Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro la Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale in carica, intimata; Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, recante «Legge finanziaria per l'anno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 23 maggio 2008», per violazione degli artt. 3; 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., in virtu' della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 4 luglio 2008. F a t t o La Regione Piemonte ha emanato la l.r. del 23 maggio 2008, n. 12, recante «Legge finanziaria per l'anno 2008», pubblicata in pari data sul B.U.R. n. 21. L'art. 2 di tale legge, rubricato «Base imponibile per il calcolo dell'IRAP», dispone che "ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006». In conformita' con la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 luglio 2008, con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione, in quanto eccede le competenze della regione e si pone in contrasto con gli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., per le seguenti ragioni di D i r i t t o La norma censurata dispone l'esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale «10.000 alloggi per il 2012» dalla base imponibile per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.), istituita e disciplinata dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni. In tal modo, la norma regionale modifica la disciplina sostanziale del tributo, perche' introduce una nuova ipotesi di deduzione, al di la' ed al di fuori di quelle tassativamente previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 della legge statale istitutiva ed in mancanza di qualunque disposizione che preveda una qualsiasi facolta' di intervento del legislatore regionale per una diversa determinazione della base imponibile. In tal modo, sono manifestamente violati i limiti della competenza legislativa regionale. Come ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale in precedenti occasioni, devono considerarsi «tributi propri» delle regioni i soli tributi autonomamente da esse istituiti con leggi proprie, e non pure quelli che - pur essendo devoluti a loro favore - siano istituiti e disciplinati con legge dello Stato (in tal senso, in via generale, Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29). In base a tale presupposto ed alla stregua dei criteri di coordinamento stabiliti dall'art. 119, secondo comma, Cost., deve ritenersi preclusa in via generale alle regioni la possibilita' di incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisca a quella regionale. In mancanza di deroghe espresse, dunque, la disciplina dei tributi statali rientra nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 451; Corte cost., 14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 455). Questi principi sono stati ripetutamente affermati, in analoghe controversie, con specifico riferimento all'I.R.A.P. Codesta ecc.ma Corte ha infatti piu' volte statuito che «l'istituzione dell'I.R.A.P. con legge statale e l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l'imposta non puo' considerarsi un "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione e' adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla regione con legge propria» (Corte cost., 14 dicembre 2004, n. 381); con la conseguenza che devono ritenersi incostituzionali, perche' invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di leggi regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta (cfr. Corte cost., n. 155 del 2006, Corte cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte cost., nn. 296 e 297 del 2003). La norma censurata finisce anche per violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' - derogando ai criteri generali di determinazione della base imponibile, individuato dall'art. 5 della legge statale in misura pari al valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione, con le sole deduzioni espressamente previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 del citato d.lgs. n. 446 del 1997 - introduce un ingiustificato privilegio a favore dei cittadini della Regione Piemonte che fruiscano del contributo erogato nell'ambito del piano casa regionale.