Ricorso  della  Provincia  autonoma di Trento, con sede in Trento,
piazza  Dante  n. 15, in persona del Presidente legale rappresentante
pro  tempore, sig. Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa per procura
speciale  autenticata  dall'ufficiale  rogante n. di raccolta 37768 e
n. di   rep.   26967  in  data  29  luglio  2008,  che  si  trascrive
integralmente   in   calce,  dal  prof.  avv.  Franco  Mastragostino,
dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente
domiciliata   presso   lo   studio  di  quest'ultimo,  in  Roma,  via
Confalonieri  n. 5,  giusta  delibera G.P. reg. n. 1918 del 25 luglio
2008;
   Contro  Provincia  autonoma  di Bolzano, in persona del Presidente
pro  tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale in
parte qua dell'art.13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
10  giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori
e  altre disposizioni), pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della
Regione  Trentino-Alto  Adige  n. 26/141  del  24  giugno  2008,  che
riguarda  la  «Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,
recante  "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio
di   previsione  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  per  l'anno
finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"», con il quale e' stato
aggiunto  al  comma  4  dell'art.  19 della l.p. n. 7/2006, avente ad
oggetto:   «Disposizioni   in   materia   di  concessioni  di  grandi
derivazioni   a   scopo  idroelettrico»,  il  seguente  periodo:  «Le
concessioni  che  interessino  un'altra  regione o provincia autonoma
sono  rilasciate  d'intesa con la regione o provincia interessata». E
cio'  per  violazione  degli  articoli  8,  9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31
agosto  1972,  n. 670 e ss.mm. (Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige)  e  delle  relative Norme di attuazione e, in particolare, per
violazione/elusione dell'art.14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, del
d.P.R.  26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. 11 novembre
1999,  n. 463,  del  d.lgs.  7  novembre  2006, n. 289, nonche' degli
articoli  117  e  118  Costituzione,  anche in combinato disposto con
l'art.  10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche'
per   violazione   dei   principi   di  buon  andamento  e  di  leale
collaborazione.
                          Premesso in fatto
   Occorre  ricostruire  il  contesto  entro il quale la disposizione
impugnata e' stata collocata. Esso riguarda l'ambito delle competenze
attribuite  alle  province  autonome  attinenti  alle  concessioni di
grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  settore  nel  quale ha
recentemente  assunto  peculiare  rilievo  l'attivita' amministrativa
procedimentale  diretta a disciplinare il rinnovo, la proroga, ovvero
il rilascio di nuove concessioni, in relazione ai rapporti concessori
scaduti  o  in  scadenza  entro  il  31 dicembre 2010 (si tratta, fra
l'altro,  delle piu' importanti concessioni Enel) e rispetto ai quali
occorreva avviare i relativi procedimenti nel quinquennio antecedente
(e, quindi, entro il 31 dicembre 2005).
   Preliminarmente  e'  bene ricordare che le province autonome hanno
via via acquisito attribuzioni e competenze, gia' di pertinenza dello
Stato,  sia  in  materia  di produzione di energia, che con specifico
riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
   Lo  statuto  di  autonomia  aveva  gia'  attribuito  alla potesta'
legislativa  primaria  delle Province autonome tutte le competenze in
materia ambientale (articoli 8 e 16 Sta.) e alla potesta' legislativa
concorrente  l'utilizzazione delle acque pubbliche (articoli 9 n. 9 e
10  Sta.).  Le  successive Norme di attuazione dello statuto hanno di
seguito  contribuito  a conferire alle province un complesso organico
di  beni  e  di  funzioni  riconducibili all'ambiente e alla tutela e
utilizzo  delle  acque pubbliche, nonche' a disporre il trasferimento
dei beni del demanio idrico.
