IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 102 del 2008, proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; Contro l'Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati anno 2006, insediato presso la suprema Corte di cassazione, in persona del Presidente in carica, e l'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati anno 2006 per la Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna, insediato presso la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente in carica, entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati, con l'intervento ad adiuvandum di «La Sinistra L'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti Sergio Bboccadutri, Guido Galardi, Marco Lion e Roberto Soffriti, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Ester Daina, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 2178/06 del 10 novembre 2006. Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio elettorale centrale nazionale anno 2006 e dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale anno 2006, Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna; Visto l'atto di intervento ad adiuvandum de «La Sinistra L'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti anche in proprio; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; Uditi, altresi', l'avv. D. Sammartino, su delega dell'avv. A. Vitale, per l'appellante, l'avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellate e l'avv. G. Pellegrino per gli intervenienti; Ritenuto in fatto 1. - Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I della Sezione staccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, per l'annullamento: del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo verbale di esame di lista dei candidati, con cui l'Ufficio centrale circoscrizionale di Bologna per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna, ha disposto la cancellazione, dalla lista Forza Italia, del candidato Commercio Roberto Mario Sergio in ragione della mancata presentazione del documento contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura; del provvedimento dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della dichiarazione in occasione dell'audizione dei delegati di lista prevista dall'art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Camera dei deputati (D.P.R. n. 361 del 1957 e s.m.i.), e' stata confermata la cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio dalla lista Forza Italia; del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale, insediato presso la Corte suprema di cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista Forza Italia on. avv. Isabella Bertolini avverso la cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio; di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati. Il giudice di primo grado, ribadendo il convincimento gia' espresso nella decisione n. 629/2006 del 22 aprile 2006, ha ritenuto che, nel sistema delineato dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sarebbe rinvenibile un esplicito riparto delle attribuzioni, tra l'Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sulla ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art. 87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su «posizioni giuridiche fondamentali ... che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni» analogamente al giudizio dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione dalla legge n. 352 del 1970 (cui e' riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura giurisdizionale). Su tale base e' stata esclusa (con l'appartenenza della questione alla cognizione del giudice amministrativo) la configurabilita', altresi', di un vuoto di tutela giurisdizionale ed e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in sede di discussione in pubblica udienza. 2. - Con l'appello in esame, il ricorrente in primo grado: A) sottopone a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado e' pervenuto alle proprie conclusioni: in ordine alla natura «paragiurisdizionale» (o ibrida) del procedimento svolto davanti all'Ufficio elettorale centrale nazionale; in ordine alla sussistenza del lamentato vuoto di tutela giurisdizionale, considerata anche, al riguardo, la presa di posizione della Giunta per le elezioni per la Camera dei deputati, che, espressasi (in composizione plenaria) nella seduta del 13 dicembre 2006, proprio con riferimento al ricorso dell'odierno appellante, ha negato la propria competenza su di una questione che riguarda atti preliminari del procedimento elettorale, concernente soggetti esclusi; B) ripropone la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 T.U. di cui al d.P.R. n. 361/1957 per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 113 Cost.; C) propone nuovamente, nel merito, il complesso delle censure dedotte in primo grado, assumendo, in conformita' all'originale ricorso introduttivo, l'erronea interpretazione (da parte dell'Ufficio circoscrizionale e di quello nazionale) della normativa relativa alla presentazione ed ammissione di nuovi documenti (nella specie, la dichiarazione di accettazione della candidatura, nella lista Forza Italia, originariamente non allegata al certificato