IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente sentenza sul ricorso n. 3700 del 2007
proposto dal Laboratorio analisi cliniche Lab S.r.l., rappresentato e
difeso   dall'   avvocato  Maria  Cristina  Lenoci  ed  elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
   Contro  l'Azienda  Unita'  Sanitaria Locale Crotone 5 e la Regione
Calabria,  non costituite in giudizio; il Ministero della salute e il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ciascuno in persona del
rappresentante    legale    in   carica,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e  nei  confronti  della  societa' polispecialistica Bios S.r.l., non
costituita  per  l'annullamento  della  nota  del  direttore generale
dell'AUSL  Crotone  5  n. 000794  del 21 marzo 2007 avente ad oggetto
«Piano   annuale   preventivo»;   della  deliberazione  della  Giunta
regionale  della  Calabria  n. 169  dell'8 marzo 2007 e per quanto di
interesse,  del  decreto  del  Ministro della salute del 12 settembre
2006  adottato  di  concerto  con il Ministro dell'economia avente ad
oggetto «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per
la  remunerazione  delle prestazioni sanitarie» e, ove occorra, della
delibera  della  g.r.  della  Calabria n. 93 del 13 febbraio 2007; la
circolare a firma del dirigente del settore Dipartimento tutela della
salute  e  politiche sanitarie del 29 dicembre 2006, prot. 28593 e la
deliberazione  della  medesima  autorita'  del  6 maggio 2006 recante
l'approvazione  dello  schema  tipo  di accordo/contratto anno 2006 -
Assistenza  sanitaria;  e  per  il  risarcimento  del  danno subito e
subendo dalla ricorrente;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti della causa;
   Nominato  relatore  all'udienza  pubblica  del  17 ottobre 2007 il
consigliere  dott.ssa  Linda  Sandulli e sentiti gli avvocati come da
verbale d'udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
                              F a t t o
   La  societa'  Lab,  struttura  accreditata con il S.S.N. che eroga
prestazioni   di   specialistica   ambulatoriale  di  diagnostica  di
laboratorio  impugna,  chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti
regionali  e  dell'azienda  sanitaria intimata con i quali sono state
determinate   le   tariffe   delle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale  mediante  il richiamo all'articolo 3, comma 1 del d.m.
12  settembre 2006, e' stato ridotto del 5% rispetto all'anno 2006 il
volume  delle  prestazioni  e  il relativo budget ed e' stato imposto
l'obbligo  di praticare uno sconto del 20% sugli importi indicati nel
d.m. della salute del 1996 per le medesime prestazioni di diagnostica
di laboratorio.
   Si  duole,  inoltre,  della  determinazione che stabilisce che nel
caso  in  cui le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza
specialistica   ambulatoriale   e   residenziale  e  semiresidenziale
dovessero   superare   i  limiti  massimi  di  spesa  rispettivamente
stabiliti per ciascuna azienda sanitaria non sorgerebbe alcun diritto
alla remunerazione ai sensi della sentenza dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato n. 8 del 2006.
   Deduce i seguenti motivi:
     1)  illegittimita'  del decreto ministeriale (Salute di concerto
con  economia  e  finanze)  del 12 settembre 2006 nella misura in cui
costituisce   fonte   dei   provvedimenti  regionali  e  dell'azienda
sanitaria.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 796,
lettera  o)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conseguentemente
dei provvedimenti regionali e dell'azienda sanitaria applicativi.
     2)  In  particolare  per quello che riguarda il d.m. indicato al
punto   precedente:  violazione  di  legge,  del  principio  di  buon
andamento  e  di  affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di
cui  all'articolo  97 della Costituzione. Violazione dell'articolo 41
della   Costituzione.   Violazione  ed  elusione  del  principio  del
«giudicato».   Violazione  del  principio  del  giusto  procedimento.
Violazione  e  falsa  applicazione dell'articolo 1, commi 170 e 171 ,
della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, in relazione alla violazione
e/o falsa applicazione dell'articolo 8-sexies, comma 5, del d.lgs. 30
dicembre  1992,  come  modificato  dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 299.