   Con   il  d.P.R.  n. 235/1977  e'  stato,  altresi',  disposto  il
trasferimento  alle  stesse  delle  funzioni  statali  in  materia di
energia,  funzioni  poi  ampliate  con  il d.lgs. n. 463/1999, che ha
conferito  alle province anche la delega all'esercizio delle funzioni
statali  in  materia  di grandi derivazioni, ivi comprese le funzioni
amministrative  afferenti  alle  concessioni. Da ultimo, con la nuova
Normativa di attuazione, approvata con il d.lgs n. 289/2006, anche in
ragione  della  competenza  legislativa  concorrente  acquisita dalle
regioni ordinarie e dalle province autonome in materia di produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia, per effetto della riforma del
Titolo  V, e' stato definitivamente consacrato, in capo alle province
autonome, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni gia'
esercitate  dallo  Stato  in  materia  di  grandi derivazioni a scopo
idroelettrico,  con  la  conseguenza  che  esse sono disciplinate con
legge    provinciale,   nel   rispetto   degli   obblighi   derivanti
dall'ordinamento  comunitario e dei principi fondamentali delle leggi
dello Stato.
   In   esecuzione   delle  Norme  di  attuazione  statutaria,  nella
Provincia  di  Trento  e'  stata  emanata  una  copiosa  legislazione
provinciale.  Per  quello  che  qui  interessa  tale  legislazione ha
dovuto,  in  primo  luogo,  affrontare  il problema del rinnovo delle
concessioni  dei  grandi impianti di produzione di energia elettrica,
sorte in capo ad Enel S.p.a.
   Preme  ricordare  che,  a  livello nazionale, con l'emanazione del
d.lgs.  16 marzo 1999, n. 79, c.d. «decreto Bersani» sull'energia, e'
venuto  meno  il  monopolio  statale  in  materia  energetica  e,  di
conseguenza,  e' stato posto il termine di trenta anni dalla data del
medesimo   decreto   per   la   scadenza   di  tutte  le  concessioni
idroelettriche dell'Enel.
   Per  le  concessioni  ricadenti in territorio trentino, invece, il
comma  15 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal
d.lgs n. 463/1999 (di attuazione, quest'ultimo, del decreto Bersani),
discostandosi  parzialmente  dalla  analoga  disposizione del decreto
n. 79/1999  ha  stabilito  che:  «le  concessioni rilasciate all'Enel
S.p.a.  e  quelle  scadute  o  in  scadenza entro il 31 dicembre 2010
rilasciate  alle  aziende  o  societa'  di  enti  locali  per  grandi
derivazioni  a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero
sono prorogate alla medesima data».
   A  tale  riguardo,  l'art.  1-bis  del  d.P.R.  n. 235/1977,  come
introdotto  dall'art.  11  del  d.lgs.  n. 463/1999,  al  comma  6 ha
previsto,  di  conseguenza,  che:  «almeno  cinque  anni  prima della
scadenza  di  una  concessione  di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico,   ogni  soggetto,  purche'  in  possesso  di  adeguati
requisiti  organizzativi  e  finanziari, puo' chiedere alla provincia
competente  il  rilascio  della medesima concessione a condizione che
presenti  un  programma  di  aumento  dell'energia  prodotta  o della
potenza   installata,   nonche'   un  programma  di  miglioramento  e
risanamento  ambientale  e  paesaggistico  del  bacino idrografico di
pertinenza».
   Con  riferimento  al  procedimento  per  il  rilascio  delle nuove
concessioni,  l'art.  1-bis  1  della  l.p.  6 marzo 1998, n. 4, come
modificato  dalla  l.p.  n. 17/2005, ha disposto, poi, al comma 1-bis
che:  «le  domande  previste  dal  comma 6 dell'art. 1-bis del d.P.R.
n. 235/1977  con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31
dicembre  2010,  sono presentate entro il 31 dicembre 2005»; al comma
1-ter  che:  «le  domande  di  rinnovo previste dal comma 12 ... sono
presentate  entro  il 31 dicembre 2005. Al comma 1-quater che: "entro
il  31  dicembre  di  ciascun anno la Giunta provinciale, con propria
deliberazione,  individua  le concessioni in scadenza entro il quinto
anno successivo..." provvedendo "alla pubblicazione nel sito Internet
della provincia e nella GUCE di un avviso recante, fra l'altro,... a)
l'elencazione  distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche
concessioni in scadenza nel quinquennio successivo"».
   Fra  tali  concessioni in scadenza, successivamente individuate in
un  apposito  allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di
Trento  n. 2695  in  data  16  dicembre  2005,  e'  indicata anche la
concessione  di  grande  derivazione  a  scopo  idroelettrico  di  S.
