IL TRIBUNALE
All'udienza preliminare del 15 febbraio 2007 nel p.p. n. 1690\06
RGg.i.p.-311\06 RNR nei confronti di C. M. e Z. S., entrambi imputati
del reato di cui agli artt. 81 secondo comma cp e 73 quarto comma
d.P.R. n. 309\1990, con l'aggravante, per il solo C., di avere
commesso il fatto nei confronti di persona minorenne;
Sentiti il pubblico ministero e i difensori degli imputati; ha
pronunciato la seguente ordinanza.
Ritenuto in fatto
Il primo ottobre 2007 il Procuratore della Repubblica di Ferrara
iniziava l'azione penale nei confronti degli odierni imputati e di
altri sette per diverse ipotesi di spaccio individuale di sostanze
stupefacenti, prevalentemente ma non esclusivamente, del tipo
marijuana ed hascisc.
Il processo in base ai criteri oggettivi di distribuzione degli
affari tra i magistrati della sezione g.i.p.\g.u.p. era assegnato per
la fissazione e celebrazione dell'udienza preliminare al giudice R.
C. avendo gli altri due magistrati della predetta sezione svolto le
funzioni di g.i.p. nel medesimo procedimento.
L'8 ottobre 2007 il magistrato titolare del procedimento
trasmetteva al Presidente del tribunale dichiarazione di astensione
dal processo ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. h, c.p.p.
Il dichiarante osservava che tra gli imputati figurava C. M.
figlio della dott.ssa E. G., magistrato in servizio presso la locale
Procura della Repubblica con la quale nel corso degli anni aveva
avuto «costanti rapporti per ragioni connesse all'attivita'
d'ufficio».
Il coinvolgimento del C. nel procedimento in questione rendeva
«particolarmente sconveniente la trattazione dello stesso» da parte
del magistrato assegnatario del fascicolo «in quanto potrebbe
apparire non garantita' la sua serenita' e imparzialita», in ragione
dei rapporti professionali intercorrenti con la madre del prevenuto,
«particolarmente intensi attesa la funzione di g.i.p.-g.u.p.» dallo
stesso svolte.
Il successivo 12 ottobre il presidente del tribunale f.f.
accoglieva la dichiarazione di astensione, designando se medesimo
giudice dell'udienza preliminare nel procedimento in questione anche
nella sua qualita' di presidente della sezione penale.
Nel provvedimento si chiariva che l'autoassegnazione del processo
scaturiva da una informale riunione nel corso della quale tutti i
magistrati del settore penale avevano confermato come le ragioni di
convenienza addotte dal dott. C. sussistevano parimenti per ognuno di
essi, ragion per cui successive designazioni tabellari avrebbero dato
inevitabilmente luogo ad altrettante dichiarazioni di astensione,
fondate sulle medesime ragioni addotte nella prima dichiarazione,
posto che anche i magistrati addetti alla sezione dibattimento
intrattenevano da anni costanti rapporti professionali con la
dott.ssa G., situazione che rendeva inopportuno e imbarazzante
giudicare il figlio della stessa.
All'udienza del 15 dicembre 2007 sette dei nove imputati
formulavano richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. con il consenso del pubblico ministero. Le relative posizioni
erano separate e definite con sentenza.
Il processo principale proseguiva nei confronti degli imputati C.
e Z.
Entrambi chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato,
previa produzione di documenti e di consulenza tecnica tossicologica.
La causa era rinviata all'odierna udienza affinche' fosse
pregiudizialmente esaminata l'eventuale non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 c.p.p.
nella parte in cui non prevede che anche i procedimenti in cui il
prossimo congiunto di un magistrato assume la qualita' di imputato,
danneggiato o persona offesa dal reato che sarebbero attribuiti alla
competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto della
Corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o
le esercitava al momento del fatto, siano di competenza del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel distretto di corte
di appello determinato ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.
Le parti hanno oggi discusso la questione e concluso come in atti.
Considerato in diritto
Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 c.p.p. nella
parte in cui non prevede che la speciale competenza territoriale per
i procedimenti riguardanti direttamente i magistrati che assumono la
qualita' di imputati, indagati ovvero danneggiati e offesi dal reato
non si estenda anche a quei procedimenti nei quali dette qualita'
siano assunte dai prossimi congiunti dei magistrati medesimi.