Violazione   del  «Patto  per  la  Salute»  del  28  settembre  2007.
Violazione  dell'articolo  3  della legge n. 241 del 1990. Eccesso di
potere   per   erronea   presupposizione   in  fatto  e  in  diritto;
travisamento   dei   fatti;   difetto   di   istruttoria;   incongrua
motivazione;    contraddittorieta';    disparita'   di   trattamento;
illogicita', perplessita' ed ingiustizia manifesta. Sviamento.
     3)  Violazione  dei  principi di buon andamento ed imparzialita'
che portano alla realizzazione del giusto procedimento ex articolo 97
della Costituzione. Violazione degli articoli 3, 24, 32, 41, 72 , 81,
113, 117, 118 e 121 della Costituzione. Illegittimita' costituzionale
dell'articolo  1,  comma  796,  lettera  o) della legge n. 296 del 27
dicembre 2006.
     4) Illegittimita' derivata della nota del d.g. ASL Crotone 5 del
21  marzo  2007, della deliberazione della g.r. Calabria dell'8 marzo
2007, n. 169, e della circolare del dirigente del Dipartimento tutela
della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria prot. 28593
del 29 dicembre 2006.
     5)  Illegittimita' autonoma della nota del d.g. A.S.L. Crotone 5
del  21  marzo  2007, della deliberazione della g.r. Calabria 8 marzo
2007, n. 169, e della circolare del dirigente del Dipartimento tutela
della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria prot. 28593
del  29 dicembre 2006, per violazione di legge, del principio di buon
andamento  e  di  affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di
cui all'articolo 97 della Costituzione.
   Violazione  dell'articolo  41  della  Costituzione. Violazione del
principio  del giusto procedimento anche in relazione alla violazione
e mancata applicazione degli articoli 8-quinquies e sexies del d.lgs.
30  dicembre 1992, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 299.
Violazione  degli  articoli  21,  quinquies, 21-octies e nonies della
legge  n. 241 del 1990, eccesso di potere per erronea presupposizione
in   fatto   e   in  diritto;  travisamento  dei  fatti;  difetto  di
istruttoria; incongrua motivazione; contraddittorieta'; disparita' di
trattamento;  illogicita',  perplessita'  ed  ingiustizia  manifesta.
Sviamento.
     6)  Violazione  di  legge,  del principio di buon andamento e di
affidamento  del cittadino nell'azione della p.a. di cui all'articolo
97    della   Costituzione.   Violazione   dell'articolo   41   della
Costituzione.  Violazione del principio del giusto procedimento anche
in  relazione  alla  violazione e mancata applicazione degli articoli
8-quinquies e sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dal
d.lgs.  19  giugno  1999,  n. 299.  Violazione ed errata applicazione
dell'articolo  1  della  l.r.  n. 30 del 2003 e dell'articolo 2 della
l.r.   n. 2/2005.   Violazione  e  mancata  e/o  errata  applicazione
dell'articolo  3  della  legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per
erronea  presupposizione  in  fatto  e  in  diritto; travisamento dei
fatti;     difetto    di    istruttoria;    incongrua    motivazione;
contraddittorieta';    disparita'    di   trattamento;   illogicita',
perplessita' ed ingiustizia manifesta. Sviamento.
   Si sono costituite le amministrazioni statali intimate.
   Con memoria i ricorrenti hanno ribadito tesi e ragioni.
   All'udienza  del  17  ottobre 2007 la causa e' stata trattenuta in
decisione.
                            D i r i t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe sono stati impugnati il decreto del
Ministero  della  sanita'  con il quale sono state fissate le tariffe
massime   per   la   remunerazione  delle  prestazioni  sanitarie  di
specialistica  ambulatoriale,  i  provvedimenti regionali e aziendali
successivi  ed  e'  stata  eccepita l'incostituzionalita' della legge
n. 296 del 2006, articolo 1, comma 796.
   Con  riferimento  al  decreto  ministeriale  su indicato rileva il
Collegio  che  in  primo  luogo,  non  sia  dubitabile  la  lesivita'
dell'atto  impugnato,  anche  se  in  esso  si prevede che le regioni
possono  fissare tariffe piu' elevate di quelle previste a carico del
Servizio sanitario nazionale.