Floriano d'Egna, di cui e' attuale titolare Enel S.p.a., che riguarda
un  impianto posto a «scavalco» fra i territori delle due Province di
Trento e di Bolzano.
   Ora,  la  competenza  in  ordine  al  predetto impianto, per tutto
quanto  attiene alla gestione della concessione di grande derivazione
ad  esso  inerente, e' sempre stata ritenuta sussistente in capo alla
Provincia autonoma di Trento. Cio' sul presupposto che la fattispecie
delle  concessioni  poste  a scavalco tra le due province autonome e'
chiaramente  regolata  dalla specifica Norma di attuazione statutaria
contenuta  all'interno  del  d.P.R.  n. 381/1974 (Norme di attuazione
dello  statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia
di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  il cui art. 14, primo comma,
cosi'  recita:  «...  ai  fini  della applicazione delle disposizioni
concernenti  le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche,
si  ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio
ricadano  in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel
caso  di  impianti  a catena o in serie, anche se appartenenti a piu'
concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa
stessa»  (il  comma e' stato cosi' modificato dal d.lgs. n. 463/1999,
che   ha  espressamente  disciplinato,  a  fronte  delle  accresciute
competenze  delle  due province in materia di energia, le concessioni
di grandi derivazioni).
   Nel  caso  di  San  Floriano,  infatti,  e'  pacifico che, data la
tipologia  dell'impianto,  logicamente  considerata in funzione delle
caratteristiche  costruttive  del sistema di derivazione delle acque,
laddove  la  risorsa  idrica,  vale  a dire il bacino idrografico del
fiume  Avisio, che viene utilizzata per la produzione di energia e il
lago  artificiale  di Stramentizzo che, per effetto della derivazione
si   forma,   si  trovano  pressoche'  integralmente  nel  territorio
trentino,  si  applichi  il  criterio  del «massimo rigurgito a monte
della presa», nonostante l'opera di presa ricada nel territorio della
Provincia  di Bolzano, mentre la traversa (diga) e' a meta' fra i due
territori.  Piu' precisamente, il bacino dell'Avisio e' di km 939,58,
dei  quali  km  920,16  compresi  nella Provincia di Trento ed il suo
corso  e'  pari a km 91,47, di cui km 88,12 interamente in territorio
trentino,  mentre  km  3,35  sono  condivisi  fra le due province, in
corrispondenza  del confine tra i territori amministrativi del Comune
di Anterivo (Provincia di Bolzano) e dei Comuni di Castello Molina di
Fiemme e di Valfloriana (Provincia di Trento).
   In  tal  modo,  il  criterio  e'  sempre  stato inteso anche dalla
Provincia  di  Bolzano  ed applicato dallo stesso concessionario Enel
S.p.a.,  che,  in  considerazione del disposto di cui all'art. 1-bis,
comma  15  del d.P.R. n. 235/1977, sopra cit., era nelle condizioni e
in  possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di rinnovo
della  sopra  richiamata  concessione,  che  infatti  ha  presentato,
correttamente indirizzandola alla Provincia autonoma di Trento.
   Sta  di  fatto  che  in  occasione  dell'esercizio  delle funzioni
amministrative  inerenti  al  procedimento  di rinnovo/rilascio della
nuova  concessione  si  e'  aperto  un  conflitto con la Provincia di
Bolzano.
   Quest'ultima, infatti, ha iniziato a porre in essere comportamenti
e  ad assumere provvedimenti sempre piu' espressivi della volonta' di
agire -  sul  presupposto  di  essere  titolare  del demanio idrico e
competente  per le funzioni in materia di energia e di concessioni di
grandi   derivazioni,   ai   sensi  del  d.lgs.  n. 463/1999 -  quale
amministrazione   titolare  ovvero  titolare  pro-quota  anche  della
concessione  a  scavalco di San Floriano, disconoscendo la linearita'
interpretativa  del  criterio  per  la individuazione della provincia
competente, fissato dall'art.14 del d.P.R. n. 381/1974 e ss.mm. sopra
ricordato  e  assumendo determinazioni in ordine alla regolazione del
rinnovo   della   concessione,   che  sono  invasive  della  unica  e
necessariamente  unitaria  competenza  spettante alla Amministrazione
provinciale di Trento.