I parametri costituzionali sotto cui la questione di legittimita'
costituzionale va esaminata e sollevata sono gli artt. 3, 24 secondo
comma, 25 primo comma, 111 secondo comma della Costituzione.
La norma impugnata, nella parte in cui non estende la sua
disciplina ai prossimi congiunti del magistrato, viola la
Costituzione sotto i distinti profili della violazione del principio
di razionalita' e ragionevolezza; della violazione del diritto di
difesa dell'imputato; della mancanza di effettive garanzie di
predeterininazione del giudice competente; della mancata garanzia di
un giudice terzo e imparziale.
A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale da tempo sottolinea come la norma della
cui legittimita' costituzionale si dubita, anche nella diversa
versione contenuta nell'art 41-bis dell'abrogato codice di procedura
penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399), abbia la funzione di
prevenire turbative alla serenita' e imparzialita' dei giudizi tutte
le volte in cui per rapporti interpersonali tra i giudici tale
premessa necessaria del giusto processo non possa essere realizzata
(ord. n. 593/1989).
Nell'ordinanza n. 462 del 1997 si legge che «le ragioni della
deroga alle regole ordinarie di competenza, predisposta dall'art. 11
cod. proc. pen. , vanno ravvisate nella necessita' di assicurare la
serenita' ed obbiettivita' dei giudizi, nonche' l'imparzialita' e
terzieta' del giudice ... anche con riferimento all'esigenza di
eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di
parzialita' determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale
frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari
appartenenti al medesimo distretto di corte di appello».
Il profilo della immagine di neutralita' e di terzieta' presso
l'opinione pubblica del magistrato chiamato a giudicare un collega e'
richiamato nell'ordinanza n. 570 del 2000 e posto a fondamento della
disciplina derogatoria della competenza territoriale dettata
dall'art. 11 cod. proc. pen.
Nella sentenza 390 del 1991 la Corte costituzionale ha individuato
la ratio della norma da un lato nella tutela del diritto di difesa
del cittadino imputato e dall'altro nell'esigenza di garantire la
terzieta' e l'imparzialita' del giudice. La Corte ha affermato che la
disciplina derogatoria della competenza deve assicurare la garanzia
della serenita' e obbiettivita' dei giudizi, la imparzialita' e la
terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del
principio di uguaglianza dei cittadini che, a differenza di ogni
altro principio, hanno fondamento nella Costituzione.
Tali profili assumono tanto maggiore rilevanza oggi, in virtu'
dell'art. 111 Cost. come modificato dall'art. 1, legge cost. 23
novembre 1999, n. 2.
E' opportuno sottolineare come la Corte assegni un valore assoluto
alla salvaguardia di dette garanzie fondamentali del giusto processo.
Nel dichiarare con la citata sentenza l'illegittimita'
costituzionale del terzo comma dell'art 11 c.p.p., nella sua versione
originaria ante legge n. 420/1998, che prevedeva l'inoperativita' del
trasferimento di competenza per i reati commessi in udienza nei quali
magistrati risultavano offesi o danneggiati, la Corte affermo' che il
pregiudizio a detti valori sussiste ed e' rilevante
costituzionalmente anche quando esso potrebbe considerarsi attenuato
o limitato dalla previsione dell'astensione o della ricusazione del
giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato
offeso o daneggiato nell'esercizio della funzione pubblica
assegnatagli dall'ordinamento.
Vero e' che la Corte ha piu' volte richiamato l'attenzione sulla
necessita' di riservare alla discrezionalita' del legislatore la
delimitazione di situazioni che astrattamente potrebbero considerarsi
pregiudizievoli per l'obbiettivita' e l'imparzialita' del giudizio e
per la neutralita' e serenita' del giudice, posto che l'estensione
dei casi e l'ambito territoriale della deroga devono trovare un
limite, «altrimenti, considerando nella sua piu' ampia latitudine
l'incidenza di tali funzioni ed il rapporto di colleganza tra
magistrato giudice e magistrato parte del processo, la deroga alla
competenza sarebbe tale da potersi tradurre nella incomptenza di
qualsiasi ufficio giudiziario, sino a non rendere possibile
l'esercizio della stessa giurisdizione», sicche' la scelta
legislativa puo' essere sindacata nel giudizio di costituzionalita'
solo se arbitraria o palesemente irragionevole, tenendo conto anche
della necessaria generalita' delle norme sulla competenza, in
rispondenza al principio del giudice naturale precostituito per legge
(sent. n. 381/1999).
