Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta
pro  tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 18
della  legge  regionale  26  giugno 2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R.
n. 54  del 1 luglio 2008, avente ad oggetto «Disposizioni di riordino
e  seniplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007
in  materia  di  governo  del  territorio,  parchi e protezione della
natura,  edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture»,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1 agosto 2008.
   1.  - La legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, composta
di  34  articoli,  detta  disposizioni  di riordino e semplificazione
normativa  in  materia  di  governo  del territorio, apportando - fra
l'altro  -  modifiche  alla legge regionale n. 11/2004 recante «Norme
per  il  governo  del  territorio»  (Cap.  I)  e alla legge regionale
n. 40/1984  recante  «Nuove  norme  per  la  istituzione  di parchi e
riserve naturali regionali» (Cap. II).
   In  particolare,  nel capo II, l'art. 18 detta regole per i «Piani
di  gestione  delle  zone di protezione speciale della Regione Veneto
facenti   parte   della   Rete  Ecologica  Europea  "Natura  2000''»;
censurabili   sotto  il  profilo  della  legittimita'  costituzionale
appaiono le disposizioni contenute nel detto articolo, secondo quanto
si passa ad illustrare e motivare.
   2.  -  In  via  generale  si  osserva che, secondo una consolidata
giurisprudenza  costituzionale,  confermata  nella  recente pronuncia
n. 378/2007,   la  potesta'  di  disciplinare  l'ambiente  nella  sua
interezza  e'  stata  affidata  in via esclusiva allo Stato dall'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come e'
noto,  parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema»)
in  termini  generali  e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo
Stato  disciplinare  l'ambiente  come  una  entita' organica, dettare
cioe'  delle  norme  di  tutela  che  hanno  ad oggetto il tutto e le
singole  componenti considerate come parti del tutto. Ed e' da notare
che  la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce
ad  un  interesse  pubblico  di valore costituzionale primario (sent.
n. 151/1986)  ed  assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come
prescrive  il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come
tale  inderogabile  da  altre  discipline  di  settore.  Inoltre,  la
disciplina  unitaria  del  bene  complessivo ambiente, rimessa in via
esclusiva  allo  Stato,  viene  a  prevalere  su quella dettata dalle
regioni  o  dalle province autonome, in materie di competenza propria
ed in riferimento ad altri interessi. Cio' comporta che la disciplina
ambientale  che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva
dello  Stato,  investendo l'ambiente nel suo complesso e quindi anche
in  ciascuna  sua  parte,  viene  a  funzionare  come  un limite alla
disciplina  che  le  regioni  e le province autonome dettano in altre
materie  di  loro  competenza,  secondo  quanto  ribadito dalla Corte
costituzionale anche nella sentenza n. 380/2007.
   Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame
il  legislatore  regionale,  nell'esercizio  della propria competenza
legislativa  piena,  e' sottoposto al rispetto degli standards minimi
ed  uniformi  di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale,
ex  art.  117, secondo comma, lettera s) Cost., oltre che al rispetto
della  normativa  comunitaria di riferimento, secondo quanto disposto
dall'art. 117, primo comma della Costituzione (cfr. anche Corte cost,
sent.   n. 62/2008,   in  riferimento  a  competenze  legislative  di
provincia  autonoma  ma con enunciazione di principi validi anche per
le  regioni,  secondo  la  quale  rientra  nell'ambito  della «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello Stato di determinare
principi   di   tutela  uniformi  da  valere  sull'intero  territorio
nazionale).
   Sulla  base  di queste premesse sono censurabili, perche' invasive
della  competenza  esclusiva  statale  di  cui  all'art. 117, secondo
comma,  lettera  s)  della  Costituzione ed in violazione dei vincoli
posti  al  legislatore  regionale  dal  diritto  comunitario,  di cui
all'art. 117, primo comma, Cost., le seguenti disposizioni.
   3.1.  -  L'articolo  18,  comma  1,  che, disciplinando i piani di
gestione  delle  zone  di  protezione  speciale  della Regione Veneto
facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000», dispone che
detti  piani  di  gestione,  in  via provvisoria, tengano conto delle
misure  di  conservazione  «individuate nella deliberazione di Giunta
regionale n. 2371 del luglio 2006».
