IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato  che  il  22  febbraio 2008, alle ore 19,55, in localita'
Rogolo  (SO), la Polizia Locale del Comune di Morbegno (SO) accertava
a carico di Gianola Mario il reato di cui all'art. 186, secondo comma
del C.d.S. per essersi posto alla guida della sua autovettura targata
BK 418 KZ, in stato di ebbrezza;
   Rilevato  che  in data 4 marzo 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex  art.  223,  terzo  comma  del  C.d.S. per la durata di anni uno a
decorrere dal giorno del ritiro 3 febbraio 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcoltest  a cui il ricorrente Gianola Mario si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500  a  10000  euro,  la sospensione della patente di guida per mesi
sei,  l'obbligo  di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche'  il  fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcol  test  e  coloro  che non si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente  di  guida  fino  a  due  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcol   test   e   coloro,   che   magari  sono  considerati  per
sintomatologia  in  stato  di  ebbrezza,  ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.