IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 323 del 2007, proposto dalla Fri-El S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dalla Fri-El Anzi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. Germana Cassar, Francesco Sciaudone e Flavio Iacovone, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza, via Rosica n. 18, presso lo studio legale dell'avv. Gerardo Donnoli; Contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtu' della delibera G.R. n. 1343 del 9 ottobre 2007, con domicilio eletto in Potenza, viale della Regione Basilicata presso l'Ufficio legale dell'Ente, per l'accertamento del silenzio assenso, formatosi sull'istanza ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, presentata il 21 settembre 2006, per l'annullamento della del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007, con la quale la Regione Basilicata ha negato alla societa' ricorrente il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e del presupposto parere tecnico, emanato dal dirigente dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, previa disapplicazione e subordinatamente previa remissione alla Corte costituzionale degli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 2, 3, 41, 42, 47 e 117 della Costituzione. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; F a t t o In data 16 febbraio 2001 la societa' ricorrente stipulava con il Comune di Anzi (PZ) una convenzione, con la quale il Comune di Anzi concedeva alla ricorrente per un periodo di 30 anni (rinnovabili per altri 30 anni) l'uso di terreni di sua proprieta', affinche' vi fossero installati aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, per un canone annuo pari all'1,5% dell'importo di energia elettrica fatturato (inoltre la ricorrente si impegnava a fornire energia elettrica «con il 12% di sconto rispetto al prezzo di mercato» e ad effettuare la manutenzione delle strade di servizio); A seguito di apposita domanda presentata dalla societa' ricorrente il 29 novembre 2002 per la costruzione di un Parco eolico nel territorio del Comune di Anzi, lungo il tratto di strada comunale che collega le localita' Cupolicchio e Acqua la Pila a ridosso del confine con il Comune di Trivigno, che prevedeva l'installazione di 8 aerogeneratori Vestas V52, alti 50 metri ed aventi ciascuno una potenza nominale di 850 KW per una potenza complessiva di 6,80 MW, con determinazione dirigente ufficio compatibilita' ambientale del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata n. 798 del 17 luglio 2003 otteneva per tale progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, l.r. n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni) dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, «fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta degli altri Enti competenti», in quanto: 1) la distanza del predetto Parco Eolico dai centri abitati di Anzi, Laurenzana ed Albano era tale «da rendere la percezione dell'impianto poco invasiva ed a basso impatto»; 2) l'area non era soggetta a vincoli urbanistici o paesaggistico, ne' a limitazione di tipo ambientale o di carattere geologico-geotecnico; 3) non superava gli standards di qualita' ambientale previsti dalla normativa europea (densita' demografica, interferenze con paesaggi importanti dal punto di vista storico e/o culturale) e non interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette; 4) il progetto risultava conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente; All'epoca era vigente l'atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva che: 1) doveva essere prodotta la seguente documentazione: progetto definitivo, certificazione di conformita' ed idoneita' degli areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta paesaggistico (in caso di vincolo paesistico), nulla osta Forze Armate (in caso di servitu' militare), progetto di dismissione dell'impianto eolico munito di idonee garanzie e Studio di impatto ambientale con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al rumore, al rischio di incidenti, all'impatto percettivo ed al patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale; 2) gli impianti eolici non potevano essere realizzati presso i seguenti siti: a) aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose; b) aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri; c) aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide; d) aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto; e) zone A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco nazionale del Pollino; f) zone classificate dai piani paesistici di valore percettivo naturalistico eccezionale ed elevato; f) aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di una fascia di rispetto di 1 Km; g) fasce costiere ionica e tirrenica; h) ambito urbano; i) aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza; l) oasi del WWF e riserve statali e regionali; m) le seguenti aree del paesaggio agrario antico: Daunia interna (caratterizzata da testimonianze archeologiche tra il Neolitico e l'eta' Romana), Murgia Materana (caratterizzata da insediamenti rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale e Collina Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea della costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle del Sauro (ricadente nei territori comunali di Guardia Perticara e Armento), Grumentina (caratterizzata da forme di centurizzazione di eta' repubblicana) e Tirrenica (caratterizzata da ritrovamenti e testimonianze archeologiche di notevole entita); In data 7 novembre 2003 la societa' ricorrente trasmetteva all'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata un nuovo progetto, il quale prevedeva l'installazione di 8 aerogeneratori piu' potenti, tipo Vestas V80 con potenza nominale di 2,00 MW per una potenza complessiva dell'intero Parco eolico di 16,00 MW: tale nuovo progetto veniva giudicato conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente e percio' veniva approvato con determinazione dirigente Ufficio compatibilita' ambientale Regione Basilicata n. 37 del 27 gennaio 2004, con la prescrizione (prevista dall'Atto di indirizzo per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002) che «prima dell'inizio dei lavori»la ricorrente doveva presentare «idonee garanzie», con le quali si assicurava «la dismissione dell'impianto a fine utilizzo di importo pari ai costi di smantellamento», determinati con il progetto di dismissione dell'impianto, approvato dall'ufficio compatibilita' ambientale; Con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 (pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 22 dicembre 2004) la Regione Basilicata approvava un nuovo atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in