   A  prescindere  infatti dalla circostanza di fatto che non risulta
che  la  regione si sia avvalsa di tale facolta', ma che al contrario
si  sia  adeguata ad esse, deve, in ogni caso, essere considerato che
eventuali  aumenti  di  tariffe avrebbero comportato la necessita' di
finanziare  col proprio bilancio tali aumenti sicche' appare evidente
che  i  parametri  tariffari  stabiliti  dall'amministrazione statale
costituiscono  un  punto  fermo  ed  un  orientamento  preciso per le
regioni,  mentre  tariffe  massime  piu' elevate, possibili sul piano
teorico, costituiscono nella fattispecie una mera eventualita'.
   Inoltre,   le   tariffe   fissate   dal   Ministero  della  salute
costituiscono  un  chiaro condizionamento del comportamento regionale
il  quale,  a  tariffe  piu' elevate ha minore necessita' di adottare
provvedimenti con onere a suo carico.
   Il  ricorso  nel  merito,  relativamente  alla  parte in esame, e'
fondato e deve essere accolto.
   I ricorrenti contestano in primo luogo la determinazione contenuta
al   primo  comma,  lett.  a),  dell'art.  3  di  detto  decreto  che
testualmente  recita:  «le tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni  di  assistenza  specialistica ambulatoriale a carico del
Servizio  sanitario nazionale sono quelle individuate dal decreto del
Ministro  della sanita' del 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza
specialistica   ambulatoriale   erogabili  nell'ambito  del  servizio
sanitario nazionale e relative tariffe"».
   La  censura  di  difetto  d'istruttoria  e  di  motivazione  e  di
violazione  dell'art.  8-sexies, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502,  introdotto  dall'art.  8, comma 4 del d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229,  e  dell'art.  1,  comma  170  della  legge 30 dicembre 2004,
n. 311, appare fondata.
   In  primo  luogo  il  decreto  qui  impugnato richiama e rende ora
applicabili  le  tariffe  determinate con un decreto ministeriale che
risulta annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato, con
sentenza  della sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1839, e cio' a prescindere
dalla  questione,  peraltro  poco  comprensibile,  posta dalla difesa
dell'amministrazione  sulla  possibilita'  di  far  rivivere  solo le
tariffe  e  non  il decreto in quanto caducato. Piu' precisamente, il
Collegio  rileva  che  il  principale  difetto istruttorio deriva dal
fatto  che  l'atto  impugnato  non  da'  minimamente  conto  di  tale
questione.
   Sembra, a tale riguardo, che la vicenda appena descritta sia stata
ignorata   dall'amministrazione   che   ha   provveduto  senza  avere
conoscenza dell'annullamento giurisdizionale, ovvero perche' riteneva
comunque  possibile,  nonostante  l'annullamento,  far rivivere dette
tariffe.  Resta,  pertanto,  evidente  il difetto di istruttoria e di
motivazione del provvedimento sotto tale profilo.
   Peraltro   tale   circostanza  ha  condotto  l'amministrazione  ad
incorrere  negli stessi vizi rilevati dal Consiglio di Stato, che, in
buona  sostanza  aveva  evidenziato  un  difetto di istruttoria nella
determinazione  delle  tariffe  per  mancata applicazione dei precisi
criteri  dettati  dallo  stesso  Ministero  col  d.m. 15 aprile 1994,
all'art.  3  ove  si  dice espressamente che le tariffe devono essere
fissate  sulla  base  del  costo  standard  di produzione e dei costi
generali,   in  quota  percentuale  rispetto  ai  costi  standard  di
produzione  e  si  dettano  al  comma 2 criteri assai dettagliati per
calcolare le componenti del costo standard.