   Segnatamente,  la  Provincia  di Bolzano, sulla base della propria
disciplina   stabilita  con  la  legge  provinciale  n. 1/2005,  come
sostituita  dalla l.p. n. 7/2006, completamente differente rispetto a
quella  vigente  nella  Provincia  di  Trento  (laddove  in luogo del
rinnovo  si  prevede che, alla scadenza delle concessioni, si possano
presentare  nuove  domande,  corredate  dei progetti di massima delle
opere da eseguire per l'utilizzo delle acque, da esaminare secondo le
procedure   di  cui  agli  articoli  7,  8  e  9  del  regio  decreto
n. 1775/1933,  con preferenza per quella domanda che presenti la piu'
razionale  utilizzazione  della risorsa idrica e il migliore utilizzo
delle   fonti   in  relazione  all'uso),  pubblicava  nel  Bollettino
ufficiale  n. 8  parte  III  in  data  24  febbraio  2006,  un avviso
contenente l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati
alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
Nell'elenco,   con  riferimento  all'impianto  di  San  Floriano,  si
informava che la Societa' SEL S.p.a. (Societa' Elettrica Altoatesina,
partecipata   al   90%  dalla  stessa  Provincia  di  Bolzano)  aveva
presentato domanda di rinnovo (rectius di nuova concessione) ai sensi
dell'art.  1-bis  comma  6 del d.P.R. n. 235/1977 e dell'art. 1 della
l.p.  n. 1/2005  «per  la parte spettante alla Provincia di Bolzano -
23778   kw -   1/3   della  potenza  nominale  di  concessione»  (pur
sottolineandosi  il  valore  meramente  ricognitivo dell'elenco delle
domande    presentate,    senza    alcuna    valutazione   da   parte
dell'Amministrazione circa la loro ammissibilita).
   Indi,   con  successiva  deliberazione  della  Giunta  provinciale
n. 4025 del 26 novembre 2007, la Provincia di Bolzano adottava, anche
con   riferimento  alla  concessione  attinente  all'impianto  di  S.
Floriano d'Egra, il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 25
del  regio decreto n. 1775/1933, essa (assumendo conseguentemente una
posizione  ben  piu'  chiara  circa  la ritenuta ammissibilita' della
suddetta  domanda)  comunicava  di esercitare la facolta', consentita
alle   amministrazioni   concedenti   dal   r.d.   n. 1775/1933,   di
preannunciare  ai concessionari uscenti di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico  l'intenzione  della  provincia medesima di immettersi,
alla   loro   scadenza,  nel  possesso  dei  beni  relativi  a  dette
concessioni.
   Siffatto  provvedimento, nella misura in cui rappresenta il chiaro
esercizio di una facolta' riservata alla amministrazione titolare del
bene  e  dei  rapporti  che  ad esso afferiscono e che, alla luce del
preciso   ed   inequivoco   criterio  espresso  dal  legislatore  per
individuare  l'Ente  territoriale  a  cui  sono  affidate le funzioni
relative   alle   grandi   derivazioni   d'acqua   pubblica   ad  uso
idroelettrico,   nei  casi  di  concessioni  costituite  su  beni  «a
scavalco»  della  linea di confine, spetta, dunque, esclusivamente ed
unitariamente  alla  Provincia  di  Trento,  e' stato da quest'ultima
tempestivamente  contrastato  mediante  impugnazione per conflitto di
attribuzione,   in  quanto  provvedimento  immediatamente  lesivo  ed
invasivo   delle   competenze  costituzionalmente  riconosciute  alla
Provincia  autonoma  di  Trento,  con  ricorso  notificato in data 22
gennaio  2008,  tuttora  pendente  innanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale  al  n. 1/08  Reg.  Confl., contestando, sulla base di
adeguate  risultanze  tecniche documentali, la totale infondatezza in
fatto  e  in  diritto  della pretesa di esercizio della competenza da
parte della Provincia di Bolzano.
   L'ultimo  e  recente  atto  della  vicenda  e' rappresentato dalla
approvazione,  da  parte  della Provincia di Bolzano, di una modifica
legislativa  che, come si dira', assume nel contesto sopra descritto,
una  valenza  non  casuale  ed,  anzi, di conferma dell'atteggiamento
ostativo ed invasivo gia' posto in essere.