sostituzione del precedente atto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; quest'ultimo atto di indirizzo prevedeva: 1) l'obbligo di allegare, oltre alla documentazione gia' indicata dalla precedente del G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, uno studio anemologico di durata «non meno di un anno», la carta delle interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei venti dominanti; 2) con riferimento ai siti, dove non potevano essere realizzati gli impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze: a) veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che nelle pareti rocciose, anche nelle zone umide delle aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli rari ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree; b) il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri e ad una fascia di 2 km. dalle aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve statali e regionali; c) oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto, l'incompatibilita' assoluta con gli impianti eolici veniva sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate; d) veniva statuito il divieto di installazione di impianti eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici Regionali e nei Parchi nazionali e regionali (il precedente atto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedeva soltanto il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A dei parchi nazionali e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale del Pollino e nelle zone classificate dai Piani paesistici di valore percettivo naturalistico eccezionale ed elevato); e) veniva aumentata la fascia di rispetto delle aree archeologiche e delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km; f) veniva previsto che gli impianti eolici non potevano essere installati, oltre che nell'ambito urbano e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza, anche per una fascia di rispetto di 2 km dalle aree soggette a vincolo paesaggistico e dal centro abitato e/o dalle aree edificabili dei vigenti strumenti urbanistici ed anche di 500 m. da ogni singola abitazione; g) veniva pure stabilito che gli impianti eolici non potevano essere realizzati, oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica, anche per una profondita' minima di 10 km dalla costa ionica e di 5 km dalla costa tirrenica, che aumentava a 10 km per tutte le aree visibili; h) venivano confermati i divieti di installazioni di impianti eolici nelle aree del paesaggio agrario antico, gia' indicate nella precedente del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedendo una piu' precisa delimitazione di tali aree e l'aumento della fascia di rispetto da 10 km a 15 km dalla linea della costa con riferimento alla fascia ionica coincidente con le colonie greche; 3) venivano previsti i seguenti nuovi siti di divieto di installazione degli impianti eolici: a) corridoi di transito per grossi mammiferi (lupo); b) siti di Importanza Comunitaria, comprensivi di una ascia di rispetto di 5 km; c) zone di protezione speciale, comprensive di una fascia di rispetto di 10 km; d) aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe artificiali, comprensive di una fascia di rispetto di 2 Km. dalle sponde; e) aree per una profondita' di 2 km per ciascun lato e ricadenti in aree visibili dalle strade e ferrovie per una fascia compresa tra 2 km e 5 km dalla rete viaria principale (cioe' Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Raccordo autostradale Potenza-Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Strada Statale n. 106 Jonica, Bradanica, Basentana, Agrina, Sinnica, Potenza-Melfi, Ferrandina-Matera, Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e dalla linea ferroviaria e le aree per una profondita' di 300 m per ciascun lato con riferimento a tutte le altre Strade Statali e Provinciali; f) il divieto di realizzare elettrodotti aerei per il collegamento dell'impianto eolico alla rete di energia elettrica e di realizzare impianti eolici nel caso di mancanza di un'idonea viabilita' esistente di accesso al sito; g) luoghi di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, Cattedrali e Castelli, comprensivi di una fascia di rispetto di 2 km; h) aree calanchive, comprensive di una fascia di rispetto di 5 km; i) aree, indicate a rischio «Medio», «Elevato» e «Molto Elevato» nei Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico, redatti dalle competenti Autorita' di Bacino; l) aree con pendenza superiore al 45%; 4) venivano disciplinate in dettaglio le fasi della progettazione, della realizzazione (la quale risultava subordinata all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione), dell'esercizio e della dismissione degli impianti eolici; 5) veniva puntualizzato che le norme di tale atto di indirizzo in commento, relative alla disciplina della documentazione da allegare, dei siti di incompatibilita' assoluta e della fase di progettazione, si applicavano anche ai progetti di impianti eolici, per i quali alla data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 non si era ancora conclusa la procedura di screening o nel caso di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex l.r. n. 47/1998 non era stato ancora emanato il parere dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente; mentre le norme, relative alla disciplina delle fasi della realizzazione, dell'esercizio e della dismissione, si applicavano ai progetti di impianti eolici, per i quali alla data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 non era ancora stato approvato da parte dell'Ufficio compatibilita' ambientale il progetto esecutivo; In data 11 marzo 2005 il Comune di Anzi rilasciava alla societa' ricorrente il permesso di costruire, per la realizzazione del suddetto Parco eolico; In data 1° aprile 2005 la societa' ricorrente trasmetteva all'Ufficio compatibilita' ambientale della regione il progetto esecutivo per la costruzione del suddetto impianto eolico, comprensivo dei ripristini vegetazionali e geomorfologici (relativi alla sistemazione finale di strade, piazzole e sottostazione), degli elaborati relativi alla sottostazione elettrica, dello studio geologico di dettaglio, della certificazione delle macchine e del progetto di dismissione dell'impianto a fine esercizio comprensivo della determinazione dei costi di dismissione; In data 31 maggio 2005 la societa' ricorrente trasmetteva all'Ufficio compatibilita' ambientale della regione il Piano di monitoraggio vegetazionale ed avifaunistico, previsto dall'Atto di indirizzo per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; Con determinazione dirigente ufficio compatibilita' ambientale Regione Basilicata n. 667 del 24 giugno 2005 venivano