IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 1822/2003 R.G. La presente ordinanza viene redatta in lingua italiana, in quanto il collegio ha deciso di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta, in mancanza degli eredi del presunto successore, nei confronti degli eredi degli eredi del presunto successore o nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. La presente ordinanza viene trasmessa all'ufficio traduzioni del Tribunale di Bolzano, per la traduzione in lingua tedesca, essendo svolto in lingua tedesca il processo in cui la presente ordinanza viene pronunciata. Con atto di citazione di data 15 ottobre 2003 Egger Adolf ha proposto azione per la dichiarazione di paternita' naturale ex artt. 269 e seguenti c.c., deducendo di essere figlio di Ilmer Alois, nato a Merano in data 10 giugno 1908 e deceduto in data 26 marzo 1969. Al momento della proposizione dell'azione tutti gli eredi di Ilmer Alois erano deceduti e pertanto la citazione e' stata notificata agli eredi degli eredi di Ilmer Alois. La suprema Corte di cassazione, con sentenza pronunciata dalle sezioni unite n. 21287 di data 3 novembre 2005 ha affermato il principio di diritto secondo cui «contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' naturale, sono, ai sensi dell'art. 276 cod. civ., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali e' invece riconosciuta la sola facolta' di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.». L'applicazione di tale principio nel caso di specie porterebbe a dichiarare improponibile la domanda svolta da Egger Adolf, perche' la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione passiva dei convenuti. Cio' premesso il presente collegio ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra esposti, ovverosia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta, in mancanza degli eredi del presunto successore, nei confronti degli eredi degli eredi del presunto successore o nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Per quanto riguarda la rilevanza: l'atto di citazione e' stato notificato agli eredi degli eredi di Ilmer Alois. L'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, nei termini sopra prospettati, renderebbe l'azione proponibile e consentirebbe il suo esame nel merito. Il mancato accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, nei termini sopra prospettati, comporterebbe la dichiarazione di improponibilita' della presente causa. Si aggiunge che, nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto procedersi alla nomina di un curatore. A tale richiesta il giudice istruttore non ha dato seguito e neppure il collegio e' dell'avviso che sia consentita la nomina di un curatore, dal momento che la legge, nella sua attuale formulazione, non consente la proposizione dell'azione nei confronti di un curatore. L'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, nei termini sopra prospettati, renderebbe l'azione proponibile nei confronti di un curatore, consentirebbe pertanto al giudice la nomina di un curatore e la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza: l'art. 276, primo comma, del codice civile appare a questo collegio in contrasto con svariate norme costituzionali, in particolare l'art. 30, terzo comma, l'art. 24, primo comma e l'art. 3, primo comma della Costituzione. L'improponibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale, per mancanza del presunto genitore e dei suoi eredi, impedisce ai figli naturali la tutela giuridica assicurata dall'art. 30 Cost., determina una incomprensibile e ingiustificata privazione del diritto di azione per la tutela dei propri diritti, garantito dall'art. 24 Cost. e appare altresi' irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., se si considera che lo status di figlio naturale e' oramai da considerarsi parificato, salve alcune marginali differenziazioni di trattamento, a quello di figlio legittimo; l'art. 270 cod. civ. dispone che l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio; al principio di imprescrittibilita' dell'azione e' apportato un gravissimo vulnus, nel momento in cui si ritiene l'azione improponibile per mancanza del presunto genitore o degli eredi di lui; il disposto dell'art. 276 cod. civ. pone una limitazione alla legittimazione passiva che non trova riscontro in nessuna delle altre norme che disciplinano la legittimazione passiva nei giudizi di filiazione: a) l'art. 247 cod. civ. prevede infatti che l'azione di disconoscimento della paternita' sia proposta, in mancanza del presunto padre o della madre, nei confronti di discendenti e ascendenti e, in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso; b) analoga legittimazione passiva prevede l'art. 248 cod. civ. riguardo all'azione di contestazione della legittimita'; c) nessuna limitazione in ordine alla legittimazione passiva e' prevista poi per l'azione di riconoscimento di figlio naturale, la quale pure e' dichiarata imprescrittibile (art. 263 cod. civ.), dovendosi pertanto ritenere la stessa proponibile, in mancanza dell'autore del riconoscimento e di colui che e' stato riconosciuto, nei confronti dei discendenti, degli ascendenti o degli eredi. L'improponibilita' della domanda per mancanza di legittimati passivi, secondo l'attuale formulazione dell'art. 276 cod. civ., viene a privare il figlio naturale di fondamentali diritti allo stesso riconosciuti dall'ordinamento, quale il diritto all'accertamento del proprio status familiare, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato, nonche' i diritti successori. Appare evidente la irragionevolezza di una disposizione, come quella di cui all'art. 276, primo comma cod. civ., che fa dipendere la possibilita' di ottenere l'accertamento dello status di figlio naturale e il conseguente godimento dei predetti diritti dalla circostanza che siano o meno in vita, al momento della proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale, esclusivamente il presunto genitore ed i suoi eredi.