LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   A scioglimento della riserva formulata il 4 aprile 2008;
   Visti  gli atti di causa n. 846/2007 Reg. G. R. e lette le memorie
difensive;
   Osserva quanto segue in
                              F a t t o
   Con  atto  depositato  il 14 novembre 2007 Porrello Sebastiano, in
qualita'  di legale rappresentante di Citra Soc. Cooperativa con sede
in  Ortona,  proponeva  ricorso  avverso  il  rigetto dell'istanza di
rimborso   ICI   per   gli   anni  2004-2005-2006-2007  adottato  con
determinazione n. 456 del 2 ottobre 2007 dal comune di Ortona.
   A  sostegno  del ricorso deduceva che gli immobili appartenenti al
Consorzio   Citra,   costituito   da   nove  Cantine  Sociali,  tutte
cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente operanti nel settore
vitivinicolo   ed   enologico,   siccome   svolgente   attivita'   di
vinificazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  ottenuti con il
conferimento   dei   soci  in  fabbricati  strumentali  all'attivita'
agricola e non destinati a fini abitativi, andavano esenti da ICI non
potendosi  disconoscere  il  carattere  della  ruralita',  di  qui la
fondatezza   della   richiesta   di   rimborso   delle  somme  pagate
indebitamente negli anni pregressi.
   Resisteva in giudizio il comune di Ortona con richiesta di rigetto
del  ricorso  al  rilievo  che  la diversa titolarita' dei fabbricati
inquadrati  nella  categoria  D7 del Catasto Urbano ed intestati alla
Cooperativa  rispetto  ai  soci  coltivatori diretti e soprattutto la
natura   del   reddito   ricavato,   d'impresa  e  non  agrario,  non
consentivano raccoglimento della domanda.
   La  discussione  della controversia s'incentrava sull'operativita'
dell'art.  43,  d.l.  1°  ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29
novembre   2007,   n. 222   che   ha   posto   fine  alle  incertezze
interpretative   sulla   ruralita'   delle   costruzioni  strumentali
necessarie   alla   manipolazione,   trasformazione,   conservazione,
valorizzazione   dei   prodotti  agricoli,  anche  se  effettuate  da
cooperative  e  loro  consorzi e dell'art. 2, comma 4, della legge 24
dicembre  2007,  n. 244 (Finanziaria 2008) secondo cui non e' ammessa
la  restituzione  di  somme eventualmente versate a titolo di imposta
comunale sugli immobili ai Comuni per periodi precedenti al 2008.
   Proprio   con   riferimento  a  tale  ultima  normativa  la  parte
ricorrente  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per
la violazione degli artt. 3, 24, 53 della Costituzione.
                            D i r i t t o
   L'art.  42-bis,  d.l.  1°  ottobre  2007,  n. 159 ha posto fine al
contrasto giurisprudenziale insorto sulla natura dei fabbricati delle
cooperative  agricole  riconoscendone  il carattere della ruralita' e
quindi  l'esenzione  dall'ICI,  e conferendo fondatezza ai motivi del
ricorso del Consorzio Citra.
   Ritiene  la  Commissione che, al riguardo, non rilevi la questione
sulla  natura  innovativa  o  interpretativa  di  tale  norma  che si
riverbera  su  quella  piu'  ampia  della retroattivita' o meno della
normativa tributaria anche perche' questa stessa Commissione ha avuto
modo  di  dar  ragione  ai  ricorrenti che avevano impugnato l'avviso
d'accertamento  per  mancato  pagamento dell'ICI sui fabbricati delle
Cooperative  agricole  proprio su base interpretativa (V. al riguardo
le  decisioni  della  giurisprudenza  di legittimita' e di merito sul
punto),  quanto  piuttosto la legittimita' dell'art. 2, comma 4 della
Finanziaria  2008  che  ha  negato  il  diritto  al rimborso ICI alle
cooperative per gli anni antecedenti al 2008.
   In   buona   sostanza   la   problematica  in  esame  puo'  essere
sintetizzata  nei seguenti brevi termini: le cooperative agricole non
sono  tenute  a  pagare  l'ICI  sui  propri  fabbricati  per  dettato
normativo,  ma  se  l'hanno  fatto  non spetta il rimborso se non dal
2008.
   Ognuno   comprende   la  discrasia  logica  e  giuridica  di  tale
proposizione, ma ancor piu' evidente e' la irragionevolezza sul piano
processuale.
   In  altri  termini le cooperative che hanno omesso di pagare l'ICI
sui  fabbricati  di  proprieta'  giovandosi  di una giurisprudenza di
favore  od  anche  della  novella  legislativa  (art. 42-bis, d.l. 1°
ottobre   2007,   n. 159)   vedono   riconosciuto   il  loro  diritto
all'esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono adeguate
ad  un altro orientamento interpretativo, annullato in forza di legge
sopravvenuta, resterebbero ingiustamente penalizzate.
   E'  di tutta evidenza la disparita' di trattamento di due identici
soggetti  rispetto  alla debenza della medesima imposta nient'affatto
giustificata  per  il  solo  fatto che alcuni sono stati piu' ligi ad
accollarsi  un'imposta  non  dovuta  rispetto  ad  altri  che l'hanno
contestata in sede giurisprudenziale.
   D'altronde  il  diritto  al  rimborso  e' un istituto di carattere
generale   che  e'  stato  recepito  specificamente  nella  normativa
sull'ICI, sub art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
   Palese e' la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini
dinanzi  alla  legge  (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24
Cost.)  una  volta  verificato che il consorzio Citra ha inoltrato il
ricorso  tributario  in  data  26 settembre 2007, cioe' anteriormente
alla   emanazione  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244  che  ha
illegittimamente  vanificato  un  diritto  al rimborso sub iudice, ma
gia'   riconosciuto  in  sede  legislativa,  e  della  disparita'  di
trattamento  tributario  a  parita'  di  capacita'  contributiva  dei
medesimi soggetti passivi (art. 53 Cost).
   La questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4,
legge  24  dicembre  2007,  n. 244  e'  poi  rilevante nella presente
controversia  poiche'  il  diritto al rimborso dell'ICI indebitamente
pagata  -  petitum  sostanziale  del ricorso tributario - puo' essere
riconosciuto,  a  prescindere  dalla  fondatezza  dei  motivi addotti
(causa  pretendi),  soltanto a seguito dell'espunzione di detta norma
dall'Ordinamento  tributario,  il  che  e' rimesso appunto alla Corte
adita.