approvati sia il predetto progetto esecutivo che il citato Piano di Monitoraggio vegetazionale ed avifaunistico, con le seguenti prescrizioni: 1) doveva essere installata una centralina per la misurazione del rumore, dei campi elettromagnetici e dei fattori meteoclimatici; 2) prima dell'inizio dei lavori doveva essere presentata, a garanzia della dismissione dell'impianto a fine utilizzo, una fideiussione bancaria in favore della regione di importo pari a 290.000,00 € , cioe' pari al costo di smantellamento dell'impianto eolico in esame, come determinato dal progetto di dismissione dell'impianto (con tale determinazione veniva anche affidato all'ARPAB il compito di vigilare sulla puntuale realizzazione del progetto esecutivo); In data 29 giugno 2005 ed in data 18 luglio 2005 rispettivamente l'Esercito ed il Dipartimento militare marittimo esprimevano parere favorevole sul predetto progetto di Parco eolico; In data 5 luglio 2005 l'Ufficio geologico ed attivita' estrattive della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole; Con nota prot. n. 3543 del 30 agosto 2005 l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per l'Italia meridionale del Ministero delle attivita' produttive rilasciava il nulla osta per la realizzazione di un cavidotto interrato di collegamento tra il Parco eolico, da costruire nel Comune di Anzi, e la stazione dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna, in quanto il tracciato di tale elettrodotto non interferiva con il titolo minerario dell'ENI S.p.A.; In data 7 ottobre 2005 l'Aeronautica Militare esprimeva parere favorevole sul progetto di Parco eolico in esame; Su tale progetto anche il Soprintendente per i beni archeologici della Basilicata esprimeva parere favorevole con la nota prot. n. 17694 del 24 ottobre 2005; Con nota prot. n. 229392 del 14 novembre 2005 il dirigente dell'Ufficio risorse naturali in agricoltura della Regione Basilicata, dopo aver acquisito il parere del Consorzio di bonifica Alta Val D'Agri, esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un cavidotto interrato di collegamento tra il Parco eolico, da costruire nel Comune di Anzi, e la stazione dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna; In data 16 dicembre 2005 la societa' ricorrente stipulava con il Comune di Brindisi di Montagna (PZ) una convenzione, con la quale tale Comune, previa conforme del. C.C. n. 50 del 21 novembre 2005, autorizzava la ricorrente per un periodo di 29 anni (rinnovabili) ad attraversare il proprio territorio con cavidotto sotterraneo di collegamento tra il Parco eolico, da costruire nel Comune di Anzi, e la stazione dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna, per un importo di 6.000,00 € una tantum e di 2,50 € per ogni metro di tracciato dell'elettrodotto; Con Determinazione dirigente Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio n. 1582 del 19 dicembre 2005, previo parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per i beni ambientali nella seduta del 6 dicembre 2005, veniva rilasciata (con validita' di 5 anni) l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del predetto cavidotto totalmente interrato; Con determinazione dirigente Ufficio foreste e tutela del territorio Regione Basilicata n. 397 del 22 marzo 2006 la ricorrente otteneva l'autorizzazione ex art. 7, r.d. n. 3267/1923 relativa al vincolo idrogeologico; In pari data 22 marzo 2006 l'Ente nazionale per l'aviazione civile rilasciava il nulla osta alla realizzazione del suddetto Parco eolico; In data 3 maggio 2006 l'Ispettorato territoriale della Puglia e della Basilicata del Ministero delle comunicazioni rilasciava il benestare definitivo, per la costruzione del citato Parco eolico; In data 15 maggio 2006 il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Brindisi di Montagna rilasciava il nulla osta per la costruzione del predetto cavidotto sotterraneo; Con determinazione n. 315 del 19 giugno 2006 il dirigente dell'Ufficio infrastrutture della Regione Basilicata autorizzava la ricorrente a costruire il predetto cavidotto sotterraneo di collegamento tra il Parco eolico e la stazione dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna; Con istanza del 21 settembre 2006 la societa' ricorrente ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio dell'autorizzazione unica regionale ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione del suddetto Parco eolico; Con ricorso ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, depositato il 17 novembre 2006, la societa' ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento della fondatezza dell'istanza, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ed in via subordinata la declaratoria dell'obbligo di provvedere su tale istanza, ma questo tribunale con sentenza n. 221 del 27 marzo 2007 dichiarava inammissibile tale ricorso giurisdizionale, in quanto non era ancora decorso il termine di 180 giorni, previsto dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, decorrente dal 21 settembre 2006, cioe' dalla data della presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003; Dopo il decorso del predetto termine di 180 giorni di cui all'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, la societa' ricorrente in data 23 aprile 2007 notificava alla Regione Basilicata un altro Ricorso ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971; Successivamente, pero', la Regione Basilicata emanava la l.r. n. 9 del 26 aprile 2007 (pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 27 aprile 2007 ed entrata in vigore ai sensi dell'art. 7 di tale legge regionale il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale) con la finalita' di disciplinare («nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali ed in applicazione dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione») le autorizzazioni per la costruzione e l'avvio di impianti per la produzione di energia nelle more dell'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale regionale (cfr. art. 1), la quale statuiva che: 1) doveva essere approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), il quale doveva essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (cfr. art. 2); 2) eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata esclusivamente ad usi pubblici, gli «impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori»e la sostituzione e/o la conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»), fino all'approvazione del predetto PIEAR non potevano essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001» (cfr. art. 3); 3) la Giunta regionale poteva subordinare il rilascio dell'autorizzazione a fini energetici «a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto» (art. 4); 4) dovevano