Ricorso  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, in persona
del  Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentata e
difesa  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  e  presso  la stessa
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;
   Contro la Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta
regionale in carica, intimata;
   Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2
della legge della Regione Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, recante
«Legge  finanziaria  per l'anno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del
23  maggio  2008»,  per violazione degli artt. 3; 117, secondo comma,
lett.  e), e 119, secondo comma, Cost., in virtu' della deliberazione
adottata  dal  Consiglio  dei  ministri  ai sensi dell'art. 31, terzo
comma,  della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 4 luglio
2008.
                              F a t t o
   La  Regione Piemonte ha emanato la l.r. del 23 maggio 2008, n. 12,
recante  «Legge finanziaria per l'anno 2008», pubblicata in pari data
sul B.U.R.  n. 21. L'art. 2 di tale legge, rubricato «Base imponibile
per  il calcolo dell'IRAP», dispone che "ai fini della determinazione
della  base  imponibile  per  il calcolo dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  sono  esclusi  i contributi regionali
erogati  nell'ambito  del piano casa regionale "10.000 alloggi per il
2012" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238
del 20 dicembre 2006».
   In  conformita'  con  la  deliberazione adottata dal Consiglio dei
ministri nella riunione del 4 luglio 2008, con il presente ricorso il
Presidente   del   Consiglio   dei  ministri  promuove  questione  di
legittimita'  costituzionale  della  predetta disposizione, in quanto
eccede  le  competenze  della  regione e si pone in contrasto con gli
artt.  3,  117,  secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost.,
per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
   La  norma  censurata dispone l'esclusione dei contributi regionali
erogati  nell'ambito  del piano casa regionale «10.000 alloggi per il
2012»  dalla  base  imponibile  per  la  determinazione  dell'imposta
regionale   sulle   attivita'   produttive  (I.R.A.P.),  istituita  e
disciplinata  dal  d.lgs.  15  dicembre  1997,  n. 446,  e successive
modifiche  ed  integrazioni. In tal modo, la norma regionale modifica
la  disciplina  sostanziale  del tributo, perche' introduce una nuova
ipotesi   di   deduzione,  al  di  la'  ed  al  di  fuori  di  quelle
tassativamente  previste  dagli  artt.  11,  11-bis  e 12 della legge
statale  istitutiva  ed  in  mancanza  di  qualunque disposizione che
preveda   una   qualsiasi  facolta'  di  intervento  del  legislatore
regionale per una diversa determinazione della base imponibile.
   In tal modo, sono manifestamente violati i limiti della competenza
legislativa regionale.
   Come    ripetutamente    affermato   da   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  in precedenti occasioni, devono considerarsi «tributi
propri»  delle regioni i soli tributi autonomamente da esse istituiti
con  leggi  proprie,  e  non pure quelli che - pur essendo devoluti a
loro  favore  -  siano istituiti e disciplinati con legge dello Stato
(in  tal senso, in via generale, Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37;
Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29).
   In  base  a  tale  presupposto  ed  alla  stregua  dei  criteri di
coordinamento  stabiliti  dall'art.  119,  secondo comma, Cost., deve
ritenersi  preclusa  in  via generale alle regioni la possibilita' di
incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte
salve  le  sole  determinazioni  che  la  legge statale espressamente
attribuisca  a  quella  regionale.  In  mancanza di deroghe espresse,
dunque,  la  disciplina  dei  tributi  statali rientra nella potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lett.  e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte cost., 21 dicembre
2007,  n. 451;  Corte  cost.,  14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte
cost., 23 dicembre 2005, n. 455).
   Questi  principi  sono  stati ripetutamente affermati, in analoghe
controversie,  con  specifico riferimento all'I.R.A.P. Codesta ecc.ma
Corte ha infatti piu' volte statuito che «l'istituzione dell'I.R.A.P.
con  legge statale e l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario,
destinatarie  del tributo, di competenze di carattere solo attuativo,
rendono  palese  che  l'imposta  non  puo'  considerarsi  un "tributo
proprio  della  regione",  nel  senso in cui oggi tale espressione e'
adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il
riferimento  della  norma ai soli tributi istituiti dalla regione con
legge  propria»  (Corte  cost.,  14  dicembre  2004,  n. 381); con la
conseguenza  che  devono ritenersi incostituzionali, perche' invasive
della  competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di leggi
regionali   che  contengano  disposizioni  di  carattere  sostanziale
inerenti  a  tale  imposta  (cfr. Corte cost., n. 155 del 2006, Corte
cost.,  n. 431  e  n. 241  del  2004;  Corte cost., nn. 296 e 297 del
2003).
   La  norma  censurata  finisce  anche  per  violare il principio di
uguaglianza   sancito  dall'art.  3  della  Costituzione,  perche'  -
derogando   ai   criteri   generali   di  determinazione  della  base
imponibile,  individuato  dall'art.  5  della legge statale in misura
pari  al  valore  della  produzione  netta  derivante  dall'attivita'
esercitata  nel  territorio  della  regione,  con  le  sole deduzioni
espressamente  previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 del citato d.lgs.
n. 446 del 1997 - introduce un ingiustificato privilegio a favore dei
cittadini della Regione Piemonte che fruiscano del contributo erogato
nell'ambito del piano casa regionale.