Ritiene tuttavia il tribunale che da un lato questo limite di
palese irragionevolezza la discrezionalita' legislativa nel caso in
esame abbia superato e dall'altro che la ragionevolezza della scelta
legislativa debba essere valutata alla stregua della sempre piu'
imperiosa esigenza di assicurare l'imparzialita' e la credibilita'
della funzione giudiziaria in un'epoca storica nella quale tale
valore assume una pregnanza peculiare per la conflittualita'
competitiva tra istituzioni che fa si' che il peso di ciascuna nel
complessivo equilibrio tra i poteri dello Stato discenda anche dal
grado di consenso che ciascuna di esse riesce a raccogliere, a sua
volta dipendente dal grado in cui i suoi caratteri e i suoi fini
istituzionali siano effettivamente perseguiti e come tali
riconosciuti dall'opinione pubblica. E' a quest'ultima che in ultima
istanza compete il giudizio finale sul grado di fiducia che
l'istituzione e' in grado di raccogliere e quindi sulla sua
affidabilita', sul consenso sociale di cui dispone, determinandone in
ultima istanza la legittimazione sociale.
La disparita' di trattamento che la legge compie nei confronti dei
prossimi congiunti del magistrato appare priva di giustificazione e
ragionevolezza sussistendo, in relazione a questi soggetti, le
medesime esigenze di garanzia e di tutela dell'imparzialita' e della
terzieta' (e relativa immagine) del giudice, che sorreggono la ratio
dell'art. 11 cpp., sia con riferimento ai diretti interessati
(imputati, soggetti sottoposti ad indagini, persone offese,
danneggiati) che rispetto alla collettivita' nel suo insieme.
L'irragionevolezza dell'omessa previsione della categoria dei
prossimi congiunti, risalta ancor di piu' se si considerano i
numerosi casi in cui la legge processuale prende in considerazione
detta categoria per estendere ad essi la disciplina prevista per i
magistrati e piu' in generale per il soggetto direttamente oggetto
della disciplina processuale.
Si pensi ai casi (artt. 36 e 37 c.p.p.) in cui la causa
pregiudicante l'imparzialita' del giudice nel singolo processo viene
estesa ai prossimi congiunti. Alla sostanziale equiparazione che la
legge opera tra l'imputato ed il prossimo congiunto quanto
all'esonero dall'obbligo di testimoniare. Cio' che rileva della
disciplina dell'art. 199 c.p.p. e' la speciale considerazione che la
legge opera della condizione del prossimo congiunto dell'imputato,
confrontata con l'assoluta indifferenza della norma in esame per lo
stretto rapporto di parentela tra imputato e magistrato che opera nel
medesimo ufficio nel quale presta servizio il giudice competente.
Appare incompatibile con la ragionevolezza e la razionalita' che
deve accompagnare le scelte del legislatore considerare
presuntivamente non in grado a priori di offrire garanzie di
imparzialita' e terzieta' il giudice che deve giudicare il collega
che opera nel medesimo ufficio o negli uffici del distretto ed
escludere altrettanto aprioristicamente qualsiasi vulnus
all'imparzialita' e alla terzieta' (e alla sua apparenza) in tutti i
casi in cui in luogo del magistrato sia convolto nel processo un suo
prossimo congiunto, sicche' quel giudice che non puo' in alcun modo
essere considerato imparziale quando giudica un collega dell'Ufficio,
lo diventa se invece deve giudicarne il figlio, il genitore il
coniuge.
Che il processo penale coinvolga e interessi non solo il diretto
interessato ma l'intero nucleo degli stretti congiunti e' corroborato
da numerose sparse disposizioni processuali. Viene in rilievo la
facolta' di nomina del difensore di fiducia del soggetto in stato di
arresto fermo o custodia cautelare da parte dei prossimi congiunti, a
dimostrazione che per l'esplicazione del diritto di difesa l'imputato
puo' avvalersi anche dei prossimi congiunti, regola che nasce dalla
massima di esperienza secondo cui il processo penale, attingendo i
fondamentali diritti della persona, e' questione che naturalmente
coinvolge, condiziona e mette in risalto un fortissimo interesse al
suo esito da parte del nucleo dei familiari piu' intimi. Riportare
tale rilievo al caso che ci interessa significa dire che il
condizionamento che il rapporto di colleganza produce sull'immagine
di imparzialita' e terzieta' del giudice che deve giudicare in ambito
penale un altro magistrato si estende necessariamente al caso in cui
ad essere giudicato sia un prossimo congiunto dello stesso
magistrato.