essere sottoposti alla fase di verifica (screening) o, se ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione di Impatto Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, costituiti da uno o piu' aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW o con potenza nominale complessiva superiore a 50 KW, se ricadenti in aree naturali protette (cfr. art. 5), mentre il testo precedente prevedeva la soggezione alla fase di verifica (screening) per tutti i progetti di impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (il comma 2 dell'art. 5 l.r. n. 9/2007 ha anche aggiunto la lett. l) al punto 2 dell'Allegato B della l.r. n. 47/1998, stabilendo che dovevano essere sottoposti alla fase di verifica (screening) o, se ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione di Impatto Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici (esclusi quelli relativi a dispositivi di sicurezza, di illuminazione ed integrati in altri manufatti anche preesistenti, che occupino un'area inferiore a 2.000 mq. o un'area inferiore a 1.000 mq se ricadenti in aree naturali protette); 5) «le procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004», la quale aveva sostituito il precedente atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale, approvato con la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002 (cfr. art. 6); Pertanto, con del. n. 605 del 4 maggio 2007 (trasmessa alla societa' ricorrente con nota del 25 maggio 2007, ricevuta dalla ricorrente il 31 maggio 2007) la Giunta regionale, dopo aver richiamato la del. G.R. n. 11/1998 (di individuazione degli atti di competenza della Giunta regionale), l'art. 12, primo comma 10, d.lgs. n. 387/2003 (che prevede l'emanazione di specifiche linee guida), il Piano Energetico regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001 (il quale prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita, delle potenze degli impianti eolici), l'art. 4 e la lett. g) del punto 2 dell'Allegato B della l.r. n. 47/1998 (cosi' come modificata, dall'art. 5 della l.r. n. 47/1998) ed il parere tecnico, reso dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, con il quale veniva attestato che l'insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammontava in totale a 193,53 MW (per cui risultava superato il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano Energetico regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001), esprimeva il diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio del suddetto Parco eolico nel territorio del Comune di Anzi, in quanto: 1) ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 9/2007, eccetto gli «impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori» e la sostituzione e/o la conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»), fino all'approvazione del PIEAR non potevano essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»; 2) ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 9/2007 «le procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004»; Tale del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007 ed il presupposto parere tecnico (reso dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata) sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 27 luglio 2007 (con ricorso in esame la ricorrente ha impugnato anche la del. G.R. 11/1998, nella parte in cui possa essere ritenuta idonea ad attribuire alla giunta regionale la potesta' di rilasciare l'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003), chiedendo nel seguente ordine: 1) l'accertamento che sull'istanza del 21 settembre 2006, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, si e' formato il silenzio assenso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella legge n. 80/2005) e 21, legge n. 241/1990 e 12, d.lgs. n. 387/2003, con conseguente deduzione della violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990; 2) la declaratoria ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 della nullita' degli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007, previa disapplicazione, per incompatibilita' con l'art. 6 della direttiva CE n. 77/2001, recepita con il d.lgs. n. 387/2003, gli artt. 30 e 81 e ss. del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, il Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997, ratificato dall'Italia con la legge n. 120/2002, e la direttiva CE n. 96/1992, recepita con il d.lgs. n. 79/1999), con conseguente declaratoria del silenzio inadempimento da parte della regione; 3) l'incostituzionalita' di tali articoli per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione); 4) la deduzione del vizio di incompetenza per violazione dell'art. 4, d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 4 l.r. n. 12/1996; 5) l'illegittimita' del provvedimento impugnato, in quanto l'istanza di cui e' causa doveva essere valutata secondo le norme vigenti alla data del 20 marzo 2007, cioe' alla scadenza del termine di 180 giorni stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003; 6) la deduzione della violazione degli artt. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 e 6 l.r. n. 9/2007, in quanto la Regione Basilicata, anzicche' emanare il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, avrebbe dovuto convocare la Conferenza di servizi, per acquisire il nuovo giudizio di compatibilita' ambientale; si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso; Con ordinanza n. 244 del 13 settembre 2007 questo tribunale ha respinto l'istanza di provvedimento cautelare; tale ordinanza cautelare e' stata riformata dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6656 del 18 dicembre 2007; Con sentenza n. 644 del 22 ottobre 2007 questo tribunale dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo ricorso ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, notificato il 23 aprile 2007. All'udienza pubblica del 3 aprile 2008 il ricorso in epigrafe passava in decisione. D i r i t t o Con separata sentenza parziale n. 219/08 del 21 maggio 2008 il Collegio ha respinto il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto dei motivi di impugnazione del ricorso. Al riguardo brevemente si riassume che: 1) con il primo motivo le societa' ricorrenti hanno chiesto la declaratoria dell'accertamento che sull'istanza del 21 settembre 2006, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, si e' formato il silenzio assenso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella legge n. 80/2005) e 21, legge n. 241/1990 e 12, d.lgs. n. 387/2003, con conseguente deduzione della violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, legge n. 241/1990; in via preliminare va evidenziato che e' stata disattesa l'eccezione di inammissibilita' e/o