   Con  l'art.  13 della legge provinciale di Bolzano 10 giugno 2008,
n. 4, e' stato, infatti, aggiunto al comma 4 dell'art. l9 della legge
provinciale  20  luglio 2006, n. 7, un ulteriore periodo del seguente
tenore  «Le  concessioni che interessino un'altra regione o provincia
autonoma   sono  rilasciate  d'intesa  con  la  regione  o  provincia
interessata».  Tale  disposizione,  inserita nel contesto della norma
(art.  19),  che  specificamente  riguarda  la  regolamentazione  del
rilascio/rinnovo/subentro  di  concessioni  di  grandi  derivazioni a
scopo  idroelettrico,  vigente  nel  territorio  della  Provincia  di
Bolzano  parrebbe  inequivocabilmente  condurre al riconoscimento del
potere  concessorio  in  capo a quest'ultima, salvo intesa, quale che
sia il grado di interesse rivestito dall'impianto per la regione o la
provincia   interessata   e,   quindi,  di  un  potere  determinativo
suscettibile, per gli impianti a scavalco per i quali la Normativa di
attuazione  attribuisce  tale  potere  ad  una  regione  o  provincia
finitima,  di  produrre un ostacolo al corretto e legittimo esercizio
della    funzione,    oltre    alla    lesione    delle   prerogative
costituzionalmente garantite in capo a queste ultime.
   Poiche' la norma riguarda specificamente l'impianto di S. Floriano
d'Egna,  che  costituisce  l'unico  impianto  di grande derivazione a
scopo  idroelettrico  a  scavalco  fra  le  due  province autonome la
questione  riveste  peculiare  importanza,  sia  per  la  consistenza
dell'impianto stesso e della concessione di cui si discute, anche con
riferimento  alle  legittime  aspettative del concessionario uscente,
sia  per  l'assetto  delle competenze e degli interessi istituzionali
coinvolti  nei  rapporti  fra  le  due  province.  Su  cio'  si fonda
l'interesse  della  Provincia autonoma di Trento, la quale, pertanto,
ritiene  di  dover  contrastare  la  disposizione  legislativa  della
Provincia   di   Bolzano   citata   in  epigrafe,  evidenziandone  la
illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di
                            D i r i t t o
   1)  Violazione  degli articoli 8, 9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670  e  ss.mm. (Statuto speciale del Trentino A.A.) e delle
relative  Norme  di  attuazione,  in particolare per falsa ed erronea
interpretazione, nonche' per elusione del disposto di cui all'art. 14
del  d.P.R. n. 381/1974. Violazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,
come  modificato dal d.lgs. n. 463/1999 e del d.lgs. 7 novembre 2006,
n. 289,  nonche'  degli  articoli 117 e 118 Cost., anche in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, sotto il
profilo della invasione delle competenze costituzionalmente garantite
alla Provincia autonoma di Trento, nonche' violazione dei principi di
buon andamento e di leale collaborazione.
   Il  nuovo  comma,  inserito  all'interno  della  disciplina  delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  vigente  nel  territorio  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano (nuovo periodo del comma 4 dell'art.
19,  l.p. Bolzano n. 7/2006, che ha sostituito la l.p. n. 1/2005) non
puo'  che  riguardare  la specifica regolamentazione prevista per gli
impianti  del  territorio  di  quella provincia. Tuttavia, come si e'
dato  conto  nella rappresentazione in fatto, non e' per nulla chiaro
il  disegno  perseguito  e  non e' malizioso pensare che la Provincia
autonoma  di  Bolzano,  anche  a fronte della circostanza che l'unico
impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco
dei  territori delle due Province autonome e', appunto, quello di San
Floriano   d'Egna,  abbia  voluto  introdurre,  «mascherandola»  come
disciplina    generale   sul   rilascio/rinnovo   delle   concessioni
riguardanti   il   proprio  territorio,  una  disposizione  a  valore
provvedimentale  onde applicarla al caso di specie: essendo una norma
a  fattispecie  individuale,  essa  non  pone  un criterio generale e
astratto  a  guida della successiva azione amministrativa, ma e' gia'
una  dichiarazione  di  volonta' dell'amministrazione provinciale che
concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui rivendica
implicitamente  la  competenza,  nel  tentativo di legittimare la sua
potesta'   amministrativa  in  ordine  alla  regolazione  del  titolo
concessorio  e,  segnatamente,  in  ordine  al  rilascio di una nuova
concessione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  l.p. n. 7/2006,
vigente  in  quella  provincia  ed  in  contrasto  con i principi e i
criteri  fissati dalla Normativa d'attuazione. Il che e' suscettibile
di  costituire  un  ostacolo  all'esercizio  della  competenza  sulla
predetta  concessione  a scavalco da parte della Provincia di Trento.
