IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato  che  il  13  aprile 2008, alle ore 5,20 lungo la s.s. 38
dello Stelvio del Comune di Morbegno (SO), i Carabinieri della locale
stazione,  accertavano a carico di Maxenti Simone, nato a Morbegno il
14 ottobre 1978, residente in Cosio Valtellino (SO) via Marcia n. 85,
il  reato  di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. per essersi posto alla
guida della autovettura, targata DE003CF, in stato di ebbrezza;
   Rilevato che in data 28 aprile 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex  art.  223,  comma  3  del  c.d.s.  per  la  durata di mesi otto a
decorrere dal giorno del ritiro 13 aprile 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcoltest a cui il ricorrente Maxenti Simone si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2.500  a  10.000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi
sei,  l'obbligo  di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche'  il  fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcol  test  e  coloro  che non si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente  di  guida  fino  a  due  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcol   test   e   coloro,   che   magari  sono  considerati  per
sintomatologia  in  stato  di  ebbrezza,  ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.