l'applicazione del principio del ne bis in eadem, proposta dall'Amministrazione resistente, in quanto questo Tribunale amministrativo regionalecon le suddette sentenze n. 221 del 27 marzo 2007 e n. 644 del 22 ottobre 2007 si e' limitato rispettivamente a dichiarare inammissibile ed improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse i due ricorsi ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, proposti dalle ricorrenti; nel merito tale censura con la predetta sentenza parziale e' stata respinta, in quanto: a) la fattispecie in esame, poiche' implica anche valutazioni, attinenti all'ambiente ed al patrimonio paesaggistico, rientra nell'ambito delle eccezioni previste dal comma 4 dello stesso art. 20 legge n. 241/1990; b) pur tenendo conto di quanto statuito da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 9 novembre 2006, la fattispecie della costruzione e dell'esercizio degli impianti di energia elettrica, alimentati dalla fonte rinnovabile del vento, non puo' essere inquadrata in modo assorbente e/o esaustivo (cioe' senza ulteriori specificazioni) nella materia di competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attesocche' la realizzazione degli impianti di energia eolica, come prescritto dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n 387/2003, deve rispettare la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico: infatti, nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 vanno valutati anche gli interessi pubblici della tutela dell'ambiente e della tutela del paesaggio; c) percio', il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, sebbene costituisce un principio fondamentale, attinente alla predetta materia ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», non puo' determinare la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge n. 241/1990 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella legge n. 80/2005), in quanto il successivo comma 4 dello stesso art. 20, legge n. 241/1990 precisa che il silenzio assenso non si forma con riferimento agli atti ed ai procedimenti, riguardanti l'ambiente ed il paesaggio; d) e' stata disattesa anche la tesi delle ricorrenti, secondo cui il progetto di Parco eolico di cui e' causa aveva gia' ottenuto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, attesocche': d1) nella specie il procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 non si era ancora concluso con l'emanazione di un provvedimento espresso di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007; d2) dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili va obbligatoriamente rilasciata «a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate» (tenuto conto che il rilascio di tale autorizzazione incide su una pluralita' di interessi pubblici, alla cui tutela risultano preposte diverse amministrazioni, come per es. quello urbanistico, quello paesaggistico-ambientale, quello del risparmio energetico, ecc.), per cui dopo tale data tutti i provvedimenti amministrativi, necessari per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili (come per es. il permesso di costruire, il nulla osta paesaggistico, la valutazione di impatto ambientale, ecc.), devono necessariamente essere acquisiti nell'ambito di un'apposita Conferenza di servizi, dove la decisione del rilascio dell'autorizzazione unica deve scaturire dall'esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti; d3) conseguentemente, dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 non puo' piu' essere consentito il rilascio autonomo da parte delle relative amministrazioni dei singoli provvedimenti, necessari per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in quanto risulta evidente che una cosa e' che ogni amministrazione rilascia singolarmente e separatamente il proprio provvedimento di competenza ed una cosa e' che tutte le amministrazioni interessate esaminano contestualmente l'istanza, finalizzata alla costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, ascoltando le valutazioni delle altre amministrazioni interessate, poiche' si evince chiaramente che le diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 mediante apposita Conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate potrebbero condurre ad un esito diverso; d4) comunque, l'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 prescrive l'obbligatorieta' del rilascio dell'autorizzazione unica tramite Conferenza di Servizi, obbligatorieta' peraltro che risulta piu' coerente con il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, poiche la decisione viene assunta in seguito ad un'istruttoria piu' completa ed approfondita e percio' in modo piu' consapevole; d5) pertanto, e' stato ritenuto che nella fattispecie in esame non potessero avere alcun rilievo giuridico tutti i provvedimenti e/o gli atti autorizzatori, gia' conseguiti prima del 21 settembre 2006, cioe' prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e comunque al di fuori della Conferenza di servizi, prescritta dall'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003; 2) con il secondo motivo di impugnazione le societa' ricorrenti hanno chiesto la declaratoria ai sensi dell'art. 21-septies legge n. 241/1990 della nullita' degli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007, previa disapplicazione, per incompatibilita' con l'art. 6 della direttiva CE n. 77/2001 (recepita con il d.lgs. n. 387/2003), gli artt. 30 e 81 e ss: del Trattato istitutivo della Comunita' europea, del Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997 (ratificato dall'Italia con la legge n. 120/2002) e della direttiva CE n. 96/1992 (recepita con il d.lgs. n. 79/1999); anche tale censura non e' stata ritenuta accoglibile con la suddetta sentenza parziale, attesocche' e' stato ritenuto che gli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007 non violano: a) l'art. 6 della Direttiva CE n. 77/2001, in quanto: a1) non costituiscono un ostacolo discriminatorio all'aumento della produzione di elettricita', derivante dallo sfruttamento del vento, ma al contrario tengono pienamente conto delle particolarita' di tale tipo di impianti, i quali risultano caratterizzati da un evidente impatto visivo e da una consistente rumorosita'; a2) parimenti e' stato ritenuto compatibile con il citato art. 6, direttiva CE n. 77/2001 l'art. 6, l.r. n. 9/2007, ai sensi della quale «le procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004», la quale aveva sostituito il precedente atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato con la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, in quanto, tenuto conto che la predetta del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 era stata emanata circa 2 anni e mezzo prima, il