Competenza che quest'ultima ritiene fondatamente come a se' spettante
(previa   acquisizione,  ovviamente,  dell'intesa  con  la  provincia
finitima),  in base al chiaro criterio interpretativo stabilito dalla
Norme  di  attuazione  fin  dal  1974,  come  aggiornato,  poi, dalle
successive  Norme  di  attuazione  di  cui  al  d.lgs. n. 463/1999, a
seguito  delle  accresciute  competenze  in  materia  di produzione e
distribuzione di energia, e che essa sta difendendo in tutte le sedi,
sia  innanzi  a codesta ecc.ma Corte costituzionale, che innanzi alle
giurisdizioni di merito competenti.
   Perche' una cosa si desume da tale intervento legislativo: 1) o la
Provincia  di  Bolzano  vuole sovvertire l'ordine delle competenze, o
meglio  i  criteri  per  individuare  quale sia la provincia autonoma
competente  «a  tutti  gli  effetti»  per quanto concerne il rilascio
delle  concessioni  di  grandi  derivazioni,  nei  casi di impianti a
scavalco  (rectius:  della  concessione  inerente  all'impianto di S.
Floriano   d'Egna),  come  precisato  dalla  stessa  disposizione  di
attuazione,  art.  14  del  d.P.R. n. 381/1974, ed evidentemente tale
sovvertimento  non  e' ammissibile mediante una legge provinciale; 2)
oppure   essa  sta  cercando  di  introdurre -  in  modo  altrettanto
inammissibile,  per  palese  violazione  delle  norme  e dei principi
costituzionali  sopra  citati -  un  doppio regime per gli impianti a
scavalco   (rectius:  per  l'impianto  di  S.  Floriano  d'Egna,  sul
presupposto  che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in data
24  febbraio  2006, quest'ultimo sarebbe di spettanza della Provincia
di   Bolzano   per   1/3  della  potenza  nominale  di  concessione),
sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio.
   E' da ritenere, cioe', che la Provincia di Bolzano, in linea con i
comportamenti gia' manifestati sulla vicenda della concessione di San
Floriano,  abbia -  attraverso  l'ampio  e  generico riferimento alle
concessioni   che  interessano  il  territorio  di  altra  regione  o
provincia -  inteso  inserire  nell'ambito della norma che e' volta a
disciplinare  il  rilascio/rinnovo  delle  concessioni da parte della
stessa  provincia,  tutte  le  concessioni  a  scavalco,  in tal modo
proponendosi  di  affermare  in  ogni  caso  la  propria  competenza,
frapponendo  ostacoli  alla  regolazione  dei rapporti che ineriscono
alle  concessioni di grandi derivazioni (rectius: alla concessione di
S.  Floriano  d'Egna),  a  prescindere  dal  titolo di legittimazione
riconosciuto dalla Normativa di attuazione.