Ulteriore elemento di conferma si ricava dagli artt. 643-644
c.p.p. che attribuiscono iure proprio, in caso di morte
dell'interessato, il diritto alla riparazione agli stretti congiunti
della vittima di errore giudiziario. Ennesima prova di come la legge
consideri direttamente e personalmente coinvolti nel destino
dell'imputato i suoi prossimi congiunti sicche', ogni qual volta ad
essere giudicato sia uno di questi soggetti, debbono valere per
l'ufficio giudicante nel suo insieme le stesse considerazioni in
ordine al pregiudizio che la legge presume accompagni tutti i
componenti di esso quando sia astrattamente competente a giudicare un
magistrato del distretto.
D'altra parte, posto che la ratio dell'obbligatorio trasferimento
di competenza e' quella che le ss.uu. della cassazione hanno ancora
di recente individuato con riferimento ai giudici onorari (sent.
n. 292/ 2005), «ravvisata nell'esigenza, particolarmente marcata nel
processo penale (stante la natura degli interessi coinvolti e
l'assenza della mediazione dell'impulso paritario delle parti: vedi
Corte cost. sentt. n. 51/1998 e n. 147/2004), di evitare che il
rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune
espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa
inquinare, anche solo nelle apparenze, l'imparzialita' del giudizio
(v. in particolare, sul punto, Corte cost. ord. n. 462/1997),» ne
consegue che analoga valutazione deve essere fatta in tutti i casi in
cui vengono in rilievo gli strettissimi rapporti familiari
dell'imputato con il magistrato togato che esercita le funzioni nello
stesso ufficio o in ufficio territorialmente prossimo a quello in cui
ha sede il magistrato competente in base alle ordinarie regole.
Conviene ricordare il messaggio alle Camere del Presidente della
Repubblica Cossiga del 26 luglio 1990 che, a proposito della
necessita' di prestare la massima attenzione alla determinazione del
foro competente nei processi penali nei quali fossero coinvolti
magistrati, affermava:
«Il problema dell'individuazione del giudice competente per i
procedimenti penali riguardanti i magistrati, e precisamente per i
procedimenti penali nei quali i magistrati assumano la qualita' di
persona sottoposta alle indagini, di imputato, di persona offesa o
danneggiata dal reato, e' sempre stato un problema presente sul piano
della disciplina del processo penale, sia nell'ordinamento italiano
che negli ordinamenti esteri. Cio' ben si comprende, in quanto esso
attiene alla garanzia di indipendenza e di soggezione solo alla legge
del giudice, principi che costituiscono valori che debbono essere
realizzati nel concreto, tenendo conto che in un ambiente hanno, o si
puo' ritenere che abbiano, una qualche incidenza proprio i rapporti
di conoscenza, di quotidiana frequentazione e di appartenenza allo
stesso ufficio giudiziario. Vi e', insomma, la necessita' di
escludere, anche nelle apparenze, che la giustizia, quando
amministrata da altri magistrati, possa essere una giustizia
amministrata in modo diverso e meno oggettivo, "domestico'', di
privilegio ovvero di casta».
Il richiamo all'esigenza di una disciplina che sia mirata sulla
concretezza delle situazioni in grado di' nuocere all'immagine del
magistrato e alla credibilita' dell'istituzione giudiziaria si
traduceva nell'invito ad evitare una giustizia che appaia appunto
«domestica». In tale ultimo concetto puo' certamente rientrare la
condizione di una giustizia che si occupi dei prossimi congiunti, che
sia anche la «casa» in cui il magistrato finisce per svolgere le sue
funzioni, dandosi cosi' adito a dubbi, sospetti, sfiducia,
distruttivi dell'immagine della giustizia che vive del consenso dei
consociati e della disponibilita' degli stessi ad accettarne le
decisioni come frutto di giudizio neutro, oggettivo, indifferente a
passioni e interessi e che rintuzza attraverso le buone norme, le
buone decisioni e le buone prassi qualsiasi tentazione di nichilismo
giuridico.
