Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra E. D. L. ed altra e tra O. C. ed altri e il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ordinanze del 31 e 29 gennaio 2007, rispettivamente iscritte ai nn. 40 e 41 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi da privati nei confronti di un istituto di credito, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); che il giudice remittente - dopo aver ricordato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. «non escludono la possibilita' di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalita' nell'individuazione delle modalita' attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega» - sostiene il contrasto della norma di delega di cui al censurato art. 12 con l'invocato parametro in quanto - rispetto all'unico obiettivo dichiarato di voler assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie ivi individuate - non ha fornito alcuna indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, lasciando il legislatore delegato libero di creare a suo arbitrio - e, pertanto, travalicando il limite della discrezionalita' - un modello di procedimento del tutto nuovo; che da cio' si fa derivare la non manifesta infondatezza della sollevata questione, rilevante in quanto dall'esito della decisione di questa Corte dipende l'applicabilita', o meno, dell'intera nuova disciplina processuale censurata alle controversie in corso; che, in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto identico, la declaratoria di manifesta inammissibilita'; che a tale soluzione dovrebbe pervenirsi, innanzitutto, in quanto le ordinanze di rimessione si appuntano «piu' su un sistema che su norme»; che, oltre a questo, l'interveniente ricorda come questioni identiche a quella attuale siano state oggetto di molteplici pronunce di questa Corte, tutte conclusesi nel senso della manifesta inammissibilita'. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia; che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nonche', per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); che, secondo il remittente, l'indicazione della piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalita' da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l'indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericita', hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»; che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all'art. 76 Cost. e da cio' deriverebbe anche l'illegittimita' degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003; che la questione e' manifestamente inammissibile per le ragioni gia' indicate nelle ordinanze n. 404 del 2007, n. 23 e n. 207 del 2008 di questa Corte, che hanno esaminato identiche questioni sollevate dal medesimo remittente; che, infatti, anche nel presente giudizio il remittente denuncia la genericita' della delega, ma sembra soprattutto dolersi della possibilita' per il legislatore delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziche' modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario; che riflesso di tale perplessita' e' l'esclusione dalla richiesta di illegittimita' dell'art. 1 e, inoltre, degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione implicante una dichiarazione di illegittimita' della delega solo nella parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato; che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimita' della delega; che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione, essendosi questa Corte gia' pronunciata su alcune di esse - successivamente alla remissione delle presenti questioni - con le sentenze n. 54, n. 321, n. 340 del 2007 e n. 71 del 2008; che le rilevate contraddittorieta' e carenze delle ordinanze di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.