   In  base  alla  Norma di attuazione statutaria, di cui all'art. 14
del  d.P.R. n. 381/1974, nel testo aggiornato dal d.lgs. n. 463/1999,
la  cui solidita' e conformita' ai principi costituzionali di riparto
delle  competenze  fra le due province, in ragione del buon andamento
dell'azione  amministrativa,  sono  del tutto acquisite, e' possibile
individuare,  in  maniera  univoca per gli impianti posti sul confine
dei  due  territori,  la  provincia  destinataria della competenza, a
fronte  della  piu'  comprensibile  esigenza di identificare un unico
soggetto  legittimato  al  rilascio  della  concessione,  non essendo
ovviamente ipotizzabile un differente assetto che abbia a fondarsi su
un  dato  normativo di fonte provinciale, ma neppure il frazionamento
nella  titolarita' della concessione. L'unitarieta' della concessione
e', cioe', un dato oggettivo ed incontrovertibile, in quanto riferita
ad  un  complesso  unitario  di  beni, che occorre siano gestititi da
un'unica  amministrazione,  essendo comunque irragionevole, oltre che
tecnicamente improponibile, che essa possa essere suddivisa pro-quota
o  assoggettata  ad  un  doppio  regime,  in  ragione  della porzione
dell'impianto  a  scavalco  rientrante  nel  territorio  di  ciascuna
provincia.  Con  l'effetto  che  la  pretesa applicazione della norma
condurrebbe ad una probabile situazione di paralisi gravemente lesiva
dei rilevanti interessi pubblici in gioco.
   Diversa  e',  invece,  la questione della ripartizione, fra le due
Province  di  Trento  e  di  Bolzano,  dei  proventi e/o dei benefici
economici  derivanti  dallo  sfruttamento  della  risorsa,  ossia  la
produzione   di   energia,   che  risulta  disciplinata  secondo  una
percentuale  predefinita,  in  ragione,  rispettivamente, di 2/3 e di
1/3,  dal  secondo comma dell'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, laddove
non  e' la concessione o la gestione amministrativa della concessione
ad  essere  frazionata  ma, appunto, il beneficio economico che se ne
ricava,   secondo   un   criterio   che   rispetta,  in  proporzione,
l'interessamento   dei   territori  di  entrambe  le  province  dalla
derivazione dal Torrente Avisio.
   D'altronde, con l'affermazione della unitarieta' della concessione
e  dell'unicita'  del  soggetto  pubblico  deputato al rilascio della
concessione, non puo' dirsi pretermesso il profilo della comunanza di
interessi  con  la  provincia  confinante,  interessi  connessi  alla
ricaduta  dell'esercizio  della  concessione  sul territorio di altra
provincia,   sotto   il   profilo   ambientale,  sociale,  economico,
paesaggistico, che qui non si vogliono certo negare o sminuire.
   La  compatibilizzazione  degli  interessi  comuni a piu' regioni e
province era gia' stata espressamente considerata, allorche' l'art. 5
dello  stesso  d.P.R. n. 381/1974, nel disciplinare il Piano generale
delle  acque  pubbliche, previsto dall'art. 14 dello statuto speciale
di  autonomia,  ha  imposto  l'adozione  di  opportuni  strumenti  di
raccordo,  al  fine  di  armonizzare  gli  interessi comuni agli enti
territoriali,  il  cui  territorio  ricada  in  bacini idrografici di
rilievo  nazionale  (e si ricorda che la derivazione idroelettrica di
San   Floriano   e'   compresa  nel  bacino  di  interesse  nazionale
dell'Adige).  Ora, questo obbligo e' stato attuato mediante l'art. 36
delle  Norme  di attuazione del Piano generale delle acque pubbliche,
approvato  dalla  Commissione  paritetica  Stato-Provincia di Trento,
previo protocollo d'intesa dell'agosto 2002, sottoscritto anche dalla
Provincia   di  Bolzano  e  dalle  altre  regioni  interessate,  reso
esecutivo  con  d.P.R.  26  febbraio  2006,  assumendo  come  base di
riferimento quanto previsto dall'art. 1, comma 4 (che precisa come le
forme  di  raccordo  interregionale  previste  dalle  stesse Norme di
attuazione  riguardino  anche  «la  Provincia autonoma di Bolzano») e
dall'art.  5  del  d.P.R. n. 381/1974 sopra ricordato, nonche' quanto
disposto  dalle  sentenze  di codesta Corte costituzionale n. 353 del
2001,   riguardante   proprio  l'art.  5  del  d.P.R.  n. 381/1974  e
n. 133/2005   (riguardante  i  rapporti  con  la  confinante  Regione
Veneto),  in  ordine  alla  necessita' di garantire la partecipazione
equilibrata  di  tutti  i soggetti dotati di interessi giuridicamente
rilevanti   sul   piano  costituzionale,  allorche'  siano  coinvolti
situazioni comuni.