   Dette   misure   regionali   non  risultano  conformi  ai  criteri
individuati  dallo Stato con il d.m. 17 ottobre 2007 recante «Criteri
minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione  speciale  (ZPS)»  emanato  dal Ministero dell'ambiente in
attuazione  della  norma  contenuta  nel comma 1226 dell'art. 1 delle
legge  27  dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale norma
statale  prevede  che:  «Al  fine di prevenire ulteriori procedure di
infrazione,  le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
devono  provvedere  agli  adempimenti  previsti dagli artt. 4 e 6 del
regolamento  di  cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni,  o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi
uniformi  definiti  con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare».
   In  proposito  la Corte costituzionale ha affermato, nella recente
sentenza  n. 104/2008,  che: «Le Regioni ... non possono reclamare un
loro  coinvolgimento  nell'esercizio della potesta' legislativa dello
Stato  in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza
statale  esclusiva.  In  tale  ambito di esclusiva competenza statale
rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale.
E' quindi legittimo il rinvio, da parte dell'impugnato comma 1226, ad
un  emanando  decreto  ministeriale che preveda i criteri ai quali le
regioni   ...   debbono   uniformarsi   nell'imporre   le  misure  di
salvaguardia  sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di
conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone
di   protezione   speciale   (ZPS),  in  esecuzione  della  direttiva
comunitaria,  recepita con il decreto del Presidente della Repubblica
8  settembre  1997,  n. 357  (Regolamento  recante  attuazione  della
direttiva   92/43/CEE   relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche)».
   Le misure di conservazione individuate dalla Regione Veneto con la
citata  d.G.R.  n. 76 del 2006, contenute nell'allegato E della legge
regionale  5 gennaio 2007, n. 1, si diversificano da quelle contenute
nel d.m.17 ottobre 2007 sotto diversi profili.
   Si  rileva  in  particolare  che  la  regione: individua tipologie
diverse  di  ZPS  rispetto  a  quelle  individuate nel citato d.m. (5
classi  omogenee  con  sottoclassi  al  posto  delle 13 tipologie del
d.m.);  non fa riferimento al divieto di esercizio venatorio nel mese
di  gennaio,  contenuto  invece  nell'art.  5, comma a) del d.m.; non
vieta  la  realizzazione  di nuovi impianti eolici in tutte le ZPS ma
solo in specifici casi.
   La  norma regionale e', quindi, illegittima perche' si discosta da
quella  nazionale  di  riferimento,  in  violazione  delle rispettive
competenze legislative fissate dall'art. 117, secondo comma, Cost.
   3.2.  -  Per le medesime motivazioni e' censurabile il comma 2 del
medesimo  articolo 18, nella parte in cui, pur citando il decreto del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio 3 settembre
2002  «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», trattandosi
nello  specifico della redazione dei piani di gestione, non fa nessun
rimando  al  gia'  citato  d.m.  17  ottobre  2007,  per la parte che
riguarda le misure di salvaguardia.
   Giusto  quanto  statuito  dalla  Corte costituzionale nella citata
sent. 104/2008, la regione non poteva discostarsi dai criteri e dalle
misure  indicate  nel  d.m.  17  ottobre  2007  e, quindi, non poteva
attribuire alla Giunta regionale il compito di definire «le modalita'
e  le  procedure  per  la  predisposizione  ed  adozione dei piani di
gestione  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 e quelle per
l'approvazione   dei   suddetti   piani   da   parte  della  Regione,
l'individuazione  degli  elaborati  di  cui  il  piano di gestione si
compone,  le  misure  di  salvaguardia e gli interventi sostitutivi»,
queste  ultime  gia'  espressamente regolate dal d.m. del 2007, senza
fare espresso riferimento a quest'ultimo.
   Inoltre,  con  il  richiamo  del  solo  d.m.  3 settembre 2002, il
legislatore   regionale   ha  illegittimamente  ristretto  il  quadro
normativo nazionale generale cui aveva il dovere di uniformarsi.
   4. - In conclusione, la normativa regionale in questione, dettando
disposizioni  confliggenti  con  la  normativa  nazionale  vigente  o
ignorandola  nelle  disposizioni  di riferimento, ha violato l'ambito
della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale in materia di tutela
dell'ambiente  e  del  territorio  di  cui  all'articolo 117, secondo
comma,  lett.  s)  della  Costituzione,  nonche'  le  disposizioni di
derivazione  comunitaria  (in  particolare,  la direttiva comunitaria
recepita  con  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997,   n. 357  -  Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali,  nonche'  della  flora  e della fauna selvatiche) delle
quali   i   testi  normativi  statali  costituiscono  attuazione,  in
violazione dell'articolo 117, primo comma Cost.
   Tanto  premesso  e  considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 1 agosto 2008.