   Premesso che gia' il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili al
decreto  ministeriale  di fissazione delle tariffe allora impugnato i
criteri  contenuti  nel  d.m. del 1994, deve osservarsi che il dubbio
non  e'  proponibile  nella  presente  fattispecie,  in  quanto nelle
premesse  del decreto qui impugnato si richiama espressamente il d.m.
sanita'  14  aprile  1994,  con  cio'  dandosi conto del fatto che la
stessa  amministrazione resistente ritiene tale atto ancora in vigore
ed applicabile al caso in esame.
   Peraltro  la  necessita'  (logica)  di  fissare le tariffe massime
tenendo conto dei costi di produzione standard e delle quote standard
dei  costi  generali,  risulta ora recepito in norma di legge chiara,
quale  l'art.  8-sexies,  comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, introdotto
dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 229/1999.
   Sinteticamente  il principio si trova anche nell'art. 1, comma 170
della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311.
   Ora,  che l'amministrazione non abbia seguito i suddetti criteri e
non  abbia  quindi  effettuato una analitica istruttoria sui costi di
produzione,  prima  di  determinare  le tariffe massime da remunerare
tramite  Servizio sanitario nazionale, lo dimostra sia la circostanza
che  non e' stato prodotto in giudizio nessun atto istruttorio di tal
genere,  sia,  soprattutto  il  fatto  che  il provvedimento richiama
puramente  e  semplicemente  un  atto  di  dieci  anni  prima, la cui
istruttoria,  ammesso  che  potesse  considerarsi  allora adeguata (a
prescindere  dalla  circostanza che detto atto e' stato annullato dal
giudice  amministrativo  proprio  per  difetto  istruttorio), avrebbe
sicuramente  avuto  necessita'  di  un  aggiornamento di verifica per
valutare  la  congruita' dei costi di dieci anni prima (basterebbe al
riguardo  richiamare il «fatto notorio» del cambiamento valutario che
ha comportato un significativo aumento generalizzato dei costi).
   Con altra sentenza di questa sezione (n. 522 del 24 gennaio 2008 )
e' stato poi rilevato, in relazione alla circostanza fatta valere dai
ricorrenti  in  quel ricorso, che il provvedimento impugnato non reca
alcuna  motivazione per superare il parere contrario della Conferenza
Stato-regioni.
   Ed  e'  stato  affermato  che,  se:  «E' pur vero che l'originaria
previsione  contenuta  nel citato art. 8-sexies, comma 5 dell'obbligo
di  intesa  del Ministro della sanita' con la Conferenza e' stata poi
modificata  in  mero parere obbligatorio dall'art. 1, comma 170 della
finanziaria  per  il  2005,  tuttavia  appare  evidente la necessita'
comunque di motivare, seppure sinteticamente, sulle ragioni che hanno
condotto  l'amministrazione  agente  a  disattendere  il parere di un
cosi'  importante  organo  (col  quale  in  precedenza era necessaria
l'intesa),  anche  se  i  profili  attenevano,  almeno secondo quanto
affermato nell'atto dall'amministrazione, alla opportunita».
   Nei  termini sopra indicati il d.m. salute 12 settembre 2006 deve,
pertanto, essere annullato in parte qua.
   Cio'  comporta  l'annullamento,  per  illegittimita'  derivata dei
successivi atti regionali.
   In  particolare,  la  deliberazione  della giunta regionale dell'8
marzo  2007,  n. 169, e la precedente circolare 28593 del 29 dicembre
2006  sui  primi  indirizzi,  premessa  la  necessita' di adeguare le
proprie  tariffe a quanto stabilito col d.m. salute 12 settembre 2006
approva   il  sistema  di  finanziamento  e  di  remunerazione  delle
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogate da
soggetti  erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati, cosi'
come  descritto nell'allegato 3 ove si stabilisce che per il triennio
2007-2009  «il tariffario applicato alle prestazioni di specialistica
ambulatoriale  e' quello previsto dal d.m. 12 settembre 2006 che, per
le  prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  verra' applicato a
decorrere  dal  1°  giugno  2007»; «il sistema di finanziamento delle
prestazioni  viene  determinato  applicando  lo  sconto del 20% sulle
prestazioni  di  laboratorio  di  analisi  e  del  2%  sulle restanti
branche»,  cio'  in  base a quanto disposto con la finanziaria per il
2007  all'art.  1,  comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
   Orbene,  considerato  che le tariffe regionali recepiscono e fanno
esplicito   riferimento  al  d.m.  salute  12  settembre  2006,  deve
ritenersi   fondato   il  primo  profilo  di  gravame  relativo  alla
illegittimita'   derivata;   considerato   che,   come   rilevato  in
precedenza,  il suddetto decreto ministeriale e' ritenuto illegittimo
per  i profili sopra evidenziati al punto 1 e che tale illegittimita'
si   riverbera  sugli  atti  regionali  che  di  esso  fanno  diretta
applicazione,  non  venendo  minimamente  qui  in  rilievo il d.m. 22
luglio 1996.