Posta la finalita' dell'art 11 c.p.p., quale la Corte
costituzionale ha piu' volte fatta propria, non sembra possano
residuare dubbi sull'irragionevolezza, per incoerenza e
contraddittorieta' intrinseca, di una norma che, postulando il
trasferimento con criteri automatici della competenza nei processi
penali nei quali i magistrati siano imputati o sottoposti a indagine,
offesi o danneggiati dal reato, per la presupposta inidoneita' di
quel foro domestico a dare oggettive garanzie di imparzialita' e
terzieta', ometta di considerar ugualmente come causa di privilegio o
di giustizia domestica e di casta quella che porta i medesimi
giudici, che la legge presume per gli stretti rapporti professionali
non ugualmente sereni rispetto alla generalita' dei casi nel
giudicare i colleghi d'ufficio, a giudicare i prossimi congiunti
degli stessi colleghi.
L'intrinseca sua irrazionalita/irragionevolezza induce il
tribunale a sottoporre alla Corte costituzionale la verifica della
legittimita' costituzionale della norma dell'art 11 c.p.p. per
contrasto con l'art 3 della Costituzione.
B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione in relazione agli artt.
3 e 111.
Brevemente le considerazioni svolte in precedenza possono essere
riesaminate alla luce di altri parametri costituzionali.
Esaminata dal punto di vista dell'imputato, indagato, danneggiato
o persona offesa dal reato, prossimo congiunto di un magistrato
operante nell'Ufficio competente per il giudizio secondo le ordinarie
regole, la questione assume rilievo sotto il profilo della violazione
del diritto di difesa.
Non sembra possa dubitarsi che la difesa di tale soggetto puo'
subire condizionamenti morali, psicologici, materiali dalla
circostanza di doversi esplicare in un ambiente nel quale il giudice
si trovi in stretti rapporti di contiguita' professionale, di
relazioni personali umane e lavorative con il prossimo congiunto
dell'imputato medesimo. Ogni qual volta la difesa trovi nel sistema
normativo intralci di fatto o psicologici non giustificati dalla
necessita' di rispettare beni di rango preminente, si ha una
limitazione del diritto stesso incompatibile con la Costituzione.
La possibilita' che il giudice possa essere portatore di un
qualsiasi pregiudizio discendente dalla conoscenza del rapporto di
familiarita' che lega l'imputato ad altro magistrato dell'ufficio,
condiziona inevitabilmente la strategia difensiva che oltre a tutti
gli elementi di cui di regola deve tenere conto, e' costretta nel
bene e nel male a confrontarsi con una variabile peculiare, che
ingiustamente discrimina la posizione difensiva, consistente nella
necessita' di comprendere se e quali meccanismi mentali anomali
possano scattare nel giudice che sa che deve affrontare un giudizio
nel quale e' indirettamente coinvolto un magistrato del suo ufficio.
Quella consuetudine, frequentazione, conoscenza, insieme di
relazioni che coinvolgono il giudice ed il magistrato prossimo
congiunto del soggetto interessato al processo, possono diventare
materia impropria di valutazione e di condizionamento della strategia
difensiva che puo' risultare menomata o vincolata dalla natura,
intensita' segno e qualita' di dette relazioni.
Non si e' molto lontano dal vero se si afferma che molte scelte
processuali e difensive potrebbero finire col passare al vaglio dei
loro possibili effetti in relazione alla natura dei rapporti
professionali fra il giudice ed il magistrato prossimo congiunto.
I fatti, le circostanze, i temi di prova, le fonti di prova, le
relazioni interpersonali che in un normale processo vengono addotti
dall'interessato avendo riguardo esclusivamente alla propria causa,
potrebbero dover essere impropriamente riesaminati alla stregua della
peculiarissima condizione in cui il soggetto del processo viene a
trovarsi per effetto della suo rapporto di parentela.
Lo stesso timore che il giudice - conscio di essere sottoposto ad
una speciale osservazione da parte della comunita' professionale e
dell'opinione pubblica sotto il profilo della sua capacita' di
mantenersi terzo e imparziale in una situazione in cui ad essere
giudicato e' un soggetto rispetto al quale si possa ipotizzare una
sua qualche sensibilita' personale - possa adottare soluzioni e
decisioni strumentali non al merito della causa ma all'esigenza di
apparire imparziale, potrebbe nuocere e condizionare il diritto di
difesa dell'imputato, le cui strategie difensive sarebbero costrette
a fare i conti con una serie aggiuntiva di impalpabili variabili
psicologiche che si aggiungono alle molteplici alle quali di regola
la parte processuale deve fare fronte.
