Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato. Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 20 maggio 2008, recante il titolo «Disposizioni in materia di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti». La presentazione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 luglio 2008 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente). Infatti la legge in esame presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 4. L'articolo 4, intitolato «Consenso informato», subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso «scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto» dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volonta' assumendone l'assenso (comma 1); demanda all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la predisposizione di un modulo per il rilascio del consenso informato (comma 2); fa carico alla provincia di individuare strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative alle sostanze psicotrope (comma 3); dispone che il consenso in forma scritta vada allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope (comma 4). Cosi' disponendo, il Legislatore della Provincia autonoma di Trento ha ecceduto dalla propria competenza legislativa nelle materie della salute e dell'igiene e sanita'; competenza fissata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla luce della clausola di equiparazione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e dall'articolo 9, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). In effetti, il Legislatore della Provincia autonoma ha dettato disposizioni legislative in materia di consenso informato per trattamenti terapeutici con sostanze psicotrope, in assenza o in difformita' di principi e disposizioni emanate dallo Stato. Il consenso informato per trattamenti terapeutici e' previsto dalla vigente legislazione statale solo in casi specifici, quali la sperimentazione clinica di medicinali in fase di autorizzazione all'immissione in commercio ovvero l'impiego di medicinali non registrati in Italia. Non e' previsto per il trattamento terapeutico ne' per la prescrizione di farmaci contenenti sostanze psicotrope. Per le quali vigono disposizioni normative che ne garantiscono la somministrazione nell'ambito di protocolli terapeutici ovvero con peculiari e protette modalita' di prescrizione e dispensazione. In modo eccedente, il Legislatore della Provincia autonoma ha non solo invaso il merito delle scelte del medico (sostituendovi o affiancandovi il consenso informato dei genitori o del tutore, chiamati anche a scegliere tra il trattamento con sostanze psicotrope e le eventuali terapie alternative - cfr., comma 2 dell'articolo 4), ma ha ostacolato la prescrizione a bambini e adolescenti di tutti gli psicofarmaci (si veda l'obbligo di cui al comma 4) proprio con il sottoporre la scelta medica di un professionista abilitato alla valutazione e alla decisione di soggetti privi delle necessarie conoscenze mediche e liberi, senza alcuna motivazione e senza controllo, di negare il consenso, cosi' impedendo quel trattamento terapeutico ritenuto indispensabile dal medico. Anche perche' solo queste valutazioni consentono una legislazione generale e generalizzata su tutto il territorio nazionale, evitando trattamenti differenziati tra regione e regione. Codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di chiarire che l'arte medica e' libera e non e' comprimibile, nel suo esercizio professionale, se non a seguito di scelte normative supportate da valutazioni tecniche e scientifiche degli organismi, anche sovranazionali, a cio' deputati. Anche perche' solo queste valutazioni consentono una legislazione generale e generalizzata su tutto il territorio nazionale, evitando trattamenti differenziati tra regione e regione. E cio' vale anche per la disciplina del consenso informato, espressione di principio fondamentale - in materia di tutela della salute - di legislativa spettanza dello Stato.