IL GIUDICE DI PACE
   A  scioglimento  della  riserva  assunta  all'udienza del 26 marzo
2008;
   Nel  giudizio di opposizione a sanzione amministrativa promosso da
Nicolo'  Antonino  assistito  dall'avv.  Fabio  Pellegrino  contro il
Comune  di  San  Francesco  al  Campo (TO) in persona del sindaco pro
tempore;
                           P r e m e s s o
   Con  ricorso depositato in cancelleria in data 12 dicembre 2007 il
signor  Nicolo'  Antonino ha impugnato, ex art. 204-bis del d.lgs. 30
aprile   1992,   n. 285   (codice   della   strada),  il  verbale  di
contestazione emesso da agenti della polizia municipale del Comune di
San  Francesco al Campo a seguito di accertamento della violazione di
cui  all'art.  116,  commi 15 e 17 del codice della strada poiche' il
ricorrente,  in  Caselle Torinese, nell'area partenze dell'aeroporto,
alla  guida  del  veicolo Skoda Octavia, targato CD330KP, « circolava
alla guida del suddetto veicolo adibito a trasporto persone uso terzi
in  servizio  di  piazza  (taxi)  senza  essere munito del prescritto
certificato ab. professionale perche' scaduto il 13 marzo 2007».
   Per  la  violazione  contestata veniva applicata nei confronti del
ricorrente la sanzione principale del pagamento della somma di €
148,00  e,  quella  accessoria, del «fermo amministrativo del veicolo
per sessanta giorni».
   Il ricorrente, premesso che:
     egli   esercita   l'attivita'  di  tassista  dal  1998,  a  cio'
autorizzato dal Comune di Torino, come risulta dalla licenza comunale
prodotta agli atti;
     egli  e'  stato  sempre  in possesso, oltre che della patente di
guida, anche del «certificato di abilitazione professionale» previsto
dall'art. 116, comma 8, del codice della strada;
     egli  per  mera  dimenticanza non aveva provveduto al rinnovo di
tale certificato, scaduto il 13 marzo 2007;
     ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
116, commi 15 e 17, del codice della strada con riferimento:
      agli  articoli  1,  4,  35  e 36 della Costituzione, poiche' la
sanzione  prevista  (fermo  amministrativo  del veicolo con cui viene
svolta  l'attivita'  lavorativa) si pone in contrasto con l'esercizio
di  diritti fondamentali dell'individuo (lavoro, esistenza dignitosa)
di  rango  costituzionale,  costituenti  l'essenza stessa dell'essere
umano.  Infatti  l'applicazione  della misura accessoria impedisce lo
svolgimento   dell'attivita'  del  soggetto,  compromettendo  il  suo
diritto a percepire la retribuzione necessaria al sostentamento suo e
della famiglia;
      all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui prevede la
stessa  sanzione  amministrativa  accessoria per la guida del veicolo
sia  con  «certificato  di  abilitazione professionale» scaduto e sia
senza  «certificato di abilitazione professionale» per non averlo mai
conseguito,  violando  cosi'  il  principio  di  uguaglianza,  avendo
regolato e sanzionato fattispecie diverse con eguale sanzione.
                           P r e m e s s o
   Il  giudicante  con  apposita  ordinanza  del 19 dicembre 2007, su
istanza  motivata della parte ricorrente, ha disposto, ex articolo 22
della  legge  24  novembre  1981  n. 689,  «ove risulti acquisito nel
frattempo  il  certificato  di  abilitazione  professionale  mancante
all'atto   dell'accertamento,   la   sospensione   provvisoria,  fino
all'esito  del  giudizio,  della esecuzione della sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo».
   Poste   le   suindicate   premesse  questo  giudice  dubita  della
legittimita'  costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs.
30  aprile  1992,  n. 285  (codice  della  strada) nella parte in cui
prevede,   secondo   l'unica  interpretazione  possibile,  la  stessa
sanzione  amministrativa accessoria (fermo amministrativo del veicolo
di  60 giorni) sia nella ipotesi di guida del veicolo con certificato
di abilitazione scaduto, sia nella ipotesi di guida senza certificato
perche' mai conseguito.
   Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
   L'art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
nel testo vigente prevede:
     al  comma  15  che  «  chiunque  guida autoveicoli o motoveicoli
essendo  munito  della  patente  di  guida  ma non del certificato di
abilitazione  professionale  o  della  carta  di  qualificazione  del
conducente,   quando   prescritti,   o   di   apposita  dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti  terrestri,  ove  non  sia  stato possibile provvedere, nei
dieci   giorni   successivi   all'esame,   alla  predisposizione  del
certificato  di  abilitazione  o  alla  carta  di  qualificazione, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
148 a 594 euro»;
     al  comma  17  che  «le  violazioni delle disposizioni di cui ai
commi  13-bis  e  15  importano  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo  del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del
capo I, sezione II, del Titolo VI».
   Il  giudice  di  pace  e'  chiamato  ad applicare entrambi i commi
citati   dell'articolo   in   questione   ed   a  pronunciarsi  sulla
legittimita'  sia della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della
sanzione  accessoria relativa al fermo amministrativo del veicolo per
60 giorni.