   2.   -   La  delibera  regionale  sopra  riferita  reca  anche  la
disposizione,  secondo  quanto  prima detto, del seguente tenore: «il
sistema   di   finanziamento   delle  prestazioni  viene  determinato
applicando  lo  sconto  del  20%  sulle prestazioni di laboratorio di
analisi e del 2% sulle restanti branche».
   Trattasi   all'evidenza   dell'applicazione  diretta  della  norma
contenuta nell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge finanziaria 27
dicembre 2006, n. 296.
   La  contestazione  di  tale disposizione regionale non puo' quindi
che  passare  attraverso una eventuale questione di costituzionalita'
della suddetta disposizione di legge, ove ritenuta non manifestamente
infondata;  per  tale  motivo  esse  appare  rilevante  ai  fini  del
decidere.
   Ed  infatti  al  riguardo  il Collegio, richiamata l'ordinanza del
Tribunale  amministrativo regionalePuglia, Lecce, sez. II, 19 ottobre
2007,  n. 3631,  che  ha gia' rimesso alla Corte costituzionale detta
questione,  ritiene  che la succitata norma di legge presenti profili
di violazione di norme costituzionali.
   Per  cio' che attiene quindi alla non manifesta infondatezza della
questione  di legittimita' costituzionale, il Collegio ritiene che le
norme censurate siano confliggenti con gli articoli 24 e 113, 32, 41,
97 e 117 della Costituzione, per le seguenti ragioni.
   2.1.1.  -  In  primo  luogo  la norma rende applicabile un decreto
ministeriale,  quello  del 22 luglio 1996 che era stato annullato con
la  sentenza  della IV sezione del Consiglio di Stato, n. 1839 del 29
marzo 2001 ormai coperta da giudicato.
   Appare  evidente  la  sovrapposizione  della legge ad un giudicato
formatosi  gia'  da  tempo, con palese violazione degli articoli 24 e
113 della Costituzione.
   E'  noto  infatti  il  principio  piu' volte affermato dalla Corte
costituzionale  (cfr.  da  ultimo  ad  es.  sentenza  15 luglio 2005,
n. 282), secondo il quale l'emanazione di leggi incontra una serie di
limiti  che  attengono  alla  salvaguardia  di fondamentali valori di
civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari delle norme e dello
stesso ordinamento, tra i quali il rispetto del principio generale di
ragionevolezza  e  di uguaglianza, l'affidamento legittimamente sorto
nei soggetti quale principio connaturato nello Stato di diritto ed il
rispetto   delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al  potere
giudiziario,  essendo comunque precluso al legislatore di intervenire
con  norme  aventi  portata  tale  da  annullare  gli  effetti  di un
giudicato.
   2.1.2.  - Nel caso di specie, la tariffa viene fissata con legge e
la  relativa  norma  si  limita ad imporre uno sconto (oltretutto del
20%)  sulle  tariffe  vigenti,  senza  dare conto delle ragioni della
misura fissata con cio' vigilando anche i principi di cui all'art. 41
della Costituzione sull'iniziativa economica.
   Tra  l'altro, lo sconto viene applicato su tariffe molto risalenti
(quelle  statali  rimontano al 1996) e cio' appare irragionevole, non
potendosi  dubitare del fatto che, in dieci anni, i costi dei fattori
produttivi  (si  pensi,  per tutti, alla remunerazione del personale)
siano cresciuti, a volte anche sensibilmente.
