto, sia nella ipotesi di guida senza certificato perche' mai conseguito. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale L'art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) nel testo vigente prevede: al comma 15 che « chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 148 a 594 euro»; al comma 17 che «le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI». Il giudice di pace e' chiamato ad applicare entrambi i commi citati dell'articolo in questione ed a pronunciarsi sulla legittimita' sia della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della sanzione accessoria relativa al fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. In mancanza di una espressa previsione normativa che disciplini le due diverse ipotesi avanti indicate il giudice dovrebbe ritenere che con il comma 15 dell'art. 116 del codice della strada il legislatore abbia inteso punire allo stesso modo entrambe le fattispecie. Cio' in quanto allo stato la previsione legislativa (... non munito di certificato di abilitazione professionale) consente una sola interpretazione possibile, dovendosi ritenere accomunate le due differenti ipotesi in un solo ed unico illecito amministrativo. Pertanto, sotto questo profilo, la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante dal momento che la disposizione che si intende sottoporre al vaglio della Corte costituzionale deve trovare applicazione nel giudizio de quo e si configura come questione determinate ai fini della decisione. Sulla non manifesta infondatezza La non manifesta infondatezza della questione sollevata emerge - a parere del remittente - dall'esame delle modifiche di recente apportate dal legislatore alle disposizioni del codice della strada: di cui al comma 7 dell'art. 126, relativa alla guida con patente scaduta di validita'; di' cui al comma 13 dell'art. 116, relativa alla guida di motoveicoli e autoveicoli senza avere conseguito la patente di guida. Partendo dall'esame di questo ultimo comma, cosi' come risultante per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 1del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, deve osservarsi che il legislatore ha disciplinato nuovamente quale reato la fattispecie relativa alla guida di autoveicoli e motoveicoli senza che il conducente abbia mai conseguito la patente di guida (punita ora con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032), differenziando nettamente tale ipotesi da quella di cui all'art. 126, comma 7, relativa alla guida con patente scaduta di validita' (punita ora con la sanzione amministrativa pecuniaria da 148 euro a 594 euro e con la sanzione accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente). Deve rilevarsi al riguardo che in origine anche per quest'ultima violazione (la guida con patente scaduta di validita) era prevista, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente, il «fermo amministrativo del veicolo per mesi due». Tuttavia il legislatore, a fronte di innumerevoli ricorsi avverso l'applicazione di questo provvedimento, ritenuto di rilevante ed irragionevole afflittivita', con l'art. 2, comma 4, lettera c) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, ha eliminato del tutto l'applicazione di questo provvedimento accessorio relativo al fermo amministrativo del veicolo. Allo stato, pertanto, a fronte di due situazioni del tutto simili (la guida di veicoli con patente di guida scaduta di validita' e la guida di veicoli con certificato di abilitazione professionale scaduto di validita) abbiamo discipline del tutto diverse, con l'applicazione per la seconda ipotesi di un provvedimento accessorio (il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni) che dura, intangibile, per tutto il termine previsto anche laddove il trasgressore abbia ottenuto, dopo pochi giorni dall'accertamento dell'infrazione, convalida del certificato professionale scaduto. Sulle disposizioni costituzionali che si assumono violate Articolo 3 della Costituzione. Alla luce dei rilievi esposti il giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede una diversa disciplina per la ipotesi di guida con certificato di abilitazione professionale soltanto scaduto di validita'. Cio' anche in considerazione della peculiarita' della disciplina attualmente in vigore che incide pesantemente sulla possibilita' di esplicare l'attivita' lavorativa, poiche' anche quando il titolare sia ritornato in possesso del certificato di abilitazione professionale rinnovato, egli non potra' comunque utilizzare per svolgere il suo lavoro il veicolo adibito a taxi per tutto il periodo del fermo amministrativo, che e' comminato con durata stabilita in modo fisso in 60 giorni. Considerato l'intervento del legislatore avanti posto in evidenza, che in tema di patente scaduta di validita' ha soppresso proprio il provvedimento di «fermo amministrativo del veicolo per mesi due» ed ha successivamente ben differenziata l'ipotesi della guida senza aver mai conseguita la patente di guida da quella della guida con patente scaduta di validita', la disposizione dell'art. 116, nel combinato disposto di cui ai commi 15 e 17, appare a questo giudice in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. In conclusione, alla luce delle considerazioni espresse, questo giudice ritiene che non sia manifestamente infondato il dubbio circa la legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui ai commi 15 e 17 dell'art. 116 del d.lgs. n. 285/1992.