Tale indebita pressione psicologica, non riconducibile ad alcuna
ragionevole norma giuridica, influisce sul diritto di difesa che e'
menomato ogni qual volta le regole processuali non ne consentono
materialmente o moralmente una piena e regolare esplicazione.
In definitiva ogni qual volta per ragioni esterne al processo la
parte ha ragione di dubitare o di problematizzare il tema della
serenita' e tranquillita' del giudice nell'approccio al fatto
processuale, situazione fondata oggettivamente su un dato che la
legge stessa presume come rilevante tanto da prevedere una norma
quale quella dell'art. 11 c.p.p., il diritto di difesa subisce una
inammissibile compressione o comunque un indebito condizionamento,
inconciliabile con la pienezza dello stesso secondo il dettato della
Costituzione.
C) Violazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione in
relazione agli artt. 3 e 111 della stessa.
L'art. 36 primo comma lett. h c.p.p. prevede, come e' noto,
l'obbligo per il giudice di astenersi dal processo se esistono gravi
ragioni di convenienza. A sua volta l'art. 43 secondo comma c.p.p.
stabilisce che nei casi in cui, in conseguenza di astensioni o
ricusazioni dei magistrati dello stesso ufficio, designati secondo le
leggi di ordinamento giudiziario a seguito di precedenti astensioni o
ricusazioni accolte, non sia possibile celebrare il processo nella
sede giudiziaria competente, il procedimento debba essere rimesso
alla sede ugualmente competente per materia a norma dell'art. 11
c.p.p.
Si potrebbe sostenere che gli inconvenienti prima denunciati sono
evitabili con l'applicazione del meccanismo fissato negli artt. 36 e
43 c.p.p. che permetterebbe di realizzare lo stesso risultato senza
giungere alla dichiarazione di incostituzionalita' della norma,
lasciando al sistema quel necessario margine di elasticita' che
eviterebbe di ingessarlo con automatici trasferimenti di competenza
in una serie di casi, che potrebbe rivelarsi assai numerosi, non
richiedenti in concreto l'effettivo spostamento del processo.
Il tribunale ritiene che una tale soluzione non solo non rispetta
i parametri costituzionali prima invocati ma si presta ad essere
censurata sotto il profilo dell'intollerabile incertezza che si
avrebbe nella determinazione del giudice competente, che verrebbe
rimessa all'insindacabile valutazione dei singoli magistrati
dell'ufficio astrattamente competente. Costoro dovrebbero essere
chiamati singolarmente e di volta in volta a valutare la sussistenza
delle gravi ragioni di convenienza che giustificano la dichiarazione
di astensione, quando parte interessata al processo penale sia un
prossimo congiunto di un magistrato dello stesso ufficio
distrettuale, potendo ciascuno giungere a conclusioni diverse sulla
base di insindacabili valutazioni di opportunita', non apprezzabili e
controllabili in alcun modo.
Ferma l'esatta distinzione richiamata dalla difesa dell'imputato
Carra' tra regole processuali «generali» volte ad assicurare
l'imparzialita' e la terzieta' del giudice ogni qual volta la legge
individua fatti e situazioni da cui scaturisce una generale
inidoneita' dell'ufficio nel suo complesso e in tutti i suoi
componenti, e regole processuali particolari, volte ad evidenziare
situazioni che rendono inidoneo sotto gli individuati profili il
singolo giudice a trattare il processo, ricondurre la questione qui
prospettata ad un problema di incompatibilita', astensione o
ricusazione, potrebbe far dipendere l'individuazione del giudice
competente dal soggettivo apprezzamento da parte dei magistrati
dell'ufficio in ordine alla ricorrenza di quelle gravi ragioni di
convenienza che potrebbero portare, attraverso il meccanismo delle
astensioni a catena, a produrre l'effetto del trasferimento del
processo nella sede determinata ai sensi degli artt. 11 e 43 del
c.p.p.