   In  ogni  caso, anche se per ipotesi i costi di produzione fossero
rimasti  costanti  o  addirittura  diminuiti  nel  periodo  di  tempo
summenzionato,   cio'   avrebbe  dovuto  risultare  da  una  compiuta
istruttoria,  necessaria  anche  per la norma di legge quando essa si
pone come provvedimento amministrativo seppure a carattere generale.
   Ed  in  effetti,  tenuto  conto del fatto che il d.m. 12 settembre
2006   ha   confermato   le  tariffe  del  1996,  limitatamente  alle
«prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale»  (art. 3,
comma  1,  lett.  a)  d.m.  citato), con cio' volendo significare che
quelle  tariffe  sono  da ritenere ancora congrue a distanza di dieci
anni   dalla  loro  determinazione,  non  si  puo'  non  rilevare  la
contraddittorieta' del Legislatore statale, il quale, dopo appena tre
mesi  dall'approvazione  del  d.m. 12 settembre 2006 - pubblicato fra
1'altro  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2006 - ritiene non
piu' congrue le predette tariffe ed opera una ulteriore riduzione.
   2.1.3.  -  Naturalmente, le difficolta' che alle strutture private
derivano dall'applicazione delle regole di cui all'art. 1, comma 796,
let.  o) della legge n. 296/2006 sono in grado di compromettere anche
la   piena   esplicazione  del  diritto  di  cui  all'art.  32  della
Costituzione,  visto  che le strutture private accreditate potrebbero
incontrare   difficolta'  a  garantire  la  piena  funzionalita'  dei
servizi,  il  che,  in un sistema che vede la sanita' pubblica non in
grado  di  assicurare  tempestivamente l'erogazione delle prestazioni
sanitarie,  puo' compromettere il diritto alla salute e il diritto di
libera  scelta  dei  cittadini-utenti.  A  questo  riguardo,  si deve
sottolineare  che  la  presenza significativa degli operatori privati
nel  S.S.N.  risponde ad esigenze insopprimibili dell'amministrazione
sanitaria, la quale non riesce, con le proprie strutture, a garantire
l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  a  favore  degli utenti,
rendendo,  in tal modo, impossibile sostenere, se non a scapito delle
prestazioni sanitarie anche indispensabili, che le strutture private,
se  ritengono  non  convenienti  le  tariffe,  possono  «uscire»  dal
sistema.
   Spetta  invece  all'amministrazione  competente,  previa  adeguata
istruttoria,   decidere  se  rilasciare  o  meno  l'accreditamento  e
stabilire annualmente il volume di prestazioni che intende acquistare
dai  privati;  nel momento in cui rilascia l'accreditamento e fissa i
tetti di spesa annuali, l'amministrazione sanitaria riconosce di aver
bisogno  dell'ausilio  degli operatori privati, i quali, a seguito di
cio' devono essere adeguatamente remunerati.
   2.1.4.  -  La  mancanza  (o  comunque  la  non allegazione) di una
compiuta  istruttoria  da' luogo altresi' ad una violazione dell'art.
97 della Costituzione, in quanto la p.a. (e la cosa vale anche per il
Legislatore-amministratore,  ovviamente) deve sempre porre a base del
proprio  operato  un'adeguata  conoscenza dei fatti, della quale deve
dare  conto  nella  motivazione del provvedimento terminale. Nel caso
della  legge,  naturalmente, la motivazione puo' anche consistere nel
richiamo, espresso o implicito, ai lavori preparatori o ad altri atti
(nella  specie,  pero',  l'istruttoria, che pure il Legislatore della
legge    n. 296/2006    ritiene   necessaria,   viene   espressamente
posticipata,   il   che  da'  luogo  ad  un'illogica  inversione  del
procedimento).
   2.1.5.  -  Da ultimo, il sistema delineato dall'art. 1, comma 796,
lett.  o)  della  legge finanziaria per il 2007, si pone in contrasto
con  l'art.  117  Cost.,  nel momento in cui lo Stato non si limita a
dettare  i  criteri  per  la  fissazione delle tariffe da parte delle
regioni, ma le fissa direttamente.