   In mancanza di una espressa previsione normativa che disciplini le
due  diverse ipotesi avanti indicate il giudice dovrebbe ritenere che
con  il comma 15 dell'art. 116 del codice della strada il legislatore
abbia inteso punire allo stesso modo entrambe le fattispecie. Cio' in
quanto  allo  stato  la  previsione  legislativa  (...  non munito di
certificato   di   abilitazione   professionale)  consente  una  sola
interpretazione  possibile,  dovendosi  ritenere  accomunate  le  due
differenti ipotesi in un solo ed unico illecito amministrativo.
   Pertanto,  sotto  questo  profilo,  la  questione  di legittimita'
costituzionale  appare  rilevante dal momento che la disposizione che
si  intende  sottoporre  al  vaglio  della  Corte costituzionale deve
trovare  applicazione  nel  giudizio  de  quo  e  si  configura  come
questione determinate ai fini della decisione.
                  Sulla non manifesta infondatezza
   La non manifesta infondatezza della questione sollevata emerge - a
parere  del  remittente  -  dall'esame  delle  modifiche  di  recente
apportate dal legislatore alle disposizioni del codice della strada:
     di cui al comma 7 dell'art. 126, relativa alla guida con patente
scaduta di validita';
     di'  cui  al  comma  13  dell'art.  116,  relativa alla guida di
motoveicoli e autoveicoli senza avere conseguito la patente di guida.
   Partendo  dall'esame di questo ultimo comma, cosi' come risultante
per  effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 1del d.l. 3
agosto  2007,  n. 117,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 2
ottobre   2007,   n. 160,  deve  osservarsi  che  il  legislatore  ha
disciplinato  nuovamente  quale  reato  la  fattispecie relativa alla
guida  di autoveicoli e motoveicoli senza che il conducente abbia mai
conseguito  la  patente  di  guida  (punita ora con l'ammenda da euro
2.257 a euro 9.032), differenziando nettamente tale ipotesi da quella
di cui all'art. 126, comma 7, relativa alla guida con patente scaduta
di validita' (punita ora con la sanzione amministrativa pecuniaria da
148  euro  a  594  euro e con la sanzione accessoria del ritiro della
patente o della carta di qualificazione del conducente).
   Deve  rilevarsi  al riguardo che in origine anche per quest'ultima
violazione  (la  guida con patente scaduta di validita) era prevista,
oltre  alla  sanzione  accessoria del ritiro della patente, il «fermo
amministrativo  del veicolo per mesi due». Tuttavia il legislatore, a
fronte  di  innumerevoli  ricorsi  avverso  l'applicazione  di questo
provvedimento,  ritenuto di rilevante ed irragionevole afflittivita',
con  l'art.  2,  comma 4, lettera c) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito  con  modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, ha
eliminato del tutto l'applicazione di questo provvedimento accessorio
relativo al fermo amministrativo del veicolo.
   Allo  stato, pertanto, a fronte di due situazioni del tutto simili
(la  guida  di veicoli con patente di guida scaduta di validita' e la
guida  di  veicoli  con  certificato  di  abilitazione  professionale
scaduto  di  validita)  abbiamo  discipline  del  tutto  diverse, con
l'applicazione  per la seconda ipotesi di un provvedimento accessorio
(il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per  60  giorni)  che dura,
intangibile,   per   tutto  il  termine  previsto  anche  laddove  il
trasgressore  abbia  ottenuto,  dopo  pochi  giorni dall'accertamento
dell'infrazione, convalida del certificato professionale scaduto.
      Sulle disposizioni costituzionali che si assumono violate
Articolo 3 della Costituzione.
   Alla  luce  dei rilievi esposti il giudice rimettente dubita della
legittimita'  costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs.
30  aprile  1992,  n. 285, nella parte in cui non prevede una diversa
disciplina  per  la  ipotesi di guida con certificato di abilitazione
professionale soltanto scaduto di validita'.
   Cio'  anche  in considerazione della peculiarita' della disciplina
attualmente  in  vigore che incide pesantemente sulla possibilita' di
esplicare  l'attivita'  lavorativa,  poiche' anche quando il titolare
sia   ritornato   in   possesso   del   certificato  di  abilitazione
professionale  rinnovato,  egli  non  potra'  comunque utilizzare per
svolgere il suo lavoro il veicolo adibito a taxi per tutto il periodo
del  fermo  amministrativo,  che e' comminato con durata stabilita in
modo fisso in 60 giorni.
   Considerato l'intervento del legislatore avanti posto in evidenza,
che  in  tema di patente scaduta di validita' ha soppresso proprio il
provvedimento  di  «fermo amministrativo del veicolo per mesi due» ed
ha successivamente ben differenziata l'ipotesi della guida senza aver
mai  conseguita la patente di guida da quella della guida con patente
scaduta  di  validita',  la disposizione dell'art. 116, nel combinato
disposto  di  cui  ai  commi  15  e  17,  appare  a questo giudice in
contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione sotto il profilo della
ragionevolezza.
   In  conclusione,  alla  luce delle considerazioni espresse, questo
giudice  ritiene che non sia manifestamente infondato il dubbio circa
la legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui ai commi
15 e 17 dell'art. 116 del d.lgs. n. 285/1992.