   E'  proprio in ragione di queste finalita' che l'art. 36 del Piano
generale  delle  acque  ha  previsto  che:  «La Provincia [di Trento]
esercita  le  funzioni  di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 381  del  1974  secondo  il  principio di leale
collaborazione  con  le  regioni  e la provincia autonoma confinanti,
promuovendo  con  esse  appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della
legge  7  agosto  1990,  n. 241,  ovvero  ai  sensi delle altre norme
vigenti,  finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali e di
coordinamento  e  di  ogni  altro  aspetto  gestionale  afferente  la
derivazione.  In  particolare,  le  predette  forme di collaborazione
hanno  ad  oggetto  la  tutela  dell'ambiente, del patrimonio idrico,
nonche'   degli   interessi   e  della  sicurezza  delle  popolazioni
coinvolte,   con   riferimento   agli   aspetti   tecnico-gestionali,
patrimoniali   e   finanziari,  nonche'  di  vigilanza  connessi  con
l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  e sono dirette a garantire
l'unitarieta'  dell'azione  amministrativa  e  l'armonizzazione degli
interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione».
   L'applicazione  del  principio  di leale collaborazione, in base a
tale disposizione, che la Provincia di Trento ha non solo formalmente
richiamato,  ma dal quale non intende prescindere, consentira' a tale
amministrazione di esercitare le funzioni amministrative con riguardo
alla  concessione  di  San Floriano, nel pieno rispetto delle norme e
senza  dare  luogo  ad  alcun  conflitto con la Provincia di Bolzano.
Ovviamente  con  riferimento agli ambiti di interesse comune rispetto
ai  quali  sia  definibile  l'accordo,  che  non involgono, certo, la
stessa   determinazione  della  competenza  sulla  titolarita'  della
concessione.
   Quanto  sopra  precisato in ordine alla messa in campo di forme di
raccordo fra le due province, va cioe' coniugato con l'elemento della
competenza  come  determinata secondo i criteri stabiliti dalle Norme
di  attuazione dello statuto (art.14 d.P.R. n. 381/1974). L'ambito di
applicazione   del   suddetto   art.   36,   infatti,   non  riguarda
l'individuazione    dell'Ente    competente   per   l'istruttoria   e
l'emanazione dei provvedimenti inerenti la gestione della concessione
di grande derivazione a scopo idroelettrico, che si ritiene essere la
Provincia  di Trento per tutto quanto sopra esposto e in base al piu'
volte citato art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, ma bensi' le procedure e
le  modalita'  attraverso  le  quali la potesta' amministrativa viene
esercitata,  nel  rispetto del principio della leale collaborazione e
del giusto procedimento.
   Se questo e' il corretto quadro di riferimento, e' allora evidente
che  la modifica legislativa adottata dalla Provincia di Bolzano, nel
senso  di sottoporre ad intesa con la Provincia di Trento il rilascio
da  parte  della  prima  delle concessioni di grandi derivazioni «che
interessino  il territorio di altra Provincia», a prescindere, per di
piu' con specifico ed esclusivo riferimento (quanto meno nei rapporti
fra  le due province autonome) all'impianto di S. Floriano d'Egna, e'
una  rivendicazione  implicita  di competenza chiaramente ostativa al
corretto  esercizio  delle  medesime  competenze  in materia da parte
della  Provincia  di  Trento  e  in tale prospettiva e' quindi lesiva
delle   attribuzioni   costituzionalmente   garantite  dallo  statuto
speciale  di  autonomia  e  dalle  Norme  di attuazione dello statuto
evidenziate  in  epigrafe,  oltre che degli articoli 117, terzo comma
Cost., applicabile alle province autonome ai sensi dell'art. 10 della
legge  costituzionale  n. 3/2001,  per le parti in cui siano previste
forme  di  autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite alle stesse
con  lo statuto speciale e 118 Cost., per quanto concerne le funzioni
amministrative,  assicurate  nel caso delle province ai fini del loro
esercizio  unitario,  nonche'  contrastante  con  i  principi di buon
andamento  e di leale collaborazione, essendo evidente che attraverso
tale  disposizione  la  Provincia  di  Bolzano contravviene, anziche'
promuovere,    ogni   adeguata   forma   di   leale   e   trasparente
collaborazione.