Legislatore regionale con una valutazione non irrazionale e/o discriminatoria ha ritenuto piu' opportuno valutare i progetti di impianti eolici, redatti all'epoca in cui era in vigore la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, alla luce delle vigenti disposizioni contenute nell'aggiornato atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato con la del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004; b) gli artt. 30 e 81 e ss. del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, in quanto: b1) gli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 non costituiscono una discriminazione arbitraria e/o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri degli impianti eolici con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW, composto da piu' di 5 aerogeneratori, in quanto tale misura risulta di carattere temporaneo («fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) e limitata soltanto al territorio della Regione Basilicata ed ha evidenti finalita' di: carattere programmatorio, tenuto conto della circostanza che il Piano Energetico Regionale, approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici, mentre l'insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammontava in totale a 193,53 MW (cfr. parere tecnico, reso dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, richiamato dalla del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007); di tutela del paesaggio (per es. aree naturali protette o vincolate paesaggisticamente, distanza dalle coste tirrenica e ionica), del patrimonio artistico-storico-archeologico (per es. luoghi di pellegrinaggio, aree archeologiche e di importanza turistica) e dell'ambiente (per es. ecosistema, fauna e boschi con alberi di alto fusto), tenuto conto dell'incontestabile impatto visivo e rumorosita' degli impianti eolici, composti da piu' di 5 aerogeneratori con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW; b2) la diversa disciplina, determinata dalla Regione Basilicata con riferimento agli impianti eolici, non viola i principi della libera concorrenza nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tenuto conto delle suddette caratteristiche (impatto visivo e rumorosita) degli impianti eolici, composti da piu' di 5 aerogeneratori con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW: al riguardo va evidenziato che l'art. 3, l.r. n. 9/2007 ha esentato dal divieto di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale regionale soltanto le istanze presentate dal 27 aprile 2007 (cioe' dall'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007), relative ad impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata esclusivamente ad usi pubblici, ad «impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori» ed alla sostituzione e/o conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»); c) il Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997, ratificato dall'Italia con la legge n. 120/2002, e la Direttiva CE n. 96/1992, recepita con il d.lgs. n. 79/1999, in quanto: c1) tali disposizioni normative, al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, prevedono l'impegno degli Stati di produrre una maggiore quantita' di energia elettrica, derivante da una molteplicita' di fonti energetiche rinnovabili, tra cui, oltre a quella eolica, quella solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, centrali idriche; c2) gli obiettivi di aumento del consumo di elettricita' prodotta dalle predette fonti energetiche rinnovabili, fissati per ogni singolo Stato dalla direttiva CE n. 77/2001, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 sono ripartiti tra le singole Regioni dello Stato italiano dalla Conferenza unificata, la quale tiene conto «delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale»; c3) con l'emanazione della l.r. n. 9/2007 la Regione Basilicata, non e' venuta meno al rispetto dei predetti impegni di produzione di una maggiore quantita' di energia elettrica, derivante da fonti energetiche rinnovabili, stabiliti dalla direttiva CE n. 77/2001 e dalla Conferenza Unificata, aumento che puo' essere perseguito non solo con la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, ma anche mediante lo sfruttamento delle altre citate fonti energetiche rinnovabili; 3) con il quarto motivo di impugnazione le societa' ricorrenti hanno dedotto il vizio di incompetenza e la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 4 l.r. n. 12/1996 (con tale doglianza la ricorrente ha anche impugnato la del. G.R. n. 11/1998, nella parte in cui possa essere ritenuta idonea ad attribuire alla giunta regionale la potesta' di rilasciare l'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003); anche tale censura e' stata respinta con la suddetta sentenza parziale, in quanto: a) la giunta regionale ha sostanzialmente utilizzato il potere di avocazione, previsto dall'art. 4, comma 3, seconda frase, l.r. n. 12/1996, cioe' un atto non di gestione amministrativa, ma di indirizzo politico, nella specie giustificato dall'urgenza di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nella recente l.r. n. 9/2007; b) poiche' ai sensi dell'art. 5, l.r. n. 9/2007 devono essere sottoposti alla fase di verifica (screening), la quale puo' sfociare in una decisione di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale, o, se ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione di Impatto Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, costituiti da uno o piu' aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW o con potenza nominale complessiva superiore a 50 KW, se ricadenti in aree naturali protette, va rilevato che ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 47/1998 l'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale spetta all'organo politico giunta regionale, in quanto trattasi di una scelta, che non puo' essere ritenuta di mera gestione amministrativa, poiche' di natura strategica e connotata da ampia discrezionalita' (sul punto cfr. per es. C.d.S., sez. VI, sent. n. 127 del 24 gennaio 2005; Tribunale amministrativo regionaleMilano, sez. II, sent. n. 1139 del 5 maggio 2006); c) pertanto, deve ritenersi che l'art. 4, comma 3, l.r. n. 9/2007, nel prevedere che «la giunta regionale puo' subordinare il rilascio dell'autorizzazione di sua competenza» a «misure di compensazione», abbia statuito la competenza della giunta regionale per l'adozione dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione degli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza non inferiore a 100 kw (o nelle aree naturali protette con potenza superiore a 50 kw), come quello per cui e' causa, per i quali va acquisita la Valutazione di Impatto Ambientale; 4) con il quinto motivo