IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 335/07 tra Memoli Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mameli, domicilio eletto presso lo studio in Trieste, Foro Ulpiano 2, appellante, contro, Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, appellato, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981; C o n c l u s i o n i Per l'appellante: «La nullita' della sentenza impugnata con conseguente invio degli atti al giudice di primo grado. In subordine, applicare la sanzione amministrativa piu' favorevole o ritenere non manifestamente infondata e rilevante la succitata questione di legittimita' costituzionale con rimessione degli atti alla Corte e sospensione del presente procedimento». Per l'appellato: «Ogni domanda, deduzione, eccezione avversaria disattesa, voglia l'ill.mo Tribunale di Trieste rigettare il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del G.d.P. di Trieste n. 1288 del 7 novembre 2006. Con vittoria di spese diritti e onorari». P r e m e s s o Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2006, il sig. Memoli Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mameli del Foro di Trieste, proponeva appello avverso la sentenza del Gudice di pace di Trieste dd. 7 novembre 2006 n. 288/2006, con la quale il giudice di prime cure, confermando la sanzione, aveva respinto il ricorso presentato in opposizione ex legge n. 689/1981 dallo stesso in riferimento al verbale di violazione del c.d.s. per la violazione dell'art. 170, commi 2 e 6, c.d.s. Esponeva l'appellante che il giudice di pace aveva rilevato che, alla prima ed unica udienza, il ricorrente o il suo procuratore non si erano presentati, senza addurre alcun giustificato impedimento, mentre il procuratore aveva depositato in precedenza in cancelleria giustificazione dell'impedimento (nella specie: assistenza ad una detenuta dinanzi al Tribunale della liberta). Chiedeva il ricorrente la pronuncia della nullita' della sentenza di primo grado impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di pace. In subordine, pur ritenendo insussistente della violazione, perche' il quadriciclo era tecnicamente inidoneo al trasporto di due persone, il ricorrente chiedeva l'applicazione della sanzione piu' favorevole al trasgressore, poiche' la modifica dell'art. 170 c.d.s. ha sostituito la confisca con il fermo amministrativo del mezzo e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Nel caso si propendesse per la non retroattivita' della sanzione piu' favorevole, il ricorrente sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s., comma 2-sexies, nella parte in cui dispone la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o motociclo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost, rispettivamente per irragionevolezza e sproporzione della misura di sicurezza amministrativa di carattere patrimoniale della confisca obbligatoria del veicolo e per l'ingiustificata compressione del diritto di proprieta' privata. Con atto depositato in data 4 maggio 2007, si costituiva il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando sotto ogni profilo meritale e probatorio il contenuto dell'atto di appello. Esponeva il Ministero, in fatto, che, per essere stato sorpreso alla guida di un quadriciclo con a bordo un passeggero, al sig. Memoli era stata comminata una sanzione pecuniaria di euro 74,00 e disposta quale sanzione accessoria la confisca del mezzo, previo sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 213 c.d.s., cosi' come modificato dal nuovo dettato normativo (legge n. 168 del 17 ottobre 2005) e che in data 6 marzo 2007 la Prefettura, Ufficio territoriale di Trieste, sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza prefettizia. In diritto, l'Avvocatura dello Stato osservava che e' sempre disposta la confisca amministrativa in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motorino sia stato utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, comma 2 e 7, e 170 e 171 c.d.s. o per commettere un reato. Osservava, inoltre, il Ministero che il secondo comma dell'art. 1, legge n. 689/1981 specifica che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, per cui, anche in presenza della nuova normativa meno severa che prevede il fermo e non la confisca, per le infrazioni compiute prima della riforma si applicherebbe la confisca, vigendo il principio del tempus regit actum. All'udienza del 12 giugno 2007, la parti insistevano per le istanze cosi' come formulate. Il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 ottobre 2007, in cui il ricorrente precisava come in ricorso, insistendo sul legittimo impedimento e conseguente nullita' della sentenza, e sull'inapplicabilita' della sanzione della confisca; il resistente precisava come da memoria difensiva, insistendo per la non retroattivita' della norma. Le parti concordemente rinunciavano al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e il giudice si riservava la decisione. Il giudice, tanto premesso, letti gli atti ed esaminata la documentazione, ritenuto di non poter decidere nella presente causa senza prima sollevare la questione di illegittimita' costituzionale della norma applicabile nel caso di specie; Letti gli artt. 170 e 213 del c.d.s., letto l'art. 1, secondo comma della legge n. 689/1981, letto l'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza della questione, non potendo essere definito il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s., in quanto ritiene questo tribunale che il principio di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 689/1981 imponga necessariamente, nell'ambito delle sanzioni amministrative, di applicare la sanzione - nel caso di specie la confisca - che era prevista dalla disciplina vigente al momento della commissione del fatto illecito; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in quanto, a giudizio di questo tribunale, vi e' certamente un fumus di irragionevolezza e sproporzione tra la condotta e la sanzione accessoria, anche alla luce dei successivi interventi del legislatore che e' parso prendere atto delle incongruenze della norma, per cui, nell'attuale riformulazione, non applicabile alla vicenda sottoposta a questo tribunale, l'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s., stabilisce che «e' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»; Ricordato che l'orientamento maggioritario della suprema Corte di cassazione e' nel senso che in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalita', di irretroattivita', e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689/1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita' della disciplina posteriore piu' favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la piu' favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo del c.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890); Ricordato inoltre che i suddetti principi, recando deroga alla regola generale dell'irretroattivita' della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (cfr. Cass. civ., 6 febbraio 1997, n. 1127); Ricordato infine che, come statuito dalla stessa Corte costituzionale (ordd. 140/2002 e 502/2002) non sussistono dubbi di legittimita' costituzionale sulla disciplina in oggetto, dal momento che, in caso di successione di leggi nel tempo, non e' dato rinvenire un vincolo per il legislatore nel senso della applicazione della legge piu' favorevole, rientrando nella discrezionalita' del legislatore, nel rispetto del limite di ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore, ferma la possibilita' di una disciplina diversificata per le condotte poste in essere da una medesima categoria di soggetti in tempi diversi (Cass. civ., 6 aprile 2004, n. 6769); Ricordato, per completezza, che la recente pronuncia della Corte costituzionale con cui ha dichiarato infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s., comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori o di motocicli nei casi in cui siano adoperati per commettere un reato (Corte cost., 19 ottobre 2007, n. 345), non fa venir meno, non solo ratione temporis ma anche ratione materiae, ammissibilita', rilevanza, non manifesta infondatezza della questione; Solleva incidente di costituzionalita' per i seguenti M o t i v i La norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, del c.d.s. e' in palese contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., nella versione vigente al tempo dei fatti, nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171: a) in relazione all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza e la sproporzione della misura amministrativa di carattere patrimoniale della confisca obbligatoria del veicolo; incostituzionale pare la previsione della medesima sanzione accessoria, con ingiustificata ed incoerente equiparazione fra posizioni giuridiche differenziate, ossia con riferimento all'uso di ciclomotore/motociclo per commettere violazioni amministrative (artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s., cit., oggetto di tale sanzione secondo il testo vigente al momento dei fatti) e all'uso degli stessi per commettere invece un reato, id est fattispecie penalmente rilevante; b) in relazione all'art. 42 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata compressione del diritto costituzionalmente protetto della proprieta' privata come conseguenza di una violazione amministrativa;