elettorale per mero disguido materiale (perche' erroneamente allegata ad altra documentazione elettorale relativa al Senato della Repubblica e consegnata nella stessa sede in limite alla scadenza dell'orario di presentazione) e tuttavia contenuta in documento con data certa (in quanto rilasciata davanti a pubblico ufficiale addi' 6 marzo 2006), sollevando, in argomento, ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale; D) conclude per l'accoglimento nel merito del ricorso di primo grado, previo, occorrendo, rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale sollevata, ovvero al giudice di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio. 3. - Intervenuti, nel giudizio di appello, ad adiuvandum, «La Sinistra l'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti in carica, i quali hanno dichiarato di intervenire anche in proprio, e costituitisi altresi', per resistere all'appello, gli Uffici elettorali appellati, la causa e' stata chiamata alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 e trattenuta in decisione. Considerato in diritto 1. - Il problema della sussistenza della giurisdizione sulla materia e' pregiudiziale ed assorbente. 2. - Il giudice di primo grado e' pervenuto alla soluzione negativa attraverso una ricostruzione minuziosa e pregevole che, pero' si discosta - salvo che per cio' che concerne la conclusione relativa del difetto assoluto di giurisdizione - dall'orientamento delle sezioni unite della suprema Corte di cassazione, in quanto giunge ad affermare la compiutezza del sistema (e a negare, dunque, negare la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale quanto meno per quei soggetti per i quali si determini, in forza della esclusione dal procedimento, un arresto procedimentale che precede la fase stessa del procedimento elettorale in senso stretto) sulla base della ritenuta natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) della decisione emessa dall'Ufficio elettorale centrale nazionale sui ricorsi degli interessati avverso l'esclusione. Cio' in quanto l'organo stesso, in ragione della sua composizione, della sua collocazione e delle funzioni decisorie assegnatigli dall'ordinamento, si configurerebbe quale sezione specializzata della suprema Corte di cassazione o, a tutto concedere, come organo paragiurisdizionale atipico (soluzione, questa, negata dalla suprema Corte di cassazione e dalla stessa Corte costituzionale). 3. - Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa non condivide il procedimento logico attraverso cui il giudice di primo grado e' pervenuto alle proprie conclusioni - in particolare per quanto attiene la natura dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e degli atti decisori dallo stesso emessi - ritiene di dovere prendere atto linea interpretativa della Corte suprema di cassazione sulla materia e, nel contempo, della definizione restrittiva dei poteri assegnati - in tale ambito - dall'art. 66 Cost. e dall'art. 87 T.U. delle elezioni della Camera, assunta di recente, in piu' riprese dalla giunta delle elezioni presso la Camera dei deputati, e dall'omologo organo presso il Senato, e ritiene che nell'assetto che ne deriva, alla luce delle suddette interpretazioni, le disposizioni contenute nell'art. 23 e 87 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui non assicurano nessuna tutela giurisdizionale (quanto meno, con connotati di effettivita) delle posizioni soggettive lese dai provvedimenti di esclusione dal procedimento elettorale, emessi dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, non si sottraggono al sospetto di legittimita' costituzionale sollevato dall'appellante, dal momento che lasciano scoperti una larga fascia di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma e 113 della Costituzione, nonche' dell'art. 117 della stessa Costituzione repubblicana nella parte in cui vincola lo Stato a legiferare nel rispetto, oltre che della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli impegni assunti in ambito internazionale, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, attraverso cui deve intendersi costituzionalizzato il principio della effettivita' della tutela giurisdizionale. Delle ragioni che sorreggono il suddetto dubbio di legittimita' costituzionale sara' detto in appresso. Immediatamente, deve essere, invece, precisato che la questione (sollevata dall'appellante e, per quanto, dallo stesso non dedotto, d'ufficio, da questo stesso consesso), assume rilievo nel presente giudizio, per via della natura dell'interesse di cui e' lamentata lesione, che deve annoverarsi nell'ambito delle posizioni di interesse legittimo, secondo i criteri di ordinario riparto, individuati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, nell'ambito differente (ma analogo, per i profili che interessano tale aspetto) delle elezioni amministrative (Cass., SS.UU., 6 febbraio 2006, n. 2451; 4 maggio 2004, n. 8469; 22 gennaio 2002, n. 717; 27 gennaio 1999, n. 1), trattandosi di controversie relative alla fase preparatoria delle operazioni elettorali ed alla esclusione di un candidato da una delle liste ammesse alla competizione per vizi della candidatura. L'interesse all'impugnazione