Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato.
   Contro  la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
pro  tempore  per la declaratoria della illegittimita' costituzionale
in  parte qua della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio
2008,  n. 4,  pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 20 maggio 2008, recante
il  titolo «Disposizioni in materia di sostanze psicotrope su bambini
e adolescenti».
   La  presentazione  del  presente  ricorso  e' stata deliberata dal
Consiglio   dei  ministri  nella  riunione  del  4  luglio  2008  (si
depositeranno  estratto conforme del verbale e relazione del Ministro
proponente).
   Infatti   la legge   in   esame   presenta   evidenti  profili  di
illegittimita'   costituzionale   relativamente   alle   disposizioni
contenute nell'articolo 4.
   L'articolo   4,  intitolato  «Consenso  informato»,  subordina  il
trattamento  con  sostanze  psicotrope  su  bambini  e adolescenti al
consenso  «scritto,  libero,  consapevole,  attuale  e manifesto» dei
genitori,  fermo  l'obbligo  del  medico  di informare il minore e di
tenere  conto  della  sua  volonta'  assumendone l'assenso (comma 1);
demanda   all'Azienda   provinciale   per   i   servizi  sanitari  la
predisposizione  di  un modulo per il rilascio del consenso informato
(comma  2);  fa  carico  alla  provincia di individuare strumenti per
favorire  l'accesso  a  terapie  alternative alle sostanze psicotrope
(comma  3);  dispone che il consenso in forma scritta vada allegato a
ciascuna  prescrizione  del  farmaco  contenente  sostanze psicotrope
(comma 4).
   Cosi'  disponendo,  il  Legislatore  della  Provincia  autonoma di
Trento ha ecceduto dalla propria competenza legislativa nelle materie
della   salute   e   dell'igiene   e   sanita';   competenza  fissata
dall'articolo  117,  terzo comma, della Costituzione, alla luce della
clausola   di  equiparazione  di  cui  all'articolo  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001, e dall'articolo 9, n. 10, dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
   In  effetti,  il  Legislatore  della Provincia autonoma ha dettato
disposizioni   legislative  in  materia  di  consenso  informato  per
trattamenti  terapeutici  con  sostanze  psicotrope,  in assenza o in
difformita' di principi e disposizioni emanate dallo Stato.
   Il  consenso  informato  per  trattamenti  terapeutici e' previsto
dalla  vigente  legislazione statale solo in casi specifici, quali la
sperimentazione  clinica  di  medicinali  in  fase  di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  ovvero  l'impiego  di  medicinali  non
registrati in Italia.
   Non  e'  previsto  per  il  trattamento  terapeutico  ne'  per  la
prescrizione  di farmaci contenenti sostanze psicotrope. Per le quali
vigono disposizioni normative che ne garantiscono la somministrazione
nell'ambito di protocolli terapeutici ovvero con peculiari e protette
modalita' di prescrizione e dispensazione.
   In  modo eccedente, il Legislatore della Provincia autonoma ha non
solo  invaso  il  merito  delle  scelte  del  medico (sostituendovi o
affiancandovi  il  consenso  informato  dei  genitori  o  del tutore,
chiamati anche a scegliere tra il trattamento con sostanze psicotrope
e  le eventuali terapie alternative - cfr., comma 2 dell'articolo 4),
ma ha ostacolato la prescrizione a bambini e adolescenti di tutti gli
psicofarmaci  (si  veda  l'obbligo  di cui al comma 4) proprio con il
sottoporre  la  scelta  medica  di  un  professionista abilitato alla
valutazione  e  alla  decisione  di  soggetti  privi delle necessarie
conoscenze  mediche  e  liberi,  senza  alcuna  motivazione  e  senza
controllo,  di  negare  il consenso, cosi' impedendo quel trattamento
terapeutico ritenuto indispensabile dal medico.
   Anche  perche' solo queste valutazioni consentono una legislazione
generale  e  generalizzata su tutto il territorio nazionale, evitando
trattamenti differenziati tra regione e regione.
   Codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia' avuto modo di chiarire che l'arte
medica   e'   libera   e  non  e'  comprimibile,  nel  suo  esercizio
professionale,  se  non  a  seguito di scelte normative supportate da
valutazioni   tecniche   e   scientifiche   degli   organismi,  anche
sovranazionali,   a   cio'   deputati.   Anche  perche'  solo  queste
valutazioni  consentono  una legislazione generale e generalizzata su
tutto il territorio nazionale, evitando trattamenti differenziati tra
regione e regione.
   E  cio'  vale  anche  per  la  disciplina  del consenso informato,
espressione  di  principio  fondamentale - in materia di tutela della
salute - di legislativa spettanza dello Stato.