In tal modo peraltro l'imputato o il soggetto interessato al
processo che si trova nella condizione che stiamo analizzando non
sarebbe mai in grado di sapere preventivamente chi sara' il suo
giudice naturale, tale determinazione non potendosi effettuare ex
ante ma soltanto ex post a seguito dell'interpello dei singoli
magistrati dell'ufficio che dovranno di volta in volta interrogare il
proprio intimo nel contesto per valutare l'esistenza di ragioni di
convenienza tali da indurli all'astensione, con tutte le singole
varianti del caso, soggettive ed arbitrarie, e conseguente eventuale
trasferimento del processo nella sede individuata dall'art. 11.
Ne' puo' dirsi che il principio del giudice naturale non e'
violato poiche' si tratta semplicemente di applicare un meccanismo
per l'individuazione in concreto del giudice che la legge ha
obbiettivamente predisposto e che le concrete variabili empiriche non
possono influire sulla legittimita' costituzionale di un modello
legale astrattamente conforme a Costituzione.
In realta', se si declassa la questione della competenza per i
processi in cui i magistrati dell'ufficio sono inevitabilmente
coinvolti in ragione del rapporto di prossimita', legalmente
predefinito, con i soggetti del processo, nelle loro qualita'
normativamente rilevanti, a questione di soggettivo apprezzamento
della convenienza a che il processo si celebri o meno nella sede, si
elude quella rigorosa predeterminazione normativa della competenza
per situazioni tipiche che l'art. 25 primo comma della Costituzione
intende garantire perche' non si tratta di commisurare la scelta del
legislatore in relazione a situazioni atipiche e imprevedibili ma di
valutare se sia ammissibile che di fronte a situazioni perfettamente
definite, prevedibili e normativamente rilevanti, possa giustificarsi
un'assenza di disciplina specifica che lasci alle insondabili scelte
e valutazioni individuali la determinazione finale del giudice
competente.
D) Violazione dell'art. 111, secondo comma della Costituzione.
Le considerazioni che precedono inducono a considerare
autonomamente il profilo di incostituzionalita' di una norma che non
prende in considerazione la necessita' di assicurare l'imparzialita'
del giudice in una situazione equivalente o riconducibile a quella
espressamente da essa stessa disciplinata con regola di segno
contrario a quella ricavabile dall'omessa disciplina della situazione
omologa.
Nella misura in cui il legislatore valuta come incompatibile con
il principio di imparzialita' la situazione del giudice che deve
giudicare colleghi che operino nei medesimi uffici distrettuali, egli
pone le premesse per la diffusione di un generalizzato alone di
sospetto in tutti i casi in cui quel medesimo giudice deve affrontare
processi nei confronti di prossimi congiunti di magistrati che, se
direttamente coinvolti nel processo, determinerebbero il
trasferimento del processo ad altra sede. Non potendo richiedersi
alla generalita' dei consociati di valutare in modo sottilmente
difforme le due situazioni, la ragionevole omologazione delle stesse
nel comune sentire, determinando la convinzione che il caso e'
affidato ad un giudice che non puo' considerarsi imparziale,
producendo un'apparenza di parzialita' e non neutralita' del giudice,
finisce con il violare sul piano normativo la garanzia costituzionale
che si esplica non solo nell'assicurare un giudice terzo e imparziale
ma anche nel porre le condizioni perche' detta imparzialita' possa
essere comunemente apprezzata da chi deve essere sottoposto al
giudizio e dalla generalita' dei consociati, il cui giudizio
determina il grado di accettabilita' delle decisioni giudiziarie,
elemento fondante di una societa' democratica.
Cio' posto e' appena il caso di osservare come la questione non
possa essere risolta in via interpretativa, precludendo
inesorabilmente la lettera della norma qualsiasi interpretazione nel
senso che si ritiene costituzionalmente conforme.
L'evidenza impone di accennare appena alla rilevanza nel processo
della questione di legittima costituzionale che si propone.
L'imputato C. ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e
questo giudice deve pronunciarsi sull'ammissione del rito e procedere
al relativo giudizio.
Stessa richiesta e' stata avanzata dall'altro imputato.
Ove la proposta questione di legittimita' costituzionale fosse
accolta, questo giudice non potrebbe provvedere sulla richiesta degli
imputati ne' procedere ad esaminare il merito della causa nelle forme
del rito abbreviato ma dovrebbe dichiarare immediatamente la propria
incompetenza funzionale a giudicare nei confronti degli imputati e
trasmettere gli atti al giudice dell'udienza preliminare presso il
tribunale di Ancona ex artt. 11, c.p.p. e 1, dip. stt. c.p.p.