sussiste indipendentemente dalla fase attuale di scioglimento delle Camere e della indizione dei nuovi comizi elettorali, essendo in giuoco problematiche afferenti alla effettivita' della tutela ed essendo, la sfera degli interessi legittimi, suscettibile di riparazione, quanto meno sotto il profilo del risarcimento del danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che la relativa domanda sia stata o meno azionata nel presente giudizio (v. in fattispecie relativa ad elezioni nazionali Cass. SS.UU. 22 marzo 1999, n. 172). Dall'esame di ogni ulteriore questione il Consiglio deve astenersi, in questo grado del giudizio, non essendo consentito entrare nel merito delle censure dedotte in primo grado, riproposte in appello e devolute, se del caso, in sede di rinvio, all'esame del giudice di primo grado. 4. - Tanto premesso, occorre evidenziare l'erroneita' del procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado e' pervenuto alle proprie conclusioni in ordine alla paragiurisdizionalita' dei provvedimenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dello stesso organo. L'accostamento fatto, nella sentenza impugnata, agli atti di volontaria giurisdizione, non resiste alla considerazione che presupposto essenziale, acciocche' possa parlarsi di volontaria giurisdizione, non e' certamente che il soggetto o i soggetti chiamati a costituire l'organo appartengano all'ordine giudiziario, bensi' che sussista, a livello ordinamentale, la strutturazione giurisdizionale della funzione assegnata. In altri termini, occorre che la funzione sia assegnata in forza della qualificazione giurisdizionale dell'organo, che l'art. 102 della Costituzione attribuisce al giudice (civile) in quanto operi come imparziale attuatore della legge. Al di fuori di tale investitura, allorche' il soggetto (o l'organo) sia esso stesso investito della «cura» dell'interesse che e' «causa» del provvedimento, lo stesso e' chiamato a svolgere funzioni amministrative e gli atti da esso posti in essere non possono qualificarsi altrimenti (neppure sub specie di atti di volontaria giurisdizione). Di cio' non dubita, del resto, la Corte suprema di cassazione (per tutte, sentt. n. 2036 del 31 luglio 1967, n. 172 del 22 marzo 1999, n. 8118 del 2 aprile 2006) le cui affermazioni in ordine al difetto assoluto di giurisdizione poggia su ben altre ragioni, ovvero sull'autodichia delle Camere e sulla interpretazione estensiva dell'art. 87 del testo unico sulle elezioni della Camera (applicabile anche alle elezioni del Senato), in relazione alla disposizione di' cui al citato art. 66 Cost. La verita' e' che il ricorso all'accostamento analogico ai provvedimenti di volontaria giurisdizione appare piuttosto dettato dalla esigenza di reperire, ad ogni costo elementi che giustifichino l'ipotesi di chiusura del sistema, a fronte di un complesso normativo che solo una interpretazione fortemente espansiva puo' indurre a ritenere applicabile anche alla fase preparatoria del procedimento elettorale. Ed invero, proprio su tale aspetto sono di recente intervenute determinazioni delle Giunte di Camera e Senato che hanno denegato ogni cognizione sui provvedimenti di arresto procedimentale. Nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006, la Giunta delle elezioni per la Camera dei deputati, nel decidere (fra l'altro) sul ricorso presentato dall'attuale appellante, avverso la sua esclusione dalla lista «Forza Italia» (ovvero sul medesimo oggetto del presente giudizio), si e' pronunciata nel senso che «La verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude per definizione che nella stessa possa ritenersi ricompresso anche il controllo sulle posizioni soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. i vizi dedotti ... riguardano, invece un momento della fase preliminare del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione e composizione) rimesso alla cognizione di organi appositi e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva base della votazione, se non sulla base di argomentazioni ipotetiche in fatto o di considerazioni di mera legittimita' riguardanti il procedimento che in nessuna misura incidono sui titoli di ammissione degli eletti e che, per tali ragioni esulano del tutto dalla competenza della Giunta delle elezioni». In considerazione di cio' la Giunta ha archiviato, per manifesta inammissibilita', il ricorso del sig. Commercio. Nello stesso senso si e' pronunciata la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 febbraio 2008, nel decidere sul ricorso avverso l'esclusione di un diverso candidato, da una delle liste per il Senato, nel collegio della Lombardia (disposta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e confermata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione). Peraltro, la giunta del Senato, muovendo da una approfondita analisi storico/sistematica, che rende conto delle oscillazioni della stessa giurisprudenza parlamentare fra orientamenti estensivi e restrittivi del dettato costituzionale (art. 66) - nel dichiarare il proprio difetto di competenza sulle questioni relative alla fase preparatoria del procedimento elettorale, per la parte in cui investono posizione di soggetti (o