   A  tal  proposito,  pur  potendosi  astrattamente  ritenere che le
esigenze di contenimento della spesa pubblica e il conseguente potere
dello  Stato di dettare norme di coordinamento della finanza pubblica
(art. 117, terzo comma, Cost.) mutino nel senso della legittimita' in
parte  qua  della legge n. 296/2006, si deve tenere conto dei recenti
arresti  della  Corte  costituzionale  in  materia  di  limiti  della
legislazione  statale in tema di individuazione dei settori in cui le
regioni debbono operare «tagli»: il riferimento e' alle note sentenze
della  Consulta  390  del 2004, 417 e 449 del 2005, 88 del 2006 e 157
del   2007,   in   cui   si  e'  ritenuto  non  spettare  allo  Stato
l'individuazione   dettagliata   delle  voci  di  costo  dei  bilanci
regionali da ridurre, potendo il Legislatore statale stabilire solo i
principi  fondamentali  della  materia  e, al limite, la misura delle
riduzioni di spesa.
   Nel  caso  di  specie,  pero',  il  Legislatore  statale non si e'
limitato a cio', in quanto lo sconto del 2% e del 20% viene applicato
al  tariffario  vigente nella sua globalita', il che e' come dire che
lo Stato ha rideterminato nel dettaglio le tariffe in questione.
   2.1.6.  -  Per  tutto  quanto  detto,  non  appare  nemmeno  utile
l'invocazione,  contenuta  nell'incipit  del  comma  796, dell'art. 1
della  legge  finanziaria per il 2007 alle esigenze di «... garantire
il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la  realizzazione degli
obiettivi   di   finanza  pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in
attuazione  del  protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province  autonome  di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per
la  salute  sul  quale  la  Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nella riunione del 28 settembre 2006 ...», sia perche' tali
ragioni   non   possono   essere  opposte,  in  assenza  di  adeguata
istruttoria,   agli   operatori   privati,  sia  perche'  non  appare
costituzionalmente  giustificata  l'incisione di interessi privati in
nome  delle  sempre  invocate  ragioni  di  contenimento  della spesa
pubblica.
   Quanto  alla  richiesta  di  risarcimento  del  danno  osserva  il
Collegio  che  il  giudizio  risarcitorio  a  seguito  di  lesione di
interessi  legittimi  postula il superamento dei principi processuali
classici  modellati  sullo  schema del giudizio di impugnazione di un
atto amministrativo: al privato cioe' non basta la deduzione, in base
al  principio dispositivo con metodo acquisitivo, dell'illegittimita'
dell'atto,  essendo  necessaria, in base al principio dispositivo, la
dimostrazione  ex  artt.  2697  c.c.  e  115,  comma 1, c.p.c., degli
elementi  che  consentano  di concludere in senso a lui favorevole il
giudizio sulla spettanza del risarcimento. Occorre cioe' la prova del
danno  nella  sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di
cui  agli  artt.  1223,  1226, 1227, richiamati dall'art. 2056 c.c.).
(Tribunale  amministrativo  regionaleLazio,  Roma,  sez. II, 19 marzo
2007, n. 2387).
   Di  conseguenza, e' inammissibile la domanda di risarcimento danni
avanzata,  come  nel  caso di specie, senza aver fornito la prova del
danno effettivamente subito e della sua entita'.
   3.  -  Conclusivamente  il  Collegio  ritiene che il ricorso debba
essere  accolto relativamente al d.m. salute 12 settembre 2006 di cui
dispone  l'annullamento  in  parte  qua ed alla delibera della Giunta
regionale  Calabria  n. 169  dell'8  marzo 2007, la comunicazione del
direttore  generale dell'AUSL Crotone 5 n. 000794 del 21 marzo 2007 e
tutti  gli  atti ad esse relativi nella parte in cui recepiscono tale
decreto;  ritiene che debba essere sospeso onde sottoporre alla Corte
costituzionale  la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1,  comma  796,  lett.  o)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
violazione   degli  artt.  24  e  113  ,  32,  41,  97  e  117  della
Costituzione.
   Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa.