LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE A scioglimento della riserva formulata il 4 aprile 2008; Visti gli atti di causa n. 846/2007 Reg. G. R. e lette le memorie difensive; Osserva quanto segue in F a t t o Con atto depositato il 14 novembre 2007 Porrello Sebastiano, in qualita' di legale rappresentante di Citra Soc. Cooperativa con sede in Ortona, proponeva ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rimborso ICI per gli anni 2004-2005-2006-2007 adottato con determinazione n. 456 del 2 ottobre 2007 dal comune di Ortona. A sostegno del ricorso deduceva che gli immobili appartenenti al Consorzio Citra, costituito da nove Cantine Sociali, tutte cooperative agricole a mutualita' prevalente operanti nel settore vitivinicolo ed enologico, siccome svolgente attivita' di vinificazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con il conferimento dei soci in fabbricati strumentali all'attivita' agricola e non destinati a fini abitativi, andavano esenti da ICI non potendosi disconoscere il carattere della ruralita', di qui la fondatezza della richiesta di rimborso delle somme pagate indebitamente negli anni pregressi. Resisteva in giudizio il comune di Ortona con richiesta di rigetto del ricorso al rilievo che la diversa titolarita' dei fabbricati inquadrati nella categoria D7 del Catasto Urbano ed intestati alla Cooperativa rispetto ai soci coltivatori diretti e soprattutto la natura del reddito ricavato, d'impresa e non agrario, non consentivano raccoglimento della domanda. La discussione della controversia s'incentrava sull'operativita' dell'art. 43, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 che ha posto fine alle incertezze interpretative sulla ruralita' delle costruzioni strumentali necessarie alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi e dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) secondo cui non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni per periodi precedenti al 2008. Proprio con riferimento a tale ultima normativa la parte ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per la violazione degli artt. 3, 24, 53 della Costituzione. D i r i t t o L'art. 42-bis, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 ha posto fine al contrasto giurisprudenziale insorto sulla natura dei fabbricati delle cooperative agricole riconoscendone il carattere della ruralita' e quindi l'esenzione dall'ICI, e conferendo fondatezza ai motivi del ricorso del Consorzio Citra. Ritiene la Commissione che, al riguardo, non rilevi la questione sulla natura innovativa o interpretativa di tale norma che si riverbera su quella piu' ampia della retroattivita' o meno della normativa tributaria anche perche' questa stessa Commissione ha avuto modo di dar ragione ai ricorrenti che avevano impugnato l'avviso d'accertamento per mancato pagamento dell'ICI sui fabbricati delle Cooperative agricole proprio su base interpretativa (V. al riguardo le decisioni della giurisprudenza di legittimita' e di merito sul punto), quanto piuttosto la legittimita' dell'art. 2, comma 4 della Finanziaria 2008 che ha negato il diritto al rimborso ICI alle cooperative per gli anni antecedenti al 2008. In buona sostanza la problematica in esame puo' essere sintetizzata nei seguenti brevi termini: le cooperative agricole non sono tenute a pagare l'ICI sui propri fabbricati per dettato normativo, ma se l'hanno fatto non spetta il rimborso se non dal 2008. Ognuno comprende la discrasia logica e giuridica di tale proposizione, ma ancor piu' evidente e' la irragionevolezza sul piano processuale. In altri termini le cooperative che hanno omesso di pagare l'ICI sui fabbricati di proprieta' giovandosi di una giurisprudenza di favore od anche della novella legislativa (art. 42-bis, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159) vedono riconosciuto il loro diritto all'esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento interpretativo, annullato in forza di legge sopravvenuta, resterebbero ingiustamente penalizzate. E' di tutta evidenza la disparita' di trattamento di due identici soggetti rispetto alla debenza della medesima imposta nient'affatto giustificata per il solo fatto che alcuni sono stati piu' ligi ad accollarsi un'imposta non dovuta rispetto ad altri che l'hanno contestata in sede giurisprudenziale. D'altronde il diritto al rimborso e' un istituto di carattere generale che e' stato recepito specificamente nella normativa sull'ICI, sub art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Palese e' la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) una volta verificato che il consorzio Citra ha inoltrato il ricorso tributario in data 26 settembre 2007, cioe' anteriormente alla emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha illegittimamente vanificato un diritto al rimborso sub iudice, ma gia' riconosciuto in sede legislativa, e della disparita' di trattamento tributario a parita' di capacita' contributiva dei medesimi soggetti passivi (art. 53 Cost). La questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' poi rilevante nella presente controversia poiche' il diritto al rimborso dell'ICI indebitamente pagata - petitum sostanziale del ricorso tributario - puo' essere riconosciuto, a prescindere dalla fondatezza dei motivi addotti (causa pretendi), soltanto a seguito dell'espunzione di detta norma dall'Ordinamento tributario, il che e' rimesso appunto alla Corte adita.