liste) esclusi - si e' spinta piu' in la' dell'omologo organo della Camera dei deputati, ricercando la «chiave» per la soluzione della questione e rinvenendola (sia pure con formula dubitativa) nella linea indicata, dalla medesima Sezione staccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, nella sentenza 22 aprile 2006, n. 629, confermata, successivamente, nella sentenza 2178/2006 oggetto del presente giudizio di appello. Viene dunque dato credito alla tesi della natura giurisdizionale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e della funzione esercitata, e tuttavia, ne' la sentenza impugnata ne' i pronunciamenti delle Giunte (di Camera e Senato) contengono argomenti convincenti per avallare la natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) dell'Ufficio in questione e dei suoi atti, in aperto contrasto con le indicazioni della suprema Corte di cassazione, ferma nel ritenere la natura amministrativa degli atti e dell'Ufficio e nel negare che questo sia sezione specializzata della Cassazione civile, piuttosto qualificandolo quale «organo delle future Camere», di identica natura degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali, con esso istituiti non «per dichiarare od attuare una volonta' di legge attraverso un procedimento in contraddittorio fra piu' parti, bensi' per svolgere una attivita' diretta alla soddisfazione di un interesse generale con la osservanza della legge» (Cass., SS.UU., n. 2036 del 31 luglio 1967 e, nello stesso senso, piu' recente, fra le tante, n. 8118 del 6 aprile 2006). In piu', il giudice di primo grado - che, peraltro, non manca di svolgere argomenti volti a contestare i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dal ricorrente - sembra avere perso di vista la difficolta', da un lato, di configurare, da punto di vista organizzativo, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, quale sezione specializzata della suprema Corte e, dall'altro, che ad attribuirvi natura paragiurisdizionale atipica osta il parametro desunto dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione che vieta l'istituzione di giurisdizioni speciali. In conclusione, salvo interventi legislativi che immutino la configurazione giuridica delle funzioni, gli atti dell'Ufficio in questione sono di natura amministrativa, e cio', tanto che riguardino il procedimento in senso stretto quanto che si risolvano, nella fase preparatoria, in un arresto procedimentale, senza che sul punto possa avere efficacia vincolante il differente opinamento della Giunta del Senato (espresso, peraltro, in forma dubitativa). 5. - Vincolante sembra invece, a questo consesso, sotto molteplici aspetti, la presa di posizione assunta dalle Giunte delle due Camere, nello spogliarsi, in linea generale, di ogni cognizione relativa alle decisioni sugli atti preparatori dalle quali sia comunque derivata l'esclusione del candidato (o della lista) dal procedimento. La Giunta della Camera dei deputati, con la decisione di cui al comunicato presidenziale del 20 marzo 2006, ha innanzitutto negato che la Camera uscente potesse avere cognizione in ordine ad atti preparatori del futuro procedimento elettorale. L'argomento di chiusura adoperato, successivamente, con la determinazione adottata nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006 (sostanzialmente fatta propria anche dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' del Senato nella seduta del 26 febbraio 2008) e' che, ove la Giunta delle elezioni ritenesse di poter esaminare, nel merito, un ricorso avverso la ricusazione di una lista o di un singolo candidato, dovrebbe ammettersi conseguentemente «la possibilita' di un suo accoglimento; dal che tuttavia non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili) se non quella - palesemente estranea alle finalita' proprie della verifica dei poteri - di provocare la ripetizione delle elezioni, non solo nella circoscrizione interessata ma - tenuto conto del sistema, attualmente vigente per la Camera, di calcolo e assegnazione dei seggi unificato a livello nazionale - in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con i propri candidati. Invero, viene fatto di chiedersi quanto, in termini di autodichia, il limite cosi' rinvenuto alle attribuzioni di ciascuna Giunta delle elezioni possa ritenersi giuridicamente vincolante per l'interprete. Lo e', certamente, in p unto di fatto, dal momento che la reiterazione, da parte della Corte regolatrice, della affermazione relativa al difetto assoluto di giurisdizione (sull'argomento della sostanziale tutela delle posizioni soggettive rimessa alle stesse Camere, attraverso le Giunte di rispettiva promanazione), e' destinata a rimanere mera petizione di principio, che evidenzia, ma non risolve il problema della irrimediabilita' (per assoluta mancanza di tutela) della lesione di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in una fase che, esterna al procedimento in senso stretto, vede muoversi un organo amministrativo (ancorche' autorevole e coperto da garanzia di indipendenza ed eccellente professionalita', ma privo di poteri giurisdizionali e politici), senza controllo alcuno sulla legittimita' dei suoi atti, ne' da parte degli organi di giustizia amministrativa (deputati, per legge, al controllo di legittimita), ne' da parte dei rami del Parlamento di cui (per costruzione teorica) sarebbe organo. 