le societa' ricorrenti hanno dedotto l'illegittimita' dell'impugnata del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007, in quanto l'istanza di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, presentata il 21 settembre 2006, doveva essere valutata secondo le norme vigenti alla data del 20 marzo 2007, cioe' alla scadenza del termine di 180 giorni stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003; anche tale censura con la citata sentenza parziale e' stata disattesa, in quanto, sebbene nella specie era decorso il termine di 180 giorni ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, l'amministrazione resistente, prima della notifica di una sentenza di annullamento del relativo atto amministrativo di diniego o di accoglimento del silenzio rifiuto o di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo (cfr. C.d.S., Ad. Plen., sent. n. 1 dell'8 gennaio 1986), non poteva non tener conto delle nuove norme giuridiche, nel frattempo entrate in vigore; 5) con il sesto motivo le societa' ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 e 6, l.r. n. 9/2007, in quanto la Regione Basilicata, anzicche' emanare il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, avrebbe dovuto convocare la Conferenza di servizi prevista dallo stesso art. 12, d.lgs. n. 387/2003, per acquisire il nuovo giudizio di compatibilita' ambientale; anche tale censura con la suddetta sentenza parziale non e' stata condivisa, in quanto, pur tenendo conto che le societa' ricorrenti non hanno dedotto che il luogo prescelto per la costruzione del Parco eolico di cui e' causa rientra in uno di quei siti, che il predetto atto di indirizzo ex del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 Ritiene assolutamente incompatibili per l'insediamento di impianti eolici, la Conferenza di Servizi ex art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 non poteva essere convocata, in quanto ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 9/2007 e dell'atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato con la del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 la Fri-El S.p.A. doveva integrare lo Studio di Impatto Ambientale, gia' presentato secondo le disposizioni previste dall'atto di indirizzo approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, con lo studio anemologico di durata «non meno di un anno», la carta delle interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei venti dominanti. Pertanto, al Collegio era rimasto da esaminare il terzo motivo di ricorso, con il quale le societa' ricorrenti hanno chiesto che fosse rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007, perche' contrastanti con gli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione. Questo tribunale ritiene con la presente ordinanza di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 3, 41, primo comma, 117, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Comunque, pur tenendo conto che nell'impugnata del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007 viene fatto esplicito riferimento anche all'art. 6 , l.r. n. 9/2007, poiche' le societa' ricorrenti, come sopra detto, non hanno dedotto che il luogo prescelto per la costruzione del Parco eolico di cui e' causa (sito nel Comune di Anzi, lungo il tratto di strada comunale che collega le localita' Cupolicchio e Acqua la Pila a ridosso del confine con il Comune di Trivigno) rientra in uno di quei siti, che l'atto di indirizzo ex del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 ritiene assolutamente incompatibili per l'insediamento di impianti eolici, ne' dall'intera documentazione acquisita in giudizio si evince che il predetto sito prescelto per la costruzione del Parco eolico rientra tra quelli, ritenuti dalla citata del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 assolutamente incompatibili per l'insediamento di impianti eolici, non e' possibile sollevare la questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 6, l.r. n. 9/2007. Al riguardo va chiarito che questo tribunale in sede cautelare (cioe' nella Camera di consiglio del 13 settembre 2007) aveva interpretato il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 nel senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, gia' presentate prima del 27 aprile 2007 cioe' prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007 (l'art. 7, comma 1, della l.r. n. 9/2007 ha statuito che tale legge regionale «entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione» e la l.r. n. 9/2007 e' stata pubblicata nel B.U.R. del 27 aprile 2007), si applicavano soltanto l'atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, anche se prima del 13 dicembre 2004 avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la Valutazione di Impatto Ambientale, ma non erano ancora stati realizzati; mentre l'art. 3, l.r. n. 9/2007, nella parte in cui stabiliva che fino all'approvazione del futuro Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) non potevano essere autorizzati «gli impianti che non rientrino nei limiti ... di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001», avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle istanze di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, presentate dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007, tenendo conto della circostanza che al momento dell'emanazione della predetta legge Regionale era gia' stato abbondantemente superato il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, come si evinceva anche dal parere del responsabile dell'Ufficio energia, richiamato dall'impugnata del. G.R. n. 607 del 4 maggio 2007. Ma nella Camera di consiglio, successiva all'udienza pubblica del 3 aprile 2008, il Collegio, tenuto conto anche del contenuto dell'impugnata del. G.R. n. 607 del 4 maggio 2007, nella quale l'unico espresso motivo specificato, ostativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e' il superamento del limite stabilito dal Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, ha rilevato: 1) il tassativo tenore letterale dell'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007, il quale statuisce che «non e' consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti» (e percio' anche di quelli, per i quali era gia' stata presentata la domanda di autorizzazione prima del 27 aprile 2007, anche se prima del 13 dicembre 2004 avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la Valutazione di Impatto Ambientale) «che non rientrino nei limiti ... di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con legge C.R. n. 220 del 26 giugno 2001» per cui nella specie non poteva essere applicato il costante insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui il giudice a quo deve scegliere