IL TRIBUNALE

   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento civile
n. 1822/2003 R.G.
   La  presente ordinanza viene redatta in lingua italiana, in quanto
il  collegio  ha  deciso  di  sottoporre alla Corte costituzionale la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 276, primo comma,
del  codice civile, nella parte in cui non prevede che la domanda per
la  dichiarazione  di paternita' o di maternita' naturale deve essere
proposta,  in  mancanza  degli  eredi  del  presunto  successore, nei
confronti  degli  eredi  degli  eredi  del  presunto successore o nei
confronti  di  un  curatore  nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
   La  presente  ordinanza viene trasmessa all'ufficio traduzioni del
Tribunale  di  Bolzano,  per la traduzione in lingua tedesca, essendo
svolto  in  lingua  tedesca  il processo in cui la presente ordinanza
viene pronunciata.
   Con  atto  di  citazione  di  data  15 ottobre 2003 Egger Adolf ha
proposto  azione per la dichiarazione di paternita' naturale ex artt.
269  e seguenti c.c., deducendo di essere figlio di Ilmer Alois, nato
a  Merano in data 10 giugno 1908 e deceduto in data 26 marzo 1969. Al
momento della proposizione dell'azione tutti gli eredi di Ilmer Alois
erano deceduti e pertanto la citazione e' stata notificata agli eredi
degli  eredi  di  Ilmer  Alois.  La  suprema Corte di cassazione, con
sentenza  pronunciata dalle sezioni unite n. 21287 di data 3 novembre
2005 ha affermato il principio di diritto secondo cui «contraddittori
necessari,  passivamente  legittimati  in  ordine  all'azione  per la
dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  naturale,  sono,  ai sensi
dell'art.  276  cod.  civ.,  in  caso  di morte del preteso genitore,
esclusivamente  i  suoi  eredi,  e non anche gli eredi degli eredi di
lui,  o  altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario
all'accoglimento  della  domanda,  ai quali e' invece riconosciuta la
sola  facolta'  di  intervenire  in  giudizio a tutela dei rispettivi
interessi.».
   L'applicazione  di  tale principio nel caso di specie porterebbe a
dichiarare improponibile la domanda svolta da Egger Adolf, perche' la
causa  non  poteva  essere  proposta  per  difetto  di legittimazione
passiva dei convenuti.
   Cio'  premesso  il  presente  collegio ritiene di dovere sollevare
d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale nei termini
sopra  esposti, ovverosia la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non
prevede  che  la  domanda  per  la  dichiarazione  di paternita' o di
maternita' naturale deve essere proposta, in mancanza degli eredi del
presunto  successore,  nei  confronti  degli  eredi  degli  eredi del
presunto  successore  o  nei  confronti  di  un curatore nominato dal
giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
   Per  quanto  riguarda  la  rilevanza: l'atto di citazione e' stato
notificato  agli  eredi  degli  eredi  di Ilmer Alois. L'accoglimento
della  questione  di  legittimita'  costituzionale, nei termini sopra
prospettati,  renderebbe  l'azione proponibile e consentirebbe il suo
esame   nel  merito.  Il  mancato  accoglimento  della  questione  di
legittimita'   costituzionale,   nei   termini   sopra   prospettati,
comporterebbe  la  dichiarazione  di  improponibilita' della presente
causa.
   Si  aggiunge che, nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto
procedersi  alla  nomina  di un curatore. A tale richiesta il giudice
istruttore  non  ha dato seguito e neppure il collegio e' dell'avviso
che  sia  consentita  la  nomina  di  un curatore, dal momento che la
legge,  nella  sua attuale formulazione, non consente la proposizione
dell'azione  nei  confronti  di  un  curatore.  L'accoglimento  della
questione   di   legittimita'   costituzionale,   nei  termini  sopra
prospettati,  renderebbe  l'azione  proponibile  nei  confronti di un
curatore,  consentirebbe pertanto al giudice la nomina di un curatore
e la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.
   Per   quanto   riguarda  la  non  manifesta  infondatezza:  l'art.
276, primo  comma,  del  codice  civile  appare  a questo collegio in
contrasto  con  svariate  norme costituzionali, in particolare l'art.
30, terzo comma, l'art. 24, primo comma e l'art. 3, primo comma della
Costituzione.
   L'improponibilita'  dell'azione  di  dichiarazione  giudiziale  di
paternita'  o maternita' naturale, per mancanza del presunto genitore
e  dei  suoi  eredi,  impedisce ai figli naturali la tutela giuridica
assicurata  dall'art.  30  Cost.,  determina  una  incomprensibile  e
ingiustificata  privazione  del  diritto  di azione per la tutela dei
propri  diritti,  garantito  dall'art.  24  Cost.  e  appare altresi'
irragionevole  e  quindi  in  contrasto  con  l'art.  3  Cost., se si
considera  che lo status di figlio naturale e' oramai da considerarsi
parificato, salve alcune marginali differenziazioni di trattamento, a
quello di figlio legittimo;
     l'art.  270  cod. civ. dispone che l'azione per ottenere che sia
dichiarata  giudizialmente  la  paternita'  o  maternita' naturale e'
imprescrittibile riguardo al figlio;
     al  principio di imprescrittibilita' dell'azione e' apportato un
gravissimo   vulnus,   nel   momento   in  cui  si  ritiene  l'azione
improponibile  per  mancanza  del  presunto genitore o degli eredi di
lui;
     il  disposto  dell'art.  276 cod. civ. pone una limitazione alla
legittimazione passiva che non trova riscontro in nessuna delle altre
norme  che  disciplinano  la  legittimazione  passiva  nei giudizi di
filiazione:
      a)  l'art.  247  cod.  civ.  prevede  infatti  che  l'azione di
disconoscimento  della  paternita'  sia  proposta,  in  mancanza  del
presunto  padre  o  della  madre,  nei  confronti  di  discendenti  e
ascendenti e, in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato
dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso;
      b)  analoga legittimazione passiva prevede l'art. 248 cod. civ.
riguardo all'azione di contestazione della legittimita';
      c) nessuna limitazione in ordine alla legittimazione passiva e'
prevista  poi  per  l'azione di riconoscimento di figlio naturale, la
quale  pure  e'  dichiarata  imprescrittibile  (art.  263 cod. civ.),
dovendosi  pertanto  ritenere  la  stessa  proponibile,  in  mancanza
dell'autore  del riconoscimento e di colui che e' stato riconosciuto,
nei confronti dei discendenti, degli ascendenti o degli eredi.
   L'improponibilita'  della  domanda  per  mancanza  di  legittimati
passivi,  secondo  l'attuale  formulazione  dell'art.  276 cod. civ.,
viene  a  privare  il  figlio  naturale  di fondamentali diritti allo
stesso    riconosciuti    dall'ordinamento,    quale    il    diritto
all'accertamento  del  proprio status familiare, il diritto ad essere
mantenuto, istruito ed educato, nonche' i diritti successori.
   Appare  evidente  la  irragionevolezza  di  una disposizione, come
quella  di  cui all'art. 276, primo comma cod. civ., che fa dipendere
la  possibilita'  di  ottenere  l'accertamento dello status di figlio
naturale  e  il  conseguente  godimento  dei  predetti  diritti dalla
circostanza  che  siano o meno in vita, al momento della proposizione
della  domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita'
naturale, esclusivamente il presunto genitore ed i suoi eredi.