6. - Assume, a questo punto, rilievo l'orientamento gia' espresso, in materia, da questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa (proprio con ordinanza cautelare - n. 218 del 6 aprile 2006 - emessa su appello avverso l'ordinanza che, in questo stesso giudizio, aveva pronunciato il giudice di primo grado denegando la giurisdizione), la natura amministrativa del provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale nazionale, dall'altro affermando la giurisdizione, in materia, del giudice amministrativo. E, tuttavia, questo consesso non puo' fingere di ignorare che, sul punto della giurisdizione, univoco ed irremovibile e' l'orientamento della suprema Corte di cassazione, ne' puo' lasciarsi sorreggere, nel proprio convincimento, dall'isolata, recentissima adesione alla propria tesi del Consiglio di Stato, (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 1774 del 1° aprile 2008, assunta alla vigilia della udienza di trattazione del presente giudizio, tuttavia senza alcuna motivazione del mutato orientamento se non il richiamo all'ordinanza di questo Consiglio di giustizia, n. 218 del 6 aprile 2006, sopra citata). Deve, al contrario, aderire alle indicazioni della suprema Corte, e concludere nel senso della impossibilita' di rinvenire - nel sistema stesso delineato dagli artt. 23 e 87 del T.U. n. 361 del 1957 - una disposizione, anche implicita, che assicuri, al candidato escluso dal procedimento elettorale, un'azione a tutela della posizione giuridica lesa dal provvedimento dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. D'altra parte, l'univoco atteggiamento di chiusura a qualsiasi revisione dei provvedimenti di tal genere, a proclamazione avvenuta e nell'ambito del procedimento di cui all'art. 87 T.U, da parte delle nuove Camere, finisce con l'escludere, di fatto, ogni tipo di controllo (ovvero anche quello spettante alle Giunte sulla base del citato articolo) nei riguardi dell'organo amministrativo, che si trova, dunque ad operare in una posizione del tutto anomala. E' lecito ritenere che le prese di posizioni delle due Giunte delle elezioni, non possano assumere forza ed efficacia di interpretazione autentica, e nulla esclude che Giunte di differenti legislature assumano contrastanti posizioni interpretative: tuttavia, gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva sono tali da fare ritenere fortemente improbabili un mutamento di rotta. Le indicazioni della suprema Corte sono dunque destinate a rimanere lettera morta, dal momento che le Giunte si rifiutano di prendere cognizione dei ricorsi (o meglio, reclami) avverso i provvedimenti di esclusione emessi dall'Ufficio nazionale e non vi e' un giudice che possa risolvere il problema, in quanto, fra l'altro, quale che sia la tipologia del conflitto che, per tale verso, viene a determinarsi, fra Cassazione e Giunte, non sembra che la Corte costituzionale sia in qualche modo intenzionata a risolverlo (si veda Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 23 marzo 2006). Emerge, pertanto, nella sua reale consistenza, il vuoto di tutela giurisdizionale nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato incorra in un arresto procedimentale che gli preclude la partecipazione alla competizione elettorale. Cio' avvalora il dubbio di illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 87 del T.U. di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 per violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, e 113 della Costituzione, nonche' dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Ed infatti tali articoli, nella parte di interesse, ledono il diritto di elettorato passivo (art. 51, primo comma, Cost.), in relazione all'art. 24 della Costituzione, che garantisce a ciascun cittadino la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi. La suddetta lesione e' irragionevole ed immotivata a fronte della natura amministrativa dell'organo cui e' rimesso il potere di determinare l'arresto procedimentale, e della differente posizione nella quale vengono a trovarsi gli aspiranti a cariche elettive, nell'ambito delle elezioni amministrative, con evidente violazione degli art. 3, 103 e 113, dal momento che sottraggono al giudice naturale il controllo sulla legittimita' della lesione dell'interesse legittimo senza che di cio' si rinvenga giustificazione nella formula dell'art. 66 Cost., la quale non ricomprende, nel proprio ambito, il controllo sulle posizioni di soggettive esclusi per motivi procedimentali. Sotto differente profilo, le norme citate violano l'art. 117, che impone al legislatore nazionale di operare nel rispetto (oltre che della Costituzione, anche) dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dagli obblighi internazionali, con riferimento all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che imprime valore costituzionale all'esigenza di effettivita' della tutela giurisdizionale. 7. - Il giudizio, pertanto, deve essere sospeso e gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale sopra formulata.