tra le varie interpretazioni di una norma quella piu' aderente alla Costituzione e rimettere la questione alla Corte costituzionale solo in assenza di una chiave di lettura conforme al dettato costituzionale; 2) l'art. 6, 1.r. n. 9/2007 si limita a statuire «che procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004». Pertanto, questo Tribunale amministrativo regionaleha ritenuto che il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 dovesse essere, in aderenza al fondamentale canone ermeneutico dell'interpretazione letterale, piu' correttamente interpretato nel senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, gia' presentate prima del 27 aprile 2007 (cioe' prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007), anche se prima del 13 dicembre 2004 (cioe' prima dell'adozione del vigente atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004) avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la Valutazione di Impatto Ambientale, andavano applicati sia il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, sia tutte le disposizioni contenute nelle vigenti Linee Guida, approvate con la citata del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004. La suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento che, essendo stati giudicati infondati gli altri cinque motivi di impugnazione, e tenuto conto della circostanza che, come sopra detto, l'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 ha reso vincolanti le suddette previsioni di carattere programmatico, contenute nel Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, e' rimasto da esaminare la censura che ritiene incostituzionale l'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007. Tale questione di legittimita' costituzionale non risulta nemmeno manifestamente infondata, in quanto l'art. 3, l.r. n. 9/2007 statuisce che, eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata esclusivamente ad usi pubblici, gli «impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori e la sostituzione e/o la conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»), fino all'approvazione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PEIAR) non possono essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»: al riguardo va evidenziato che il vigente Piano Energetico Regionale, approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici, mentre attualmente l'insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammonta in totale a 193,53 MW, per cui, essendo stata superata la suddetta soglia di 128 MW, ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 nella Regione Basilicata non possono piu' essere rilasciate autorizzazioni ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 fino all'approvazione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PEIAR), previsto e disciplinato dall'art. 2, l.r. n. 9/2007. Secondo il Collegio tale art. 3, l.r. n. 9/1997 contrasta con gli artt. 3, 41, comma 1, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo si evidenzia che con riferimento ad una norma regionale di contenuto analogo (art. 1, comma 1, l.r. Puglia n. 9/2005) codesta Corte costituzionale ha statuito che: 1) la normativa che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili, come quella ricavata dalla sfruttamento del vento, attiene alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrante ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, per cui spetta alla legge statale stabilire i principi fondamentali di tale materia; 2) tra i principi fondamentali di tale materia risulta compreso quello fissato dall'art. 12, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 387/2003, secondo cui «il termine massimo per la conclusione del procedimento non puo' comunque essere superiore a 180 giorni», in quanto «tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo»in commento; 3) pertanto, nonostante la Regione Puglia aveva nelle more gia' adottato un regolamento che determinava i criteri di valutazione ambientale per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti eolici, codesta Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, l.r. Puglia n. 9/2005, nella parte in cui sospendeva fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale e comunque fino al 30 giugno 2006 le istanze di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli di «piccola taglia») presentate dopo il 31 maggio 2005, in quanto tale norma regionale si poneva in contrasto con il predetto art. 12, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 387/2003, poiche' la suddetta sospensione risultava superiore al termine fissato dal Legislatore nazionale di 180 giorni. A maggior ragione risulta incostituzionale l'art. 3, l.r. Basilicata n. 9/2007, il quale non prevede nemmeno un termine entro il quale sara' emanato il nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. Tale illegittima sospensione delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Basilicata viola anche il principio costituzionale della liberta' dell'iniziativa economica privata, sancito dall'art. 41, primo comma, della Costituzione, in quanto blocca per un tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni uniche ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per l'insediamento di nuovi impianti eolici e pertanto inibisce lo svolgimento dell'attivita' economica alle imprese, operanti nel settore dell'energia eolica. A parere del Collegio il predetto art. 3, l.r. n. 9/2007 in commento contrasta anche con il principio di ragionevolezza delle Leggi, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (c.d. eccesso di potere legislativo), ed il principio del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97, primo comma, della Costituzione, attesocche' la Regione Basilicata ha istituito un blocco generalizzato del rilascio di altre e nuove autorizzazioni uniche ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per l'insediamento di impianti eolici, senza prevedere alcuna misura di salvaguardia per quelle istanze, come quella in esame, gia' presentate da molto tempo e che si trovavano in uno stato di avanzata istruttoria, e senza aver effettuato un'adeguata comparazione tra gli interessi pubblici, sottesi al maggior sfruttamento dell'energia derivante da fonti rinnovabili (previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, tesa a promuovere la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili), meno inquinante ed i contrapposti interessi pubblici della salvaguardia del paesaggio e della tutela dall'inquinamento acustico. Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale, in attesa della soluzione da parte della medesima Corte costituzionale delle suddette sollevate questioni di legittimita' costituzionale.